
{"id":17819,"date":"2011-11-01T19:02:16","date_gmt":"2011-11-01T18:02:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17819"},"modified":"2011-11-10T08:52:10","modified_gmt":"2011-11-10T07:52:10","slug":"quando-larticolo-18-produce-rendite-parassitarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17819","title":{"rendered":"QUANDO L&#8217;ARTICOLO 18 PRODUCE RENDITE PARASSITARIE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">MESSAGGI CHE RACCONTANO I PARADOSSI CUI D\u00c0 LUOGO LA DISCIPLINA ATTUALE DEI LICENZIAMENTI <\/span><\/p>\n<p><em>Lettere\u00a0pervenute in seguito alla pubblicazione del libro <\/em><a title=\"Inchiesta sul lavoro\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17673\" target=\"_blank\">Inchiesta sul lavoro<\/a><em>, novembre 2011<\/em><\/p>\n<p><!--more--><strong><span style=\"color: #993300;\">UN CALCIO IN FACCIA NON \u00c8 GRAVE<br \/>\n<\/span><\/strong><em><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"color: #000000;\">Lettera del 7 novembre 2011<\/span><\/span><\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Chiarissimo Professore, Le segnalo un caso . . .che non \u00e8 un caso. Un dipendente di una grande industria quattro anni addietro litig\u00f2 con un suo collega. La lite degener\u00f2 e il nostro volle assestare un calcio al suo interlocutore. Per essere sicuro di meglio colpire, sal\u00ec sul tavolo intorno al quale erano seduti il suo contraddittore e altri colleghi e da l\u00ec colp\u00ec con lo scarpone la faccia del collega. L&#8217;Azienda licenzi\u00f2 l&#8217;autore del fattaccio. Il Tribunale rigett\u00f2 il ricorso presentato dal licenziato. Ultimamente si \u00e8 svolto il processo di appello avverso la sentenza del primo giudice. La Corte di Appello ha riformato la sentenza sostenendo che una qualche giustificazione andava riconosciuta al protagonista dell&#8217;episodio perch\u00e9 vi era una pregressa tensione fra i colleghi del reparto e che, tutto sommato, l&#8217;episodio poteva essere sanzionato in maniera adeguata sulla base delle previsioni alternative del Contratto di Lavoro (massimo tre giorni di sospensione!). L&#8217;appellante \u00e8 stato reintegrato nel posto di lavoro e l&#8217;azienda condannata a retribuirgli i quattro anni nei quali ha osato di tenerlo fuori. Lascio ai lettori il calcolo del danno economico, ma, sopratutto, il calcolo del quanto di arroganza si accrescer\u00e0 nel reintegrato e in quelli come lui e quanta umiliazione sar\u00e0 vissuta, giorno per giorno sul posto di lavoro, dai colleghi e dai capi. Caro Professore, avendo un <em>curriculum<\/em> di cinquantanni di lavoro, in un primo periodo, come dirigente aziendale nell&#8217;ambito della gestione del personale e, in periodo successivo, come avvocato specializzato in controversie di lavoro, apprezzo vivamente il Suo impegno nel voler trovare un rimedio, ma Le dico che il cercare di aggirare norma con norma non vale a nulla. Il primo e fondamentale rimedio da assumersi dovrebbe essere della natura del Decreto Luogotenenziale del settembre 1944 con il quale fu abolito, totalmente e in radice, il sistema corporativo (senza di quel radicale provvedimento, a mio giudizio, non avremmo avuto la miracolosa ricostruzione n\u00e9 l&#8217;espansione economica degli anni cinquanta e sessanta); basterebbero due articoli: 1) la legge n. 300\/1970 \u00e8 abrogata; 2) con la presente legge sono abrogate tutte le norme che fanno riferimento o rinvio alle norme della legge n. 300\/1970. Solamente dopo avere radicalmente sgombrato il campo dalla malattia, si dovr\u00e0, con altra e diversa legge, provvedere a eventuali nuove regolamentazioni.<br \/>\nLa saluto distintamente.<br \/>\nG. G. M.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">MALATO PER L&#8217;AZIENDA, MA NON\u00a0PER IL BAR DELLA MOGLIE<br \/>\n<\/span><\/strong><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>Lettera del 31 ottobre 2011<\/em>\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p>Gentile prof. Ichino,<br \/>\nsono contento che qualcosa si muova nel campo dei contratti di lavoro, e soprattutto secondo i suoi intendimenti, per evitare che i giovani pi\u00f9 preparati (a nostre spese) e pi\u00f9 intraprendenti vadano a lavorare all\u2019estero. Per\u00f2 anche per i contratti esistenti vi dovrebbe essere una maggiore disponibilit\u00e0 del magistrato e dei sindacati in presenza di forme di disinteresse al lavoro o truffa verso il datore di lavoro.<br \/>\nLe porto due esempi a mia diretta conoscenza.<br \/>\n&#8211; Un dipendente di un Comune [&#8230;] ha effettuato ripetute e lunghe assenze dal lavoro \u201cper malattia\u201d; un giorno, durante una di queste, un vigile del Comune lo ha sorpreso\u00a0 mentre faceva il cameriere in un bar di propriet\u00e0 della moglie, in un comune vicino. \u00c9 scattato il licenziamento: nel ricorso al giudice del lavoro, il dipendente ha sostenuto di soffrire di una forma di depressione che poteva essere curata solo stando vicino alla moglie: ha avuto una sentenza favorevole, con il reintegro e il pagamento di 95.ooo euro per il periodo di assenza.<br \/>\n&#8211; Nel 1972 il mio servizio in un Ente pubblico \u00e8 stato soppresso per fine lavori e i miei collaboratori sono stati destinati ad altri servizi, alcuni in altra sede dell\u2019Ente, nello stesso Comune, ma lontano dal centro. Uno di questi ha invece rifiutato il trasferimento sostenendo di essere stato assunto per quella sede: l\u2019ho visto negli anni seguenti aggirarsi per i corridoi, senza un\u00a0 incarico e un\u00a0posto di lavoro, ma con lo stipendio.<br \/>\nIl fatto che il lavoratore sia la parte pi\u00f9 debole pu\u00f2 causare delle distorsioni\u00a0qualora non vi sia un giudizio equilibrato: comprendo che la salvaguardia dei contratti esistenti sia un compromesso per poter cambiare, per\u00f2 \u00e8 destinato a durare altri 40 anni!<br \/>\nSaluti<br \/>\nG. C.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MESSAGGI CHE RACCONTANO I PARADOSSI CUI D\u00c0 LUOGO LA DISCIPLINA ATTUALE DEI LICENZIAMENTI Lettere\u00a0pervenute in seguito alla pubblicazione del libro Inchiesta sul lavoro, novembre 2011<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-17819","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17819","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17819"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17819\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17819"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17819"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17819"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}