
{"id":20427,"date":"2012-04-01T21:59:03","date_gmt":"2012-04-01T20:59:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20427"},"modified":"2012-04-01T22:10:45","modified_gmt":"2012-04-01T21:10:45","slug":"anche-quella-omosessuale-e-giuridicamente-una-famiglia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20427","title":{"rendered":"ANCHE QUELLA OMOSESSUALE \u00c8 GIURIDICAMENTE UNA &#8220;FAMIGLIA&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">I GIUDICI, EUROPEI E ITALIANI, RITENGONO\u00a0CHE OGNI UNIONE DI FATTO, SIA ETERO CHE OMOSESSUALE, DIA LUOGO A UNA FAMIGLIA CHE VA RISPETTATA E PROTETTA &#8211;\u00a0E&#8217; ORA CHE\u00a0SI DIA UN&#8217;ORGANICA\u00a0DISCIPLINA LEGISLATIVA ALLE UNIONI\u00a0OMOSESSUALI<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo <strong>di Vladimiro Zagrebelsky <\/strong>pubblicato su <\/em>la Stampa <em>del 27 marzo 2012 &#8211; In argomento v. anche il <a title=\"Dialogo tra I. Marino e C.M. Martini - Corriere della Sera, 23.3.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20431\" target=\"_blank\">dialogo tra il senatore Pd Ignazio Marino e il Cardinale Carlo Maria Martini<\/a>, sul <\/em>Corriere della Sera<em> del 23 marzo 2012<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>La carta di soggiorno, riconosciuta dalla Questura di Reggio Emilia a un cittadino uruguayano sposato in Spagna con un italiano, \u00e8 la diretta conseguenza della sentenza del Tribunale che ha annullato il diniego inizialmente opposto.<br \/>\nIl Tribunale ha affermato che il diritto dell\u2019Unione europea, che ha tra i suoi fondamenti la libert\u00e0 di circolazione nei Paesi membri, implica il diritto a veder tutelata l\u2019unione familiare, cos\u00ec come formatasi nel Paese di provenienza. Il Tribunale ha confermato che la questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso \u00e8 di competenza dei parlamenti nazionali. Il diritto dell\u2019Unione per\u00f2 disciplina aspetti specifici che sono di sua pertinenza e tra questi quello della libert\u00e0 di circolazione. La sentenza ricostruisce il diritto dell\u2019Unione e quello italiano conseguente e limita la sua portata ad un aspetto specifico: quello degli effetti sulla nozione di famiglia di un matrimonio (come quello omosessuale ammesso dalla Spagna), in funzione della libert\u00e0 di circolazione dei cittadini europei nell\u2019ambito dell\u2019Unione. Bench\u00e9 importante, si tratta di questione delimitata.<br \/>\nMa il Tribunale chiude la sua motivazione con un richiamo che va ben oltre il caso specifico, osservando come \u00ablungi dall\u2019attuare un riconoscimento dello status matrimoniale, la soluzione adottata appaia comunque conforme all\u2019esigenza di dare attuazione al &#8220;diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia&#8221; riconosciuto all\u2019unione affettiva tra due persone dello stesso sesso dall\u2019articolo 2 della Costituzione\u00bb. Un diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale con una sentenza del 2010 e in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti umani. Quest\u2019ultima ha confermato che appartiene agli Stati ammettere o negare i matrimoni omosessuali, ma che le unioni omosessuali (come d\u2019altronde le unioni di fatto eterosessuali) danno luogo a una vita di famiglia, che va rispettata e protetta. Nello stesso senso si \u00e8 recentemente espressa la Cassazione italiana sviluppando la motivazione di una sentenza con la quale ha negato la possibilit\u00e0 di trascrivere in Italia un matrimonio omosessuale celebrato all\u2019estero. La Cassazione ha affermato che quel tipo di unione, indipendentemente dalla forma matrimoniale che il diritto italiano attualmente non ammette, merita il riconoscimento che deriva dal fatto che essa costituisce una famiglia. E la Carta dei diritti dell\u2019Unione ha voluto espressamente considerare che esistono modi diversi dal matrimonio di costituire una famiglia.<br \/>\nLa Costituzione, come la Convenzione europea dei diritti umani e la Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea, vieta ogni discriminazione sulla base, tra l\u2019altro, del sesso. Il divieto di discriminazione non equivale per\u00f2 al diritto a un trattamento per ogni aspetto eguale. Ma ogni differenza deve essere fondata su una differenza rilevante della situazione disciplinata. Larga \u00e8 in proposito la discrezionalit\u00e0 di cui il legislatore pu\u00f2 far uso, ma non senza limiti. Vegliano a che non ne abusi la Corte Costituzionale e la Corte europea.<br \/>\nEcco allora che la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia rivela un respiro che va ben oltre il limitato caso concreto. I giudici nazionali ed europei adottano ormai una linea univoca: che le unioni omosessuali siano o no riconosciute come una forma legittima di matrimonio, \u00e8 certo che esse non possono essere trattate come un fatto irrilevante. Una serie di aspetti della vita di coppia sono gi\u00e0 presi in conto dalle leggi italiane. Il Tribunale cita ad esempio il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del compagno, il trasferimento del contratto di locazione, il diritto del convivente omosessuale di astenersi dal testimoniare. Altri diritti verranno fatti valere davanti ai giudici, che dovranno giudicare tenendo presente che in linea di principio il rispetto della vita familiare non pu\u00f2 aver contenuto diverso se si tratta di coppia omo o eterosessuale. Giudicheranno interpretando le leggi in vigore, fin dove \u00e8 possibile farlo in coerenza con i principi affermati, oppure rinvieranno alla Corte Costituzionale l\u2019esame della costituzionalit\u00e0 di quelle leggi. E poi, se i ricorrenti non avranno avuto soddisfazione vi sar\u00e0 magari anche il ricorso contro l\u2019Italia davanti alla Corte europea dei diritti umani.<br \/>\nI Parlamenti spesso si dimostrano inclini ad evitare di prendere posizione in materie sensibili, che dividono e suscitano emozioni profonde, radicate nella tradizione e nell\u2019abitudine secolare. I giudici invece non possono sottrarsi all\u2019obbligo di decidere le cause che vengono loro presentate. Un poco per volta emerge un orientamento; nel nostro caso un orientamento omogeneo in sede nazionale ed europea. Ma le decisioni dei giudici riguardano ogni volta la sola questione posta e rischiano di non essere costanti e univoche. Da tempo si attende che il Parlamento assuma le sue responsabilit\u00e0 legislative e regoli una buona volta la materia. Piuttosto che piccole specifiche disposizioni, \u00e8 il momento della disciplina organica. Comunque le si voglia chiamare, si tratta di riconoscere e disciplinare le unioni omosessuali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I GIUDICI, EUROPEI E ITALIANI, RITENGONO\u00a0CHE OGNI UNIONE DI FATTO, SIA ETERO CHE OMOSESSUALE, DIA LUOGO A UNA FAMIGLIA CHE VA RISPETTATA E PROTETTA &#8211;\u00a0E&#8217; ORA CHE\u00a0SI DIA UN&#8217;ORGANICA\u00a0DISCIPLINA LEGISLATIVA ALLE UNIONI\u00a0OMOSESSUALI Articolo di Vladimiro Zagrebelsky pubblicato su la Stampa del 27 marzo 2012 &#8211; In argomento v. anche il dialogo tra il senatore Pd [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-20427","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-laicita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20427","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20427"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20427\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20427"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20427"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20427"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}