
{"id":17352,"date":"2011-10-12T12:16:04","date_gmt":"2011-10-12T11:16:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17352"},"modified":"2011-10-23T22:45:55","modified_gmt":"2011-10-23T21:45:55","slug":"una-bozza-di-accordo-per-l%e2%80%99introduzione-in-azienda-del-codice-del-lavoro-semplificato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17352","title":{"rendered":"UNA BOZZA DI ACCORDO AZIENDALE PER L\u2019INTRODUZIONE IN AZIENDA DEL CODICE DEL LAVORO SEMPLIFICATO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UN MODO BUONO DI UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DALL\u2019ARTICOLO 8 DEL DECRETO DI FERRAGOSTO, CHE PU\u00d2 APRIRE LA STRADA AL VARO DI UN TESTO UNICO\u00a0\u00a0DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO SNELLO, COMPRENSIBILE PER TUTTI E SOPRATTUTTO APPLICABILE DAVVERO A TUTTI I LAVORATORI IN POSIZIONE DI DIPENDENZA DALL&#8217;AZIENDA<\/span><\/p>\n<p><em>Traccia di contratto suscettibile di essere stipulato validamente, a norma dell\u2019accordo interconfederale 28 giugno 2011 e dell\u2019articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, con efficacia per tutti i rapporti di lavoro qualificabile come \u201cdipendente\u201d sulla base degli elementi distintivi del carattere continuativo della prestazione, della monocommittenza e del livello di reddito medio-basso \u2013 Il testo dell\u2019accordo \u00e8 integrato dall\u2019<strong><a title=\"Allegato A\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17355\" target=\"_blank\">Allegato A<\/a><\/strong>, redatto sul modello delineato nel <a title=\"ddl 1873\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 1873\/2009<\/a>\u00a0&#8211; \u00c8 disponibile su questo sito anche una bozza di <strong><a title=\"Bozza di accordo aziendale per il progetto flexsecurity - ottobre 2011\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17278\" target=\"_blank\">accordo aziendale tendente all&#8217;applicazione della sola nuova disciplina dei licenziamenti<\/a><\/strong> secondo il &#8220;progetto <\/em>flexsecurity<em>&#8221; delineato nel <a title=\"D.d.l. n. 1481\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=2511\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 1481\/2009<\/a><\/em><\/p>\n<p><em><!--more--><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ACCORDO AZIENDALE<br \/>\nDISCIPLINA UNICA SEMPLIFICATA PER TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE<\/p>\n<p>Oggi, \u2026.. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 2011, tra la S.p.A.\u00a0 ******** (da qui in poi: \u201cl\u2019impresa\u201d), in persona del suo rappresentante legale <em>pro tempore<\/em>,<br \/>\nil sig.\u00a0&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;., dipendente dell&#8217;impresa e rappresentante sindacale aziendale per la ********-Cgil,\u00a0 [e\/o]<br \/>\nil sig. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.., dipendente dell\u2019impresa e rappresentante sindacale aziendale per la ********-Cisl,\u00a0 [e\/o]<br \/>\nil sig. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026., dipendente dell\u2019impresa e rappresentante sindacale aziendale per la ********- Uil<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">premesso<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&#8211;\u00a0che, visto l&#8217;accordo interconfederale 28 giugno 2011, il quale ammette la contrattazione aziendale su tutte le materie ad essa riservate dall\u2019accordo interconfederale stesso, dal contratto collettivo nazionale di settore, o dalla legge, e visto altres\u00ec l\u2019articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, le Parti concordano sull\u2019opportunit\u00e0 di dettare una nuova disciplina organica e al tempo stesso semplificata per tutti i rapporti di lavoro dipendente, in funzione del superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti, del miglioramento della qualit\u00e0 dei rapporti di lavoro soprattutto in riferimento ai nuovi assunti, della promozione di un\u2019organizzazione del lavoro che abbia come valore centrale la persona umana, dell\u2019incremento della produttivit\u00e0 e corrispondentemente degli standard di trattamento nell\u2019impresa, dell\u2019incremento degli investimenti e dei livelli occupazionali, della migliore protezione dei lavoratori che dovessero perdere il posto, nonch\u00e9 dell\u2019introduzione di forme nuove di partecipazione dei lavoratori nell\u2019impresa;\ufffd<br \/>\n&#8211;\u00a0che l\u2019Impresa \u00e8 titolare di un\u2019azienda esercente attivit\u00e0 di fornitura di lavoro temporaneo, nonch\u00e9 di servizi di collocamento e di <em>outplacement<\/em>, che occupa \u2026\u2026\u2026. dipendenti distribuiti in \u2026\u2026\u2026..unit\u00e0 produttive dislocate in diverse parti d\u2019Italia;<br \/>\n&#8211; che di tutti gli iscritti a sindacati presenti in azienda, \u2026 risultano iscritti alla \u2026\u2026\u2026\u2026..-Cisl, \u2026 risultano iscritti alla \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..-Uil, e \u2026 risultano iscritti alla \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.-Cgil;<br \/>\n&#8211; che pertanto i sottoscritti rappresentanti sindacali firmatari del presente accordo rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti a un sindacato in azienda, a norma del \u00a7 5 del gi\u00e0 menzionato accordo interconfederale 28 giugno 2011;<br \/>\n&#8211; [nel caso in cui si adotti la <span style=\"color: #800000;\">versione B<\/span> dell&#8217;articolo 1] che tuttavia le parti concordano circa l&#8217;opportunit\u00e0 di sottoporre il presente accordo aziendale, stante la sua portata fortemente innovativa,\u00a0anche alla consultazione di tutti i dipendenti dell&#8217;azienda, condizionandone l&#8217;efficacia all&#8217;approvazione da parte della maggioranza dei votanti;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">si conviene quanto segue\u00a0<\/p>\n<p><strong>Articolo 1<\/strong>\u00a0\u00a0&#8211; <em>Nuovo sistema di protezione per i nuovi rapporti di lavoro<\/em><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. <span style=\"color: #993300;\">VERSIONE A<\/span> &#8211; La normativa contenuta in questo accordo si applica ai nuovi rapporti di lavoro costituiti alle dipendenze dell\u2019impresa dalla data di ratifica di questo accordo mediante il referendum di cui all\u2019articolo **.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. <span style=\"color: #993300;\">VERSIONE B<\/span> &#8211; La normativa contenuta in questo accordo si applica a tutti i rapporti di lavoro costituiti alle dipendenze dell\u2019impresa prima e dopo la ratifica di questo accordo mediante il referendum di cui all\u2019articolo **.<\/p>\n<p><strong>Articolo 2<\/strong> \u2013 <em>Nozione di lavoratore dipendente<\/em><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Ai fini di questo accordo si considera prestatore di lavoro dipendente il lavoratore subordinato, nonch\u00e9 il lavoratore autonomo che presti la propria attivit\u00e0 per l\u2019impresa in modo continuativo, traendone pi\u00f9 di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che ricorra alternativamente uno dei seguenti requisiti:<br \/>\n\u00a0\u00a0 a) la retribuzione annua lorda annua del collaboratore autonomo superi i 40.000 euro;<br \/>\n\u00a0\u00a0 b) il collaboratore autonomo sia iscritto a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza dall\u2019azienda.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. Il requisito di cui al comma 1, inerente alla composizione del reddito di lavoro del prestatore, si presume sussistente in tutti i casi di collaborazione continuativa in cui l\u2019impresa non possa documentare la diversa e autonoma fonte di reddito della quale il prestatore goda in misura superiore a un terzo del suo reddito di lavoro complessivo. La documentazione pu\u00f2 consistere, alternativamente,<br \/>\na) in una autodichiarazione del prestatore accompagnata dalla documentazione dei redditi diversi;<br \/>\nb) nella copia della dichiarazione dei redditi del prestatore relativa all\u2019anno precedente.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3. L\u2019insorgenza o la cessazione in costanza del rapporto del requisito inerente alla composizione del reddito di cui al comma 1 determinano, rispettivamente, l\u2019insorgenza o la cessazione della condizione di dipendenza a far data dall\u2019inizio dell\u2019anno fiscale successivo.<\/p>\n<p>\u00a0<strong>Articolo 3<\/strong> \u2013 <em>Unificazione e semplificazione della disciplina applicabile a tutti i rapporti di lavoro dipendente<\/em><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Tutti i rapporti di lavoro rientranti nella nozione di lavoro dipendente di cui all\u2019articolo 2 sono assoggettati alla disciplina contenuta nel <em>Codice del lavoro semplificato <\/em>facente parte di questo contratto aziendale come <a title=\"Allegato A\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17355\" target=\"_blank\">Allegato A<\/a>.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. La disciplina contenuta nel <em>Codice del lavoro semplificato <\/em>si intende come comprensiva e sostitutiva della normativa di fonte legislativa o regolamentare vigente di fonte nazionale, in quanto essa disciplini in modo difforme le stesse materie.<\/p>\n<p><strong>Articolo 4<\/strong> \u2013 <em>Parificazione del costo orario del lavoro<\/em><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Salva la necessaria pluralit\u00e0 delle figure contrattuali necessarie in relazione alle diverse esigenze cui i rapporti di lavoro devono rispondere, in riferimento all\u2019estensione o alla collocazione temporale della prestazione, agli eventuali contenuti formativi, all\u2019eventuale contitolarit\u00e0 solidale della prestazione, o ad altre aspetti che possono assumere legittimo rilievo,\u00a0 le parti si danno reciprocamente atto dell\u2019intendimento che le accomuna di pervenire al superamento di ogni differenza di ordinamento applicabile, nell\u2019ambito del lavoro dipendente come definito nell\u2019articolo 3. In attesa che la legislazione statuale disponga la parificazione dell\u2019aliquota contributiva per tutte le specie di lavoro dipendente, le parti convengono che, ferma restando l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019intera disciplina contenuta nel <em>Codice del lavoro semplificato <\/em>di cui all\u2019articolo 3, qualora l\u2019assunzione di un lavoratore dipendente avvenga mediante un tipo legale di contratto per il quale sia prevista una aliquota contributiva inferiore rispetto a quella generalmente applicabile al lavoratore subordinato, la differenza di contribuzione sar\u00e0 pagata dall\u2019impresa al lavoratore in forma di \u201cindennit\u00e0 per la sperequazione contributiva\u201d, in aggiunta alla retribuzione normale.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DISPOSIZIONI FINALI<\/p>\n<p><strong>Articolo 5<\/strong> \u2013 <em>Procedura di ratifica dell\u2019accordo aziendale<\/em><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Entro 30 giorni dalla sigla di questo accordo, esso verr\u00e0 sottoposto a referendum tra tutti i dipendenti dell\u2019impresa. Esso sar\u00e0 sottoscritto a titolo definitivo solo a seguito dell\u2019approvazione espressa dai lavoratori mediante voto segreto, a maggioranza dei voti validi.<\/p>\n<p><strong>Articolo 6<\/strong> \u2013 <em>Controllo bilaterale sull\u2019applicazione dell\u2019accordo<\/em><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. L\u2019impresa si impegna a fornire semestralmente alle rappresentanze sindacali aziendali una relazione dettagliata su\ufffd<br \/>\na) le assunzioni di personale dipendente, con indicazione della qualifica, mansione, livello retributivo iniziale e inquadramento dello stesso;<br \/>\nb) le cessazioni di rapporto di lavoro dipendente, siano esse dovute a recesso del prestatore o dell\u2019impresa;<br \/>\nc) in riferimento al personale dipendente nei confronti del quale l\u2019impresa abbia esercitato la facolt\u00e0 di recesso per motivi economici, tecnici od organizzativi, la relazione semestrale conterr\u00e0 tutte le informazioni rilevanti sul trattamento economico riservato a detto personale e, laddove si sia attivato il contratto di ricollocazione, sulle modalit\u00e0 di svolgimento dello stesso e relativi esiti.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. Le Parti si incontreranno con cadenza annuale per l\u2019esame degli eventuali problemi sorti in relazione all\u2019applicazione del <em>Codice del Lavoro semplificato<\/em>. Ciascuna di esse si impegna a esaminare con spirito costruttivo e cooperativo le richieste di modifica avanzate dalla controparte.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3. Le eventuali modifiche del <em>Codice del Lavoro semplificato <\/em>potranno essere negoziate in quella sede, secondo le procedure e i criteri fissati dall\u2019accordo interconfederale 28 giugno 2011.<\/p>\n<p><strong>Articolo\u00a07<\/strong> &#8211; <em>Durata di questo contratto aziendale \u2013 Effetti della cessazione<\/em><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Il contratto ha durata di quattro anni dalla data della ratifica di cui all\u2019articolo precedente, con rinnovo tacito per altri quattro anni, salvo disdetta entro sei mesi prima della scadenza. La stessa regola si applicher\u00e0 alle scadenze quadriennali successive.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. Nel caso di mancato rinnovo a una scadenza, i rapporti di lavoro dipendente costituiti fino a quella scadenza continuano a essere regolati da questo contratto fino alla loro cessazione e alla cessazione dell\u2019eventuale contratto di ricollocazione conseguente.<\/p>\n<p><strong>Articolo\u00a08<\/strong> \u2013 <em>Risoluzione delle controversie circa la costituzione o lo svolgimento del contratto di ricollocazione<\/em><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Il titolare di un contratto di ricollocazione di cui all\u2019articolo 7, qualora ritenga che il contratto stesso non sia eseguito dalla controparte in modo corretto, pu\u00f2, in alternativa al ricorso al Giudice del lavoro, attivare la procedura arbitrale di cui a questo articolo.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. La parte interessata o il suo legale chiede alla controparte con atto scritto l\u2019apertura della procedura arbitrale nominando il proprio arbitro di parte e precisando le proprie doglianze e richieste. La controparte \u00e8 tenuta a nominare il proprio arbitro di parte entro una settimana dal ricevimento della comunicazione suddetta, dandone comunicazione scritta alla parte attrice. Entro una settimana da quest\u2019ultima comunicazione i due arbitri si accordano per la nomina del terzo arbitro. Decorso inutilmente tale termine, la parte pi\u00f9 diligente chiede al Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale territorialmente competente la nomina del terzo arbitro e la fissazione dell\u2019equo compenso dovutogli. Tale nomina pu\u00f2 essere chiesta anche nel caso in cui la parte convenuta non abbia comunicato tempestivamente la nomina del proprio arbitro. Il compenso \u00e8 corrisposto al terzo arbitro in via anticipata dall\u2019impresa.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3. Il collegio decide entro trenta giorni dalla sua costituzione applicando principi e regole definiti da questo accordo aziendale, senza altro vincolo procedurale che quello del corretto contraddittorio. Il lodo dispone anche sulle spese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UN MODO BUONO DI UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DALL\u2019ARTICOLO 8 DEL DECRETO DI FERRAGOSTO, CHE PU\u00d2 APRIRE LA STRADA AL VARO DI UN TESTO UNICO\u00a0\u00a0DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO SNELLO, COMPRENSIBILE PER TUTTI E SOPRATTUTTO APPLICABILE DAVVERO A TUTTI I LAVORATORI IN POSIZIONE DI DIPENDENZA DALL&#8217;AZIENDA Traccia di contratto suscettibile di essere stipulato validamente, a norma [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,11],"tags":[],"class_list":["post-17352","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17352","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17352"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17352\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17352"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17352"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17352"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}