
{"id":20038,"date":"2012-03-09T17:19:42","date_gmt":"2012-03-09T16:19:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20038"},"modified":"2012-03-09T19:45:15","modified_gmt":"2012-03-09T18:45:15","slug":"roulette-russa-dei-giudizi-%e2%80%93-1-%e2%80%93-la-replica-di-magistratura-democratica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20038","title":{"rendered":"ROULETTE RUSSA DEI GIUDIZI \u2013 1 \u2013 LA REPLICA DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">I RISULTATI DELLA RICERCA SUI COMPORTAMENTI DIVERSI DEI SINGOLI MAGISTRATI, PER QUEL CHE RIGUARDA SIA LA DURATA DI PROCEDIMENTI SIMILI, SIA I LORO ESITI, METTONO A FUOCO UNA QUESTIONE CRUCIALE PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA<\/span><\/p>\n<p><em>Lettera di Carla Ponterio e Roberto Riverso (esponenti di Magistratura Democratica), pubblicata su <\/em><a title=\"La replica della magistratura\" href=\"http:\/\/www.lavoce.info\/articoli\/pagina1002921.html\" target=\"_blank\">Lavoce.info<\/a>\u00a0il\u00a06 marzo<em>, a seguito dell\u2019<a title=\"Ichino - Pinotti\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=19925\" target=\"_blank\">articolo di Andrea Ichino e Paolo Pinotti pubblicato sul <\/a><\/em><a title=\"Ichino - Pinotti\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=19925\" target=\"_blank\">Corriere della Sera<\/a> <em>del 3 marzo 2012 \u2013 Segue la <strong>replica degli stessi Andrea Ichino e Paolo Pinotti &#8211; <\/strong>A questo articolo ha risposto anche <a title=\"Lettera di Pietro Martello\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20043\" target=\"_blank\">Pietro Martello con lettera pubblicata sul <\/a><\/em><a title=\"Lettera di Pietro Martello\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20043\" target=\"_blank\">Corriere della Sera <em>il 7 marzo 2012<\/em><\/a><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>LA LETTERA DI CARLA PONTERIO E ROBERTO RIVERSO (MD)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Nella veste di giudici del lavoro, e coordinatori del gruppo lavoro di Magistratura Democratica, vorremmo proporre alcune riflessioni riguardanti &#8220;La roulette russa dell&#8217;articolo 18&#8221; a firma Andrea Ichino e Paolo Pinotti. L&#8217;articolo, utilizzando vari numeri e statistiche, solleva il problema della diversa durata dei processi relativi a licenziamenti in alcuni tribunali, esattamente Milano, Roma e Torino, e sottolinea come la lunga durata di questi processi, in caso di accertata illegittimit\u00e0 del recesso, si risolva in un danno sia per il datore di lavoro, tenuto a versare la retribuzione per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella di effettiva reintegra, e sia per il lavoratore, costretto a rimanere senza retribuzione fino alla conclusione del processo di primo grado.<\/p>\n<p>LA DURATA DEI PROCESSI<\/p>\n<p>Il problema della durata dei processi \u00e8 certamente serio e complesso ed investe, purtroppo, seppure in misura minore rispetto ai settori civile e penale, anche quello del lavoro, spesso precludendo il rispetto dei<br \/>\ncriteri di oralit\u00e0 e immediatezza propri del rito introdotto nel 1973. Senza soffermarci ora sulle cause e sui possibili rimedi alla lentezza della giustizia, specie in alcune sedi, vorremmo tuttavia sottolineare come non condividiamo le conclusioni a cui Ichino e Pinotti giungono facendo derivare dalla premessa, costituita dalla eccessiva durata dei processi sui licenziamenti, l&#8217;opportunit\u00e0 di sostituire l&#8217;articolo 18 e la reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato con un indennizzo monetario.<br \/>\nAnzitutto, nel nostro sistema e per bocca della nostra Costituzione, chi ritiene di essere stato leso in un proprio diritto ha una sola strada da percorrere, ricorrere al giudice per chiedere tutela di quel diritto.<br \/>\nNon \u00e8 questione di opportunit\u00e0, non si tratta cio\u00e8 di stabilire se &#8220;fanno bene i lavoratori ad affidare sempre e comunque ai giudici la protezione di qualsiasi loro interesse&#8221;. Si tratta invece di diritti ed i diritti si tutelano agendo in giudizio. Siamo consapevoli dei costi economici e sociali, per i datori di lavoro e i lavoratori, connessi alla eccessiva durata dei processi.<\/p>\n<p>UNA CORSIA PREFERENZIALE<\/p>\n<p>Gi\u00e0 da tempo, tuttavia, giuslavoristi sensibili e attenti a questi problemi hanno proposto una soluzione molto semplice e molto efficace, discussa ed analizzata in tanti convegni ma ignorata dal nostro legislatore.<br \/>\nCon decreto del 24 luglio 2000, su iniziativa dei Ministri del Lavoro e della Giustizia, fu istituita la Commissione Foglia per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro. Si trattava di una Commissione di studio &#8220;preordinata alla individuazione delle ragioni di crisi del processo del lavoro e della previdenza e alla prospettazione delle soluzioni pi\u00f9 appropriate&#8221;, composta da eccellenti magistrati, avvocati e docenti universitari. Sul tema dei licenziamenti e proprio al fine di scongiurare le conseguenze negative legate alla durata dei processi, la Commissione propose l&#8217;introduzione di una corsia preferenziale nella trattazione delle cause di licenziamento in maniera da garantirne la trattazione e la decisione in tempi il pi\u00f9 possibile rapidi. Questa semplice soluzione, attuabile con una modifica normativa di poche righe e giustificata dalla priorit\u00e0 delle cause aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, avrebbe evitato tutti i problemi oggi sollevati da Ichino e Pinotti, senza necessit\u00e0 alcuna di cancellare l&#8217;articolo 18.<br \/>\nDifatti, ci\u00f2 che ci appare criticabile nella soluzione suggerita dai professori, &#8220;meglio i risarcimenti che il giudizio&#8221; \u00e8 che essa non sia assolutamente pertinente al problema posto, quello della durata dei processi.<br \/>\nSe i processi durano a lungo, occorre cercare soluzioni per ridurre i tempi, senza bisogno di utilizzare termini come lotteria e roulette russa, che riteniamo fuori luogo e persino devianti. Eliminare garanzie dei lavoratori non solo non serve a far durare meno i processi ma non \u00e8, da nessun punto di vista, una strada legittima. Quando si parla di diritto al lavoro (articolo 4 della Costituzione) si intende diritto di svolgere un&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, strumento di emancipazione sociale, mezzo per un&#8217;esistenza libera e dignitosa.<br \/>\nL&#8217;articolo 18 costituisce un tassello fondamentale nel sistema di tutela dei lavoratori, del diritto al lavoro e della dignit\u00e0 del lavoro stesso, per pensare di cancellarlo e di sostituirlo con un &#8220;prezzo adeguato per la possibilit\u00e0 di licenziare&#8221;.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">jjj<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #993300;\"><strong>LA REPLICA DI ANDREA ICHINO E PAOLO PINOTTI<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Ringraziamo Carla Ponterio e Roberto Riverso per il loro commento e per l\u2019occasione straordinaria che esso offre a tutti di discutere di una questione rilevante.<br \/>\nCi sembra che la difesa del \u201cdiritto al lavoro\u201d (articolo 4 della Costituzione) come &#8220;diritto di svolgere un&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, strumento di emancipazione sociale, mezzo per un&#8217;esistenza libera e dignitosa&#8221; non possa prescindere da una attenta considerazione dei dati che risultano dalla nostra ricerca. Ci\u00f2 che questi dati mettono in discussione non \u00e8 ovviamente, l\u2019opportunit\u00e0 dell&#8217;assegnazione casuale dei procedimenti ai magistrati di una stessa sede, che costituisce il modo in cui viene applicato, in molti tribunali, l&#8217;art. 25 della Costituzione (\u201cNessuno pu\u00f2 essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge\u201d) assicurando che non vi sia alcun tipo di correlazione tra il giudice e i casi a lei o lui assegnati. I termini che abbiamo usato a questo proposito (lotteria e roulette russa) non intendono affatto criticare questo metodo di assegnazione e tantomeno si riferiscono ai criteri di giudizio del singolo giudice. Servono solo a sottolineare il dato di fatto della marcatissima aleatoriet\u00e0 che ne deriva sia nei tempi di giudizio sia nei criteri con cui vengono giudicate fattispecie statisticamente identiche.<br \/>\nQuesta aleatoriet\u00e0 non pu\u00f2 lasciarci indifferenti, anche solo pensando a come \u00e8 percepita dal cittadino. Una corsia preferenziale per le cause di licenziamento forse la ridurrebbe quanto ai tempi ma certo non quanto ai risultati.<br \/>\nLa pluralit\u00e0 degli orientamenti giurisprudenziali \u00e8 un valore positivo, quando serve a correggere un orientamento dominante, sostituendolo con un altro orientamento dominante migliore. Ma se \u2013 particolarmente nella materia del lavoro &#8211; dovesse risultare che la pluralit\u00e0 degli orientamenti giurisprudenziali \u00e8 il puro e semplice effetto, stabile nel tempo, dell\u2019orientamento <em>pro-business <\/em>o <em>pro-labor <\/em>di ciascun singolo magistrato, allora occorrerebbe chiedersi se non esistano tecniche normative migliori per proteggere la sicurezza economica e professionale dei lavoratori.<br \/>\nSottolineiamo, a questo proposito, che noi non abbiamo messo in discussione la protezione contro i licenziamenti discriminatori, per la quale l\u2019affidamento al meccanismo dell\u2019accertamento giudiziale \u00e8 l\u2019unico ragionevole. Ma dubbi forti sulla ragionevolezza di questo affidamento sorgono almeno per quel che riguarda il licenziamento per motivi economici e organizzativi, dato che in questo caso l\u2019accertamento riguarda eventi futuri (ossia se la prosecuzione del rapporto sia destinata ad avvenire in perdita per l\u2019impresa), sui quali i criteri di valutazione sono inevitabilmente molto disomogenei.<br \/>\nCi sembra inoltre importante osservare come proprio la trasparenza del fenomeno (resa possibile soltanto dalla piena disponibilit\u00e0 dei dati e dalla libert\u00e0 per chiunque di analizzarli e studiarli) possa consentire:<br \/>\n&#8211; al legislatore di valutare costi e benefici dell\u2019adozione di ciascuna tecnica normativa;<br \/>\n&#8211; ai magistrati di tenere maggiormente sotto controllo le disomogeneit\u00e0 dei comportamenti individuali, sia per quel che riguarda l\u2019organizzazione del lavoro, sia per quel che riguarda gli stessi orientamenti giurisprudenziali.<br \/>\nAl cittadino interessa l&#8217;effetto reale delle norme, non l&#8217;effetto che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero avere. Il nostro articolo voleva solo sollevare un dubbio. Ossia che l&#8217;attuale disciplina generi risultati troppo aleatori per essere accettabili, proprio in considerazione del rango costituzionale degli interessi in gioco. Abbiamo provato semplicemente a \u201cdissotterare\u201d il problema, perch\u00e9 se ne possa discutere con piena cognizione di causa.<br \/>\nOsserviamo infine che la trasparenza totale \u00e8 principio fondamentale di democrazia oggi sancito e precisato dalla <a title=\"L. 15\/2009\" href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/09015l.htm\" target=\"_blank\">legge n. 15\/2009<\/a> e dal comma 3-bis aggiunto dall\u2019art. 14 del<a title=\"Collegato lavoro\" href=\"http:\/\/www.lavoro.gov.it\/NR\/rdonlyres\/B4D5C9AD-A028-4F40-A749-27579B2ADB54\/0\/20101104_L_183.pdf\" target=\"_blank\"> Collegato-Lavoro 2010 <\/a>all\u2019art. 19 del <a title=\"Codice Privacy\" href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/deleghe\/Testi\/03196dl.htm\" target=\"_blank\">d.lgs. 30.6.2003 n. 196 <\/a>(c.d. Codice della Privacy):<\/p>\n<p>\u201c<em>La trasparenza intesa come accessibilit\u00e0 totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell\u2019organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all\u2019utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell\u2019attivit\u00e0 di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialit\u00e0<\/em>\u201d<br \/>\n\u00a0\u201c<em>Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall\u2019amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermit\u00e0 degli impedimenti personali o familiari che causino l\u2019astensione dal lavoro, nonch\u00e8 le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l\u2019amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni [quelle c.d. sensibili] di cui allarticolo 4, comma 1, lettera d<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Non riusciamo a vedere il motivo per cui questo principio non dovrebbe applicarsi agli uffici giudiziari, anche al fine di consentire l\u2019analisi dei meccanismi interni della giurisdizione. Proprio per questo consideriamo invece estremamente positivo il fatto che, per la prima volta nel nostro Paese, gli uffici giudiziari dei tre pi\u00f9 importanti Tribunali italiani abbiano applicato integralmente questo principio, consentendo concretamente la ricerca di cui stiamo discutendo e, in particolare a Roma, sperimentazioni innovative finalizzate ad analizzare e risolvere questi problemi. Auspichiamo che questo esempio sia seguito da tutti gli altri uffici giudiziari, perch\u00e9 l\u2019indispensabile e urgente perseguimento della maggiore efficienza della giustizia in Italia, a cui in primo luogo i magistrati tengono, passa anche attraverso questa scelta.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">kkk\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I RISULTATI DELLA RICERCA SUI COMPORTAMENTI DIVERSI DEI SINGOLI MAGISTRATI, PER QUEL CHE RIGUARDA SIA LA DURATA DI PROCEDIMENTI SIMILI, SIA I LORO ESITI, METTONO A FUOCO UNA QUESTIONE CRUCIALE PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA Lettera di Carla Ponterio e Roberto Riverso (esponenti di Magistratura Democratica), pubblicata su Lavoce.info\u00a0il\u00a06 marzo, a seguito dell\u2019articolo di Andrea [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,9],"tags":[],"class_list":["post-20038","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20038"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20038\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}