
{"id":20129,"date":"2012-03-13T12:57:55","date_gmt":"2012-03-13T11:57:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20129"},"modified":"2012-03-13T21:29:59","modified_gmt":"2012-03-13T20:29:59","slug":"repubblica-fondata-sul-lavoro-non-sui-privilegi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20129","title":{"rendered":"FONDATA SUL LAVORO, NON SUI PRIVILEGI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">I DIVERSI SIGNIFICATI CHE IL TERMINE LAVORO ASSUME NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E I PRINCIPI CHE ESSA DETTA IN RIFERIMENTO A CIASCUNO DI ESSI<\/span><\/p>\n<p><em>Intervista a cura di Dino Messina, pubblicata nel libro <\/em>Salviamo la Costituzione italiana<em>, <\/em>Bompiani<em>, 2008, pp. 123-145<\/em><\/p>\n<p><!--more--><strong>Che cos\u2019\u00e8, precisamente, il \u201clavoro\u201d su cui l\u2019articolo 1 della nostra Costituzione fonda la Repubblica?<\/strong><br \/>\n\u00c8 un concetto molto ampio: se leggiamo l\u2019articolo 1 insieme all\u2019articolo 4\u00a0\u00a0 che garantisce al cittadino la pi\u00f9 ampia libert\u00e0 di scelta del come rendersi utile al Paese\u00a0\u00a0 vediamo che in questo concetto non sono comprese soltanto tutte le figure tradizionali del lavoro subordinato e di quello autonomo, ma anche l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019imprenditore che valorizza il lavoro altrui, nonch\u00e9 qualsiasi altra attivit\u00e0 umana, purch\u00e9 in qualche modo e misura \u00abconcorra al progresso materiale o spirituale della societ\u00e0\u00bb, quale che sia la forma contrattuale utilizzata per metterla a frutto. Anzi: ci pu\u00f2 essere il \u00ablavoro\u00bb di cui parlano l\u2019articolo 1 e l\u2019articolo 4 anche se non c\u2019\u00e8 nessun contratto.<\/p>\n<p><strong>Per esempio?<\/strong><br \/>\nPer esempio, anche l\u2019attivit\u00e0 di milioni di volontari, desiderosi soltanto di porsi gratuitamente al servizio del prossimo; il lavoro casalingo e quello dell\u2019allevamento dei figli da parte dei genitori; il lavoro dello scrittore, del pittore o del musicista, anche quando essi non si curino di vendere i frutti della propria arte; persino la meditazione e la preghiera del monaco, che non sono \u2014 o almeno non dovrebbero essere \u2014 oggetto di mercato: tutto questo si pu\u00f2 considerare a pieno titolo \u00ablavoro\u00bb su cui la Repubblica italiana si fonda e \u00ablavoro\u00bb che adempie il dovere gravante su ciascun cittadino a norma del secondo comma dell\u2019articolo 4.<\/p>\n<p><strong>Che cosa vuol dire esattamente l\u2019articolo 1, al di l\u00e0 della retorica, quando stabilisce che il lavoro \u00e8 il \u201cfondamento\u201d della Repubblica?<\/strong><br \/>\nVuol dire che la Repubblica assume come proprio \u201cfondamento\u201d non un diritto regale o nobiliare, non una \u201csovranit\u00e0\u201d che viene dal di fuori o da sopra, ma il contributo che ciascun cittadino d\u00e0 al benessere collettivo con il suo agire personale. In questo si esprime anche il rifiuto di tutti i privilegi di casta, di classe o di ceto sociale che nel corso dei secoli passati si sono manifestati soprattutto nell\u2019esenzione dal lavoro; e si esprime al tempo stesso la scelta di attribuire valore prioritario alla capacit\u00e0 e alla volont\u00e0 della persona \u2014 qualsiasi persona, quali che ne siano le origini sociali, il censo, la dotazione culturale \u2014 di aprirsi al rapporto di cooperazione con i propri simili, di porsi al servizio del prossimo.<\/p>\n<p><strong>Nell\u2019art. 3 compare invece il termine \u00ablavoratori\u00bb. Qui la nozione si fa pi\u00f9 specifica?<\/strong><br \/>\nProbabilmente s\u00ec: i \u00ablavoratori\u00bb dei quali l\u2019articolo 3 stabilisce che deve essere promossa l\u2019\u00abeffettiva partecipazione &#8230; all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese\u00bb devono essere intesi in un senso un po\u2019 pi\u00f9 specifico: qui il legislatore costituente ha inteso indicare soprattutto i lavoratori che non posseggono i mezzi di produzione, o comunque quelli che operano in condizioni di dipendenza economica, che in passato sono sempre stati soggetti a un potere dal quale erano drasticamente esclusi.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 un\u2019idea ancora attuale, questa del lavoro come centro del sistema, o \u00e8 soltanto il prodotto di un\u2019ideologia ormai superata?<\/strong><br \/>\nIn questa idea che la libera cooperazione per il benessere collettivo, in qualsiasi forma, sia la condizione necessaria per l\u2019accesso a una cittadinanza piena possiamo vedere il convergere e saldarsi delle tradizioni ebraico-cristiane con quelle di matrice laico-socialista. Uno dei grandi meriti della nostra Costituzione sta nel saper prendere e fondere insieme il meglio di tutte queste grandi tradizioni culturali. Certo, se la Costituzione fosse stata scritta oggi molto probabilmente essa avrebbe sancito anche alcuni diritti fondamentali del consumatore (o utente di servizi) in quanto tale: per esempio il suo diritto a un\u2019informazione piena e corretta, la protezione contro ogni forma di rendita monopolistica. Anche questi diritti sono importantissimi, perch\u00e9, mentre non tutti i cittadini sono lavoratori, invece tutti i cittadini sono consumatori e utenti di servizi. E oggi si assiste qualche volta, soprattutto nel settore pubblico, a degli squilibri di protezione a vantaggio del cittadino in quanto lavoratore, a danno del cittadino in quanto utente o consumatore. Resta il fatto, per\u00f2, che il lavoro umano, inteso come cooperazione libera e solidale al benessere di tutti, conserva ancora \u2013 e guai se lo perdesse\u00a0\u00a0 un valore costituzionale in qualche modo diverso e sovraordinato rispetto al consumo e ai beni materiali.<\/p>\n<p><strong>Ritiene che possa considerarsi attuato il principio del \u201cdiritto al lavoro\u201d di cui parla l\u2019articolo 4?<\/strong><br \/>\nSu questo piano l\u2019Italia non ha affatto le carte in regola. Essa \u00e8 tra i Paesi europei dove la disoccupazione \u201cdi lunga durata\u201d costituisce la parte maggiore, quasi due terzi, rispetto al totale della disoccupazione: questo significa che due disoccupati italiani su tre sono permanentemente tagliati fuori dal lavoro, nei fatti si vedono stabilmente negato quel diritto. E la cosa paradossale \u00e8 che questa pessima \u201cqualit\u00e0\u201d della nostra disoccupazione dipende da una cattiva interpretazione proprio del principio del \u201cdiritto al lavoro\u201d sancito dall\u2019articolo 4: in nome di quel principio si \u00e8 infatti ecceduto nella protezione della stabilit\u00e0 del lavoro regolare; e una conseguenza di questo eccesso \u00e8 la maggiore difficolt\u00e0 che i disoccupati e gli irregolari incontrano per uscire dalla loro condizione.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 quello che gli economisti chiamano \u201cconflitto di interessi fra insider e outsider\u201d?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, il modello insider\/outsider coglie un aspetto importante della realt\u00e0 del mercato del lavoro, anche se non la esaurisce tutta. Pi\u00f9 l\u2019insider \u00e8 inamovibile, pi\u00f9 \u00e8 difficile, talvolta impossibile, accedere al lavoro stabile e protetto per l\u2019outsider, per quelli che stanno ancora fuori della \u201ccittadella\u201d.<\/p>\n<p><strong>Oggi, comunque, il numero dei disoccupati in Italia \u00e8 tornato a livelli notevolmente bassi, anche rispetto ad altri grandi Paesi europei come la Francia e la Germania.<\/strong><br \/>\nS\u00ec; ma non bisogna dimenticare che i veri grandi esclusi dal lavoro non sono soltanto i disoccupati permanenti, cio\u00e8 quelli che dichiarano di essere alla ricerca di un lavoro e vengono censiti come tali, ma soprattutto i milioni di italiani che potrebbero lavorare ma non ci provano neppure, non cercano un\u2019occupazione perch\u00e9 sanno che non ne troverebbero una adatta alle loro esigenze e capacit\u00e0: questi non figurano nelle statistiche della disoccupazione, ma sono molti milioni. E la percentuale di questi in Italia \u00e8 molto pi\u00f9 alta rispetto a quasi tutti gli altri grandi Paesi europei.<\/p>\n<p><strong>Quanti sono?<\/strong><br \/>\nSe in Italia lavorasse la stessa percentuale di cittadini che lavorano in Gran Bretagna, avremmo oltre 5 milioni di italiani occupati in pi\u00f9, rispetto ai 22 milioni e mezzo di oggi. Di questi 5 milioni di \u201cassenti dal mercato del lavoro\u201d, certo, una parte svolge per propria scelta attivit\u00e0 \u201cfuori mercato\u201d, non censite dall\u2019Istat come \u201clavoro\u201d; ma resta il fatto che i nostri \u201cassenti dal mercato del lavoro\u201d sono patologicamente troppo numerosi.<\/p>\n<p><strong>Nel titolo III, dedicato ai rapporti economici, l\u2019articolo 35 dice che \u201cla Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni\u201d. E l\u2019articolo 32 sancisce il \u201cdiritto alla salute\u201d del cittadino. Che cosa significano questi principi, dopo incidenti come quello alla Thyssen Krupp?<\/strong><br \/>\nLe leggi italiane in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono allineate agli standard comunitari europei, che sono tra i pi\u00f9 avanzati del mondo. Il problema \u00e8 che in questo come in altri campi il tasso di effettivit\u00e0 della legge, in Italia, \u00e8 patologicamente basso rispetto agli altri Paesi europei. Nel caso della Thyssen Krupp abbiamo addirittura visto i dirigenti di un\u2019impresa multinazionale disapplicare in Italia misure di sicurezza sancite da direttive comunitarie che la stessa impresa applica rigorosamente in Germania. Questo deve farci riflettere. Il tasso insufficiente di applicazione della legge che caratterizza il sistema italiano, del resto, mina le fondamenta non soltanto del diritto alla salute e all\u2019integrit\u00e0 dei lavoratori in azienda, ma di tutti i diritti della persona sanciti dalla Costituzione.<\/p>\n<p><strong>Secondo l\u2019articolo 36 il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del suo lavoro. Che senso ha inserire un tale principio nella Costituzione?<\/strong><br \/>\nDai lavori preparatori risulta evidente come questa norma sia stata il frutto della convergenza tra le istanze dei costituenti di parte socialista e comunista e le istanze dei democristiani progressisti, quelli tra i cattolici che si facevano portatori della lettura pi\u00f9 incisiva e \u00abinterventista\u00bb della dottrina sociale cattolica. La norma nasce dunque dall\u2019incontro fra le due correnti di pensiero che pi\u00f9 di ogni altra, intorno alla met\u00e0 del secolo scorso, attribuivano un ruolo rilevante allo Stato o alla coalizione sindacale nella determinazione e incremento degli standard di trattamento dei lavoratori.<\/p>\n<p><strong>Chi sono stati i protagonisti principali di questa convergenza?<\/strong><br \/>\nIl suo momento pi\u00f9 significativo consiste nell\u2019accordo tra l\u2019esponente della sinistra democristiana Dossetti e il segretario del partito comunista Togliatti per la presentazione di un emendamento il cui significato, secondo le loro intenzioni, \u00e8 proprio quello di segnare una svolta rispetto all\u2019atteggiamento tradizionale di neutralit\u00e0 dello Stato circa le dinamiche del mercato del lavoro. Alla formulazione originaria della norma, secondo la quale \u00abLa remunerazione del lavoro intellettuale e manuale deve <em>corrispondere alle necessit\u00e0 fondamentali dell\u2019esistenza <\/em>del singolo e della sua famiglia\u00bb, l\u2019emendamento propone di sostituire: \u00abLa remunerazione del lavoro intellettuale e manuale deve <em>soddisfare l\u2019esigenza di una esistenza libera e dignitosa<\/em> del lavoratore e della sua famiglia\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Qual \u00e8 esattamente il significato di questo emendamento, che viene poi approvato?<\/strong><br \/>\n\u00c8 lo stesso Dossetti, nel dibattito alla Costituente, a indicare esplicitamente la ragion d\u2019essere essenziale di questa formulazione della norma nell\u2019esigenza di impegnare la Repubblica a un\u2019azione di promozione della crescita del tenore di vita dei lavoratori: \u00abdire semplicemente necessit\u00e0 fondamentali dell\u2019esistenza del singolo e della sua famiglia \u00e8 troppo poco e lascia aperta la strada a interpretazioni restrittive\u00bb; egli fa poi presente, nello stesso intervento, \u00abcome finora si sia vissuti in una societ\u00e0 in cui le esigenze fondamentali di vita sono state sempre considerate in senso restrittivo, onde \u00e8 stato possibile che vaste masse di lavoratori fossero insufficientemente compensate\u00bb; per osservare infine che \u00abrisponde alla struttura economico-sociale del nostro sistema orientare l\u2019economia verso retribuzioni del lavoro che non siano soltanto rispondenti alle esigenze della vita, quali possono essere quelle del vitto, della casa, del vestiario, ma anche alle esigenze dell\u2019esistenza libera e perci\u00f2 degna dell\u2019uomo\u00bb &#8230; \u00abavviare la struttura sociale verso una rigenerazione del lavoro in modo che il suo frutto sia adeguato alla dignit\u00e0 e alla libert\u00e0 dell\u2019uomo\u00bb &#8230; \u00abTali principi programmatici &#8230; serviranno almeno <em>a una progressiva elevazione delle condizioni di lavoro<\/em> nel prossimo avvenire\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Tutto questo attivismo statale per difendere e incrementare i livelli retributivi, per\u00f2, poi non si \u00e8 visto.<\/strong><br \/>\nNell\u2019intendimento originario del legislatore costituente vi era certamente la prospettiva di un intervento statuale correttivo dei risultati prodotti dal libero mercato, in funzione della progressiva elevazione delle condizioni di vita della classe operaia. La norma, tuttavia, per il modo in cui \u00e8 stata formulata, lascia indeterminata la scelta non soltanto sul come (ad es.: fissazione di tariffe minime per via legislativa o per via amministrativa), anche la scelta sul se dell\u2019intervento stesso. Il legislatore ordinario, dal canto suo, nei primi sessant\u2019anni di applicazione della norma costituzionale ha esercitato la discrezionalit\u00e0 che la norma stessa gli ha attribuito astenendosi dallo svolgere direttamente qualsiasi azione di sostegno o incremento dei livelli retributivi e limitandosi a operare, dalla fine degli anni \u201950 in poi, per l\u2019applicazione generalizzata degli standard negoziati in sede collettiva e a offrire, dalla fine degli anni \u201960 in poi, un cospicuo sostegno all\u2019attivit\u00e0 delle organizzazioni sindacali maggiori nei luoghi di lavoro. In altre parole, lo Stato ha affidato per intero alle organizzazioni sindacali quel compito di promozione della \u00abprogressiva elevazione delle condizioni di lavoro\u00bb attraverso una determinazione adeguata dei minimi retributivi, che l\u2019art. 36 gli avrebbe consentito di svolgere direttamente.<\/p>\n<p><strong>Insomma, alla luce di quella norma costituzionale, oggi in Italia si fa troppo o si fa troppo poco per aumentare e difendere il livello delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti?<\/strong><br \/>\nLa norma impone, in sostanza, che vengano corrette efficacemente le distorsioni del mercato del lavoro che consentono al datore di lavoro di godere di una rendita ai danni dei propri dipendenti; ma se si va oltre la correzione delle distorsioni si rischia di fare danni proprio alla parte sociale che si vuole proteggere (qui torna, per esempio, il discorso sul possibile conflitto di interessi fra insider e outsider). La norma non impone affatto che si aderisca alla dottrina della retribuzione come \u201cvariabile indipendente\u201d del sistema economico. D\u2019altra parte, il fenomeno generale della inferiorit\u00e0 delle retribuzioni italiane rispetto a quelle degli altri Paesi europei maggiori, evidenziata negli ultimi anni dal sistema monetario unico, non pu\u00f2 spiegarsi interamente, e neppure per la maggior parte, come effetto di una distorsione del nostro mercato del lavoro.<\/p>\n<p><strong>Come lo si spiega, allora? E, soprattutto, come si deve agire per adempiere il precetto costituzionale?<\/strong><br \/>\nSicuramente servizi migliori nel mercato del lavoro rafforzerebbero i lavoratori, li renderebbero pi\u00f9 capaci di scegliere e quindi contrattualmente pi\u00f9 forti nei confronti dei datori di lavoro. Ma ci\u00f2 che conta di pi\u00f9 per far crescere stabilmente e diffusamente le retribuzioni \u00e8 far aumentare la produttivit\u00e0 del lavoro e ridurre i colossali sprechi che caratterizzano il nostro sistema nazionale. Per questo occorre, certo, migliorare le nostre infrastrutture, incrementare la cultura delle regole, migliorare l\u2019efficienza di un\u2019amministrazione pubblica gravemente difettosa; ma occorre anche aprirsi di pi\u00f9 all\u2019innovazione tecnologica e agli investimenti stranieri. Aumento degli investimenti stranieri significherebbe aumento della domanda di lavoro; e con essa aumenterebbero automaticamente anche le retribuzioni. Invece l\u2019Italia oggi \u00e8 il fanalino di coda nella graduatoria europea dei Paesi pi\u00f9 capaci di intercettare gli investimenti nel mercato globale dei capitali.<\/p>\n<p><strong>Sul piano pratico, come si deve agire perch\u00e9 i nostri operai guadagnino di pi\u00f9?<\/strong><br \/>\nDobbiamo chiederci: perch\u00e9 gli operai metalmeccanici inglesi guadagnano il doppio dei nostri? Non perch\u00e9 gli imprenditori da cui dipendono siano meno avidi dei nostri o perch\u00e9 i nostri godano di maggiori rendite, ma perch\u00e9 il loro lavoro \u00e8 molto pi\u00f9 produttivo del nostro. I nostri salari aumenteranno quando impareremo a lavorare meglio; e per lavorare meglio dobbiamo imparare a \u201cingaggiare\u201d il meglio dell\u2019imprenditoria mondiale, a spalancarle le porte del nostro tessuto produttivo. Finora, invece, abbiamo fatto di tutto per tenerla fuori (penso, per esempio, ai casi Alfa Romeo nel 1986 e nel 2000, Antonveneta nel 2004-2005, Autostrade nel 2006, Telecom nel 2007), per difendere l\u2019\u201citalianit\u00e0\u201d delle nostre grandi aziende; che \u00e8 una colossale sciocchezza.<\/p>\n<p><strong>E gli stipendi di poco pi\u00f9 di 1000 euro al mese degli insegnanti della scuola pubblica?<\/strong><br \/>\nUn aumento netto di questi bassi livelli delle retribuzioni pubbliche sar\u00e0 possibile solo nel quadro di una iniziativa di forte affermazione della coppia <em>high performance\/high compensation standard<\/em>, cio\u00e8 alta produttivit\u00e0\/alto trattamento. La produttivit\u00e0 della nostra scuola \u00e8, purtroppo, molto bassa, per carenze organizzative e di struttura, ma anche per un grave difetto di rigore nella misurazione e valutazione dei risultati di ciascun istituto e di ciascun docente. Sono largamente tollerati l\u2019assenteismo, l\u2019incompetenza, il lassismo e disimpegno didattico. L\u2019incapacit\u00e0 di misurare, valutare e distinguere, che caratterizza la nostra scuola (come del resto gran parte delle pubbliche amministrazioni), fa s\u00ec che i docenti pi\u00f9 bravi e pi\u00f9 impegnati \u2013 che ci sono, e sono molti \u2013 subiscano la doppia ingiustizia di essere pagati poco, allo stesso livello di quelli che non insegnano, e di essere accomunati a questi nel discredito generale.<\/p>\n<p><strong>A 60 anni dall\u2019entrata in vigore della nostra Costituzione, ritiene che la donna lavoratrice abbia \u201ceguali diritti\u201d rispetto al lavoratore, come recita l\u2019articolo 37?<\/strong><br \/>\nSul piano del \u201cdover essere\u201d giuridico, delle norme enunciate nella legge, risponderei proprio \u201cs\u00ec\u201d: anche per questo aspetto la nostra legislazione \u00e8 perfettamente allineata agli standard europei, che sono tra i pi\u00f9 avanzati del mondo. Se dal \u201cdover essere\u201d giuridico passiamo all\u2019\u201cessere\u201d dei rapporti socio-economici, il discorso cambia: le donne italiane hanno uno dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro pi\u00f9 basso d\u2019Europa, sono quelle che si sobbarcano maggiormente il lavoro di cura familiare e domestica (anche perch\u00e9 ci sono meno servizi alle famiglie e in particolare meno asili nido), hanno uno dei tassi pi\u00f9 bassi di partecipazione agli organi collegiali di governo delle istituzioni e delle aziende.<\/p>\n<p><strong>\u201cIl diritto di sciopero si esercita nell\u2019ambito delle leggi che lo regolano\u201d (articolo 40). Come sono andate e come vanno le cose su questo fronte?<\/strong><br \/>\nNel dibattito all\u2019Assemblea costituente su questa norma\u00a0\u00a0 con cui veniva sancita per la prima volta, nella storia d\u2019Italia, la garanzia costituzionale del diritto di sciopero\u00a0\u00a0 il segretario della Cgil Giuseppe Di Vittorio disse: \u00abNoi oggi cerchiamo di evitare al massimo, nella misura del possibile, degli scioperi in regime democratico e repubblicano, perch\u00e9 noi desideriamo concorrere, con tutte le nostre forze, a consolidare e a sviluppare lo Stato democratico e repubblicano\u00bb: sono parole pronunciate da Giuseppe Di Vittorio all\u2019Assemblea costituente. Al capo della Cgil fece eco in quello stesso dibattito Vittorio Foa, un altro grande dirigente sindacale: \u00abl\u2019impronta con la quale il diritto di sciopero rinasce nella legislazione italiana, dopo tanti anni di divieto, la solennit\u00e0 con la quale rinasce \u00e8 tale, il senso di misura e il senso di fiducia sono tali, che noi possiamo augurarci che questo senso di misura e di fiducia presieda all\u2019esercizio del diritto di sciopero negli anni futuri\u00bb. Quella concezione dello sciopero come strumento di lotta cui fare ricorso con grande misura e parsimonia, come evento eccezionale in un sistema di relazioni sindacali tendente a creare e mantenere un quadro di cooperazione tra produttori, si \u00e8 persa per strada. Il \u201cdiritto vivente\u201d che \u00e8 venuto consolidandosi nel corso dell\u2019ultimo mezzo secolo, nella materia dei rapporti sindacali, sembra fatto su misura per penalizzare le strategie sindacali cooperative e favorire un modello di relazioni sindacali conflittuale.<\/p>\n<p><strong>Lei ritiene che in Italia si abusi del diritto di sciopero?<\/strong><br \/>\nIl problema della frequenza irragionevole degli scioperi, oggi, riguarda principalmente un settore-chiave del sistema produttivo: quello dei trasporti. Nell\u2019industria il ricorso all\u2019astensione dal lavoro per la soluzione delle vertenze sindacali nell\u2019ultimo trentennio \u00e8 andato riducendosi notevolmente: nel settore metalmeccanico, per esempio, si \u00e8 passati dai 155,2 milioni di ore perse per sciopero nel 1969 (l\u2019anno dell\u2019\u201cautunno caldo\u201d) ai 2,7 milioni del 2003; negli ultimi anni si \u00e8 registrato di nuovo un aumento, ma tutto sommato contenuto. Nei servizi pubblici, invece, e in particolare nel settore dei trasporti, non si \u00e8 registrata una riduzione della conflittualit\u00e0 paragonabile.<\/p>\n<p><strong>Per\u00f2 nel 1990 \u00e8 stata emanata la legge che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La riforma non ha funzionato?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, nel 1990 \u00e8 stata emanata una legge mirata a tutelare efficacemente gli utenti, che pone regole precise e sanzioni a carico dei sindacati di categoria che le trasgrediscano (ad esempio: sospensione dei permessi sindacali retribuiti e della riscossione dei contributi mediante trattenute sulle buste-paga) cos\u00ec come a carico dei lavoratori che aderiscano alla trasgressione (provvedimenti disciplinari); ma nel settore dei trasporti questo dispositivo sembra riuscire a fatica ad arginare una conflittualit\u00e0 davvero esasperata. In questo settore il sistema di relazioni sindacali appare sempre pi\u00f9 incapace di produrre accordo e cooperazione tra le parti: i contratti vengono rinnovati con ritardi di anni; e anche tra un rinnovo contrattuale e l\u2019altro si sciopera per i motivi pi\u00f9 disparati, sovente anche per motivi occulti, mascherati sotto vari pretesti, noti solo a pochi addetti ai lavori. Le colpe si possono dividere equamente tra tutti i protagonisti; fatto sta, comunque, che questo sistema di relazioni sindacali non funziona.<\/p>\n<p><strong>Passiamo all\u2019articolo 41. Silvio Berlusconi nell\u2019aprile 2003 a un convegno della Confidustria, riferendosi a questa norma, disse che la nostra Costituzione ricalca quella sovietica. \u00c8 una critica che secondo lei ha qualche fondamento?<\/strong><br \/>\nBerlusconi si riferiva alla parte di quell\u2019articolo, il terzo comma, nella quale si prevede che \u201cla legge determina i programmi e i controlli opportuni perch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali\u201d. In quella norma si riflette l\u2019idea della programmazione economica, che \u00e8 stata sperimentata in un primo tempo negli anni \u201960 con i Governi di centro-sinistra; poi di nuovo, in una versione diversa, con i tentativi di \u201cprogrammazione settoriale\u201d dei processi di ristrutturazione industriale, a cavallo tra gli anni \u201970 e gli anni \u201980. Non sono state esperienze entusiasmanti; ma da questo a dire che ricalcassero il modello sovietico ci corre. D\u2019altra parte, anche oggi che prevale (a sinistra come a destra) un rifiuto del dirigismo economico da cui quelle esperienze erano state ispirate, quella norma costituzionale conserva una sua funzione positiva, consentendo interventi di coordinamento dell\u2019iniziativa economica privata per fini di utilit\u00e0 pubblica, che possono sempre essere necessari e sono previsti anche dal diritto comunitario.<\/p>\n<p><strong>C\u2019\u00e8 poi l\u2019articolo 46 che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Una delle tante norme desuete o una norma ancora, in qualche modo, attuale?<\/strong><br \/>\nIl legislatore costituente, quando ha scritto questo articolo, aveva in mente l\u2019esperienza dei \u201cconsigli di gestione\u201d sorti in molte grandi aziende subito dopo la guerra; e pensava a un loro possibile sviluppo; invece quell\u2019esperienza non ha avuto alcun seguito. Questo non significa che si debba considerare questa norma come un reperto fossile, privo di qualsiasi attualit\u00e0: la norma giuridica sovente ha una sua vita indipendente dalla volont\u00e0 iniziale del legislatore. Nel contesto del Titolo III della Costituzione, l\u2019articolo 46 oggi pu\u00f2 considerarsi come espressione di un modello \u201cpartecipativo\u201d di rapporto di lavoro contrapposto a quello di cui \u00e8 espressione l\u2019articolo 36, che potremmo chiamare \u201cmodello assicurativo\u201d. Due modelli che si pongono come drasticamente alternativi fra loro se attuati in modo integrale; ma che possono invece, nell\u2019assetto effettivo dei rapporti, coniugarsi tra loro in una serie continua di possibili combinazioni, che vanno da quelle in cui prevale nettamente il primo a quelle in cui prevale nettamente il secondo.<\/p>\n<p><strong>Chiarisca meglio.<\/strong><br \/>\nIl prototipo del rapporto che corrisponde integralmente all\u2019articolo 36 \u00e8 quello nel quale la retribuzione del lavoratore \u00e8 compiutamente determinata dal contratto individuale in corrispondenza con uno standard fissato dal contratto collettivo, secondo il livello professionale. \u00c8 questo il rapporto di lavoro nel quale l\u2019imprenditore, che \u00e8 dei due soggetti del contratto quello pi\u00f9 sicuro di s\u00e9 e intraprendente, si accolla il rischio del risultato dell\u2019attivit\u00e0 e quindi mediante il contratto \u201cassicura\u201d il lavoratore, pi\u00f9 avverso al rischio, garantendogli un determinato reddito in cambio della sua rinuncia ai risultati complessivi dell\u2019intrapresa. In questo modello di rapporto il lavoratore non ha un interesse apprezzabile a partecipare alle scelte gestionali e a controllare l\u2019andamento dell\u2019impresa, poich\u00e9 il suo trattamento \u00e8 garantito indipendentemente da tale andamento.<\/p>\n<p><strong>Nell\u2019altro modello, invece?<\/strong><br \/>\nIl prototipo del rapporto che corrisponde integralmente all\u2019articolo 46 \u00e8 quello del lavoro associato, nel quale il prestatore conferisce il proprio lavoro per l\u2019esercizio di un\u2019impresa comune con altri, i quali conferiscono a loro volta lavoro e\/o capitale di rischio. In questo caso la retribuzione non \u00e8 oggetto di un diritto soggettivo, inteso nel senso tecnico-giuridico del termine, fino a quando non si siano determinate le condizioni che ne consentono effettivamente la distribuzione tra gli associati (e che possono anche non verificarsi): qui il contenuto assicurativo del rapporto, per ci\u00f2 che riguarda le sopravvenienze negative nell\u2019andamento dell\u2019impresa, \u00e8 pressoch\u00e9 nullo. Per converso, il contratto assicura al lavoratore la partecipazione alla determinazione delle scelte imprenditoriali e\/o altre forme di controllo sull\u2019andamento dell\u2019impresa, poich\u00e9 da tale andamento dipende direttamente la remunerazione del suo lavoro.<\/p>\n<p><strong>Lei diceva, per\u00f2, che il modello assicurativo dell\u2019articolo 36 e quello partecipativo dell\u2019articolo 46 possono anche combinarsi, intrecciarsi fra loro.<\/strong><br \/>\nS\u00ec: fra il primo modello e il secondo sta l\u2019infinita gamma dei rapporti nei quali il contenuto assicurativo va via via decrescendo, mentre corrispondentemente cresce la partecipazione dei lavoratori al rischio e quindi il loro interesse al controllo sulla gestione aziendale. Quell\u2019intera gamma, compresi entrambi gli estremi, \u00e8 tutta compatibile con il titolo III della Costituzione.<\/p>\n<p><strong>Vuol dire che potrebbe legittimamente configurarsi anche un rapporto di lavoro subordinato senza neppure un euro di retribuzione fissa, nel quale il corrispettivo pu\u00f2 azzerarsi se le cose vanno male?<\/strong><br \/>\nNo: questo pu\u00f2 accadere solo nel lavoro associato e\/o autonomo. L\u2019interpretazione dell\u2019articolo 36 che \u00e8 comprensibilmente prevalsa in modo molto netto \u00e8 nel senso di escludere la possibilit\u00e0 che nel rapporto di lavoro subordinato il contenuto assicurativo del rapporto scompaia del tutto; il contenuto assicurativo pu\u00f2 scomparire del tutto soltanto nel lavoro associato (oltre che, ovviamente, nel lavoro autonomo). In altre parole: la Costituzione impone che il contratto di lavoro subordinato abbia almeno un contenuto assicurativo minimo, ovvero preveda una parte di retribuzione garantita anche quando sia temporaneamente nullo o addirittura negativo il risultato immediato del lavoro o lo sia l\u2019andamento complessivo dell\u2019impresa. Tuttavia l\u2019articolo 46, incidendo anche sull\u2019area del lavoro subordinato, \u00e8 l\u00ec a sancire che anche in quest\u2019area \u2013 quando un contenuto assicurativo minimo ex art. 36 sia salvaguardato \u2013 modello assicurativo e modello partecipativo possono combinarsi tra loro in vario modo. E in questa visione bipolare dell\u2019ordinamento costituzionale l\u2019articolo 39 sembra posto in mezzo, quasi come in posizione arbitrale, fra il 36 e il 46, a sancire il ruolo decisivo della libert\u00e0 sindacale e dell\u2019autonomia collettiva nella scelta della combinazione tra i due modelli.<\/p>\n<p><strong>Gi\u00e0: l\u2019articolo 39, il grande \u201cincompiuto\u201d. La \u201clegge sindacale\u201d che avrebbe dovuto attuare il meccanismo di verifica della rappresentativit\u00e0 dei sindacati, in funzione della contrattazione collettiva con efficacia generale, non \u00e8 mai stata emanata. Perch\u00e9?<\/strong><br \/>\nNei primi tempi, alla fine degli anni \u201940 e nei primi anni \u201950, era la Democrazia Cristiana a opporsi, all\u2019attuazione del meccanismo previsto dall\u2019articolo 39, perch\u00e9 questa avrebbe sancito in tutti i settori la rappresentativit\u00e0 maggioritaria della Cgil, consentendo al \u201csindacato social-comunista\u201d di contrattare da solo e di relegare nell\u2019angolo il sindacato cattolico e quello laico-socialdemocratico, nati dalla scissione del 1948. Poi, negli anni \u201960, le tre confederazioni hanno ritrovato l\u2019unit\u00e0 d\u2019azione; e non si \u00e8 pi\u00f9 sentito il bisogno di regolare la concorrenza tra sindacati diversi; inoltre la lezione di Federico Mancini (mi riferisco alla sua famosissima prolusione bolognese del 1963) ha messo in luce i notevoli residui di cultura corporativa che si annidavano nelle pieghe degli ultimi tre commi dell\u2019articolo 39. Da quel momento non si \u00e8 pi\u00f9 discusso del come attuare quell\u2019articolo, ma solo del come farne a meno o come cambiarlo.<\/p>\n<p><strong>Ma in questo modo \u00e8 rimasto irrisolto il nodo della verifica di rappresentativit\u00e0 dei sindacati che stipulano i contratti collettivi.<\/strong><br \/>\nS\u00ec: e sono rimaste conseguentemente irrisolte anche le questioni del campo di applicazione del contratto collettivo e della possibilit\u00e0 di deroga al contratto collettivo nazionale da parte del contratto di livello inferiore, in particolare di quello aziendale. I giudici del lavoro hanno pragmaticamente risolto il problema creando la regola per cui se il contratto collettivo nazionale \u00e8 stipulato unitariamente da tutti i sindacati maggiori, esso pu\u00f2 essere assunto come parametro per la determinazione della \u201cgiusta retribuzione\u201d garantita dall\u2019articolo 36; e, se stipulato al livello aziendale, pu\u00f2 derogare al contratto nazionale con effetto per tutti i dipendenti dell\u2019impresa.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 dunque si continua a parlare della necessit\u00e0 di riformare gli ultimi tre commi dell\u2019articolo 39, o comunque di affrontare l\u2019annosa questione della rappresentativit\u00e0 sindacale?<\/strong><br \/>\nPerch\u00e9 questa situazione di \u201cdiritto sindacale transitorio\u201d che dura ormai da oltre sessant\u2019anni \u00e8 incompatibile con un vero pluralismo sindacale. Per spiegarmi meglio, trasferisco sul piano collettivo il discorso che abbiamo fatto poco sopra sui due prototipi opposti di rapporto di lavoro. Ai due prototipi di rapporto individuale, che abbiamo individuato in riferimento agli articoli 36 e 46, corrispondono due prototipi di sindacato. Da una parte abbiamo il sindacato che persegue la sicurezza dei lavoratori, si propone di acquisire per loro dei diritti (il \u201csindacato dei diritti\u201d, per ricordare lo slogan che campeggiava sulla tessera della Cgil del 2003); all\u2019estremo opposto abbiamo il sindacato che si propone di rappresentare i lavoratori nella stipulazione e nella gestione di una scommessa comune con l\u2019imprenditore, che trasforma i suoi rappresentati in \u201cimprenditore collettivo\u201d impegnandoli in una sorta di <em>joint venture<\/em> con il titolare del capitale di rischio.<\/p>\n<p><strong>Due modelli di sindacalismo diametralmente opposti.<\/strong><br \/>\nSe sono allo stato puro, s\u00ec; ma anche qui si possono avere combinazioni e intrecci fra i due modelli. Il problema \u00e8 che se non c\u2019\u00e8 un meccanismo che consenta di stabilire con chiarezza chi pu\u00f2 contrattare per chi, l\u2019unico contratto collettivo che pu\u00f2 veramente incidere, \u201cmordere\u201d sulla realt\u00e0 e cambiarla, \u00e8 quello stipulato da tutti i sindacati maggiori insieme. Questo impedisce il confronto e la competizione fra modelli di sindacalismo diversi.<\/p>\n<p><strong>Vediamo prima i caratteri dei due modelli contrapposti di cui lei parla, \u201callo stato puro\u201d.<\/strong><br \/>\nIl sindacato del primo tipo preferisce nettamente, nella determinazione della struttura della retribuzione, il compenso fisso, tende al conglobamento in esso delle parti variabili in relazione ai risultati, si propone di difendere il lavoratore dallo \u201c<em>stress<\/em> da esame\u201d inevitabilmente connesso con la valutazione periodica o continuativa della sua <em>performance<\/em>. Questo sindacato, scettico per cultura radicata circa l\u2019affidabilit\u00e0 del <em>management<\/em>, rifiuta di lasciarsene coinvolgere nella gestione dell\u2019impresa, preferendo perseguire la sicurezza e il benessere dei propri rappresentati mediante standard legislativi e collettivi elevati, inderogabili e uniformi sul piano nazionale; preferisce, cio\u00e8, le garanzie offerte da una polizza assicurativa unica ad alta copertura, anche a costo di far pagare ai lavoratori per questa polizza un \u201cpremio assicurativo\u201d implicito assai elevato.<\/p>\n<p><strong>E l\u2019altro modello di sindacato?<\/strong><br \/>\nIl sindacato del secondo tipo \u00e8 disponibile per lo spostamento del baricentro della contrattazione verso la periferia, in funzione della negoziazione di una parte rilevante di retribuzione variabile in relazione ai risultati aziendali \u2013 siano essi misurati su parametri di produttivit\u00e0 o di redditivit\u00e0 \u2013 e in funzione dell\u2019adattamento degli standard alle condizioni regionali e aziendali; tende a proporre o ad accettare la scommessa con il <em>management<\/em>, quando lo considera affidabile, sul raggiungimento di determinati risultati, attrezzandosi per il controllo rigoroso sulla corretta spartizione della posta quando la scommessa sia stata vinta; ed \u00e8 naturalmente disponibile al coinvolgimento nella gestione o quanto meno nel controllo dell\u2019andamento dell\u2019impresa, della quale i lavoratori sono stakeholders a tutti gli effetti e non solo indirettamente.<\/p>\n<p><strong>Poi ci sono gli intrecci e le combinazioni tra i due modelli.<\/strong><br \/>\nQuelli che ho proposto sono solo due modelli di sindacato puramente teorici: nessuno dei due esiste, allo stato puro, nella nostra realt\u00e0 attuale. Possiamo soltanto osservare che oggi si avvicina di pi\u00f9 al primo modello la Cgil, pur essendo presenti anche in essa tendenze verso il secondo modello. Per converso, queste ultime tendenze hanno pi\u00f9 spazio in seno a Cisl e Uil; ma ci\u00f2 non significa certo che oggi queste due confederazioni incarnino compiutamente il secondo modello sopra descritto: si osserva, anzi, negli ultimi tempi, una tendenza di queste ultime a omologarsi alla prima. Ecco il guaio che deriva dall\u2019inadempimento costituzionale: la non attuazione e non sostituzione dell\u2019articolo 39, impedendo l\u2019accertamento del sindacato pi\u00f9 rappresentativo, nel caso di dissenso tra i sindacati impedisce di individuare quello legittimato a contrattare con effetti generali.<\/p>\n<p><strong>Par di capire che lei abbia una netta preferenza per il secondo modello.<\/strong><br \/>\nNon mi sentirei di sottoscriverlo senz\u2019altro: quale dei due modelli di sindacato sia pi\u00f9 vantaggioso per i lavoratori e per il Paese dipende dal contesto, non si pu\u00f2 stabilire in astratto. Il primo modello consiste nel perseguimento di un alto grado di eguaglianza e sicurezza nei trattamenti dei lavoratori regolari, al costo di un corrispondente alto premio assicurativo (cio\u00e8 di un effetto depressivo sui redditi dei lavoratori) e di una riduzione della \u201ctorta\u201d da spartire corrispondente alla perdita di produttivit\u00e0 causata dal difetto di incentivi. Il secondo modello presenta il vantaggio di stimolare l\u2019impegno individuale e collettivo, consentendo cos\u00ec margini maggiori di intrapresa e di guadagno per i lavoratori; ma esso regge solo se il <em>management<\/em> \u00e8 efficiente e affidabile; e comporta comunque il costo di una minore sicurezza del reddito e di un aumento delle diseguaglianze.<\/p>\n<p><strong>Torniamo al problema che nasce dalla non attuazione dell\u2019articolo 39.<\/strong><br \/>\nCome si \u00e8 detto prima, il Titolo III della Costituzione garantisce a entrambi questi modelli pieno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento costituzionale; e abbiamo visto come tutte le possibili forme di ibridazione fra di essi abbiano pieno diritto di cittadinanza, essendo il primo comma dell\u2019articolo 39 posto a garanzia della libert\u00e0 di scelta collettiva in proposito dei lavoratori e delle imprese. Dovrebbe competere all\u2019autonomia collettiva, sia essa esercitata al livello nazionale, regionale, locale o aziendale, la determinazione: i) del contenuto assicurativo del rapporto di lavoro subordinato (al di sopra del minimo di cui si \u00e8 appena detto), ii) della parte della retribuzione variabile in relazione alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del lavoro individuale, nonch\u00e9 iii) dei termini dell\u2019eventuale \u201cscommessa\u201d comune tra lavoratori e imprenditore sui risultati dell\u2019attivit\u00e0 aziendale, con tutto quanto ne consegue in materia di partecipazione alle scelte e\/o di informazione e controllo sull\u2019andamento aziendale. Questo sul piano teorico \u2026<\/p>\n<p><strong>\u2026 e sul piano pratico il problema come si risolve?<\/strong><br \/>\nCome si \u00e8 detto, in assenza di una legge di attuazione dell\u2019articolo 39, da mezzo secolo ormai i giudici attribuiscono valore inderogabile ai minimi di trattamento retributivo fissati dal contratto collettivo nazionale stipulato unitariamente da Cgil Cisl e Uil. Questa regola di \u201cdiritto vivente\u201d \u00e8 rafforzata da alcune leggi che condizionano all\u2019applicazione integrale del contratto nazionale il godimento da parte delle imprese di rilevanti sgravi contributivi, l\u2019accesso a qualsiasi finanziamento pubblico, l\u2019assegnazione di appalti di opere pubbliche o di commesse da parte di enti pubblici. Tutto questo fa s\u00ec che non solo il trattamento retributivo minimo fissato nel contratto collettivo nazionale, ma anche l\u2019assetto complessivo del rapporto di lavoro delineato in quel contratto \u2013 oggi caratterizzato dal forte contenuto assicurativo\u00a0\u00a0 assuma il carattere di uno standard inderogabile, o derogabile soltanto al prezzo del superamento di rilevanti difficolt\u00e0.<\/p>\n<p><strong>E questo, secondo lei, contrasta con il principio di libert\u00e0 sindacale sancito dal primo comma dell\u2019articolo 39?<\/strong><br \/>\nProprio cos\u00ec: questa inibizione o forte limitazione della sperimentazione contrattuale, al livello regionale, provinciale o aziendale, di modelli di assetto del rapporto di lavoro diversi rispetto a quello stabilito nel contratto nazionale, contrasta con l\u2019ampiezza della gamma di modelli consentita dalla Costituzione. E l\u2019inibizione opera anche contro modelli alternativi non sostanzialmente deteriori rispetto a quello nazionale. In altre parole: l\u2019impossibilit\u00e0 o difficolt\u00e0 di derogare al contratto collettivo nazionale, che impone la destinazione a parte fissa della retribuzione di una porzione molto elevata del monte salari, lascia uno spazio molto ridotto o nullo alla sperimentazione del modello alternativo, della partecipazione alla scommessa comune. Questo contribuisce a chiudere il sistema agli imprenditori stranieri che sarebbero altrimenti disposti a investire in Italia e all\u2019innovazione di cui essi potrebbero essere utilissimi portatori.<\/p>\n<p><strong>Sta di fatto, per\u00f2, che il numero dei sindacati \u00e8 sempre maggiore e la competizione tra sigle diverse, confederali e \u201cautonome\u201d, \u00e8 vivacissima.<\/strong><br \/>\nSi possono, s\u00ec, costituire sindacati diversi (anzi, il sistema attuale favorisce la proliferazione e frammentazione sindacale); ma non per praticare una politica rivendicativa qualitativamente diversa da quella dominante. Non \u2013 ad esempio \u2013 per ridurre il contenuto assicurativo del rapporto di lavoro in funzione della sperimentazione di un modello marcatamente partecipativo, con forte aumento della parte della retribuzione variabile in relazione alla redditivit\u00e0 dell\u2019impresa.<\/p>\n<p><strong>Abbiamo parlato di imprenditori stranieri; parliamo un po\u2019 anche di lavoratori stranieri. Nel nostro Paese sono tutelati a sufficienza? C\u2019\u00e8 un articolo della Costituzione nel quale potrebbero rientrare i diritti di questi lavoratori?<\/strong><br \/>\nAnche due. L\u2019articolo 35 stabilisce che \u201cla Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni\u201d. Non dice che la Repubblica tutela solo il lavoro degli italiani. E l\u2019articolo 10: \u201cla condizione giuridica dello straniero \u00e8 regolata dalla legge in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali\u201d; ora, c\u2019\u00e8 una convenzione internazionale (O.I.L. n. 111 del 1958, ratificata dall\u2019Italia nel 1963) che attribuisce a tutti i lavoratori stranieri, quando abbiano avuto regolarmente accesso al mercato del lavoro di un Paese, il diritto alle stesse protezioni e allo stesso trattamento cui hanno diritto i lavoratori cittadini di quel Paese, senza distinzioni di razza, di origine nazionale, di appartenenza etnica. Attraverso l\u2019articolo 10, il principio sancito da questa convenzione assume nel nostro ordinamento il valore di un vincolo costituzionale.<\/p>\n<p><strong>Per concludere: la parte della nostra Costituzione dedicata al lavoro, secondo lei, va conservata o cambiata?<\/strong><br \/>\nDistinguerei il discorso sui primi articoli, quelli dedicati ai diritti fondamentali, dal discorso sul Titolo III: questo oggi forse meriterebbe un aggiornamento, per tenere conto di tutto quanto le scienze sociali hanno acquisito di nuovo in materia di lavoro e relazioni industriali nell\u2019ultimo mezzo secolo. Ma, anche cos\u00ec com\u2019\u00e8, \u00e8 sempre una Costituzione da studiare, amare e difendere nei suoi contenuti essenziali, come uno dei beni pi\u00f9 preziosi di cui il nostro Paese oggi disponga.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">hhh<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I DIVERSI SIGNIFICATI CHE IL TERMINE LAVORO ASSUME NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E I PRINCIPI CHE ESSA DETTA IN RIFERIMENTO A CIASCUNO DI ESSI Intervista a cura di Dino Messina, pubblicata nel libro Salviamo la Costituzione italiana, Bompiani, 2008, pp. 123-145<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26,9],"tags":[],"class_list":["post-20129","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20129","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20129"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20129\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20129"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20129"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20129"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}