
{"id":19021,"date":"2012-01-14T18:10:39","date_gmt":"2012-01-14T17:10:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=19021"},"modified":"2012-01-23T12:36:10","modified_gmt":"2012-01-23T11:36:10","slug":"ancora-sulla-lettera-ad-un-precario-ichiniano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=19021","title":{"rendered":"ANCORA SULLA &#8220;LETTERA AD UN PRECARIO ICHINIANO&#8221;: PERCH\u00c9 LA RIFORMA CONVIENE SIA AGLI OUTSIDER SIA AGLI INSIDER"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">AL GIUSLAVORISTA DELLA CGIL, CHE ENTRA NEL MERITO DI ALCUNI NODI CRUCIALI DEL PROGETTO <em>FLEXSECURITY<\/em> PER CONTESTARNE\u00a0I VANTAGGI\u00a0SUL VERSANTE DEI LAVORATORI,\u00a0\u00a0RISPONDO MOSTRANDO (SPERO) L&#8217;INFONDATEZZA DELLE CONTESTAZIONI<\/span><\/p>\n<p><em>Lettera di Franco Scarpelli, professore di diritto del lavoro all&#8217;Universit\u00e0 di Milano Bicocca e membro della Consulta giuridica nazionale della Cgil,\u00a0pervenuta il 12 gennaio 2012, in riferimento <a title=\"Repliche a Leonardo\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=18848\" target=\"_blank\">alla mia replica alla\u00a0<\/a><\/em><a title=\"Repliche a Leonardo\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=18848\" target=\"_blank\">Lettera a un precario ichiniano<\/a><em>,<\/em><em>\u00a0che era comparsa sul sito le l&#8217;Unit\u00e0 il 27 dicembre 2011 &#8211; Seguono, evidenziate in colore azzurro,\u00a0<strong>le mie risposte punto per punto<\/strong> alle contestazioni contenute in quest&#8217;ultima lettere &#8211; Alle quali ha fatto seguito il 17 gennaio un&#8217;altra lettera di Franco Scarpelli con una ulteriore mia risposta, anche quest&#8217;ultima evidenziata in colore azzurro<\/em><\/p>\n<p><!--more-->Caro Pietro,<br \/>\nfaccio riferimento al tuo dialogo con Leonardo, l&#8217;autore dell&#8217;articolo in forma di lettera al &#8220;precario ichiniano&#8221; sul sito dell&#8217;<em>Unit\u00e0<\/em>.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tu obietti a Leonardo di fornire al suo ideale interlocutore un&#8217;informazione falsa: anche nei tuoi commenti, per\u00f2, dici cose che non mi sembrano del tutto corrette (e direi che potremmo concedere a Leonardo un maggiore diritto alla semplificazione di quanto sia concesso a noi giuristi del lavoro, ed a maggior ragione a te che sei autore delle proposte discusse).<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tu affermi che il progetto <em>flexsecurity<\/em> \u201cestende l\u2019applicazione dell\u2019articolo 18 contro il licenziamento discriminatorio o di mero capriccio a tutta la met\u00e0 dei lavoratori dipendenti che oggi ne sono privi, ma estende ad essi anche tutte le altre protezioni essenziali, secondo i migliori standard internazionali (maternit\u00e0\/paternit\u00e0, malattia, ferie retribuite, ecc.)\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L&#8217;affermazione \u00e8 parzialmente errata, e propone un argomento infondato a sostengo della tua proposta, perch\u00e9:<br \/>\n\u00a0\u00a0 <em>a)<\/em> i lavoratori dipendenti (secondo la nozione classica di subordinazione) dellepiccole imprese, o assunti con contratti atipici, godono gi\u00e0 (sul piano legale) della protezione ex art. 18 contro il licenziamento discriminatorio, e sono gi\u00e0 titolari dei diritti di maternit\u00e0, ferie ecc.;<br \/>\n\u00a0\u00a0 <em>b)<\/em> per quel che riguarda il licenziamento per mero capriccio, si tratta di una nozione ambigua (in breve: o corrisponde al discriminatorio, e allora nulla aggiunge, o implica una verifica della ragione economica dichiarata dal datore di lavoro, e allora crea una contraddizione con il cuore della tua proposta);<br \/>\n\u00a0\u00a0 <em>c)<\/em> in ogni caso, \u00e8 noto che la protezione contro il licenziamento discriminatorio, o comunque per ragioni di capriccio e inconfessabili, \u00e8 molto difficile per la difficolt\u00e0 di provare tali ragioni (ed una delle ragioni per affidare al giudice il controllo sulla giustificazione economica del licenziamento \u00e8 proprio quella di dare effettivit\u00e0 alle tutela antidiscriminatorie!);<br \/>\n\u00a0\u00a0 <em>d)<\/em> alcuni lavoratori subordinati atipici (ad es. i lavoratori a termine) godono comunque, di diritto e di fatto, della possibilit\u00e0 di far valere i vizi molto frequenti dei contratti in base ai quali sono impiegati (potendo in molti casi chiedere addirittura la stabilizzazione del rapporto di lavoro).<br \/>\nNelle imprese che attuassero la tua proposta, e dove questi lavoratori fossero assunti col contratto &#8220;unico&#8221; (cio\u00e8 con il rapporto \u2013 apparentemente \u2013 a tempo indeterminato, ma soggetto al nuovo e diverso statuto giuridico) gli stessi divengono licenziabili alle regole che proponi (licenziamento per motivi economici, non sindacabili dal giudice): per i rapporti di lavoro di breve durata, che sono molto frequenti, la proposta di fatto consente all&#8217;impresa una semplificazione e una riduzione dei rischi di contenzioso, con costi di licenziamento molto bassi (l&#8217;indennit\u00e0 assorbe il preavviso, di solo un mese, e non \u00e8 dovuto il contratto di ricollocazione). Ci possono essere delle buone ragioni per operare questa semplificazione e ridurre i terreni di contenzioso, ma anche qui va detto che lo scambio rispetto al regime attuale non \u00e8 a somma positiva per il lavoratore. Quello che voglio dire, a te e a Leonardo, \u00e8 che a questi lavoratori (il bacino dei precari impiegati per brevi periodi) il tuo progetto non mi pare portare grandi vantaggi (se non per quelli che oggi sono impiegati come falsi lavoratori autonomi, ammesso che tale prassi si riduca, ma solo per la durata del contratto), ed anzi porta indubbi vantaggi all\u2019impresa senza chiedere praticamente nulla in cambio (investimenti sulla formazione, impegni alla stabilizzazione di una quota o altro\u2026);<br \/>\n\u00a0\u00a0 <em>e)<\/em> per i lavoratori &#8220;parasubordinati&#8221; (oggi: contratti a progetto e altri) la tua proposta configura in effetti un&#8217;aggiunta di tutele, che deriva dal fatto che adotti una nozione di lavoratore dipendente pi\u00f9 ampia di quella classica, idonea a ricomprendervi una parte dei lavoratori giuridicamente autonomi ma economicamente dipendenti. Anche qui, per\u00f2, l&#8217;assunzione con il nuovo standard abbatte di fatto le possibilit\u00e0 di tutela legale del lavoratore che sia impiegato scorrettamente con un contratto a progetto (ed anche qui pu\u00f2 ritenersi che la riduzione dei motivi di contenzioso sia un bene, ma va detto che il conseguente vantaggio sembra collocarsi in gran parte dal lato dell&#8217;impresa, che appunto godr\u00e0 di uno strumento unico di assunzione per brevi periodi \u2013 per i lavori sui quali non \u00e8 interessata a investire sulla professionalit\u00e0 \u2013 con abbattimento dei rischi di contenzioso senza rilevanti vantaggi per i dipendenti).<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Permettimi un&#8217;ultima considerazione. La proposta del contratto di ricollocazione a mio parere \u00e8 interessante per gli aspetti che tendono a creare dei meccanismi seri di accompagnamento sul mercato del lavoro (in assenza, purtroppo, di analoga capacit\u00e0 da parte delle istituzioni pubbliche di governo del mercato del lavoro).<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tuttavia mi pare abbia ragione Leonardo \u2013 pur con le sue semplificazioni, che per\u00f2 a mio parere giungono alla sostanza &#8211; a dire al suo interlocutore che gli si prospetta una via di accesso alla terra promessa (nella quale gi\u00e0 vivono quelli che tu ed altri \u2013 con scelta linguistica che a me pare spesso irresponsabile \u2013 chiamate gli iperprotetti), che per\u00f2 in molti casi potr\u00e0 interrompersi, senza derivarne grandi vantaggi (vantaggi che invece ci sono, e significativi, dal lato dell&#8217;impresa).<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Insomma, per semplificare a mia volta: il precario ichiniano nella realt\u00e0 non sembra guadagnarci gran che (e qualcosa comunque perde; salvo forse quello che per le sue qualit\u00e0 rimane lungo tempo nell\u2019impresa \u2026 ma questo l\u2019avrebbero assunto anche con le regole attuali!); l\u2019iperprotetto apparentemente non perde nulla (ma apparentemente, perch\u00e9 se vuole cambiare impresa si trover\u00e0 anch\u2019esso, giovane o vecchio che sia, con un contratto unico a tutele ridotte); l\u2019impresa ci guadagna certamente (sui rapporti oggi \u201cprecari\u201d guadagna semplificazione e riduzione dei rischi; su quelli lunghi deve investire sul contratto di ricollocazione, ma va detto che gi\u00e0 oggi i licenziamenti dei lavoratori \u201cstandard\u201d, nella media e grande impresa, hanno costi elevati, che dunque saranno solo indirizzati diversamente).<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Forse, per convincere quel giovane precario della reale bont\u00e0 della promessa mancano delle cose, perch\u00e9 la precariet\u00e0 \u00e8 effetto prima di tutto di fattori sostanziali: la tendenza di molte imprese a risparmiare sul lavoro (salva la cerchia ristretta dei <em>core workers<\/em>) e dunque lo scarso investimento sulla professionalit\u00e0 deilavoratori marginali (che saranno precari, per tale ragione, anche quando saranno assunto con un bel &#8220;contratto unico&#8221;). E dunque perch\u00e9 non c&#8217;\u00e8 alcuna regola che (non dico obblighi, ma almeno) incentivi le imprese a stabilizzare i rapporti di lavoro dei nuovi assunti, n\u00e9 alcuna che incentivi le stesse imprese a investire sui lavoratori prima di licenziarli, e non dopo?<br \/>\nUn caro saluto.<br \/>\nFranco Scarpelli (<a href=\"mailto:franco.scarpelli@unimib.it\">franco.scarpelli@unimib.it<\/a>)<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">RISPONDO PUNTO PER PUNTO\u00a0ALLE CONTESTAZIONI DI FRANCO SCARPELLI<\/span><\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">Caro Franco,<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">innanzitutto grazie per esserti preso la briga di studiare il progetto e di entrare nel merito delle singole soluzioni proposte. Do seguito al dialogo rispondendo alle tue contestazioni, punto per punto.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0\u00a0 <em>a) <\/em>Tu osservi che i lavoratori dipendenti godono gi\u00e0 oggi della protezione offerta dall&#8217;articolo 18 dello Statuto contro le discriminazioni,\u00a0poich\u00e9 quella tutela non \u00e8 limitata alle imprese con pi\u00f9 di 15 dipendenti.\u00a0Tu stesso dai atto, per\u00f2, che\u00a0il nostro ordinamento oggi non ricomprende nella nozione di \u00a0&#8220;lavoro dipendente&#8221; le collaborazioni autonome continuative, n\u00e9 nella forma del &#8220;lavoro a progetto&#8221;, n\u00e9 nella forma della &#8220;partita Iva&#8221;. Secondo i calcoli che ho proposto nel mio ultimo libro (<em><a title=\"Inchiesta sul lavoro - Mondadori, 2011\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17673\" target=\"_blank\">Inchiesta sul lavoro<\/a><\/em>), sotto queste forme si celano <strong>circa due milioni di rapporti di lavoro sostanzialmente dipendente<\/strong>, oggi esclusi dalla protezione antidiscriminatoria, che invece ne godrebbero con la riforma che propongo.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0\u00a0 <em>b)<\/em> Sostieni, poi, che la nozione di &#8220;licenziamento per mero capriccio&#8221; (vietato, secondo la mia proposta) sia ambigua, troppo indefinita. Probabilmente ti \u00e8 sfuggita (non sarebbe certo una tua grave colpa), nel <\/span><a title=\"D.d.l. 11.11.2009 n. 1873\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\" target=\"_blank\"><span style=\"color: #0000ff;\">disegno di legge n. 1873\/2009<\/span><\/a><span style=\"color: #0000ff;\">,\u00a0\u00a0la formulazione del sesto comma dell&#8217;articolo 2119: <em>&#8220;Le esigenze economiche, organizzative o comunque inerenti alla produzione, che motivano il licenziamento, non sono soggette a sindacato giudiziale, salvo il controllo, quando il lavoratore ne faccia denuncia, circa la sussistenza di motivi discriminatori determinanti, o <strong>motivi di mero capriccio, intendendosi per tali motivi futili totalmente estranei alle esigenze economiche, organizzative o produttive aziendali<\/strong>&#8220;<\/em>. Questa formulazione della norma \u00e8 mirata a consentire al giudice di dichiarare nullo non soltanto il licenziamento dettato da uno dei motivi espressamente vietati dalla legge antidiscriminatoria (opinione, razza, genere, attivit\u00e0 sindacale, orientamento sessuale, ecc.), bens\u00ec anche il licenziamento dettato da motivi non espressamente vietati, ma comunque &#8220;estranei alle esigenze economiche, organizzative o produttive aziendali&#8221;. Qui gli esempi di scuola ti sono ben noti: non sarebbe consentito licenziare un dipendente per ragioni di tifo calcistico, per un diverbio, per mera antipatia personale, ecc.\u00a0A me sembra che\u00a0questa formulazione sia sufficientemente precisa, se si vuole ottenere ci\u00f2 che noi giuslavoristi italiani teorizziamo vanamente da sempre: cio\u00e8 una vera insindacabilit\u00e0 delle scelte gestionali dell&#8217;imprenditore; ma se hai da proporre qualche suggerimento per migliorare la definizione,\u00a0questo mi interesser\u00e0 moltissimo.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0\u00a0 <em>c1)<\/em> Ancora a proposito del licenziamento discriminatorio o capriccioso, sostieni che la protezione del lavoratore contro di esso sarebbe &#8220;molto difficile per la difficolt\u00e0 di provare tali ragioni&#8221;.\u00a0Non mi pare proprio che le cose stiano cos\u00ec: l&#8217;esperienza quarantennale dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 28 dello Statuto, in materia di repressione delle discriminazioni antisindacali, mostra come <strong>i giudici del lavoro abbiano saputo individuare tali discriminazioni con molta incisivit\u00e0 ed efficacia<\/strong> anche quando esse si sono manifestate in forme diverse dal licenziamento, quando cio\u00e8 non c&#8217;era la &#8220;trincea avanzata&#8221; del controllo sul &#8220;giustificato motivo oggettivo&#8221; a costituire una barriera ulteriore a protezione del lavoratore.\u00a0Aggiungo che <strong>la legge n. 125\/1991 agevola notevolmente l&#8217;assolvimento dell&#8217;onere della prova<\/strong> circa la discriminazione a carico del lavoratore; e che comunque l&#8217;accertamento del giudice pu\u00f2 fondarsi anche su di una presunzione semplice.\u00a0La comparazione internazionale mostra, infine, come proprio l\u00e0 dove il controllo sul &#8220;giustificato motivo oggettivo&#8221; \u00e8 meno stretto o non esiste del tutto si sia sviluppata <strong>una giurisprudenza antidiscriminatoria pi\u00f9 robusta e incisiva<\/strong>.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0\u00a0 <em>c2)<\/em> In tema di licenziamento discriminatorio\u00a0affermi che &#8220;una delle ragioni per affidare al giudice il controllo sulla giustificazione economica &#8230;\u00a0\u00e8 proprio quella di dare effettivit\u00e0 alle tutele antidiscriminatorie&#8221;. Qui dissento nettamente. Non mi sembra ragionevole introdurre una disposizione che ha l&#8217;effetto di <strong>ingessare gran parte del tessuto produttivo al solo fine di prevenire comportamenti illeciti che possono e devono considerarsi marginali<\/strong> e che &#8211; soprattutto &#8211; possono e devono essere efficacemente combattuti in altri modi.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0\u00a0 <em>d1) <\/em>Osservi che &#8220;alcuni lavoratori subordinati atipici (per es.\u00a0i lavoratori a termine) godono comunque, di diritto e di fatto, della possibilit\u00e0 di far valere i vizi molto frequenti dei contratti in base ai quali sono impiegati (potendo in molti casi chiedere addirittura la stabilizzazione del rapporto di lavoro)&#8221;. Questo \u00e8 vero in linea di diritto; assai meno in linea di fatto: i dati disponibili mostrano come <strong>il contenzioso in questo campo investa\u00a0quattro o cinque\u00a0casi ogni diecimila<\/strong>. In linea di fatto, dunque, lasciare le cose come stanno significa accettare il perdurare dei due milioni di rapporti a termine sommati agli altrettanti rapporti di lavoro &#8220;sostanzialmente dipendente ma in forma autonoma&#8221;, cio\u00e8 proprio quell&#8217;anomalia che <\/span><a title=\"Documento della Commissione UE, 7.6.11\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=15206\" target=\"_blank\"><span style=\"color: #0000ff;\">la Commissione Europea\u00a0precisamente contesta all&#8217;Italia<\/span><\/a><span style=\"color: #0000ff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0\u00a0 <em>d2)<\/em>\u00a0Qui tu aggiungi\u00a0che\u00a0&#8220;a\u00a0questi lavoratori (il bacino dei precari impiegati per brevi periodi) il\u00a0[mio] progetto non [ti] pare portare grandi vantaggi&#8221;, limitandosi di fatto a sancire formalmente la loro precariet\u00e0, perch\u00e9 il progetto prevede che nel corso dei primi due anni essi possano essere\u00a0comunque licenziati con il solo pagamento di una indennit\u00e0 pari a una mensilit\u00e0 per anno di anzianit\u00e0. Ti rispondo che proprio questo costo del licenziamento &#8211; pari all&#8217;8,3% della retribuzione complessiva percepita dal lavoratore &#8211; costituisce una svolta importante, nell&#8217;ambito del &#8220;bacino dei precari&#8221;: esso, infatti, determina un contesto nel quale l&#8217;impresa non ha alcun interesse a\u00a0frazionare i rapporti di lavoro, quando essi rispondono a un suo interesse permanente, perch\u00e9 <strong>questo frazionamento determina un aumento di costo<\/strong> (pari a un dodicesimo della retribuzione annua). Per non dire di tutti gli altri diritti che, con\u00a0 la riforma, acquisirebbero\u00a0i lavoratori sostanzialmente dipendenti, oggi impiegati con la nostra acquiescenza in forma di collaboratori autonomi.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0\u00a0 <em>e)\u00a0<\/em>Nel \u00a7 <em>e <\/em>delle tue osservazioni mi dai atto di quest&#8217;ultimo dato; ma obietti che &#8220;l&#8217;assunzione con il nuovo standard abbatte di fatto le possibilit\u00e0 di tutela legale del lavoratore che sia impiegato scorrettamente con un contratto a progetto&#8221;.\u00a0Il tuo argomento si pu\u00f2 leggere cos\u00ec: \u00e8 vero che, con il nuovo standard,\u00a0due milioni di\u00a0odierni collaboratori autonomi (partite Iva fasulle e lavoratori a progetto) godrebbero automaticamente (senza bisogno di un preventivo intervento di\u00a0ispettori e\/o\u00a0avvocati per il riconoscimento della qualificazione corretta del rapporto) di protezione antidiscriminatoria, malattia retribuita, maternit\u00e0\/paternit\u00e0, diritti sindacali in azienda, sicurezza economica e professionale in caso di licenziamento; ma con il nuovo standard essi perderebbero la possibilit\u00e0 che hanno oggi di fare causa\u00a0all&#8217;impresa per cui lavorano, al fine di ottenere, oltre a tutto questo, anche l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 18. Ora, se \u00e8 vero che oggi soltanto\u00a0quattro ogni diecimila\u00a0di questi collaboratori autonomi effettivamente esercitano la facolt\u00e0 di ricorrere in giudizio contro l&#8217;impresa per rivendicare\u00a0il riconoscimento della subordinazione,\u00a0riuscendo a dimostrare la propria ragione soltanto in met\u00e0 dei casi, <strong>sostenere che l&#8217;attuale ordinamento\u00a0sia preferibile rispetto alla riforma significa sostenere che\u00a0quelle due cause vinte oggi ogni diecimila casi valgono di pi\u00f9 dell&#8217;estensione di tutti i diritti sopra elencati agli altri 9.998\u00a0lavoratori<\/strong>. Fammi sapere\u00a0se\u00a0davvero intendi sostenere questo.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A conclusione della tua lettera chiedi: &#8220;perch\u00e9 non c&#8217;\u00e8 alcuna regola che (non dico obblighi, ma almeno) incentivi le imprese a stabilizzare i rapporti di lavoro dei nuovi assunti, n\u00e9 alcuna che incentivi le stesse imprese a investire sui lavoratori prima di licenziarli, e non dopo?&#8221;. Torno a risponderti che quella regola c&#8217;\u00e8 eccome.\u00a0Secondo il progetto di cui stiamo discutendo, come si \u00e8 visto, fin dall&#8217;inizio del rapporto <strong>l&#8217;impresa ha un incentivo economico alla prosecuzione del rapporto con il neo-assunto, pari all&#8217;8,3% della retribuzione complessiva<\/strong>: se infatti lo licenzia\u00a0(o non converte l&#8217;eventuale contratto a termine in contratto a tempo indeterminato: art. 2097) la retribuzione complessiva \u00e8 aumentata di quell&#8217;8,3%, che l&#8217;impresa invece risparmia se il rapporto prosegue. Questa previsione\u00a0attua compiutamente quanto il Pd dice di voler ottenere (ma a me sembra non si ottenga con le sue proposte ufficiali), cio\u00e8 che\u00a0la flessibilit\u00e0 del lavoro comporti un costo aggiuntivo per l&#8217;impresa, a parit\u00e0 di ogni altra condizione. Nella riforma, poi, c&#8217;\u00e8 anche l&#8217;incentivo per l&#8217;impresa a &#8220;investire sul lavoratore prima di [meglio: invece che] licenziarlo&#8221;,\u00a0\u00a0ove ci\u00f2 sia possibile: perch\u00e9 in caso di licenziamento l&#8217;impresa deve accollarsi, oltre ai costi del contratto di ricollocazione, anche il costo dell&#8217;indennit\u00e0 di licenziamento; mentre se l&#8217;impresa stessa punta a &#8220;ricollocare&#8221; il lavoratore al proprio interno, essa ha soltanto il costo del corso di riqualificazione mirato al nuovo posto cui il lavoratore deve essere adibito.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Un&#8217;ultima osservazione circa la posizione dell&#8217;insider che perde il vecchio posto protetto dall&#8217;articolo 18, e che tu temi sia danneggiato dal ritrovarsi a lavorare nel nuovo regime.\u00a0Ti sei chiesto quale probabilit\u00e0 abbiano oggi gli insider licenziati di ritrovare un posto protetto dall&#8217;articolo 18? E non pensi che proprio questa\u00a0esperienza dovrebbe indurli a considerare il nuovo regime migliore del\u00a0vecchio, che in questo passaggio li protegge cos\u00ec male?<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Spero di averti convinto. Ma se vedi dei difetti negli argomenti che\u00a0ti propongo, ti prego di\u00a0non interrompere questo dialogo, per me molto interessante e &#8211; spero &#8211; chiarificatore per i lettori. <\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">Pietro<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">LA CONTROREPLICA DI FRANCO SCARPELLI<br \/>\n<\/span><\/strong>Caro Pietro,<br \/>\nti ringrazio dello spazio che mi hai concesso e delle articolate risposte. Non vorrei abusare del tempo tuo e dei tuoi lettori, ma le tue risposte mi inducono a tornare almeno sulla questione centrale del nostro scambio.<br \/>\nIn buona sostanza, la critica che ti ho rivolto \u00e8 la seguente.<br \/>\nLa tua proposta di contratto prevalente, pur formalmente a tempo indeterminato, non porta significativi vantaggi per i lavoratori precari (salvo, come ti ho riconosciuto, per i migliori trattamenti di cui, durante il rapporto, godranno i falsi lavoratori autonomi che fossero effettivamente impiegati secondo il nuovo statuto giuridico); al contrario ne porta all\u2019impresa (recesso sostanzialmente libero, semplificazione, abbattimento notevole dei rischi e dei costi di contenzioso) senza chiedere alla stessa impresa un particolare impegno nella prospettiva della stabilizzazione di tali rapporti e dell\u2019investimento sulla formazione die lavoratori.<br \/>\nRibadisco che tale osservazione vale soprattutto per i casi pi\u00f9 frequenti, e pi\u00f9 preoccupanti per gli effetti negativi sul piano sociale ed economico, dei rapporti di lavoro di breve durata (calcolabili in mesi e non in anni). Anche i dati pi\u00f9 recenti (relativi ai contratti a termine) confermano che i rapporti di lavoro precari hanno in prevalenza una durata calcolabile in mesi, non in anni, e la cosa pi\u00f9 preoccupante \u00e8 che va calando il c.d. tasso di conversione in normali rapporti a tempo indeterminato. Questo \u00e8 il fenomeno pi\u00f9 grave da affrontare.<br \/>\nI tuoi contro-argomenti sono due.<br \/>\nIn primo luogo mi obietti che un meccanismo di aggravio dei costi di frazionamento dei rapporti di lavoro \u00e8 previsto, e sarebbe l\u2019indennit\u00e0 di preavviso\/licenziamento quantificabile in una mensilit\u00e0 per ogni anno di anzianit\u00e0 (e dunque in un costo del lavoro aggiuntivo pari all\u20198,3%).<br \/>\nVorrei farti notare, innanzitutto, che nel tuo progetto (nuovo art. 2119 c.c.) tale costo \u00e8 previsto solo per i lavoratori che abbiano \u201ccompiuto\u201d almeno un anno di anzianit\u00e0, mentre per i rapporti pi\u00f9 brevi sembra che nulla sia dovuto, n\u00e9 a titolo di preavviso n\u00e9 a titolo di indennit\u00e0 di licenziamento.<br \/>\nPerch\u00e9 questo costo non deve esserci per un lavoro che arrivi a 6, 8 o 11 mesi? (salva l\u2019ipotesi di un\u2019effettiva necessit\u00e0 di impiego a termine, che gi\u00e0 oggi pu\u00f2 essere soddisfatta senza costi aggiuntivi per l\u2019impresa).<br \/>\nIn ogni caso, l\u2019ampio utilizzo di lavoro precario (non in tutte le imprese, per fortuna!) si basa su scelte organizzative (creazione di un\u2019area di marginal workers a flessibilit\u00e0 estrema, non sindacalizzabili, non interessati a politiche formative, ecc.) che non penso possano essere contrastate da un mero (e modesto) aumento del costo del lavoro, che per questi rapporti rimarrebbe comunque assai pi\u00f9 basso rispetto a quelli standard.<br \/>\nDirei di pi\u00f9: in una fase iniziale del rapporto di lavoro, se inserito nella prospettiva del rapporto standard, non vedo nulla di male a prevedere costi del lavoro pi\u00f9 bassi per l\u2019impresa (ci\u00f2 che gi\u00e0 avviene in molte forme contrattuali di inserimento), se per\u00f2 questi sono compensati, per l\u2019appunto, da meccanismi in grado di spingere la stessa impresa a formare e stabilizzare i lavoratori.<br \/>\nIl tuo secondo contro-argomento pone un problema di principio ed uno di metodo.<br \/>\nMi obietti che l\u2019argomento relativo alla perdita della possibilit\u00e0 di fare una causa a tutela dei propri diritti (per il lavoratore oggi impiegato scorrettamente, in ipotesi, sulla base di contratti atipici, subordinati o falsi autonomi), deve fare i conti con la realt\u00e0, in quanto oggi solo 2 lavoratori ogni 10.000 casi riuscirebbero ad ottenere dai Tribunali una pronuncia favorevole.<br \/>\nOra, in primo luogo (ed \u00e8 la questione di principio) a me sembra che l\u2019argomento statistico non possa mai essere decisivo con riguardo ad una questione che coinvolge i diritti: se un lavoratore venisse utilizzato con un contratto precario anche per coprire un posto stabile, in assenza di qualsiasi ragionevole giustificazione per l\u2019impresa, e se riconosciamo che questo lavoratore abbia diritto all\u2019accertamento della natura standard di quel rapporto (che \u00e8 poi il diritto al lavoro sancito dall\u2019art. 4 della Costituzione), e a tutti i diritti che ne conseguono, il fatto che questo diritto sia scarsamente esercitato non sar\u00e0 mai un buon argomento per sostenere la cancellazione di quel diritto (fosse anche uno solo il lavoratore che ne ottiene la sanzione).<br \/>\nSul punto, tuttavia, temo che la nostra diversa visione del ruolo delle regole non sia facilmente conciliabile.<br \/>\nC\u2019\u00e8 per\u00f2 anche, se mi permetti, un vizio di metodo del tuo argomento, poich\u00e9 fondato sull\u2019affermazione di un dato statistico che non dimostri in alcun modo e di cui non fornisci le fonti, pur assegnandogli una straordinaria carica retorica (attribuisci l\u2019idea\u00a0che \u201cquelle due cause vinte oggi ogni diecimila casi valgono di pi\u00f9 dell\u2019estensione di tutti i diritti sopra elencati agli altri 9.998\u00a0lavoratori\u201d!). Quel dato inoltre, oltre che indimostrabile, \u00e8 certamente errato.<br \/>\nTu sostieni che ci sarebbero nel nostro mercato circa due milioni di rapporti a termine, affermando poi che \u201ci dati disponibili mostrano come il contenzioso in questo campo investa\u00a0quattro o cinque\u00a0casi ogni diecimila\u201d. Nel seguito coinvolgi nella tua statistica anche i rapporti autonomi ma sostanzialmente dipendenti, estendendo a questi il dato relativo al tasso di contenzioso e aggiungendo che solo la met\u00e0 delle azioni proposte avrebbe esito positivo.<br \/>\nSul dato relativo all\u2019insieme (il numero dei rapporti a termine, cos\u00ec come l\u2019altro relativi ai rapporti di lavoro sostanzialmente dipendente, sulla cui dimostrazione ti soffermi nel tuo ultimo libro), e sulla loro lettura e interpretazione, si potrebbe discutere a lungo, ma non \u00e8 possibile in questa sede.<br \/>\nInvece credo sia pacifica l\u2019impossibilit\u00e0 di disporre di dati certi in ordine alla percentuale di casi investiti dal contenzioso, che invece tu indichi con sicurezza.<br \/>\nBastino in merito alcune osservazioni:<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 vi sono molti casi in cui il lavoratore contesta stragiudizialmente i rapporti di lavoro precario, riuscendo a ottenere un accordo transattivo a contenuto economico (ma in qualche caso, per mia esperienza, anche il posto di lavoro!); questi casi, molto numerosi nella mia esperienza, sfuggono certamente al tuo dato statistico;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 nella gran parte dei casi di contenzioso giudiziario, il lavoratore agisce impugnando nella stessa causa una pluralit\u00e0 di rapporti precari (a volte anche 4-5-6, mi sono capitati anche numeri assai pi\u00f9 elevati): poich\u00e9 tu fornisci come insieme il numero dei \u201crapporti\u201d a termine (il solo ricavabile dalle statistiche sul mercato del lavoro), che per\u00f2 possono interessare e spesso interessano i medesimi lavoratori, e lo rapporti al numero di cause (rilevato chiss\u00e0 come), \u00e8 evidente che il confronto \u00e8 falsato, e la proporzione che ne ricavi \u00e8 certamente errata per difetto;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per quel che ne so, gli unici dati disponibili sulle diverse tipologie delle (sole) cause radicate nei Tribunali sono quelli registrati dalle cancellerie al momento dell\u2019iscrizione a ruolo: tali dati sono imprecisi, perch\u00e9 dipendono da valutazioni non sempre corrette degli operatori (avvocati, cancellieri); ma, soprattutto, nella gran parte delle vicende di cui stiamo parlando \u00e8 facile che il contenzioso sia registrato come causa sul licenziamento, piuttosto che sul contratto a termine, rimanendo perci\u00f2 fuori dalla tua statistica (il lavoratore, infatti, impugna i contratti a termine, somministrati o altro, solo quando \u201cviene lasciato a casa\u201d, e dunque la causa viene spesso registrata come relativa a un licenziamento);<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 infine, non vedo proprio dove tu prenda il dato relativo al tasso di successo (la met\u00e0, tu dici) di questa specifica tipologia di cause, che non credo sia rilevato da alcuna registrazione (e che, in ogni caso, non terrebbe conto dei numerosissimi casi di accordo conciliativo, probabilmente il risultato pi\u00f9 frequente nella definizione di questo genere di giudizi).<br \/>\nIn definitiva il tuo argomento \u201cquantitativo\u201d mi pare decisamente inattendibile.<br \/>\nAd esso mi sento di opporre un argomento \u201cqualitativo\u201d, tratto da lunga e intensa esperienza personale: ai tanti lavoratori precari che si rivolgono a un avvocato per sapere se hanno dei diritti da vantare (cos\u00ec come agli uffici vertenze dei sindacati), oggi possono prospettarsi (se il contratto \u00e8 stato usato scorrettamente) possibilit\u00e0 concrete e rilevanti di tutela: il posto di lavoro o un significativo risarcimento, ben superiore ad un mese per ogni anno di anzianit\u00e0.<br \/>\nDomani, se fosse approvato il tuo progetto, dovremo dire loro che di fronte a un impiego di pochi mesi e al successivo licenziamento non c\u2019\u00e8 nulla da fare.<br \/>\nPoich\u00e9 non sono qui a difendere gli interessi degli avvocati del lavoro, sarei ben lieto se ci\u00f2 avvenisse quale effetto di una nuova legge che semplifichi i rapporti, abbatta il contenzioso (ed i relativi costi per l\u2019impresa) ma sostenga fortemente la possibilit\u00e0 per quei lavoratori di ottenere una buona formazione e ragionevoli opportunit\u00e0 di stabilizzazione del rapporto di lavoro.<br \/>\nPurtroppo, non mi pare sia questo l\u2019effetto, n\u00e9 della tua proposta n\u00e9 di molte altre che stanno circolando in questa fase.<br \/>\nAncora una volta, temo, le operazione di razionalizzazione di cui si discute, senza nulla garantire in termini di aumento di opportunit\u00e0 di una buona occupazione, erodono ulteriormente le possibilit\u00e0 di far valere diritti oggi previsti.<br \/>\nTi prego di non spendermi contro l\u2019abusato argomento dei giuslavoristi che difendono l\u2019esistente: come ho sottolineato, personalmente sono disponibile a discutere di ogni soluzione ma se c\u2019\u00e8 da togliere dei diritti oggi esistenti vorrei, per usare un\u2019espressione poco elegante ma efficace, \u201cvedere cammello\u201d! (e non dati statistici indimostrabili, please\u2026).<br \/>\nPerdona se ho abusato del tuo spazio.<br \/>\nUn caro saluto.<br \/>\nFranco Scarpelli<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>CONTRO-CONTRO-REPLICA (con due precisazioni)<br \/>\n<\/strong><span style=\"color: #0000ff;\">Mi limito a\u00a0tre risposte sintetiche, anche per non appesantire troppo questo &#8211; pur interessante &#8211; dialogo.<br \/>\n\u00a0\u00a0 1. L&#8217;intenzione mia e di tutti gli altri firmatari del d.d.l. n. 1873 non era certo di privare dell&#8217;indennit\u00e0 di licenziamento il lavoratore che perda il posto prima del compimento di un anno di lavoro; poich\u00e9 F.S. mi fa osservare che il nuovo testo dell&#8217;articolo 2119, a causa di una particolarit\u00e0 della formulazione,\u00a0si presta a essere letto in questo modo contrario all&#8217;intendimento originario, lo ringrazio di questa utile osservazione e prendo nota della necessit\u00e0 di chiarire meglio questo punto nella prossima edizione del progetto. Deve essere dunque chiaro che in ogni caso <strong>il maggior costo corrispondente all&#8217;indennit\u00e0 di licenziamento deve essere sopportato dall&#8217;impresa anche per il licenziamento (come per la mancata conversione del contratto a termine) che si verifichi prima che il lavoratore abbia maturato un anno intero di anzianit\u00e0<\/strong>, con la sola eccezione del rapporto di lavoro in prova.<br \/>\n\u00a0\u00a0 2. Quanto al dato &#8211; dichiaratamente molto approssimativo &#8211; che ho indicato nella mia prima risposta, riguardante l&#8217;entit\u00e0 del contenzioso giudiziale in materia di contestazione del termine o della qualificazione del rapporto, esso si basa sugli ultimi dati analitici Istat disponibili sul contenzioso in materia di lavoro (che mi risultano essere ancora quelli relativi al 2004: ma non credo che le proporzioni siano molto mutate negli ultimi 8 anni). Secondo questi dati, basati sulla classificazione attualmente in uso negli uffici giudiziari,\u00a0le sentenze di primo grado in materia di estinzione del rapporto (che comprendono anche quelle relative all&#8217;impugnazione del termine e molte di quelle relative alla contestazione della qualificazione della prestazione come autonoma o subordinata) sono state nell&#8217;arco dell&#8217;anno circa 6.800 in tutta Italia. Se &#8211; come\u00a0\u00e8 ragionevole ipotizzare, sulla base della comune esperienza forense\u00a0e dell&#8217;osservazione di quanto accade presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano &#8211; tre quarti di queste riguardano licenziamenti, le sentenze riguardanti contratti a termine o &#8220;a progetto&#8221; sono\u00a0<strong>tra le 1.500 e le 2.000, sui quattro milioni circa del totale di questi contratti precari: riguardano, cio\u00e8, da tre a cinque casi ogni diecimila<\/strong>. Vero \u00e8 che, come osserva F.S., molti procedimenti non si chiudono con una sentenza, ma con una transazione; ma il discorso rimarrebbe lo stesso se, invece che da tre a cinque ogni diecimila, i casi giudiziali fossero da sei a dieci o da dieci a quindici ogni diecimila: saremmo sempre intorno all&#8217;uno per cento di casi in cui la protezione si rivela effettiva, a fronte di 99 casi nei quali essa \u00e8 del tutto disattesa (possiamo noi giuristi starcene con le mani in mano di fronte a simili catastrofi del diritto?). Spero, comunque, che fosse chiaro a tutti che con questo dato non intendevo fornire una misura precisa, bens\u00ec soltanto un ordine di grandezza. Quanto alla <strong>percentuale di vittoria e sconfitta<\/strong>, la ripartizione in due parti tendenzialmente eguali si fonda sulla teoria circa l&#8217;autoselezione delle parti litiganti, che mostra come, quale che sia l&#8217;orientamento del giudice, la percentuale degli accoglimenti e delle reiezioni tende sempre verso il 50 e 50%, salve le situazioni di asimmetria informativa tra le parti circa l&#8217;orientamento stesso (su richiesta, fornir\u00f2 anche i riferimenti bibliografici su questo punto).<br \/>\n\u00a0\u00a0 3. La vera e pi\u00f9 rilevante contestazione che F.S. muove al ragionamento fondato su questo dato\u00a0statistico riguarda la &#8220;questione di principio&#8221;:\u00a0\u00a0\u00a0<em>&#8220;a me sembra <\/em>&#8211; egli dice &#8211; <em>che l\u2019argomento statistico non possa mai essere decisivo con riguardo ad una questione che coinvolge i diritti&#8230; il fatto che questo diritto sia scarsamente esercitato non sar\u00e0 mai un buon argomento per sostenere la cancellazione di quel diritto (fosse anche uno solo il lavoratore che ne ottiene la sanzione)&#8221;<\/em>. Qui\u00a0dissento. <strong>Il precetto cui\u00a0il legislatore ordinario deve attenersi\u00a0\u00e8 la norma costituzionale<\/strong>, non la legge ordinaria vigente; in questo caso i precetti\u00a0da tenere fermi\u00a0sono\u00a0quelli de<\/span><\/span><span style=\"color: #0000ff;\">l &#8220;diritto al lavoro&#8221; sancito dall&#8217;articolo 4 della Costituzione e delle protezioni del lavoro sancite dagli articoli 35-41.\u00a0Ci sono molti modi in cui la Repubblica pu\u00f2 proporsi di attuare questi precetti di rango superiore, rendendo effettive le protezioni che essi impongono.<em>\u00a0<\/em>Se il modo attuale determina una situazione in cui meno dell&#8217;uno per cento dei soggetti destinatari della protezione godono effettivamente della protezione dovuta, <strong>\u00e8 dovere del legislatore ordinario cercare un modo pi\u00f9 efficace per renderla maggiormente\u00a0effettiva<\/strong>.\u00a0\u00a0 <em>(p.i.)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AL GIUSLAVORISTA DELLA CGIL, CHE ENTRA NEL MERITO DI ALCUNI NODI CRUCIALI DEL PROGETTO FLEXSECURITY PER CONTESTARNE\u00a0I VANTAGGI\u00a0SUL VERSANTE DEI LAVORATORI,\u00a0\u00a0RISPONDO MOSTRANDO (SPERO) L&#8217;INFONDATEZZA DELLE CONTESTAZIONI Lettera di Franco Scarpelli, professore di diritto del lavoro all&#8217;Universit\u00e0 di Milano Bicocca e membro della Consulta giuridica nazionale della Cgil,\u00a0pervenuta il 12 gennaio 2012, in riferimento alla mia [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7],"tags":[],"class_list":["post-19021","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19021","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19021"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19021\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19021"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19021"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19021"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}