
{"id":20310,"date":"2012-03-22T23:23:59","date_gmt":"2012-03-22T22:23:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20310"},"modified":"2012-03-25T16:28:42","modified_gmt":"2012-03-25T15:28:42","slug":"perche-il-progetto-del-governo-sul-lavoro-e-davvero-conforme-al-modello-tedesco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20310","title":{"rendered":"PERCH\u00c9 E COME IL PROGETTO DEL GOVERNO SUL LAVORO CORRISPONDE SOSTANZIALMENTE AL MODELLO TEDESCO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">POICH\u00c9 TUTTO IL DIBATTITO SEMBRA INCENTRATO SULL&#8217;IMITAZIONE DELLA GERMANIA, VALE LA PENA DI SOTTOLINEARE CHE\u00a0LA SOLUZIONE PROPOSTA DAL MINISTRO DEL LAVORO FORNERO NON SI DISCOSTA AFFATTO, NEI SUOI EFFETTI PRATICI,\u00a0DA QUANTO ACCADE IN QUEL PAESE<\/span><\/p>\n<p><em>Nota tecnica messa <\/em>on line<em>il marzo 2012, nel tentativo di svelenire il clima del dibattito sulla riforma proposta dal Governo &#8211; Il giorno successivo il\u00a0portavoce della Presidenza del Consiglio ha\u00a0diffuso un comunicato contenente una precisazione sostanzialmente coincidente\u00a0con quanto osservo in questa nota\u00a0<!--more--><\/em><\/p>\n<p>L\u2019idea diffusa \u00e8 che la Cgil avrebbe accettato una riforma modellata sulla disciplina dei licenziamenti oggi vigente in Germania; ma che il rifiuto da parte sua del progetto del Governo sarebbe stato inevitabile, perch\u00e9 questo riprodurebbe il modello tedesco soltanto per i licenziamenti discriminatori e per quelli disciplinari, mentre per i licenziamenti dettati da motivi economici escluderebbe la possibilit\u00e0 della reintegrazione nel posto di lavoro. <strong>Il timore di molti \u00e8 <\/strong>dunque <strong>che, quando l\u2019imprenditore abbia motivato il licenziamento con ragioni economico-organizzative, questo precluda al lavoratore la possibilit\u00e0 di far valere in giudizio l\u2019eventuale natura discriminatoria o di rappresaglia del provvedimento, per ottenere la reintegrazione.<br \/>\n<\/strong>Questo equivoco pu\u00f2 essere dissipato con una precisazione del Governo circa il contenuto del progetto in rapporto all\u2019ordinamento tedesco \u2013 e poi con la corrispondente clausola nel disegno di legge-delega \u2013 che chiarisca questi due punti:<br \/>\n\u00a0 &#8211;\u00a0\u00a0 in Germania di fatto non accade mai che il giudice disponga la reintegrazione coattiva del lavoratore in azienda, salvo che ritenga che sotto il motivo economico-organizzativo addotto dall\u2019imprenditore ci sia un motivo reale di discriminazione o di rappresaglia;<br \/>\n\u00a0 &#8211;\u00a0\u00a0 con il progetto di riforma si intende realizzare esattamente lo stesso assetto: il lavoratore potr\u00e0 sempre agire in giudizio per denunciare l\u2019eventuale motivo discriminatorio o di rappresaglia dissimulato sotto il motivo economico-organizzativo; e <strong>se, sulla base delle circostanze, il giudice riterr\u00e0 che ci sia stata discriminazione o rappresaglia, il lavoratore dovr\u00e0 essere reintegrato nel posto di lavoro<\/strong>;<br \/>\n\u00a0 &#8211;\u00a0\u00a0 laddove invece il giudice non ravvisi un motivo discriminatorio o di rappresaglia, ma soltanto una insufficienza del motivo economico-organizzativo addotto, dovr\u00e0 essere disposto il solo indennizzo.<br \/>\nL&#8217;obiezione \u00e8 questa: se davvero, in sostanza, \u00a0il progetto del Governo corrisponde al modello tedesco, perch\u00e9 non far s\u00ec che esso corrisponda anche nella forma, lasciando al giudice l&#8217;alternativa tra indennizzo e reintegrazione anche in materia di licenziamento economico? La risposta \u00e8 questa: mentre in Germania si \u00e8 consolidata da decenni un orientamento giurisprudenziale per cui la reintegrazione coattiva di fatto viene disposta soltanto quando il giudice ravvisa la discriminazione o rappresaglia, in Italia la formulazione attuale dell&#8217;articolo 18 St. lav. ha determinato il consolidarsi dell&#8217;orientamento giurisprudenziale opposto; se dunque si vuole allineare per questo aspetto il nostro ordinamento alla Germania, \u00e8 indispensabile che la norma orienti in modo pi\u00f9 esplicito i giudici<br \/>\nSono convinto che una nota del Governo di questo tenore contribuirebbe non poco a svelenire il clima. Poi, sar\u00e0 importante che il testo del disegno di legge sia molto preciso su questo punto.<br \/>\nQuanto alla distinzione tra licenziamento economico e licenziamento disciplinare, <strong>la soluzione che io avrei preferito <\/strong>sarebbe stata questa:<br \/>\n\u00a0\u00a0 &#8211; se l\u2019imprenditore licenzia per motivo oggettivo, \u00e8 automaticamente e sempre tenuto a pagare un indennizzo, che costituisce il vero \u201cfiltro\u201d delle sue scelte (se \u00e8 disposto a pagare l&#8217;indennit\u00e0 prevista, significa che la perdita attesa \u00e8 superiore), salvo sempre il controllo giudiziale su discriminazioni e rappresaglie; questa soluzione mi sembra molto preferibile a quella dell\u2019indennizzo dovuto solo all\u2019esito del giudizio, che sembra essere stata adottata nella bozza su cui sta lavorando il Governo;<br \/>\n\u00a0\u00a0 &#8211; se l\u2019imprenditore vuole esimersi dal pagamento dell\u2019indennizzo, allora deve dimostrare la colpa del lavoratore (e in tal caso si entra senza problemi \u2013 per iniziativa dell\u2019imprenditore stesso e nel suo interesse &#8211; nella fattispecie del licenziamento disciplinare).<br \/>\nQuesta soluzione presenterebbe per il lavoratore il vantaggio, nel caso di licenziamento per motivi economici,\u00a0di poter disporre dell&#8217;indennit\u00e0 senza bisogno di avvocati e giudici; per l&#8217;amministrazione della Giustizia il vantaggio di un rilevante decongestionamento delle Sezioni lavoro. Spero che il Parlamento corregga il progetto in questo senso. \u00c8 anche vero &#8211; e va detto per sdrammatizzare la questione &#8211; che, anche se la norma rester\u00e0 formulata\u00a0secondo la proposta del Governo,\u00a0probabilmente nella maggior parte dei casi le parti si accorderanno direttamente sull&#8217;entit\u00e0 dell&#8217;indennizzo senza attendere una sentenza.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>POICH\u00c9 TUTTO IL DIBATTITO SEMBRA INCENTRATO SULL&#8217;IMITAZIONE DELLA GERMANIA, VALE LA PENA DI SOTTOLINEARE CHE\u00a0LA SOLUZIONE PROPOSTA DAL MINISTRO DEL LAVORO FORNERO NON SI DISCOSTA AFFATTO, NEI SUOI EFFETTI PRATICI,\u00a0DA QUANTO ACCADE IN QUEL PAESE Nota tecnica messa on lineil marzo 2012, nel tentativo di svelenire il clima del dibattito sulla riforma proposta dal Governo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-20310","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}