
{"id":20350,"date":"2012-03-25T10:24:14","date_gmt":"2012-03-25T09:24:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20350"},"modified":"2012-03-25T22:32:39","modified_gmt":"2012-03-25T21:32:39","slug":"una-valutazione-sintetica-del-progetto-fornero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20350","title":{"rendered":"OTTO MERITI E QUATTRO DIFETTI DEL PROGETTO FORNERO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">SIA PURE IN MODO\u00a0PER CERTI ASPETTI DIFETTOSO, LA RIFORMA VOLTA PAGINA RISPETTO AL DUALISMO FRA PROTETTI E NON PROTETTI NEL NOSTRO MERCATO DEL LAVORO E REALIZZA IL PASSAGGIO DA UN REGIME DI <em>JOB PROPERTY<\/em>\u00a0A UNO DI <em>LIABILITY<\/em> DELL&#8217;IMPRESA PER LA SICUREZZA ECONOMICA E PROFESSIONALE DEI LAVORATORI<\/span><\/p>\n<p><em>Scheda per la <\/em>Newsletter <em>n. 193, 26 marzo 2012<!--more--><\/em><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">LE LUCI<\/span><\/strong><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0<strong>1.<\/strong> Per la prima volta in decenni si delinea un intervento di contrasto serio ed efficace contro la grave anomalia tutta italiana dell&#8217;utilizzazione delle <strong>collaborazioni autonome<\/strong> continuative in posizioni di lavoro sostanzialmente dipendente.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0<strong>2.<\/strong> Sui contratti di <strong>lavoro subordinato a termine<\/strong> si interviene in modo giustamente pi\u00f9 morbido, comunque perfettamente in linea con la direttiva europea del 1999: li si rendono un po&#8217; pi\u00f9 costosi rispetto al contratto a tempo indeterminato.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0<strong>3.<\/strong> Si incentiva anche il ricorso al contratto di <strong>apprendistato<\/strong>, oggi troppo poco utilizzato in Italia per l&#8217;inserimento dei giovani nel tessuto produttivo.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0<strong>4.<\/strong> Si istituisce per la\u00a0prima volta nel nostro Paese <strong>un sistema universale di assicurazione contro la disoccupazione.<\/strong><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0<strong>5.<\/strong> Si volta pagina rispetto a decenni di <strong>uso distorto della Cassa integrazione guadagni<\/strong> nelle crisi\u00a0occupazionali aziendali.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0<strong>6.<\/strong> Per la prima volta nell&#8217;ultimo quarantennio <strong>si determina con precisione il <em>severance cost<\/em><\/strong>, cio\u00e8 il costo di separazione tra l&#8217;impresa e il lavoratore per motivi economico-organizzativi, cos\u00ec superando una anomalia del nostro sistema rispetto a tutti gli altri ordinamenti occidentali.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0<strong>7.<\/strong> In questo modo si muove un passo rilevante per il <strong>passaggio da un sistema di <em>job property<\/em> a un sistema di responsabilizzazione dell&#8217;impresa<\/strong>\u00a0(entro limiti ben determinati) per la sicurezza economica e professionale dei lavoratori. Considero questo passaggio come una necessit\u00e0 vitale per il sistema economico del nostro Paese, poich\u00e9 esso favorisce la migliore allocazione delle risorse umane e materiali e l&#8217;aumento della produttivit\u00e0.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0<strong>8.<\/strong> Con la determinazione del <em>severance cost <\/em>e con la redistribuzione della flessibilit\u00e0 su tutta la forza-lavoro, si eliminano due dei fattori (certo non\u00a0i soli, ma neppure dei meni rilevanti) della scarsissima <strong>attrattivit\u00e0 del nostro sistema per gli investimenti stranieri<\/strong>: la rigidit\u00e0 del regime di <em>job property<\/em> nell&#8217;area del lavoro regolare e la necessit\u00e0 di attingere la flessibilit\u00e0 necessaria da una zona grigia, al confine tra il regolare e l&#8217;irregolare, nella quale &#8211; si sa &#8211; gli operatori stranieri si districano molto peggio rispetto a quelli indigeni.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">LE OMBRE<\/span><\/strong><br \/>\n\u00a0\u00a0 <strong>1.<\/strong>\u00a0A me sembra sbagliato che l&#8217;<strong>indennizzo per il licenziamento economico<\/strong>\u00a0sia dovuto dall&#8217;impresa soltanto\u00a0nel caso di sua soccombenza\u00a0in giudizio.\u00a0Prevedere che\u00a0l&#8217;indennizzo sia dovuto sempre, all&#8217;atto del licenziamento stesso, \u00e8 pi\u00f9 equo perch\u00e9 il lavoratore non ne ha meno bisogno nel caso in cui il licenziamento \u00e8\u00a0pi\u00f9 giustificato. Prevedere che l&#8217;indennizzo sia dovuto sempre\u00a0&#8211; salvo ovviamente il caso del licenziamento disciplinare &#8211; \u00e8 pi\u00f9 efficiente, perch\u00e9 in questo modo esso diventa un efficacissimo filtro automatico della scelta di licenziare, penalizzando l&#8217;impresa\u00a0meno capace di <em>manpower planning<\/em>. Cos\u00ec, infine, si dimezzerebbero le controversie giudiziali in materia di licenziamento.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0<strong>2.<\/strong> L&#8217;indennizzo per il licenziamento economico, inoltre,\u00a0non \u00e8 modulato in relazione all&#8217;anzianit\u00e0 di servizio; con la conseguenza che, nel suo minimo (15 mensilit\u00e0), esso \u00e8 <strong>troppo oneroso nella fase iniziale dei rapporti<\/strong> di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i quali sono cos\u00ec resi troppo poco appetibili in sostituzione delle collaborazioni autonome continuative e dei contratti a termine.\u00a0Per favorire la trasformazione delle collaborazioni autonome in lavoro subordinato\u00a0regolare a tempo indeterminato, inoltre, non vedrei male che in questi casi si disponesse\u00a0<strong>il mantenimento del contributo previdenziale al di sotto del 30% <strong>per il primo triennio dalla\u00a0conversione<\/strong><\/strong>.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0<strong>3.<\/strong> Nella nuova disciplina dei licenziamenti compaiono ancora in misura troppo ridotta: <em>a)<\/em> l&#8217;applicazione\u00a0effettiva del principio della <strong>condizionalit\u00e0 del sostegno del reddito<\/strong> al disoccupato; <em>b)<\/em>\u00a0l&#8217;incentivo all&#8217;impresa che licenzia per l&#8217;attivazione dei migliori <strong>servizi di <em>outplacement<\/em><\/strong>, al fine di ridurre al minimo i periodi di disoccupazione.\u00a0L&#8217;onere per l&#8217;impresa che licenzia\u00a0consiste\u00a0infatti esclusivamente in un&#8217;indennit\u00e0 di scioglimento del rapporto, invece che essere ripartito tra un&#8217;indennit\u00e0 e un <strong>trattamento complementare di disoccupazione<\/strong>.\u00a0Questo trattamento complementare, oltre a costituire un potente incentivo all&#8217;attivazione dei migliori servizi\u00a0per la ricollocazione del lavoratore e al controllo sulla disponibilit\u00e0 effettiva di quest&#8217;ultimo (generando un interesse diretto dell&#8217;impresa per la ricollocazione pi\u00f9 rapida possibile),\u00a0consentirebbe di aumentare l&#8217;entit\u00e0 del sostegno del reddito e di allungarne\u00a0la durata per i casi nei quali il ricollocamento \u00e8\u00a0pi\u00f9 difficile, senza che questo generi allungamento dei periodi di disoccupazione.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0<strong>4.<\/strong> <em>Last but not least<\/em>, sarebbe meglio <strong>limitare l&#8217;applicazione della nuova disciplina ai nuovi rapporti di lavoro <\/strong>(secondo il metodo di transizione che i politologi indicano col termine <em>layering<\/em>), o quanto meno differire\u00a0di qualche anno la sua applicazione ai rapporti gi\u00e0 esistenti, innanzitutto per consentire il necessario riassestamento degli assetti contrattuali (poich\u00e9 la nuova norma altera, sia pure marginalmente, il contenuto assicurativo del rapporto, \u00e8 necessario consentire che anche il premio assicurativo implicito si ridetermini corrispondentemente).\u00a0\u00a0In secondo luogo, questo \u00e8 necessario per evitare che l&#8217;ansia da recessione indebolisca politicamente la riforma. Su questo terreno e su quello della modulazione dell&#8217;indennizzo per il licenziamento economico in relazione all&#8217;anzianit\u00e0 di servizio vedo la possibilit\u00e0 di una mediazione politica decisiva.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SIA PURE IN MODO\u00a0PER CERTI ASPETTI DIFETTOSO, LA RIFORMA VOLTA PAGINA RISPETTO AL DUALISMO FRA PROTETTI E NON PROTETTI NEL NOSTRO MERCATO DEL LAVORO E REALIZZA IL PASSAGGIO DA UN REGIME DI JOB PROPERTY\u00a0A UNO DI LIABILITY DELL&#8217;IMPRESA PER LA SICUREZZA ECONOMICA E PROFESSIONALE DEI LAVORATORI Scheda per la Newsletter n. 193, 26 marzo 2012<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-20350","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20350"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20350\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20350"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20350"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}