
{"id":19283,"date":"2012-01-29T17:27:04","date_gmt":"2012-01-29T16:27:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=19283"},"modified":"2012-04-09T11:59:25","modified_gmt":"2012-04-09T10:59:25","slug":"una-riforma-elettorale-possibile-il-disegno-di-legge-ceccanti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=19283","title":{"rendered":"UNA RIFORMA ELETTORALE POSSIBILE: IL DISEGNO DI LEGGE CECCANTI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">QUESTO PROGETTO, CHE PERFEZIONA QUELLO PRESENTATO DAL SENATORE PDL SARO, POTREBBE COSTITUIRE UN PUNTO DI INTESA TRA LE FORZE POLITICHE MAGGIORI &#8211; E CONSENTIREBBE UNA SUCCESSIVA INIZIATIVA REFERENDARIA VOLTA A RIPORTARE IL SISTEMA SUL MODELLO ESCLUSIVO DELL&#8217;UNINOMINALE<\/span><\/p>\n<p><em>Disegno di legge n. 3122 presentato in\u00a0Senato il 30 gennaio 2012<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE n. 3122<\/strong><\/p>\n<p><strong>d&#8217;iniziativa del Senatore CECCANTI, ADAMO,\u00a0\u00a0GIARETTA, ICHINO, MORANDO, NEGRI, TONINI<\/strong><\/p>\n<p>&#8220;Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonch\u00e9 delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l&#8217;adozione di un sistema misto ispano-tedesco&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">RELAZIONE<\/p>\n<p>Onorevoli Senatori. \u2013 Il presente disegno di legge, che introduce alcuni correttivi a quello del sen. Saro (A.S. 696), \u00e8, dopo la prima operata dal sen. Saro, la seconda traduzione in articolato del tentativo di riforma elettorale basato su una combinazione tra i sistemi spagnolo e tedesco che si svilupp\u00f2 tra le forze politiche subito prima della crisi del secondo Governo Prodi e dello scioglimento che condusse alle elezioni anticipate del 2008. Un sistema che si propone di superare gli attuali incentivi a formare coalizioni omnicomprensive spostate sugli estremi senza per questo cadere, come accadrebbe in Italia adottando sistemi speculari quanto quello tedesco, in coalizioni obbligate al centro del sistema.<br \/>\nUn conto \u00e8 poter ricorrere in casi eccezionali a Grandi Coalizioni o a Governi tecnici, un altro conto \u00e8 che il sistema tenda invece a produrre questa eccezione come una regola.<br \/>\nQuesta esigenza pu\u00f2 essere affermata col doppio turno uninominale di collegio alla francese, che \u00e8 il perno del progetto ufficiale del Pd, oppure col doppio voto in unico turno in collegi uninominali (cosiddetto sistema australiano).<br \/>\nIn alternativa, un sistema basato su collegi uninominali e piccole liste affronta del pari\u00a0 seriamente il problema della scelta dei rappresentanti, mentre la ridotta dimensione delle circoscrizioni assicura un vantaggio significativo ai partiti a vocazione maggioritaria e all&#8217;esigenza delle grandi democrazie di individuare di norma un chiaro vincitore attraverso il voto degli elettori.<br \/>\nVa segnalato che, rispetto al testo presentato dal sen. Saro,\u00a0 \u00e8 stato elevato alla Camera dei deputati lo sbarramento nazionale dal due al tre per cento dei voti validi e la proposta \u00e8 stata integrata con un sistema di elezioni primarie che l\u2019ordinamento pu\u00f2 opportunamente incentivare sia sotto il profilo del rimborso delle spese, ottenuto mediante un dimezzamento del finanziamento per chi non vi ricorre, sia rendendo trasparente agli elettori che le candidature sono state composte sulla base di tale metodo democratico.<br \/>\nSi \u00e8 colta altres\u00ec l\u2019occasione per attuare finalmente l\u2019articolo 51 della Costituzione prevedendo che il finanziamento sia altres\u00ec dimezzato se, oltre a non rispettare il risultato delle primarie, non si sia previsto almeno un terzo dei candidati per ciascun genere.<br \/>\nPer i motivi su esposti, si auspica\u00a0 un esame ed un\u2019approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 1.<br \/>\n(<em>Modifiche al sistema di elezione<\/em><br \/>\n<em>della Camera dei deputati<\/em>)<\/p>\n<p>1. All\u2019articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato \u00abdecreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957\u00bb, il comma 2 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab2. Il territorio nazionale \u00e8 diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Ogni circoscrizione \u00e8 suddivisa in collegi uninominali pari alla met\u00e0 dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 inferiore. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi \u00e8 effettuata in ragione proporzionale, in sede di Ufficio centrale circoscrizionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, ferma restando l\u2019elezione in ciascun collegio uninominale del candidato che ha riportato il maggior numero dei voti validi\u00bb.<br \/>\n2. All\u2019articolo 4 del decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta contestuale della lista, ai fini dell\u2019attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nonch\u00e9 del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato, contraddistinto dal medesimo contrassegno, da esprimere su un\u2019unica scheda recante i contrassegni di ciascuna lista\u00bb.<br \/>\n3. All\u2019articolo 14 del decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo comma \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00abI partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati e candidate nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell\u2019interno il contrassegno unico con il quale dichiarano di voler distinguere le liste di candidati nelle singole circoscrizioni nonch\u00e9 i candidati nei singoli collegi uninominali. All\u2019atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato\u00bb.<br \/>\n4. All\u2019articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al comma 1, dopo le parole: \u00abLa presentazione delle liste dei candidati per l\u2019attribuzione dei seggi con metodo proporzionale\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abe dei candidati nei collegi uninominali\u00bb;<br \/>\nb) al comma 3, il secondo periodo \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abLa lista \u00e8 formata da un numero di candidati non inferiore a due e non superiore alla met\u00e0 dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 superiore\u00bb.<br \/>\n5. All\u2019articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 \u00e8 sostituito dai seguenti:<br \/>\n\u00ab1. Nessun candidato pu\u00f2 essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullit\u00e0 dell\u2019elezione. Nessun candidato pu\u00f2 essere incluso nelle liste con lo stesso contrassegno in pi\u00f9 di una circoscrizione, pena la nullit\u00e0 dell\u2019elezione. Nessun candidato pu\u00f2 accettare la candidatura in pi\u00f9 di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse, pena la nullit\u00e0 della candidatura. A pena di nullit\u00e0 dell\u2019elezione, nessun candidato pu\u00f2 accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica\u00bb.<br \/>\n6. All\u2019articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: \u00abLe liste di candidati\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abe le candidature nei collegi uninominali\u00bb.<br \/>\n7. L\u2019articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00abArt. 77. \u2013 1. L\u2019Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all\u2019articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o pi\u00f9 esperti scelti dal presidente:<br \/>\n1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra \u00e8 data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione.<br \/>\n2) comunica all\u2019Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonch\u00e9 il totale dei voti validi della circoscrizione\u00bb;<br \/>\n8. L\u2019articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00abArt. 83. \u2013 1. L\u2019Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o pi\u00f9 esperti scelti dal presidente:<br \/>\n1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra \u00e8 data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;<br \/>\n2) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonch\u00e9 le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;<br \/>\n3) comunica ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali l\u2019elenco delle liste di cui al numero 2)\u00bb.<br \/>\n9. L\u2019articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00abArt. 84. \u2013 1. L\u2019Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell\u2019Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all\u2019articolo 83, comma 1, numero 3):<br \/>\n1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformit\u00e0 ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, escludendo i candidati collegati a liste non comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 83, comma 1, numero 3);<br \/>\n2) determina la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1). Tale cifra \u00e8 determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio uninominale;<br \/>\n3) per ciascuna delle liste comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 83, comma 1, numero 3), determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali, ad essa collegati, non proclamati eletti ai sensi del numero 1), disponendoli nell\u2019ordine delle rispettive cifre individuali; a parit\u00e0 di cifra individuale prevale il pi\u00f9 anziano di et\u00e0;<br \/>\n4) per ciascuna delle liste comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 83, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2 ,3, 4 &#8230; sino a concorrenza dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione. I seggi sono attribuiti, salvo quanto previsto dai numeri 5) e 6), alle liste cui corrispondono nell\u2019ordine i pi\u00f9 alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parit\u00e0 di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio \u00e8 attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parit\u00e0 di quest\u2019ultima, per sorteggio;<br \/>\n5) al numero dei seggi attribuito a ciascuna lista ai sensi del numero 4), sottrae il numero di seggi conseguiti dai candidati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima;<br \/>\n6) qualora il numero di seggi conseguito nei collegi uninominali dai candidati collegati ad una lista sia superiore al numero di seggi attribuito alla medesima lista ai sensi del numero 4), fermi restando i seggi conseguiti nei collegi uninominali dai candidati collegati a tale lista, si procede ad una nuova ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste, ripetendo le operazioni di cui al numero 4) e al numero 5);<br \/>\n7) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del numero 5), i candidati compresi nella lista medesima, secondo l\u2019ordine di presentazione. Se qualcuno tra essi \u00e8 gi\u00e0 stato proclamato eletto ai sensi del numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell\u2019ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino pi\u00f9 seggi di quanti siano i suoi candidati, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai sensi del numero 5) e seguendo l\u2019ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui al numero 3) che non risultino gi\u00e0 proclamati eletti.<br \/>\n8 ) comunica all\u2019Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui al presente articolo, ai fini di cui all\u2019articolo 84-bis\u00bb.<br \/>\n10. Dopo l\u2019articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\n\u00abArt. 84-bis \u2013 1. L\u2019Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:<br \/>\n1) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione ai sensi dell\u2019articolo 84, comma 1, numero 7), assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i pi\u00f9 alti quozienti non utilizzati per l\u2019assegnazione dei seggi, ai sensi dell\u2019articolo 84, comma 1, numero 4). Qualora ci\u00f2 non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i pi\u00f9 alti quozienti non utilizzati per l\u2019assegnazione dei seggi, ai sensi dell\u2019articolo 84, comma 1, numero 4);<br \/>\n2) comunica l\u2019esito delle operazioni di cui al numero 1) agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni\u00bb.<br \/>\n11. All\u2019articolo 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: \u00abdi cui all\u2019articolo 84, commi 2, 3 e 4\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi cui all\u2019articolo 84-bis\u00bb.<br \/>\n12. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 \u00e8 sostituita dalla tabella A di cui all\u2019allegato 1 alla presente legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 2.<br \/>\n(<em>Modifiche al sistema di elezione<\/em><br \/>\n<em>del Senato della Repubblica<\/em>)<\/p>\n<p>1. All\u2019articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l\u2019elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato \u00abdecreto legislativo n. 533 del 1993\u00bb, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al comma 1, \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abCon lo stesso decreto, i seggi assegnati a ciascuna regione sono ripartiti tra le circoscrizioni di cui alla tabella 1 allegata al presente testo unico, dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall\u2019ultimo censimento generale della popolazione, riportato nella pi\u00f9 recente pubblicazione dell\u2019Istituto nazionale di statistica, per il numero dei seggi assegnati alla regione stessa e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei pi\u00f9 alti resti.\u00bb;<br \/>\nb) il comma 2 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab2. Ogni circoscrizione \u00e8 suddivisa in collegi uninominali pari alla met\u00e0 dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 inferiore. L\u2019assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti \u00e8 effettuata in ragione proporzionale a norma degli articoli 16 e 17, ferma restando l\u2019elezione in ciascun collegio uninominale del candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.\u00bb.<br \/>\n2. All\u2019articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: \u00abnelle circoscrizioni regionali\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abnelle circoscrizioni di ciascuna regione\u00bb.<br \/>\n3. All\u2019articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 \u00e8 aggiunto il seguente comma:<br \/>\n\u00ab1-bis. Presso la corte d\u2019appello o il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della circoscrizione elettorale \u00e8 costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l\u2019Ufficio elettorale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, scelti dal presidente della corte d\u2019appello o del tribunale\u00bb.<br \/>\n4. All\u2019articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al comma 1, dopo le parole: \u00abdelle liste dei candidati\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abe delle candidature nei collegi uninominali\u00bb;<br \/>\nb) al comma 4, il secondo periodo \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abLa lista \u00e8 formata da un numero di candidati non inferiore a due e non superiore alla met\u00e0 dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 superiore.\u00bb;<br \/>\nc) al comma 5, le parole: \u00abper ciascuna regione alla cancelleria della corte d\u2019appello o del tribunale sede dell\u2019ufficio elettorale regionale\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abper ciascuna circoscrizione alla cancelleria della corte d\u2019appello o del tribunale sede dell\u2019ufficio elettorale circoscrizionale\u00bb.<br \/>\n5. All\u2019articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) le parole: \u00abufficio elettorale regionale\u00bb, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: \u00abufficio elettorale circoscrizionale\u00bb;<br \/>\nb) al comma 5, dopo le parole: \u00abdelle liste di candidati\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abe delle candidature nei collegi uninominali\u00bb;<br \/>\nc) al comma 7, le parole: \u00abuffici elettorali regionali\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abuffici elettorali circoscrizionali\u00bb.<br \/>\n6. All\u2019articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: \u00abL\u2019ufficio elettorale regionale\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abL\u2019ufficio elettorale circoscrizionale\u00bb.<br \/>\n7. All\u2019articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1933, dopo le parole: \u00abgli uffici elettorali regionali\u00bb, ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: \u00abe circoscrizionali\u00bb.<br \/>\n8. All\u2019articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: \u00abcircoscrizione regionale\u00bb, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: \u00abcircoscrizione elettorale\u00bb.<br \/>\n9. All\u2019articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00abe il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale\u00bb.<br \/>\n10. L\u2019articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00abArt. 16. \u2013 1. L\u2019Ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all\u2019articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o pi\u00f9 esperti scelti dal presidente:<br \/>\na) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra \u00e8 data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;<br \/>\nb) comunica all\u2019Ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonch\u00e9 il totale dei voti validi della circoscrizione\u00bb.<br \/>\n11. L\u2019articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00abArt. 17. \u2013 1. L\u2019Ufficio elettorale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali della regione:<br \/>\na) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra \u00e8 data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;<br \/>\nb) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi espressi a livello regionale;<br \/>\nc) comunica ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali l\u2019elenco delle liste di cui alla lettera b)\u00bb.<br \/>\n12. L\u2019articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00abArt. 17-bis. \u2013 1. L\u2019Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell\u2019Ufficio elettorale regionale le comunicazioni di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera c):<br \/>\na) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformit\u00e0 ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, escludendo i candidati collegati a liste non comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera c);<br \/>\nb) determina la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi della lettera a). Tale cifra \u00e8 determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio uninominale;<br \/>\nc) per ciascuna delle liste comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera c), determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali, ad essa collegati, non proclamati eletti ai sensi della lettera a), disponendoli nell\u2019ordine delle rispettive cifre individuali; a parit\u00e0 di cifra individuale prevale il pi\u00f9 anziano di et\u00e0;<br \/>\nd) per ciascuna delle liste comprese nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4 &#8230; sino a concorrenza dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione. I seggi sono attribuiti, salvo quanto previsto dalle lettere e) e f), alle liste cui corrispondono nell\u2019ordine i pi\u00f9 alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parit\u00e0 di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio \u00e8 attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parit\u00e0 di quest\u2019ultima, per sorteggio;<br \/>\ne) al numero dei seggi attribuito a ciascuna lista ai sensi della lettera d), sottrae il numero di seggi conseguiti dai candidati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima;<br \/>\nf) qualora il numero di seggi conseguito nei collegi uninominali dai candidati collegati ad una lista sia superiore al numero di seggi attribuito alla medesima lista ai sensi della lettera d), fermi restando i seggi conseguiti nei collegi uninominali dai candidati collegati a tale lista, si procede ad una nuova ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste, ripetendo le operazioni di cui alle lettere d) ed e);<br \/>\ng) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi della lettera e), i candidati compresi nella lista medesima, secondo l\u2019ordine di presentazione. Se qualcuno tra essi \u00e8 gi\u00e0 stato proclamato eletto ai sensi della lettera a), proclama eletti i candidati che seguono nell\u2019ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino pi\u00f9 seggi di quanti siano i suoi candidati, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai sensi della lettera e) e seguendo l\u2019ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui alla lettera c) che non risultino gi\u00e0 proclamati eletti;<br \/>\nh) comunica all\u2019Ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui al presente articolo, ai fini di cui all\u2019articolo 17-ter\u00bb.<br \/>\n13. Dopo l\u2019articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\n\u00abArt. 17-ter \u2013 1. L\u2019Ufficio elettorale regionale, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali di cui all\u2019articolo 17-bis, comma 1, lettera h):<br \/>\na) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione ai sensi dell\u2019articolo 17-bis, comma 1, lettera g), assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della regione, ove la stessa lista abbia i pi\u00f9 alti quozienti non utilizzati per l\u2019assegnazione dei seggi, ai sensi dell\u2019articolo 17-bis, comma 1, lettera d). Qualora ci\u00f2 non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i pi\u00f9 alti quozienti non utilizzati per l\u2019assegnazione dei seggi, ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 1, lettera d);<br \/>\nb) comunica l\u2019esito delle operazioni di cui alla lettera a) agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni\u00bb.<br \/>\n14. All\u2019articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al comma 01, la parola: \u00abregionale\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abcircoscrizionale\u00bb;<br \/>\nb) al comma 1, dopo le parole: \u00abdell\u2019ufficio elettorale regionale\u00bb, ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: \u00abe dell\u2019ufficio elettorale circoscrizionale\u00bb.<br \/>\n15. All\u2019articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: \u00abai sensi dell\u2019articolo 17, comma 8\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abai sensi dell\u2019articolo 17-ter, comma 1, lettera a)\u00bb.<br \/>\n16. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 \u00e8 premessa la tabella 1 di cui all\u2019allegato 2 annesso alla presente legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 3.<br \/>\n(<em>Delega al governo per la determinazione dei collegi uninominali<\/em>)<\/p>\n<p>1. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell\u2019articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell\u2019ambito di ciascuna circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneit\u00e0 economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, n\u00e9 dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno pi\u00f9 collegi. In quest\u2019ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell\u2019ambito del comune medesimo o della medesima citt\u00e0 metropolitana istituita ai sensi dell\u2019articolo 23 del testo unico delle leggi sull\u2019ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.\u00a0 267. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princ\u00ecpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell\u2019esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;<br \/>\nb) la popolazione di ciascun collegio pu\u00f2 scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall\u2019ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.<br \/>\n2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell\u2019Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione \u00e8 chiamata a svolgere.<br \/>\n3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall\u2019invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, \u00e8 trasmesso alle Camere, ai fini dell\u2019espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della citata Commissione il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.<br \/>\n4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.<br \/>\n5. All\u2019inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessit\u00e0, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all\u2019estero si procede altres\u00ec, con apposita legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull\u2019esercizio del voto da parte degli italiani all\u2019estero.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 4<br \/>\n(<em>Elezioni primarie<\/em>)<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 Per la designazione dei candidati nei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i partiti politici possono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato il termine \u00e8 ridotto a sessanta giorni.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0\u00a0 I partiti che in sede di deposito del contrassegno forniscano documentazione relativa all\u2019avvenuta effettuazione di tali primarie e alla corrispondenza tra i risultati delle primarie e i candidati di collegio, possono richiedere l\u2019inserimento nella scheda elettorale, a fianco del relativo contrassegno, della dizione \u201cLista composta con metodo democratico sulla base di elezioni primarie\u201d.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0\u00a0 Per i partiti che non rispettano i requisiti di cui al comma precedente per almeno due terzi dei candidati e che non prevedono almeno un terzo dei candidati per ciascun genere, il rimborso delle spese elettorali calcolato rispetto ai voti validi ottenuti ai sensi delle norme vigenti \u00e8 ridotto della met\u00e0.<\/p>\n<p>Allegato 1<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>(articolo 1, comma 12)<\/em><\/p>\n<p>\u00abTabella A<\/p>\n<p>(articolo 1, comma 2)<br \/>\nCIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\u00a0<\/td>\n<td valign=\"top\">Circoscrizione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">Sede<br \/>\nUfficio centrale<br \/>\nCircoscrizionale<\/td>\n<td valign=\"top\">Circoscrizione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">Sede<br \/>\nUfficio centrale<br \/>\nCircoscrizionale<\/td>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Piemonte<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\u00a0<\/td>\n<td valign=\"top\">1)\u00a0\u00a0Province di Novara, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">Novara<\/td>\n<td valign=\"top\">2) Provincia di Torino (salvo comune di Torino)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">Torino<\/td>\n<td valign=\"top\">3) Provincia di Torino (solo comune di Torino)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">Torino<\/td>\n<td valign=\"top\">4) Province di Cuneo, Asti, Alessandria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">Cuneo<\/td>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Lombardia<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">5) Province di Varese, Como, Sondrio<\/td>\n<td valign=\"top\">Varese<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">6) Province di Monza e Brianza, Lecco<\/td>\n<td valign=\"top\">Monza<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">7) Provincia di Milano (salvo comune Milano)<\/td>\n<td valign=\"top\">Milano<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">8 ) Provincia di Milano (solo comune di Milano)<\/td>\n<td valign=\"top\">Milano<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">9) Provincia di Bergamo<\/td>\n<td valign=\"top\">Bergamo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">10) Provincia di Brescia<\/td>\n<td valign=\"top\">Brescia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">11) Province di Pavia, Cremona, Lodi, Mantova<\/td>\n<td valign=\"top\">Pavia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Trentino-Alto Adige\/Su\u00a8dtirol<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">12) Province di Trento, Bolzano<\/td>\n<td valign=\"top\">Trento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Veneto<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">13) Province di Treviso, Belluno<\/td>\n<td valign=\"top\">Treviso<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">14) Provincia di Padova<\/td>\n<td valign=\"top\">Padova<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">15) Province di Verona, Vicenza<\/td>\n<td valign=\"top\">Verona<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">16) Province di Venezia, Rovigo<\/td>\n<td valign=\"top\">Venezia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Friuli-Venezia Giulia<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">17) Province di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine<\/td>\n<td valign=\"top\">Trieste<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Liguria<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">18) Province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona<\/td>\n<td valign=\"top\">Genova<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Emilia-Romagna<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">19) Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia<\/td>\n<td valign=\"top\">Parma<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">20) Province di Bologna, Modena<\/td>\n<td valign=\"top\">Bologna<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">21) Province di Forl\u00ec-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini<\/td>\n<td valign=\"top\">Forl\u00ec<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Toscana<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">22) Province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno<\/td>\n<td valign=\"top\">Pisa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">23) Province di Firenze, Pistoia, Prato<\/td>\n<td valign=\"top\">Firenze<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">24) Province di Siena, Arezzo, Grosseto<\/td>\n<td valign=\"top\">Siena<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Umbria<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">25) Province di Perugia, Terni<\/td>\n<td valign=\"top\">Perugia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Marche<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">26) Province di Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino<\/td>\n<td valign=\"top\">Ancona<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Lazio<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">27) Provincia di Roma (salvo comune di Roma)<\/td>\n<td valign=\"top\">Roma<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">28) Provincia di Roma (solo comune di Roma)<\/td>\n<td valign=\"top\">Roma<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">29) Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo<\/td>\n<td valign=\"top\">Frosinone<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regioni Abruzzo e Molise<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">30) Province di L\u2019Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia<\/td>\n<td valign=\"top\">L\u2019Aquila<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Campania<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">31) Province di Benevento, Caserta<\/td>\n<td valign=\"top\">Benevento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">32) Provincia di Napoli (salvo comune di Napoli)<\/td>\n<td valign=\"top\">Napoli<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">33) Provincia di Napoli (solo comune di Napoli)<\/td>\n<td valign=\"top\">Napoli<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">34) Province di Salerno, Avellino<\/td>\n<td valign=\"top\">Salerno<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Puglia<\/em>35) Province di Foggia, Barletta-Andria-Trani<\/td>\n<td valign=\"top\">Foggia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">36) Provincia di Bari<\/td>\n<td valign=\"top\">Bari<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">37) Province di Taranto, Brindisi<\/td>\n<td valign=\"top\">Taranto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">38) Provincia di Lecce<\/td>\n<td valign=\"top\">Lecce<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Basilicata<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">39) Province di Potenza, Matera<\/td>\n<td valign=\"top\">Potenza<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Calabria<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">40) Province di Cosenza, Crotone<\/td>\n<td valign=\"top\">Cosenza<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">41) Province di Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia<\/td>\n<td valign=\"top\">Catanzaro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Sicilia<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">42) Provincia di Palermo<\/td>\n<td valign=\"top\">Palermo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">43) Province di Agrigento, Trapani<\/td>\n<td valign=\"top\">Agrigento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">44) Province di Catania, Messina<\/td>\n<td valign=\"top\">Catania<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">45) Province di Siracusa, Caltanisetta, Enna, Ragusa<\/td>\n<td valign=\"top\">Siracusa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Sardegna<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">46) Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano<\/td>\n<td valign=\"top\">Cagliari<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">47) Province di Sassari, Olbia-Tempio, Ogliastra, Nuoro<\/td>\n<td valign=\"top\">Sassari\u00bb<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Allegato 2<br \/>\n<em>(articolo 2, comma 16)<\/em><\/p>\n<p>\u00abTabella 1<\/p>\n<p>CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Segue: <\/em>Allegato 2<\/td>\n<td valign=\"top\">Regione\/Circoscrizione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">Sede<br \/>\nUfficio centrale<br \/>\nCircoscrizionale<\/td>\n<td valign=\"top\">Regione\/Circoscrizione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">Sede<br \/>\nUfficio centrale<br \/>\nCircoscrizionale<\/td>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Piemonte<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Provincia di Torino<\/td>\n<td valign=\"top\">Torino<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">2) Province di Novara, Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli<\/td>\n<td valign=\"top\">Novara<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Lombardia<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Provincia di Milano<\/td>\n<td valign=\"top\">Milano<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">2)\u00a0Province di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio<\/td>\n<td valign=\"top\">Varese<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">3) Province di Brescia e Bergamo<\/td>\n<td valign=\"top\">Brescia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">4) Province di Pavia, Cremona, Lodi, Mantova<\/td>\n<td valign=\"top\">Pavia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Veneto<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Province di Verona, Padova, Vicenza<\/td>\n<td valign=\"top\">Verona<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">2) Province di Venezia, Belluno, Rovigo, Treviso<\/td>\n<td valign=\"top\">Venezia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Friuli-Venezia Giulia<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Province di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine<\/td>\n<td valign=\"top\">Trieste<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Liguria<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona<\/td>\n<td valign=\"top\">Genova<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Emilia-Romagna<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Province di Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia<\/td>\n<td valign=\"top\">Parma<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">2) Province di Bologna, Ferrara, Forl\u00ec-Cesena, Rimini<\/td>\n<td valign=\"top\">Bologna<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Toscana<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Province di Pisa, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Grosseto<\/td>\n<td valign=\"top\">Pisa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">2) Province di Firenze, Prato, Arezzo, Siena<\/td>\n<td valign=\"top\">Firenze<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Umbria<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Province di Perugia, Terni<\/td>\n<td valign=\"top\">Perugia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Marche<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino<\/td>\n<td valign=\"top\">Ancona<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Lazio<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Provincia di Roma<\/td>\n<td valign=\"top\">Roma<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">2) Province di Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo<\/td>\n<td valign=\"top\">Latina<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Abruzzo<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Province di L\u2019Aquila, Chieti, Pescara, Teramo<\/td>\n<td valign=\"top\">L\u2019Aquila<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Molise<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Province di Campobasso, Isernia<\/td>\n<td valign=\"top\">Campobasso<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Campania<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Provincia di Napoli<\/td>\n<td valign=\"top\">Napoli<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">2) Province di Salerno, Avellino, Benevento, Caserta<\/td>\n<td valign=\"top\">Salerno<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Puglia<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Province di Bari, Barletta-Andria -Trani, Foggia<\/td>\n<td valign=\"top\">Bari<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">2) Province di Lecce, Taranto, Brindisi<\/td>\n<td valign=\"top\">Lecce<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Basilicata<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Province di Potenza, Matera<\/td>\n<td valign=\"top\">Potenza<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Calabria<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia<\/td>\n<td valign=\"top\">Catanzaro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Sicilia<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Province di Palermo, Agrigento, Caltanisetta, Trapani<\/td>\n<td valign=\"top\">Palermo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">2) Province di Catania, Messina, Enna, Ragusa, Siracusa<\/td>\n<td valign=\"top\">Catania<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><em>Regione Sardegna<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">1) Province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano<\/td>\n<td valign=\"top\">Cagliari\u00bb<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>QUESTO PROGETTO, CHE PERFEZIONA QUELLO PRESENTATO DAL SENATORE PDL SARO, POTREBBE COSTITUIRE UN PUNTO DI INTESA TRA LE FORZE POLITICHE MAGGIORI &#8211; E CONSENTIREBBE UNA SUCCESSIVA INIZIATIVA REFERENDARIA VOLTA A RIPORTARE IL SISTEMA SUL MODELLO ESCLUSIVO DELL&#8217;UNINOMINALE Disegno di legge n. 3122 presentato in\u00a0Senato il 30 gennaio 2012<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18,41],"tags":[],"class_list":["post-19283","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge","category-riforma-elettorale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19283","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19283"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19283\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19283"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19283"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19283"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}