
{"id":20269,"date":"2012-03-19T21:16:58","date_gmt":"2012-03-19T20:16:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20269"},"modified":"2012-03-19T21:19:15","modified_gmt":"2012-03-19T20:19:15","slug":"roulette-russa-dei-giudizi-%e2%80%93-4-%e2%80%93-uno-scambio-all%e2%80%99interno-del-team-di-ricerca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20269","title":{"rendered":"ROULETTE RUSSA DEI GIUDIZI \u2013 4 \u2013 UNO SCAMBIO ALL\u2019INTERNO DEL TEAM DI RICERCA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">L\u2019INTERVENTO DELL&#8217;ECONOMISTA PERSICO E LA RISPOSTA DI ANDREA ICHINO E PAOLO PINOTTI,\u00a0AUTORI DELL\u2019ARTICOLO CHE HA DATO ORIGINE AL DIBATTITO, CENTRATA SU DI UN INTERESSANTE CONFRONTO FRA TERAPIE MEDICHE E METODI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO\u00a0<\/span><\/p>\n<p><em><a title=\"Articolo di Nicola Persico, 16.3.2012\" href=\"http:\/\/www.lavoce.info\/articoli\/pagina1002937.html\" target=\"_blank\">Articolo di <strong>Nicola Persico<\/strong><\/a>, pubblicato sul sito <\/em>lavoce.info <em>il 16 marzo 2012, seguito dalla replica di <strong>Andrea Ichino <\/strong>e <strong>Paolo Pinotti <\/strong>\u2013<strong> <\/strong>Gli scambi precedenti, originati dall\u2019articolo\u00a0<\/em><strong><a title=\"Articolo di A. Ichino e P. Pinotti, &quot;Corriere&quot;, 3.3.2012\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=19925 \" target=\"_blank\">La roulette russa\u00a0delle cause in tema di licenziamento<\/a><\/strong>,<em> sono i seguenti: <\/em><strong><a title=\"Roulette russa -1\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20038 \" target=\"_blank\">Roulette russa dei giudizi &#8211; 1 &#8211; <\/a><\/strong><em>, <\/em><strong><a title=\"Roulette russa - 2\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20043 \" target=\"_blank\">Rolulette russa dei giudizi &#8211; 2 &#8211;<\/a><\/strong>, <strong><a title=\"Roulette russa -3\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20131 \" target=\"_blank\">Rolulette russa dei giudizi &#8211; 3 &#8211;<\/a><\/strong>\ufffd<br \/>\n<!--more--><\/p>\n<div>\n<div><span style=\"color: #993300;\">IL GIUDICE E LE SUE STATISTICHE<\/span><\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>In un recente articolo sul <em>Corriere della Sera<\/em>, e in un altro, connesso, scritto per <em>lavoce.info<\/em>, si mette l\u2019accento sulla variabilit\u00e0 dell\u2019esito delle decisioni di diversi magistrati all\u2019interno dei singoli tribunali: alcuni magistrati decidono pi\u00f9 velocemente, o pi\u00f9 a favore del convenuto, rispetto ad altri colleghi. Nei due articoli si argomenta che la variabilit\u00e0 dovrebbe indurre il legislatore a ripensare l\u2019articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che assegna al giudice la responsabilit\u00e0 di accertare se la causa del licenziamento sia giusta.<\/div>\n<div><strong>Magistrati e articolo 18<\/strong><br \/>\nGli articoli hanno creato un certo rumore nell\u2019ambiente giudiziario per (almeno) due motivi. Primo, perch\u00e9 propongono dati che sembrano mettere in discussione l\u2019operato della magistratura. Secondo, perch\u00e9 l\u2019obiettivo retorico dell\u2019articolo sembra essere principalmente l\u2019articolo 18, e quindi la magistratura sembra essere una \u201cvittima casuale\u201d all\u2019interno dell\u2019architettura dell\u2019articolo.<br \/>\nHo studiato alcuni degli stessi dati utilizzati in questi articoli, vorrei perci\u00f2 aggiungere una mia prospettiva. Spero sia utile a chi si interessa della efficienza della giustizia, una importante questione per l\u2019Italia.<br \/>\nUna prima osservazione \u00e8 che la durata dei processi riflette il pregresso oltre all\u2019operosit\u00e0 di un singolo magistrato. Se a un nuovo arrivato in sede viene addossato un forte carico di casi aperti, questo magistrato sar\u00e0 necessariamente pi\u00f9 lento in tutti, anche quelli futuri, nella misura in cui il pregresso si trascina e si accumula. Quindi, salvo un\u2019analisi approfondita della durata dei processi basata sull\u2019intera storia lavorativa del magistrato, i dati hanno un valore limitato.<br \/>\nSecondo: l\u2019articolo 18 pu\u00f2 piacere o non piacere, ma comunque richiede al giudice di rendere un giudizio sui fatti. \u00c8 naturale aspettarsi qualche variabilit\u00e0 nel modo in cui giudici diversi interpretano uno stesso fatto; non foss\u2019altro perch\u00e9 la giurisprudenza (applicazione delle norme ai fatti) deve essere plastica e si deve evolvere nel tempo, per adattarsi al mutare dei rapporti produttivi. La plasticit\u00e0, ragionevolmente, non pu\u00f2 realizzarsi istantaneamente e uniformemente fra i vari giudici. Quindi, non solo dobbiamo aspettarci qualche differenza fra i diversi giudici, ma \u00e8 anche opportuno che ci sia. La vera questione \u00e8 quanto sia grande la divergenza.<\/div>\n<p><strong>Diverse interpretazioni della legge<\/strong><br \/>\n\u00c8 proprio la questione affrontata in un recente articolo accademico americano (1). L\u2019articolo inizia con la notazione che \u201ccertamente, l\u2019esistenza di differenze di comportamento fra giudici refuta l\u2019asserzione che il processo di aggiudicazione sia obiettivo e meccanico, ma questa asserzione non ha mai avuto molti sostenitori\u201d. In altri termini, \u00e8 ben noto che vi siano discrepanze nei tassi di aggiudicazione. Il contributo dell\u2019articolo \u00e8 di cercare di quantificare quante di queste discrepanze siano dovute a errori di applicazione della legge, e quante invece siano dovute a legittime differenze di interpretazione. L\u2019analisi statistica proposta \u00e8 troppo complessa per essere descritta qui, ma il risultato \u00e8 che differenze anche grandi non necessariamente riflettono errore. Si guardi alle enormi discrepanze nella figura che segue e che si riferisce alle decisioni in materia di immigrazione del tribunale di New York. Si noti che il giudice Bain consente l\u2019immigrazione in quasi il 90 per cento dei casi, mentre il giudice Jankun in meno del 5 per cento. E l\u2019analisi statistica permette di concludere che, se pi\u00f9 del 25 per cento dei casi \u00e8 aperto a differenze di interpretazione, allora il tasso di errore desumibile dalla figura pu\u00f2 essere inferiore al 10 per cento.<br \/>\n[<em>Per la tabella qui inserita nel testo, cfr. il sito de <\/em>lavoce.info].\ufffd<br \/>\nLe discrepanze italiane evidenziate dagli articoli sul <em>Corriere della Sera <\/em>e <em>lavoce.info <\/em>sono molto inferiori a quelle dei giudici americani. Dunque il tasso di errore desumibile sar\u00e0 inferiore al 10 per cento.<br \/>\nMa, nel caso italiano, c\u2019\u00e8 un punto ancora pi\u00f9 delicato, che ha a che vedere con la misurazione del fenomeno. Le statistiche addotte a supporto della discrepanza sono parziali. Per esempio, su lavoce.info si legge: \u201cA Milano, ad esempio, [il giudice meno favorevole al lavoratore] decide il 7 per cento dei casi a favore del lavoratore, mentre il suo collega all\u2019estremo opposto decide a favore del lavoratore il 27 per cento dei processi\u201d. Vero. Per\u00f2 \u00e8 vero anche che la maggioranza delle decisioni (90 per cento per il primo giudice, e pi\u00f9 del 60 per cento per l\u2019altro) sono classificate come \u201caltri esiti\u201d o \u201cconciliate\u201d. Non \u00e8 possibile sapere se le decisioni in queste categorie favoriscano il lavoratore o l\u2019impresa. E quindi il dato statistico \u00e8 parziale. In assenza di maggiori informazioni, \u00e8 opportuno essere cauti nel rilevare una discrepanza.<br \/>\nInsomma, l\u2019argomento degli articoli sul Corriere e lavoce.info \u00e8 interessante. \u00c8 legittimo e importante studiare l\u2019eterogeneit\u00e0 nelle decisioni giudiziarie. \u00c8 per\u00f2 necessario farlo in modo approfondito, data l\u2019importanza di queste questioni.<br \/>\n__________________________________________________________________________________<br \/>\n(1) Fischman, Joshua B., Inconsistency, Indeterminacy, and Error in Adjudication (February 27, 2012). Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No. 2011-36. Available at SSRN: <a href=\"http:\/\/ssrn.com\/abstract=1884651\">http:\/\/ssrn.com\/abstract=1884651<\/a>.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0*\u00a0\u00a0\u00a0 *\u00a0\u00a0\u00a0 *\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\">\u00a0LA REPLICA DI ANDREA ICHINO E PAOLO PINOTTI<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Ringraziamo Nicola Persico per aver portato nuova linfa al confronto di opinioni tra economisti e magistrati originato dai nostri articoli, confronto che, per inciso, forse non avrebbe avuto luogo senza gli articoli stessi.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Pu\u00f2 essere utile, per chiarire il nostro pensiero alla luce dei commenti di Nicola, considerare il caso di una malattia che, allo stato attuale delle conoscenze mediche, possa essere curata solo con un intervento chirurgico eseguibile in diverse varianti tutte molto incerte. I pazienti arrivano al pronto soccorso e casualmente trovano in servizio uno dei tanti chirurghi di un ospedale. Questi chirurghi sono tutti bravissimi, ma hanno legittime opinoni diverse su quale sia la variante migliore di intervento a seconda delle pecularit\u00e0 specifiche del malato. I cittadini, quindi, senza alcuna \u201ccolpa\u201d dei medici, si trovano esposti ad una lotteria, riguardo ai risultati dell\u2019operazione, che in parte deriva dall\u2019incertezza stessa della tecnica chirurgica e in parte deriva anche dai legittimo orientamenti del medici. \u00c8 perfettamente possibile che la variante A preferita dal medico X generi mediamente esiti pi\u00f9 infausti, ma, in caso di successo, dia risultati migliori. Viceversa la variante B preferita dal medico Y.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">In questo contesto, ipotizziamo che venga scoperta una terapia farmacologica che riduce notevolmente la variabilt\u00e0 degli esiti terapeutici, anche senza assicurare guarigione certa. La terapia farmacologica riduce solamente l\u2019incertezza a cui sono esposti i cittadini che devono ricorrere al pronto soccorso. Per quale motivo l\u2019ospedale non dovrebbe prendere in considerazione questa terapia alternativa, che implicherebbe di non affidare pi\u00f9 ai chirurghi il trattamento dei casi corrispondenti?<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">I nostri articoli non erano finalizzati a stabilire quanto della variabilit\u00e0 dei tempi e degli esiti osservati nei tribunali considerati sia dovuta a \u201cerrore\u201d del giudice. Questa \u00e8 la domanda studiata nel saggio americano citato da Nicola Persico, ma non \u00e8 la domanda che a noi interessa. Anche se la variabilit\u00e0 fosse interamente dovuta a validissimi motivi (cause pregresse nel caso dei tempi, legittimi orientamenti nei casi degli esiti). Il nostro punto rimarrebbe valido: l\u2019attuale assegnazione casuale dei processi ai giudici, per ottemperare all\u2019art. 25 della Costituzione, genera una lotteria per i cittadini anche senza colpe per i magistrati. Questa lotteria \u00e8 inevitabile per molti processi in cui l\u2019accertetamento giudiziale \u00e8 insostituibile, ma almeno per quelli dovuti a giustificato motivo oggettivo esiste una \u201cterapia\u201d alternativa che assicura al cittadino meno incertezza.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">E questo a maggior ragione nei casi di licenziamento per motivo economico e organizzativo, nei quali i giudici non devono interpretare \u201cuno stesso fatto\u201d come ritiene Nicola. Devono invece esprimere una valutazione sul futuro, ossia sulla probabilit\u00e0 che il posto di lavoro in futuro generi una perdita e su quanto grande questa perdita sia.\u00a0 E, alla luce di queste valutazioni, devono decidere se la perdita attesa (data dalla probabilit\u00e0 di perdita moltiplicata per l\u2019entit\u00e0 della perdita) sia sufficientemente alta da potersi considerare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Per inciso, vale la pena di ricordare anche che, nell\u2019attuale disciplina, il lavoratore (sfortunato) per il quale il licenziamento venga considerato legittimo per motivo economico-organizzativo (e quindi senza nessuna sua colpa) si ritrova con un pugno di mosche in mano. Con il metodo del risarcimento, potrebbe in ogni caso godere di una somma di denaro che lo aiuterebbe a transitare ad altra occupazione.\u00a0 Anche solo per questo motivo, non sembra preferibile la \u201cterapia alternativa\u201d?<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Riguardo ai casi conciliati, il nostro articolo dice chiaramente che: \u201cSotto l\u2019ipotesi che la frazione di sentenze favorevoli al lavoratore emesse da un giudice sia proporzionale al grado in cui le conciliazioni indotte dallo stesso giudice siano favorevoli al lavoratore, possiamo concludere che, anche tenendo conto dell\u2019elevato numero di conciliazioni, la lotteria derivante dall\u2019assegnazione casuale dei processi ai magistrati di un tribunale implica probabilit\u00e0 di vittoria molto differenti a seconda della sorte.\u201d Ci sembra un ragionamento basato su un\u2019ipotesi plausibile, da verificare ovviamente se fossero disponibili dati precisi sugli esiti delle transazioni conciliative. Anche in questo caso servono dati e trasparenza per una ricerca che sarebbe utilissima.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Infine colpisce, sempre a proposito di trasparenza totale, come essa sia interpretata negli USA: lo studio americano riporta addirittura la performance dei differenti giudici con il loro nome!<\/span><\/p>\n<div>\u00a0<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019INTERVENTO DELL&#8217;ECONOMISTA PERSICO E LA RISPOSTA DI ANDREA ICHINO E PAOLO PINOTTI,\u00a0AUTORI DELL\u2019ARTICOLO CHE HA DATO ORIGINE AL DIBATTITO, CENTRATA SU DI UN INTERESSANTE CONFRONTO FRA TERAPIE MEDICHE E METODI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO\u00a0 Articolo di Nicola Persico, pubblicato sul sito lavoce.info il 16 marzo 2012, seguito dalla replica di Andrea Ichino e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,9],"tags":[],"class_list":["post-20269","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20269","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20269"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20269\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}