
{"id":17591,"date":"2011-10-23T21:57:57","date_gmt":"2011-10-23T20:57:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17591"},"modified":"2011-10-23T23:15:33","modified_gmt":"2011-10-23T22:15:33","slug":"bozza-di-accordo-quadro-regionale-per-la-transizione-a-un-regime-di-flexsecurity","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17591","title":{"rendered":"BOZZA DI ACCORDO-QUADRO REGIONALE PER LA TRANSIZIONE A UN REGIME DI FLEXSECURITY"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UN ACCORDO-QUADRO INTERCONFEDERALE REGIONALE CON LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PU\u00d2 AIUTARE NON POCO LA NEGOZIAZIONE DI CONTRATTI AZIENDALI VOLTI A SUPERARE L&#8217;<em>APARTHEID<\/em> FRA PROTETTI E NON PROTETTI E A DETTARE UNA NUOVA DISCIPLINA DELLA STABILIT\u00c0 APPLICABILE A TUTTI I NUOVI RAPPORTI<\/span><\/p>\n<p><em>Bozza\u00a0messa <\/em>on line<em>\u00a0il 23 ottobre 2011\u00a0<\/em><em>&#8211; Il testo dell\u2019accordo \u00e8 integrato dall\u2019<a title=\"Allegato A\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17355\" target=\"_blank\">Allegato A<\/a>, redatto sul modello delineato nel <a title=\"Ddl 1873\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 1873\/2009<\/a>\u00a0e da un Allegato B, redatto sul modello del <a title=\"D.d.l. 25.3.09 n. 1481\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=2511\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 1481\/2009<\/a>\u00a0&#8211; Su questa possibilit\u00e0 di un uso buono dell&#8217;articolo 8 del d.-l. n. 138\/2011, v. il mio editoriale <\/em><a title=\"Lavorare cambia, n. 1 - 17.10.11\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17363\" target=\"_blank\">Articolo 8: che ne facciamo?<\/a><\/p>\n<p><!--more--><em> <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ACCORDO REGIONALE QUADRO<br \/>\nPER LA TRANSIZIONE A UN REGIME DI FLEXSECURITY<br \/>\nE PER L\u2019APERTURA DELLA REGIONE AGLI INVESTIMENTI ESTERNI<\/p>\n<p>Oggi, ** ************* 2011, tra l\u2019Unione degli Industriali della Regione *******************, in persona di **************, e<br \/>\nle Organizzazioni Sindacali: *******, in persona di **************, *******, in persona di **************, *******, in persona di **************, nonch\u00e9<br \/>\nla Regione *************, in persona dell\u2019Assessore alle Attivit\u00e0 Produttive **************, e dell\u2019Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale\u00a0 **************,<br \/>\nsi conviene quanto segue.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Premesso che le Parti concordano sulla necessit\u00e0<\/p>\n<p>\u2011\u00a0di agire incisivamente e urgentemente per il rilancio dell\u2019economia della Regione, anche mediante l\u2019attrazione sul suo territorio di investimenti e piani industriali di contenuto innovativo, da qualsiasi parte del mondo provengano;<br \/>\n\u2011\u00a0di agire incisivamente per un progressivo superamento dell\u2019attuale grave disparit\u00e0 di condizione tra lavoratori stabili e lavoratori precari, mediante una garanzia concreta di pari opportunit\u00e0 di accesso al lavoro stabile per le nuove generazioni;<br \/>\n\u2011\u00a0di sperimentare, a tal fine, un nuovo regime di protezione della sicurezza del lavoro capace di conciliare il massimo possibile di flessibilit\u00e0 delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza dei lavoratori nel tessuto produttivo e nel mercato del lavoro della Regione;<br \/>\n\u2011\u00a0di attivare a tal fine una disciplina collettiva che assicuri la possibilit\u00e0 di un tempestivo aggiustamento industriale, in relazione agli shock tecnologici o di mercato, a tutte le imprese disponibili a farsi carico della neutralizzazione del rischio di perdita di reddito o dispersione di professionalit\u00e0 per i lavoratori coinvolti;<br \/>\n\u2011\u00a0di potenziare al tempo stesso il sistema dei servizi di assistenza ai lavoratori e alle imprese nel mercato del lavoro e il sistema di sostegno del reddito dei lavoratori in caso di disoccupazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">si conviene:<\/p>\n<p><strong>Articolo 1<\/strong> \u2011 <em>Nuovo sistema di protezione<\/em><br \/>\n1.\u00a0I benefici disposti da questo accordo si applicano alle imprese che abbiano stipulato un accordo aziendale a norma dell\u2019accordo interconfederale 28 giugno 2011 e delle disposizioni che seguono, avente per oggetto la recezione della disciplina dei rapporti di lavoro dipendente di cui all\u2019<a title=\"Allegato A\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17355\" target=\"_blank\">allegato A<\/a>, oppure di quella di cui all\u2019allegato B.<br \/>\n2. Nei confronti dell\u2019impresa che abbia stipulato l\u2019accordo aziendale di cui al primo comma, recependo integralmente le disposizioni di cui agli articoli che seguono, e che secondo le stesse disposizioni sia titolare di un contratto di ricollocazione con un lavoratore dalla stessa licenziato, la Regione si impegna alla rifusione dei costi effettivamente sostenuti per i servizi di <em>outplacement<\/em>, di riqualificazione mirata e di assistenza intensiva nel mercato del lavoro effettivamente prestati al lavoratore medesimo, entro gli importi massimi indicati nell\u2019allegato C.<\/p>\n<p><strong>Articolo 2<\/strong> \u2013 <em>Opzioni circa il campo di applicazione dell\u2019accordo aziendale<\/em><br \/>\n1. Il contratto aziendale di cui al primo comma dell\u2019articolo 1 pu\u00f2 disporre che la nuova disciplina di cui all\u2019<a title=\"Allegato A\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17355\" target=\"_blank\">allegato A<\/a>, o quella di cui all\u2019allegato B, si applichi a tutti e soltanto i rapporti di lavoro dipendente stipulati dall\u2019impresa dopo la data di entrata in vigore del contratto aziendale stesso, oppure, che essa si applichi anche ai rapporti di lavoro dipendente gi\u00e0 costituiti.<br \/>\n2. Nel caso in cui il contratto aziendale disponga nel senso della propria applicazione anche ai rapporti di lavoro gi\u00e0 costituiti, l\u2019obbligo assunto dalla Regione a norma del secondo comma dell\u2019articolo 1 si intende limitato ai casi di licenziamento che abbiano a verificarsi dopo il termine di diciotto mesi dalla stipulazione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 3<\/strong> \u2013 <em>Nozione di lavoro dipendente<\/em><br \/>\n1.\u00a0Si considera lavoratore dipendente dall\u2019azienda, ai fini di questo accordo e dei contratti aziendali di cui al primo comma dell\u2019articolo 1, sia il prestatore di lavoro subordinato, sia il prestatore d\u2019opera personale a carattere continuativo che tragga pi\u00f9 di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo dal rapporto con l\u2019azienda medesima, salvo che, quando la prestazione lavorativa sia svolta in condizione di autonomia,<br \/>\n<em>a)<\/em> la retribuzione annua lorda annua superi i 40.000 euro; oppure<br \/>\n<em>b)<\/em> la persona in questione sia iscritta a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di lavoro dipendente.<\/p>\n<p><strong>Articolo 4<\/strong> \u2013 <em>Opzioni circa l\u2019oggetto e il contenuto della nuova disciplina dei rapporti di lavoro dipendente<\/em><br \/>\n1.Il contratto aziendale di cui al primo comma dell\u2019articolo 1 pu\u00f2 recepire:<br \/>\n<em>a)<\/em> la disciplina dell\u2019intero rapporti di lavoro dipendente, di cui al Codice del lavoro semplificato contenuto nell\u2019<a title=\"Allegato A\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17355\" target=\"_blank\">allegato A<\/a>;<br \/>\n<em>b)<\/em> la sola nuova disciplina della stabilit\u00e0 dei rapporti di lavoro dipendente, di cui all\u2019allegato B.<\/p>\n<p><strong>Articolo 5<\/strong> \u2011 <em>Durata del presente accordo ed effetti dell\u2019eventuale cessazione<\/em><br \/>\n1. Il presente accordo-quadro \u00e8 stipulato a tempo indeterminato, con durata minima di quattro anni.<br \/>\n2. Nel caso di cessazione del presente accordo-quadro per recesso di una delle parti, la Regione rester\u00e0 vincolata secondo quanto disposto nel secondo comma dell\u2019articolo 1 in riferimento a tutti i rapporti di lavoro dipendente costituiti fino a quel momento presso imprese che abbiano stipulato l\u2019accordo aziendale di cui al primo comma dello stesso articolo e assoggettati alla nuova disciplina. La Regione non sar\u00e0 invece pi\u00f9 vincolata, in relazione ai rapporti di lavoro costituiti presso le stesse imprese in data posteriore.<br \/>\n3. Ciascun accordo aziendale dispone circa i propri effetti nel caso di cessazione del presente accordo-quadro.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a title=\"Allegato A\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17355\" target=\"_blank\">ALLEGATO A<\/a><br \/>\n<strong><em>Codice del lavoro semplificato<\/em><\/strong><br \/>\n<em>(contiene l\u2019ipotesi di riforma pi\u00f9 ampia e incisiva, modellata sul <a title=\"Ddl 1873\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 1873\/2009<\/a>: vedi il <a title=\"Allegato A\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17355\" target=\"_blank\">file a parte<\/a>)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ALLEGATO B<br \/>\n<strong><em>Disciplina della stabilit\u00e0 dei rapporti di lavoro dipendente<\/em><\/strong><br \/>\n<em>(contiene l\u2019ipotesi di riforma di questa sola materia, redatta sul modello del <a title=\"D.d.l. 25.3.09 n. 1481\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=2511\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 1481\/2009<\/a>)<\/em><\/p>\n<p><strong>Articolo B1 <\/strong>\u2013 <em>Durata del rapporto di lavoro dipendente<\/em><br \/>\n1.\u00a0Il contratto di collaborazione personale continuativa tra l\u2019impresa e il lavoratore in posizione di dipendenza a norma dell\u2019articolo 3 dell\u2019accordo-quadro regionale ** ****** 2011, indipendentemente dal carattere subordinato o autonomo della prestazione, \u00e8 sempre stipulato a tempo indeterminato, salvi i casi seguenti, nei quali \u00e8 ammessa la stipulazione del contratto a termine:<br \/>\n<em>a)<\/em> lavori stagionali, come definiti dal decreto ministeriale vigente in materia;<br \/>\n<em>b)<\/em> sostituzione di altro lavoratore il cui rapporto sia per qualsiasi motivo temporaneamente sospeso;<br \/>\n<em>c)<\/em> assunzione in funzione di spettacoli o di una stagione teatrale;<br \/>\n<em>d)<\/em> assunzione con contratto a termine di durata non inferiore a tre anni, prorogabile o rinnovabile per una sola volta, per attivit\u00e0 di ricerca scientifica o di insegnamento;<br \/>\n<em>e)<\/em> assunzione in funzione di fiere, mercati, manifestazioni commerciali a carattere temporaneo, o altre esigenze a carattere meramente occasionale o straordinario;<br \/>\n<em>f)<\/em> per una sola volta, quando tra le parti non sia intercorso in precedenza alcun rapporto di lavoro, n\u00e9 a tempo indeterminato n\u00e9 a termine;<br \/>\n<em>g)<\/em> negli altri casi previsti da un contratto collettivo applicabile nell\u2019unit\u00e0 produttiva.<\/p>\n<p><strong>Articolo B2<\/strong> \u2011 <em>Disciplina del licenziamento<\/em><br \/>\n1.\u00a0Il patto di prova stipulato con i nuovi assunti non pu\u00f2 prevedere un periodo di prova superiore a sei mesi.<br \/>\n2.\u00a0Decorso il periodo di prova, la datrice di lavoro pu\u00f2 legittimamente recedere dal rapporto di lavoro:<br \/>\n<em>a)<\/em> per una mancanza grave del lavoratore, con licenziamento disciplinare;<br \/>\n<em>b)<\/em> per motivi economici, tecnici od organizzativi.<br \/>\n3. Quando non sia stato stipulato il patto di prova, o il relativo termine sia scaduto, il licenziamento non disciplinare deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a un periodo pari a tanti mesi quanti sono gli anni compiuti di anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore nell\u2019azienda, con un minimo di due e un massimo di dodici. Dal momento della comunicazione del preavviso il lavoratore ha la facolt\u00e0 di optare per la cessazione immediata del rapporto, con conseguente godimento della corrispondente indennit\u00e0 sostitutiva. Egli ha il diritto alla prosecuzione della prestazione lavorativa in azienda, nelle condizioni precedenti alla comunicazione del licenziamento, salvo che l\u2019azienda o il reparto abbia cessato del tutto l\u2019attivit\u00e0; decorsi sei mesi dalla comunicazione, il datore ha la facolt\u00e0 di esonerare il lavoratore dalla prestazione, versandogli la retribuzione corrispondente al preavviso non lavorato.<br \/>\n4. All\u2019atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento non disciplinare, al prestatore \u00e8 dovuta<br \/>\n<em>a) <\/em>dal datore di lavoro un\u2019indennit\u00e0 pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell\u2019ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianit\u00e0 di servizio in azienda, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso spettante al prestatore stesso;<br \/>\n<em>b)<\/em> dall\u2019Agenzia di cui alla lettera<em> b)<\/em> dell\u2019articolo A4, quando il prestatore abbia maturato un anno di servizio in azienda, la stipulazione del contratto di ricollocazione di cui all\u2019articolo 3;<br \/>\n5. La retribuzione per il periodo di preavviso e la corrispondente indennit\u00e0 sostitutiva sono imponibili ai fini delle assicurazioni obbligatorie. Le parti si danno invece reciprocamente atto che l\u2019indennit\u00e0 di licenziamento, essendo equiparabile all\u2019incentivazione all\u2019esodo, non costituisce retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.<br \/>\n6. L\u2019indennit\u00e0 di licenziamento di cui ai commi precedenti e il termine di preavviso di cui al primo comma si dimezzano nel caso di licenziamento di lavoratore che alla data della comunicazione del licenziamento abbia raggiunto i requisiti per il pensionamento di anzianit\u00e0 o di vecchiaia.<\/p>\n<p><strong>Articolo B3<\/strong> \u2013 <em>Giustificato motivo oggettivo di licenziament<\/em>o<br \/>\n1. A fronte dell\u2019assunzione da parte dell\u2019impresa degli oneri previsti da questo accordo, finalizzati a neutralizzare il pregiudizio derivante per il lavoratore dalla perdita del posto \u2011 salvo il rispetto delle disposizioni contenute nella legge 23 luglio 1991 n. 223 per il caso di licenziamento collettivo, e fermo il divieto di licenziamento per motivi discriminatori, o per motivi di mero capriccio, intendendosi per tali motivi futili totalmente estranei alle esigenze organizzative o produttive aziendali \u2013 le Parti si impegnano a consentire la scelta di ristrutturazione o aggiustamento industriale che comporti il recesso dal rapporto.<br \/>\n2. Ai fini di cui al comma precedente, le Parti si danno reciprocamente atto che l\u2019assunzione degli oneri previsti da questo accordo da parte dell\u2019impresa, a fronte del suo recesso dal rapporto di lavoro individuale per motivi economici, tecnici, od organizzativi, implica necessariamente la previsione da parte dell\u2019impresa stessa di una perdita, altrimenti conseguente dalla prosecuzione del rapporto, complessivamente di entit\u00e0 superiore a tali oneri; e concordano nel ravvisare in questo l\u2019indice della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.<br \/>\n3. In ogni caso, al lavoratore che impugni in sede giudiziale il licenziamento, contestandone i motivi economico-organizzativi, non \u00e8 dovuto alcuno dei trattamenti previsti nel presente accordo, quale che sia l\u2019esito del giudizio. Le indennit\u00e0 connesse al licenziamento eventualmente percepite devono essere restituite all\u2019atto della presentazione del ricorso giudiziale.<br \/>\n4. Quando il lavoratore abbia maturato venti anni di anzianit\u00e0 di servizio, il licenziamento motivato con esigenze economiche od organizzative si presume dettato da intendimento di discriminazione in ragione dell\u2019et\u00e0, salva la prova del giustificato motivo economico, tecnico od organizzativo, della quale l\u2019impresa \u00e8 onerata in giudizio.<\/p>\n<p><strong>Articolo B4<\/strong> \u2011 <em>Contratto di ricollocazione <\/em><br \/>\n1. Al lavoratore dipendente che abbia superato il periodo di prova e al quale si applichi il nuovo sistema di protezione, quando abbia perso il posto in conseguenza di un licenziamento non disciplinare o di un licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo in sede giudiziale, cui non abbia fatto seguito la reintegrazione, l\u2019impresa \u00e8 obbligata a offrire la stipulazione di un contratto di ricollocazione al lavoro che preveda:<br \/>\n<em>a)<\/em> l\u2019erogazione di una indennit\u00e0 complementare per il periodo di disoccupazione effettiva e involontaria, tale che il trattamento complessivo risulti pari al 90% dell\u2019ultima retribuzione per il primo anno, all\u201980% per il secondo, al 70% per il terzo e al 60% per il quarto; l\u2019erogazione dell\u2019indennit\u00e0 \u00e8 condizionata all\u2019assolvimento da parte del lavoratore degli obblighi di cui alle lettere d ed e; la durata minima del trattamento di disoccupazione che deve essere garantita al lavoratore in stato di disoccupazione effettiva e involontaria \u00e8 pari alla durata del rapporto di lavoro che lo ha preceduto, detratto il primo anno, con il limite di quattro anni;<br \/>\n<em>b)<\/em> l\u2019erogazione di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore da un\u2019Agenzia designata dall\u2019impresa di comune accordo con le rappresentanze sindacali aziendali;<br \/>\n<em>c)<\/em> la predisposizione di iniziative di formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacit\u00e0 del lavoratore;<br \/>\n<em>d)<\/em> l\u2019impegno del lavoratore a porsi a disposizione dell\u2019Agenzia di cui alla lettera <em>b)<\/em> per le iniziative di cui alle lettere <em>b) <\/em>e <em>c)<\/em> secondo un orario settimanale corrispondente all\u2019orario di lavoro praticato in precedenza;<br \/>\n<em>e) <\/em>l\u2019assoggettamento dell\u2019attivit\u00e0 svolta dal lavoratore nella ricerca della nuova occupazione al potere direttivo e di controllo dell\u2019Agenzia di cui alla lettera <em>b)<\/em>, la quale lo esercita di regola attraverso un tutor cui il lavoratore viene affidato.<br \/>\n3. Il lavoratore \u00e8 libero di recedere dal contratto di ricollocazione, anche senza preavviso.<br \/>\n4. L\u2019Agenzia pu\u00f2 recedere dal contratto soltanto quando sia cessato lo stato di disoccupazione del lavoratore, oppure il lavoratore abbia rifiutato senza giustificato motivo un\u2019opportunit\u00e0 di lavoro o un\u2019iniziativa di formazione o riqualificazione professionale che gli siano state offerte, oppure il lavoratore abbia commesso un grave inadempimento degli obblighi di cui alle lettere <em>d) <\/em>ed <em>e)<\/em> del primo comma.<\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><em><br \/>\n<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UN ACCORDO-QUADRO INTERCONFEDERALE REGIONALE CON LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PU\u00d2 AIUTARE NON POCO LA NEGOZIAZIONE DI CONTRATTI AZIENDALI VOLTI A SUPERARE L&#8217;APARTHEID FRA PROTETTI E NON PROTETTI E A DETTARE UNA NUOVA DISCIPLINA DELLA STABILIT\u00c0 APPLICABILE A TUTTI I NUOVI RAPPORTI Bozza\u00a0messa on line\u00a0il 23 ottobre 2011\u00a0&#8211; Il testo dell\u2019accordo \u00e8 integrato dall\u2019Allegato A, redatto [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-17591","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17591"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17591\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}