
{"id":17835,"date":"2011-11-02T20:37:30","date_gmt":"2011-11-02T19:37:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17835"},"modified":"2011-11-05T19:51:05","modified_gmt":"2011-11-05T18:51:05","slug":"il-progetto-flexsecurity-in-estrema-sintesi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17835","title":{"rendered":"L&#8217;AVVENIRE SUL PROGETTO FLEXSECURITY"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL QUOTIDIANO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PUBBLICA UN ARTICOLO CHE COSTITUISCE UNA\u00a0BUONA SINTESI DELLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI LICENZIAMENTI, PREVISTA NEL DISEGNO DI LEGGE N. 1873\/2009<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo <strong>di Francesco Riccardi <\/strong>pubblicato su l&#8217;<\/em>Avvenire<em> il 1\u00b0 novembre 2011<\/em><\/p>\n<p><!--more-->Fuori dalle polemiche ideologiche, come si pu\u00f2 aumentare la flessibilit\u00e0 in uscita e allo stesso tempo garantire meglio il lavoratore? In attesa che si precisi la proposta del governo, finora piuttosto nebulosa, l\u2019attenzione si concentra sul disegno di legge (numero 1873) presentato giusto due anni fa al Senato dal giuslavorista Pietro Ichino, assieme ad altri 54 senatori tra i quali Bonino, Ceccanti, Morando, Fioroni, Follini, Marino, Rutelli e Tonini. Una proposta al quale ha fatto un riferimento esplicito lo stesso Silvio Berlusconi come un modello al quale rifarsi.<\/p>\n<p>La proposta Ichino \u00e8 di fatto la stesura di un nuovo &#8220;Statuto dei lavori&#8221; \u2013 idea alla quale lavorava gi\u00e0 Marco Biagi quindici anni fa e ancora oggi il ministro Maurizio Sacconi \u2013 attraverso una forte semplificazione del corpus del diritto del lavoro, condensato in 70 articoli &#8220;comprensibili&#8221; da tutti. L\u2019obiettivo \u00e8 quello di superare i dualismi attuali tra garantiti e no, tra giovani precari e anziani ipertutelati, prevedendo l\u2019applicazione delle nuove regole, in particolare in tema di licenziamento, solo ai nuovi assunti. Per i quali \u00e8 previsto un contratto prevalente a tempo indeterminato, salvo eccezioni come i contratti a termine per sostituzione temporanee, picchi di produzione e simili. Al di l\u00e0 delle norme generali, sono tre in particolare gli articoli con i quali si vorrebbe costruire una nuova <em>flexsecurity<\/em>.<\/p>\n<p><strong>* L\u2019articolo 2118 <\/strong>prevede \u00abil recesso del datore di lavoro o committente\u00bb per \u00abmancanza grave del lavoratore\u00bb o per \u00abmotivi economici, tecnici od organizzativi\u00bb.<br \/>\nQualora il<strong> licenziamento disciplinare <\/strong>risulti ingiustificato il giudice \u00abcondanna il datore di lavoro al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore, oppure alla ricostituzione del rapporto di lavoro, oppure a entrambe le sanzioni\u00bb.<br \/>\nNel primo caso il \u00abdanno non pu\u00f2 essere inferiore a 5 mensilit\u00e0 pi\u00f9 1 per ciascun anno di anzianit\u00e0 di servizio\u00bb. La reintegrazione, invece, \u00e8 prevista necessariamente solo in caso di \u00abviolazione di un divieto di discriminazione\u00bb, mentre negli altri casi \u00abciascuna delle parti ha facolt\u00e0 di optare, in alternativa alla ricostituzione (del rapporto di lavoro), per il pagamento a carico del datore di un indennizzo sostitutivo pari a 15 mensilit\u00e0\u00bb. Restano le eccezioni oggi previste per le aziende sotto i 16 dipendenti, le onlus, le organizzazioni politiche, religiose, culturali e sindacali.<\/p>\n<p><strong>* L\u2019articolo 2119 <\/strong>regola invece il <strong>licenziamento per motivi economici od organizzativi<\/strong>. Esso prevede anzitutto un congruo preavviso (1 mese per ogni anno di anzianit\u00e0 del lavoratore, fino a 12). A questo punto scatta un nuovo \u00abcontratto di ricollocazione\u00bb con \u00abun\u2019indennit\u00e0 pari a tanti dodicesimi della retribuzione quanti sono gli anni di anzianit\u00e0 di servizio in azienda, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso\u00bb.<\/p>\n<p><strong>* L\u2019articolo 2120 <\/strong>infine stabilisce quale assistenza debba essere assicurata al lavoratore licenziato nel mercato del lavoro. Il <strong>\u00abcontratto di ricollocazione\u00bb<\/strong> che si \u00e8 instaurato tra il dipendente e l\u2019azienda che lo licenzia prevede: \u00abL\u2019erogazione a cura e spese del datore di lavoro o committente, per la parte non coperta da programmi statali o regionali, anche mediante un\u2019agenzia terza, di un trattamento complementare per il periodo di disoccupazione effettiva e involontaria, tale che il trattamento complessivo ammonti al 90% dell\u2019ultima retribuzione per il primo anno (limite massimo della retribuzione 40.000 euro)&#8230;dell\u201980% il secondo anno&#8230;e del 70% per il terzo\u00bb.<br \/>\nIl trattamento \u00e8 per\u00f2 \u00abcondizionato all\u2019assolvimento da parte del lavoratore degli obblighi di porsi a disposizione dell\u2019organismo\u00bb preposto alle attivit\u00e0 di ricollocazione. Per il lavoratore licenziato che non abbia superato i 2 anni di anzianit\u00e0 \u00e8 prevista solo l\u2019attivit\u00e0 di ricollocazione senza indennit\u00e0. L\u2019impresa e l\u2019agenzia possono recedere dal contratto di ricollocazione se il lavoratore rifiuta (senza giustificato motivo) un\u2019opportunit\u00e0 di lavoro o un\u2019iniziativa di formazione. Il costo gravante sui datori di lavoro per le attivit\u00e0 di ricollocazione e formazione \u00ab\u00e8 sostenuto dalle Regioni\u00bb, mentre in caso di \u00abinsolvenza del datore di lavoro o committente e in assenza di altre forme assicurative, il Fondo di garanzia istituito presso l\u2019Inps si surroga al debitore nell\u2019erogazione del trattamento\u00bb previsto per il lavoratore licenziato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL QUOTIDIANO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PUBBLICA UN ARTICOLO CHE COSTITUISCE UNA\u00a0BUONA SINTESI DELLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI LICENZIAMENTI, PREVISTA NEL DISEGNO DI LEGGE N. 1873\/2009 Articolo di Francesco Riccardi pubblicato su l&#8217;Avvenire il 1\u00b0 novembre 2011<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-17835","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17835","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17835"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17835\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17835"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17835"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}