
{"id":18640,"date":"2011-12-24T21:42:53","date_gmt":"2011-12-24T20:42:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=18640"},"modified":"2011-12-24T21:49:44","modified_gmt":"2011-12-24T20:49:44","slug":"sulla-competenza-della-commissione-ue-in-merito-alla-nostra-denuncia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=18640","title":{"rendered":"SULLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE UE IN MERITO ALLA NOSTRA DENUNCIA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LO SCAMBIO CON L\u2019UFFICIO COMPETENTE DI BRUXELLES, ORIENTATO A NEGARE LA LEGITTIMAZIONE DELLA COMMISSIONE A INTERVENIRE SUL DUALISMO DEL NOSTRO MERCATO DEL LAVORO<\/span><\/p>\n<p><em><strong>La comunicazione <\/strong>dell\u2019Ufficio Legislazione sociale e del lavoro della Commissione,\u00a0del 5 dicembre 2011,\u00a0e <strong>la replica <\/strong>inviata a nome dei firmatari della denuncia presentata il 14 settembre 2011<\/em><\/p>\n<p><!--more-->\u00a0<a title=\"Documento Commissione Europea\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/ce.pdf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-180\" title=\"icona-dwl8\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a>\u00a0<a title=\"Documento Commissione Europea\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/ce.pdf\" target=\"_blank\">Scarica il documento inviato dall&#8217;Ufficio Legislazione sociale e\u00a0del lavoro della\u00a0Commissione Europea<\/a><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">LA NOSTRA REPLICA ALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">All&#8217;Ufficio Legislazione sociale e del lavoro della Commissione Europea<\/span><\/p>\n<p>Rispondo alla Vostra comunicazione EMPL\/B2\/TR\/bge CHAP(2011) 2757, datata 5 dicembre 2011, con la quale il Capo Unit\u00e0 Legislazione sociale e del lavoro mi informa dell\u2019intenzione di codesta Commissione di dichiararsi non competente sulla denuncia presentata da me con altri sei cittadini italiani il 14 settembre di quest\u2019anno, avente a oggetto il dualismo del mercato del lavoro italiano. Osservo in proposito quanto segue.<\/p>\n<p>1. La detta comunicazione si apre con questa affermazione: <em>\u201cIl dualismo del mercato del lavoro italiano [\u2026] \u00e8 una questione che rientra pienamente nelle competenze degli Stati membri, i quali disciplinano il proprio mercato del lavoro nel modo che ritengono opportuno\u201d<\/em>.<br \/>\nSe fosse cos\u00ec, non si comprenderebbe perch\u00e9 l\u2019Unione Europea abbia emanato una Direttiva \u2013 n. 1999\/70\/CE \u2013 avente per oggetto la disciplina dell\u2019assunzione dei lavoratori dipendenti con contratti a tempo determinato: materia che riguarda appunto il funzionamento del mercato del lavoro. Mi sembra, dunque, che l\u2019affermazione con cui la detta comunicazione esordisce \u2013 e che costituisce a ben vedere il fondamento di tutta la parte che segue della comunicazione stessa \u2013 sia con tutta evidenza errata.<br \/>\nPer altro verso, la comunicazione travisa il senso della denuncia ravvisando in essa la mera contestazione del dualismo del mercato del lavoro. In realt\u00e0, ci\u00f2 che abbiamo inteso denunciare \u00e8 la condotta delle autorit\u00e0 pubbliche le quali <strong>consentono sistematicamente ed esplicitamente, anche sul piano legislativo, il ricorso a contratti di lavoro precario sottratto all\u2019applicazione dei rigorosi limiti imposti dall\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea<\/strong>, sia riguardo ai presupposti di tali contratti, sia riguardo alla loro durata. Ci\u00f2 che abbiamo denunciato non \u00e8 una \u201c<em>possibile non corretta applicazione di concetti giuridici, in relazione ai quali la competenza spetta alle autorit\u00e0 nazionali<\/em>\u201d, bens\u00ec una vera e propria scelta di politica del lavoro che consente la violazione sistematica e la sostanziale disapplicazione su larga scala della direttiva n. 1999\/70\/CE.<\/p>\n<p>2. La Vostra comunicazione prosegue affermando che i collaboratori autonomi o i collaboratori <em>freelance<\/em> non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva n. 1999\/70\/CE, <em>\u201cin quanto concludono un contratto per la fornitura di servizi alle imprese e non sono legati da un rapporto di dipendenza\u201d<\/em>.<br \/>\nCi permettiamo di sottolineare, a questo proposito, che l\u2019intera motivazione della denuncia da noi presentata il 14 settembre 2011 era dedicata a mostrare proprio questo fatto: cio\u00e8 che nel tessuto produttivo italiano l\u2019insieme dei rapporti di lavoro <em>subordinato<\/em> non comprende affatto la totalit\u00e0 dei rapporti di lavoro <em>dipendente<\/em>. Tant\u2019\u00e8 vero che, come nella stessa denuncia \u00e8 precisato, una legge dello Stato italiano (precisamente il d.l. n. 185\/2008, all\u2019articolo 19, comma 2\u00b0) per identificare i lavoratori \u201catipici\u201d cui estendere il trattamento di disoccupazione, pone un requisito diverso e assai meno restrittivo rispetto a quello della \u201csubordinazione\u201d in senso tecnico: il requisito, cio\u00e8, che essi \u201c<em>a) <\/em>operino in regime di monocommittenza,<em> b)<\/em> abbiano conseguito l\u2019anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro\u201d. L\u2019esistenza di questa norma legislativa costituisce una prova evidente del fatto che la nozione di \u201clavoro dipendente\u201d, costituente il campo di applicazione del diritto del lavoro italiano, \u00e8 assai pi\u00f9 ampia di quella di \u201clavoro subordinato\u201d, comprendendo essa anche quei collaboratori autonomi che operino continuativamente in regime di monocommittenza con basso reddito.<br \/>\nQuesto dato normativo \u00e8 ora ulteriormente confermato dall\u2019articolo 8, comma 1\u00b0, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, come convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, dove si attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di regolare anche le collaborazioni continuative autonome e, addirittura, i rapporti di collaborazione autonoma con partita Iva: dove si dimostra che il legislatore italiano considera che anche tra i collaboratori autonomi e tra i lavoratori con partita Iva vi siano prestatori di lavoro che operano di fatto in posizione di dipendenza e che pertanto devono essere ricompresi nel campo di applicazione della contrattazione collettiva.<\/p>\n<p>3. La Vostra comunicazione si fonda in sostanza sull\u2019assunto secondo il quale ciascuno Stato membro \u00e8 libero di stabilire i confini di applicazione del diritto europeo in materia di lavoro. Ma la Corte di Giustizia ha affermato esattamente il contrario rispetto a questo assunto: nella nostra denuncia abbiamo citato, a questo proposito, la sentenza 3 luglio 1986, causa 66\/85, <em>Deborah Lawrie\/Blum<\/em>, nonch\u00e9 la sentenza 23 marzo 1982, causa 53\/81, <em>Levin<\/em>, racc. pag. 1035,\u00a0 dove si legge che: \u201c<em><strong>la nozione di lavoratore <\/strong>ai sensi dell\u2019art. 48 non pu\u00f2 essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha portata comunitaria. La nozione comunitaria di lavoratore, che definisce la sfera d\u2019applicazione di tale libert\u00e0 fondamentale, <strong>non pu\u00f2 essere interpretata restrittivamente<\/strong><\/em>\u201d. Inoltre la sentenza 26 febbraio 1992, C-3\/90, <em>M.J. e Bernini c. Minister Van Onderwijs En Wtenschappen<\/em>, dove al \u00a7 14 si legge che \u201c<em>deve essere considerata lavoratore ogni persona che svolga attivit\u00e0 reali ed effettive, restando escluse quelle attivit\u00e0 talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>4. La Vostra comunicazione trae argomento a sostegno della tesi di cui sopra dalla clausola 2, par. 1, dell\u2019accordo-quadro allegato alla direttiva n. 1999\/70\/CE, cove si legge che l\u2019accordo stesso \u201c<em>si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro<\/em>\u201d. Sennonch\u00e9 a noi pare evidentissimo che con questo passaggio dell\u2019accordo-quadro citato le Parti stipulanti non hanno inteso affatto lasciare liberi gli Stati membri di allargare o restringere a piacimento l\u2019area di applicazione dei principi e regole contenuti nell\u2019accordo stesso. E deve trarsi argomento in senso esattamente contrario proprio dal passo citato, l\u00e0 dove si fa riferimento non soltanto ai rapporti di lavoro disciplinati come tali dalla legge, ma anche ai \u201ccontratti di assunzione\u201d (espressione, questa, molto pi\u00f9 generica e atecnica, che evidentemente \u00e8 mirata a ricomprendere nel campo di applicazione dell\u2019accordo qualsiasi forma di ingaggio di un lavoratore in posizione di sostanziale dipendenza).<\/p>\n<p>5. Stupisce, poi, l\u2019affermazione contenuta nella Vostra comunicazione, secondo la quale \u201c<em>la procedura d\u2019infrazione diventa un\u2019opzione praticabile soltanto nel momento in cui le normative nazionali contemplino espressamente una situazione che viola le disposizioni del diritto dell\u2019UE<\/em>\u201d. Come noto, il procedimento di cui all\u2019art. 258 TFUE si basa sull\u2019oggettiva constatazione del mancato rispetto da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza dei Trattati o di un atto di diritto derivato (sentenze 21 giugno 1988, causa 415\/85, Commissione\/Irlanda, Racc. pag. 3097, punto 9, 21 marzo 1991, causa C-209\/89, Commissione\/Italia, Racc. pag. I-1575, punto 6, 16 settembre 2004, causa C-248\/02, Commissione\/Italia, punto 26). Deve dunque considerarsi pacifico che l\u2019inadempimento pu\u00f2 consistere in:<br \/>\n&#8211;\u00a0un atto normativo;<br \/>\n&#8211;\u00a0un comportamento omissivo;<br \/>\n&#8211;\u00a0una prassi amministrativa che presenti un certo grado di costanza e di generalit\u00e0 (v. sentenze 29 aprile 2004, causa C 387\/99, Commissione\/Germania, Racc. pag. I 3773, punto 42, e 26 aprile 2005, causa C 494\/01, Commissione\/Irlanda, Racc. pag. I 3331, punto 28);<br \/>\n&#8211;\u00a0divergenti interpretazioni giurisprudenziali (v. sentenza 9 dicembre 2003, causa C-129\/00, Commissione\/Italia, C-129\/00, punto 33).<br \/>\nBen pu\u00f2, pertanto, essere posta a fondamento di una procedura d\u2019infrazione la situazione in cui uno Stato membro garantisca un adempimento soltanto formale dell\u2019obbligo di attuazione di una direttiva, emanando una disciplina nazionale il cui contenuto sia astrattamente compatibile con la norma sovraordinata, mentre le prescrizioni del diritto dell\u2019Unione europea risultano sostanzialmente aggirate e sistematicamente disattese nella loro applicazione pratica.<\/p>\n<p>6. Nel caso che ci occupa, il corretto recepimento della direttiva 1999\/70 nell\u2019or\u00acdinamento italiano avrebbe presupposto che fosse garantito il risultato imposto dal diritto dell\u2019Unione europea (al riguardo, cfr. da ultimo, sentenza 10 marzo 2011, causa C-109\/09, <em>Deutsche Lufthansa AG contro Gertraud Kumpan<\/em>, punto 34 e ss.). In Italia si \u00e8 invece operato, sul piano legislativo e amministrativo, in modo tale che quel risultato non poteva e non pu\u00f2 che essere contraddetto nei fatti. Le condotte denunciate non riguardano i singoli operatori economici, bens\u00ec la mancata adozione da parte della Repubblica Italiana di misure idonee a impedire, e all\u2019occorrenza punire, l\u2019aggiramento e la sostanziale vanificazione del divieto di rinnovo senza limiti di un contratto di lavoro a tempo determinato mediante il ricorso a contratti di lavoro dipendente qualificati come collaborazioni autonome, suscettibili di reiterazione nel tempo fino ad assumere una durata complessiva anche ultradecennale. Non si tratta di mere \u201c<em>pratiche che <\/em>[\u2026] <em>fanno un uso improprio di determinati meccanismi e che<\/em> [\u2026] <em>contravvengono allo spirito della direttiva 1999\/70\/CE<\/em>\u201d: si tratta di uno Stato membro che viola permanentemente il proprio obbligo di prevedere misure per impedire, e all\u2019occorrenza sanzionare tali pratiche aziendali.<\/p>\n<p>7 . Il travisamento della nostra denuncia si manifesta anche nella conclusione della Vostra comunicazione, dove si osserva che nella nostra denuncia noi ci limiteremmo a segnalare degli abusi che vengono diffusamente commessi sul territorio italiano: abusi che sarebbe compito esclusivo dello Stato italiano reprimere.\u00a0Ci\u00f2 che noi abbiamo inteso denunciare \u00e8 che <strong>l\u2019ordinamento nazionale italiano<\/strong>,<br \/>\n\u00a0\u00a0<strong> &#8211; riconoscendo esplicitamente la possibilit\u00e0 di ingaggio di persone in posizione di sostanziale dipendenza dall\u2019azienda anche con contratti diversi da quello di lavoro subordinato<\/strong> (quali le collaborazioni coordinate e continuative e i rapporti \u201ccon partita Iva\u201d: v. l\u2019articolo 8, comma 1\u00b0, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, come convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, citato sopra nel \u00a7 2),<br \/>\n\u00a0\u00a0 <strong>&#8211; consentendo che in tali contratti venga liberamente apposto il termine,<\/strong><br \/>\n<strong>\u00a0\u00a0 &#8211; e consentendo che in tali contratti venga previsto un trattamento fortemente difforme da quello riservato nella stessa azienda ai lavoratori subordinati, <\/strong><br \/>\n<strong>sostanzialmente d\u00e0 via libera per una violazione sistematica della direttiva n. 1999\/70\/CE<\/strong>, che di fatto si verifica per milioni di lavoratori.<\/p>\n<p>\u00a0Per tutti i motivi sopra esposti confidiamo che vorrete riconsiderare l\u2019opinione esposta nella Vostra comunicazione del 5 dicembre 2011, alla quale queste note si riferiscono.<\/p>\n<p>avv. Pietro Ichino<br \/>\nanche a nome di Emma Bonino, Benedetto Della Vedova, Antonio Funiciello, Giulia Innocenzi, Nicola Rossi, Eleonora Voltolina<\/p>\n<p><span style=\"font-family: mceinline;\">Milano, 19 dicembre 2011<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LO SCAMBIO CON L\u2019UFFICIO COMPETENTE DI BRUXELLES, ORIENTATO A NEGARE LA LEGITTIMAZIONE DELLA COMMISSIONE A INTERVENIRE SUL DUALISMO DEL NOSTRO MERCATO DEL LAVORO La comunicazione dell\u2019Ufficio Legislazione sociale e del lavoro della Commissione,\u00a0del 5 dicembre 2011,\u00a0e la replica inviata a nome dei firmatari della denuncia presentata il 14 settembre 2011<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-18640","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18640","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18640"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18640\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18640"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18640"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18640"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}