
{"id":20618,"date":"2012-04-09T00:12:41","date_gmt":"2012-04-08T23:12:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20618"},"modified":"2012-04-10T07:48:23","modified_gmt":"2012-04-10T06:48:23","slug":"come-cambia-la-disciplina-dei-licenziamenti-sulla-carta-e-nella-realta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20618","title":{"rendered":"COME CAMBIA LA DISCIPLINA DEL LAVORO, SULLA CARTA E NELLA REALT\u00c0"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNA PRIMA RASSEGNA DEI CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL GOVERNO AL SENATO, CON\u00a0UNA VALUTAZIONE\u00a0DI MERITO E\u00a0DI PESO PRATICO,\u00a0PUNTO PER PUNTO\u00a0<\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #000000;\">Scheda tecnica per la <\/span><\/em><span style=\"color: #000000;\">Newsletter <\/span><em><span style=\"color: #000000;\">del 9 aprile 2012 &#8211; <em>In argomento v. anche <a title=\"Intervista al Messaggero, 8.4.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20605\" target=\"_blank\">la mia intervista al <\/a><\/em><a title=\"Intervista al Messaggero, 8.4.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20605\" target=\"_blank\">Messaggero<\/a><em>\u00a0dell&#8217;8 aprile e\u00a0<a title=\"Intervista al Sole 24 Ore, 6.4.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20593\" target=\"_blank\">quella \u201ca caldo\u201d al <\/a><\/em><a title=\"Intervista al Sole 24 Ore, 6.4.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20593\" target=\"_blank\">Sole 24 Ore<\/a><strong>\u00a0<\/strong><em>del 6 aprile &#8211; Segnalo infine <strong><a title=\"Articolo sul Corriere della Sera, 25.3.02\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/articoli\/view.asp?IDArticle=176\" target=\"_blank\">l&#8217;articolo sul <\/a><\/strong><\/em><strong><a title=\"Articolo sul Corriere della Sera, 25.3.02\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/articoli\/view.asp?IDArticle=176\" target=\"_blank\">Corriere della Sera<\/a><\/strong><em><strong><a title=\"Articolo sul Corriere della Sera, 25.3.02\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/articoli\/view.asp?IDArticle=176\" target=\"_blank\"> del 25 marzo 2002<\/a><\/strong>, nel quale, all&#8217;indomani della morte di Marco Biagi, <strong>proponevo di onorare il suo sacrificio con una scelta <\/strong><\/em><strong>bi-partisan <\/strong><em><strong>di adeguamento della nostra disciplina dei licenziamenti al modello tedesco<\/strong>: \u00e8 ci\u00f2 che stiamo facendo ora, con dieci anni esatti di ritardo, e in un contesto che si \u00e8 ulteriormente allontanato da quello nel quale la disciplina dei licenziamenti di cui stiamo discutendo \u00e8 stata concepita<\/em><\/span><\/em><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #000000;\">N.B. &#8211; Nella scheda che segue la valutazione di merito e di peso pratico di ciascuna innovazione o gruppo di innovazioni normative\u00a0\u00e8 data, in modo totalmente soggettivo e quindi opinabilissimo, con un indice dall&#8217;1 al 10 &#8211; La <strong>valutazione di merito<\/strong>\u00a0si colloca\u00a0nell&#8217;ottica della maggiore o minore coerenza con l&#8217;obiettivo generale del superamento del dualismo\u00a0fra protetti e non protetti e dello spostamento del nostro sistema dalla situazione attuale in direzione del modello della\u00a0<a><\/a><a><\/a><\/span><\/em><span style=\"color: #000000;\">flexsecurity<em>; il <strong>peso pratico <\/strong>indica quanto prevedibilmente la nuova disposizione incider\u00e0 &#8211; in senso positivo o negativo &#8211; sui comportamenti reali, sulla cultura materiale del Paese, quindi su quello spostamento.<br \/>\n<\/em><\/span><span style=\"color: #000000;\"><!--more--><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\"><em>.<\/em><\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #000000;\">\u00a0<\/span><\/em><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.\u00a0L&#8217;OSSERVATORIO SUGLI EFFETTI DELLA RIFORMA \ufeff\ufeff(art. 1, commi 2-5) &#8211; Il disegno di legge si apre con l&#8217;istituzione di &#8220;<\/span>un sistema permanente di monitoraggio e valutazione&#8221; degli effetti della riforma sul funzionamento effettivo del mercato del lavoro e sui flussi di manodopera, con raccolta sistematica &#8211; a cura dell&#8217;Inps &#8211; di dati, anche disaggregati e individuali anonimizzati, che verranno posti gratuitamente a disposizione di\u00a0tutti i ricercatori interessati. \u00c8 una innovazione di metodo di grande importanza, sulla quale il ministro Fornero\u00a0aveva preso pubblicamente un impegno due settimane or sono al seminario delle Fondazioni Cariplo e Giuseppe Pera sulla sperimentazione al servizio delle politiche sociali e del lavoro: impegno mantenuto.\u00a0L&#8217;auspicio \u00e8 che\u00a0i dati forniti da questo nuovo &#8220;osservatorio&#8221;\u00a0consentano nel prossimo futuro di aumentare il tasso di pragmaticit\u00e0 del dibattito su questi temi, riducendo lo scontro fra posizioni assunte per partito preso. <strong>Voto: 10, rivedibile in relazione alle modalit\u00e0 di attuazione<\/strong>\u00a0 <strong>&#8211; Peso pratico :\u00a01 a breve termine, 8 sulla\u00a0distanza\u00a0nel caso di piena attuazione e accessibilit\u00e0 della banca-dati<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0 2. LE MODIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE (art. 3) &#8211; La disciplina nazionale dei contratti a tempo indeterminato viene armonizzata con la direttiva europea n.\u00a01999\/70, con l&#8217;esenzione da qualsiasi motivazione per il primo contratto. Per contrastare gli abusi vengono allungati gli intervalli che devono separare i contratti a termine stipulati in sequenza tra le stesse parti. Viene aumentato dell&#8217;1,4% il contributo per\u00a0l&#8217;assicurazione contro la disoccupazione nel rapporto a termine (esclusi gli stagionali e le sostituzioni temporanee) rispetto a quello ordinario, in considerazione del maggior rischio di disoccupazione che ne consegue, con previsione di parziale restituzione della differenza\u00a0nel caso di conversione in contratto a tempo indeterminato.\u00a0Nel complesso mi sembrano misure ragionevoli ed equilibrate.\u00a0<strong>Voto: 7 &#8211; Peso pratico: 5<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3. LA REVISIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO SPECIALI MINORI (artt. 4-5, 7, 10-12) &#8211; Viene abolito il contratto di inserimento, con l&#8217;idea che la sua funzione debba d&#8217;ora in poi essere svolta dal contratto di apprendistato (oggetto dell&#8217;articolo 5). Vengono messe a punto la disciplina del lavoro accessorio retribuito con i <em>vouchers,<\/em> quella del lavoro a chiamata, quella dell&#8217;associazione in partecipazione. Delega legislativa per\u00a0una riscrittura da cima a fondo della disciplina degli <em>stages<\/em>\u00a0(tirocini formativi).\u00a0\u00a0Tutti interventi misurati che mi sembra meritino approvazione, tranne l&#8217;aggiunta di qualche complicazione non necessaria, soprattutto\u00a0nel lavoro a tempo parziale. <strong>Voto complessivo:\u00a06,5 &#8211; Peso pratico: 5<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4. LICENZIAMENTI: L&#8217;ACCORCIAMENTO DEL\u00a0TERMINE PER L&#8217;IMPUGNAZIONE \ufeff(art. 13, commi 2-3)\u00a0&#8211; Il Collegato-lavoro (legge n. 183\/2010) aveva istituito un termine di decadenza di 270 giorni, al fine di evitare che &#8211; a seguito dell&#8217;impugnazione stragiudiziale (lettera raccomandata) &#8211; il lavoratore potesse tergiversare per anni prima di proporre il ricorso in giudizio. Ora questo termine, per i licenziamenti intimati \u00a0\u00e8 ridotto a 180 giorni. Poich\u00e9 lo stesso disegno di legge prevede poi un procedimento giudiziale speciale, su\u00a0questa materia,\u00a0con tempi molto stretti (artt.\u00a016-20),\u00a0l&#8217;imposizione di un termine breve per l&#8217;impugnazione giudiziale\u00a0appare giustificatissima; ma perch\u00e9\u00a0sei mesi e non\u00a0uno o due, visto che il lavoratore ha\u00a0gi\u00e0 avuto due mesi per l&#8217;impugnazione stragiudiziale? I casi in cui il lavoratore licenziato attende pi\u00f9 di due o tre mesi a\u00a0presentare l&#8217;impugnazione in giudizio sono comunque abbastanza rari.\u00a0<strong>Voto: 7 &#8211;\u00a0Peso pratico: 2<\/strong>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5. L&#8217;ESAME CONGIUNTO PREVENTIVO PER IL LICENZIAMENTO ECONOMICO \ufeff(art. 13, comma 4) &#8211; La procedura amministrativa, necessaria in tutti i casi di recesso per motivo obiettivo soggetto all&#8217;articolo 18 St. lav.,\u00a0si apre con la comunicazione del datore di lavoro alla Direzione per l&#8217;Impiego competente e non pu\u00f2 durare pi\u00f9 di 27 giorni. Riproduce, in misura ridotta, la procedura\u00a0prevista per i licenziamenti collettivi. Nella maggior parte dei casi in cui il lavoratore non riterr\u00e0 di poter sostenere la totale pretestuosit\u00e0 del motivo addotto dalla controparte, si pu\u00f2 prevedere che la procedura si concluda con una transazione di natura economica. La disposizione appare sensata e opportuna, a condizione per\u00f2 che venga esclusa la sospensione dell&#8217;efficacia del licenziamento nel caso di malattia sopravvenuta in corso di procedura (altrimenti \u00e8 prevedibile che tutti i lavoratori coinvolti si &#8220;metteranno in malattia&#8221; prima della scadenza del termine del procedimento). <strong>Voto:\u00a06 &#8211; Peso pratico: 7<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 6. LA LIMITAZIONE DELL&#8217;ENTIT\u00c0 DELL&#8217;INDENNIZZO IN TUTTI I CASI DI DIFETTO DEL MOTIVO E DI VIZIO FORMALE DEL LICENZIAMENTO (art. 14, commi 4-6) &#8211; Salvi i casi di licenziamento discriminatorio, in tutti gli altri casi l&#8217;indennizzo a cui il datore di lavoro pu\u00f2 essere condannato\u00a0viene limitato nella sua entit\u00e0. Quando si aggiunge alla reintegrazione, \ufeffl&#8217;indennizzo non pu\u00f2 superare le 12 mensilit\u00e0 dell&#8217;ultima retribuzione. Quando invece costituisce l&#8217;unica sanzione per un mero difetto formale del licenziamento individuale, l&#8217;indennizzo va da 6 a 12 mensilit\u00e0.\u00a0Quando infine costituisce l&#8217;unica sanzione per l&#8217;insufficienza del motivo (soggettivo od oggettivo) del licenziamento, esso deve essere determinato in misura tra 12 e 24 mensilit\u00e0, tenendosi conto dell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio, delle dimensioni dell&#8217;azienda, del suo fatturato, del comportamento e delle condizioni delle parti. Qui avrei molto preferito un minimo pi\u00f9 basso e un massimo pi\u00f9 alto, in relazione all&#8217;anzianit\u00e0 di servizio: 12 mensilit\u00e0 possono essere troppe per il ragazzo assunto da un anno, troppo poche per chi ha lavorato in azienda 20 o 30 anni. Sta di fatto, comunque, che queste limitazioni riducono drasticamente il rischio degli esiti paradossali prodotti dalla vecchia disciplina. <strong>Voto:\u00a08 &#8211; Peso pratico: 9<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 7. LA LIMITAZIONE DEI CASI IN CUI SI APPLICA LA REINTEGRAZIONE (art. 14, commi 4-7) &#8211; \ufeff\ufeff\u00c8 \ufeffquesta l&#8217;innovazione pi\u00f9 controversa e sulla quale si sono concentrate tutte le tensioni politiche. In riferimento sia al licenziamento per motivo disciplinare (soggettivo), sia a quello per motivo economico-organizzativo (oggettivo), la nuova norma distingue due\u00a0casi: quello in cui il giudice accerta una radicale infondatezza del motivo in linea di fatto (per esempio: la mancanza che si imputa al lavoratore non \u00e8 stata da lui commessa; oppure: l&#8217;imprenditore in realt\u00e0 non intende sopprimere il posto come dice di voler fare; oppure ancora: non \u00e8 vero che all&#8217;autista \u00e8 stata tolta la patente di guida) e quello in cui il giudice ritiene invece che il motivo addotto sussista, ma non sia sufficiente per giustificare il recesso (per esempio: il lavoratore ha effettivamente dato un pugno al collega, ma c&#8217;era l&#8217;attenuante della provocazione; oppure: \u00e8 vero che all&#8217;addetta alla guida dell&#8217;autocarro \u00e8 stata tolta la patente, ma la stessa avrebbe potuto anche essere adibita utilmente ad altre mansioni). Nel primo caso il giudice dispone la reintegrazione, cui si aggiunge l&#8217;indennizzo fino a un massimo di 12 mensilit\u00e0 di cui si \u00e8 detto sopra nel \u00a7\u00a06 (comma 4); qualora si tratti di licenziamento per motivo economico-organizzativo, il giudice in questo caso &#8220;pu\u00f2&#8221; disporre la reintegrazione (comma 7). Nel secondo caso, cio\u00e8 quello di (sussistenza ma) ritenuta insufficienza del motivo addotto, il giudice dichiara il rapporto di lavoro comunque risolto, disponendo il solo indennizzo tra il minimo di 12 e il massimo di 24 mensilit\u00e0.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La prima critica che pu\u00f2 essere mossa a questa nuova norma riguarda il caso del licenziamento per motivo economico-organizzativo: qui appare davvero poco comprensibile che al lavoratore incolpevole venga negato qualsiasi indennizzo per il solo fatto che il motivo economico-organizzativo \u00e8 ritenuto effettivamente sussistente. Un&#8217;altra critica &#8211; seconda non per importanza &#8211;\u00a0riguarda il fatto che\u00a0la distinzione tra <em>inesistenza<\/em> e <em>insufficienza<\/em> del motivo addotto dall&#8217;imprenditore\u00a0\u00e8 molto labile (in <a title=\"Scritti in materia di giustificato motivo oggettivo di licenziamento\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20375\" target=\"_blank\">diversi miei scritti<\/a> ho sostenuto che nella maggior parte dei casi essa \u00e8 concettualmente impossibile) e consente che l&#8217;esito del giudizio sia influenzato in misura eccessiva dall&#8217;orientamento personale del giudice. \u00c8 anche vero, per\u00f2, che la norma indica in modo inequivoco il <em>favor<\/em> del legislatore per la soluzione indennitaria; e questo &#8211;\u00a0producendo sicuramente un&#8217;influenza sul comportamento dei giudici &#8211;\u00a0favorir\u00e0 notevolmente la soluzione transattiva in termini economici, come accade in tutti gli altri Paesi europei. <strong>Voto:\u00a07 &#8211; Peso pratico:\u00a08 con tendenza a crescere col consolidarsi nella giurisprudenza del nuovo orientamento promosso dalla norma, ispirato all&#8217;esperienza tedesca<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>8. LA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO PER\u00a0SCARSO RENDIMENTO\u00a0(art. 14, comma 7) &#8211; La nuova norma offre una protezione rafforzata contro il licenziamento motivato con la disabilit\u00e0 del lavoratore, quando questa non sussista o non incida in modo rilevante sulla <em>performance<\/em>, oppure quando la persona disabile sia ritenuta diversamente utilizzabile in azienda. In questo caso, il giudice che ritenga il licenziamento non giustificato deve condannare il datore alla reintegrazione e all&#8217;indennizzo fino a un massimo di 12 mensilit\u00e0. Stesso discorso per il caso del licenziamento del lavoratore malato, quando non sia stato superato il periodo di comporto (qui forse sarebbe stato pi\u00f9 logico mantenere la sanzione attuale dell&#8217;inefficacia del licenziamento fino allo scadere del comporto). Non viene, per\u00f2, affrontata la questione importante e delicata del licenziamento\u00a0per scarso rendimento non dipendente da disabilit\u00e0\u00a0o\u00a0da malattia in fase acuta: qui la soluzione che combina nel modo di gran lunga migliore equit\u00e0 ed efficienza sarebbe quella dell&#8217;indennizzo come filtro automatico delle scelte aziendali, modulato in relazione all&#8217;anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore e\u00a0dovuto <em>in tutti i casi<\/em> in cui il datore abbia l&#8217;evidenza del difetto di rendimento ma non ritenga di poter sostenere o dimostrare la negligenza.\u00a0Senonch\u00e9 il caso del licenziamento del <em>low performer<\/em> non affetto da infermit\u00e0 non viene contemplato nella nuova norma, col risultato di un elevatissimo grado di incertezza circa l&#8217;esito del possibile giudizio.\u00a0<strong>Voto:\u00a04 &#8211; Peso pratico: 8<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>9. LA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO (art. 15) &#8211; La nuova norma disattiva una trappola procedurale che negli ultimi vent&#8217;anni ha causato l&#8217;annullamento di moltissimi licenziamenti collettivi (comma 1) e consente opportunamente che vengano sanate mediante accordo sindacale al termine della procedura di esame congiunto preventivo gli altri vizi procedurali (comma 2). Dispone per\u00f2 la sanzione pi\u00f9 severa &#8211; reintegrazione pi\u00f9 indennizzo &#8211; per le irregolarit\u00e0 procedurali non sanate (con disparit\u00e0 di trattamento delle stesse rispetto al caso del licenziamento individuale: v. sopra, \u00a7 6) e per la violazione dei criteri di scelta fissati dall&#8217;articolo 5 della legge n. 223\/1991, che regola la materia. Ora, si d\u00e0 il caso che quei criteri di scelta siano formulati in modo da consentire tutte le interpretazioni possibili, con la conseguente estrema aleatoriet\u00e0 dell&#8217;esito del giudizio in proposito. Logica avrebbe voluto, invece, che qui si applicasse la stessa sanzione di natura indennitaria di cui il comma 7 dell&#8217;art. 14 prevede l&#8217;applicazione nel caso di <em>insufficienza<\/em> del motivo oggettivo.\u00a0Intendiamoci: non che questa nuova\u00a0norma peggiori le cose sul terreno dei licenziamenti collettivi; ma neppure le migliora in coerenza con l&#8217;intendimento generale del provvedimento.\u00a0<strong>Voto:\u00a04 &#8211; Peso pratico:\u00a05<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>10. LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE IN MATERIA DI LICENZIAMENTO (artt. 16-21) &#8211; Si delinea un procedimento speciale per le controversie in materia di licenziamento, con due novit\u00e0 di rilievo: <em>a)<\/em> l&#8217;istituzione di una sorta di primo grado di natura cautelare, modellato sul procedimento per la repressione della condotta antisindacale (art. 28 St. lav.), che si aggiunge normalmente ai due gradi di merito; <em>b)<\/em> l&#8217;istituzione di\u00a0una corsia privilegiata rispetto a tutte le altre cause di lavoro. Bene questo secondo punto; sul primo sorgono invece notevoli perplessit\u00e0. Innanzitutto,\u00a0il procedimento cautelare gi\u00e0 esiste (art. 700 c.p.c.) ma non \u00e8 obbligatorio; e gli uffici giudiziarii pi\u00f9 efficienti tendono a scoraggiarlo, offrendo alle parti un primo grado davvero rapido; in questi uffici, la nuova procedura costituir\u00e0 per questo aspetto un appesantimento invece che uno sveltimento. In secondo luogo va detto che sovente l&#8217;accertamento circa il motivo del licenziamento \u00e8 molto pi\u00f9 complesso rispetto all&#8217;accertamento del comportamento antisindacale,\u00a0non prestandosi pertanto\u00a0a istruttorie sommarie; e\u00a0negli uffici giudiziari meno efficienti vi \u00e8 un alto rischio che al provvedimento cautelare adottato in tempi brevi senza una adeguata istruttoria seguano anni di attesa prima della sentenza di merito di primo grado. La nuova disciplina processuale assumerebbe tutt&#8217;un altro significato pratico se &#8211; molto ragionevolmente &#8211; si stabilisse che l&#8217;ordinanza con cui si conclude la fase cautelare iniziale pu\u00f2 disporre in via provvisoria la reintegrazione soltanto nel caso in cui il giudice ravvisi la discriminazione o comunque un motivo illecito del licenziamento, mentre negli altri casi, in attesa della sentenza di merito, l&#8217;ordinanza cautelare pu\u00f2 disporre soltanto il pagamento di una provvisionale: ci\u00f2 che sarebbe coerente con l&#8217;intendimento generale del disegno di legge, nel senso di individuare come sanzione ordinaria per il difetto di giustificazione del licenziamento quella indennitaria, rispetto a quella reintegratoria. <strong>Voto complessivo:\u00a05 &#8211; Peso pratico: 8<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 11. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI\u00a0(artt. 22-52) &#8211; Quella sul riordino degli ammortizzatori sociali\u00a0\u00e8 la parte pi\u00f9 ambiziosa del disegno di legge, dopo quella sui licenziamenti: mira a istituire un&#8217;assicurazione contro la disoccupazione tendenzialmente universale (ASpI) destinata ad assorbire tutte le precedenti assicurazioni settoriali, riconducendo la Cassa integrazione guadagni alla sua funzione originaria (ed evitandone l&#8217;utilizzazione per mascherare situazioni di sostanziale disoccupazione). Avrei preferito che anche una parte del costo del licenziamento per l&#8217;impresa venisse destinata a un trattamento complementare di disoccupazione: ci arriveremo alla prossima tappa.\u00a0<strong>Voto complessivo:\u00a07 &#8211; Peso pratico: in partenza 5, tendente a 9 o 10 nei prossimi anni, via via che la riforma andr\u00e0 a regime<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 12. L&#8217;ASSISTENZA AL LAVORATORE DISOCCUPATO (artt. 59-63) &#8211;\u00a0Meno apprezzabile \u00e8 la parte del disegno di legge nella quale si passa dalle politiche del lavoro passive a quelle attive. Qui si enuncia la necessit\u00e0 che al lavoratore venga offerta un&#8217;assistenza adeguata per il reperimento della nuova occupazione; ma non si individua la &#8220;copertura amministrativa&#8221; di questa disposizione: in particolare, non si individuano gli incentivi che possano trasformare un&#8217;amministrazione fin qui molto inefficiente in questo campo in una produttrice di servizi di buona qualit\u00e0. Il trattamento economico di disoccupazione viene sottoposto alla condizione della disponibilit\u00e0 effettiva del lavoratore per tutto quanto necessario al reperimento e occupazione del nuovo posto; ma il meccanismo appare ancora formalmente e sostanzialmente burocratico: non si capisce bene perch\u00e9 questa regola che fino a oggi non ha funzionato dovrebbe incominciare a funzionare per effetto della nuova norma.\u00a0<strong>Voto:\u00a04 &#8211; Peso pratico della norma: 3<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>13. E LE DISPOSIZIONI SULLE COLLABORAZIONI AUTONOME (artt. 8 e 9)? &#8211;\u00a0I lettori si chiederanno perch\u00e9 in questa scheda siano state saltate le disposizioni del disegno di legge contenenti le norme di contrasto all&#8217;abuso delle collaborazioni autonome. Se queste disposizioni si fossero accompagnate alla terz&#8217;ultima versione della riforma della disciplina dei licenziamenti proposta dal ministro Fornero (quella, per intenderci, di cui si \u00e8 discusso nella seconda met\u00e0 di marzo), la mia valutazione di merito si sarebbe espressa in un <strong>voto 8, con peso pratico 9 <\/strong>(un voto ancor migliore avrei espresso a seguito di alcune correzioni volte a discernere meglio le collaborazioni autonome fasulle da quelle genuine: per esempio con una sorta di graduazione inversa della presunzione di dipendenza al crescere del livello del reddito del collaboratore). Ma ora di quelle disposizioni \u00e8 stata rinviata l&#8217;applicazione di un anno; e forse in realt\u00e0 \u00e8 un rinvio alle calende greche. Non si stenta a comprendere questo rinvio. Perch\u00e9 la conversione in rapporti di lavoro normale, dall&#8217;oggi al domani, di molte centinaia di migliaia di collaborazioni autonome \u00e8 pensabile\u00a0soltanto se il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato\u00a0viene reso molto pi\u00f9 flessibile e appetibile per le imprese di quanto non facciano le norme contenute\u00a0in questo\u00a0disegno di legge (soprattutto in seguito agli ultimi \u00a0aggiustamenti che hanno ridotto l&#8217;incisivit\u00e0 della nuova disciplina dei licenziamenti).<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La realt\u00e0 \u00e8 che Pd e Cgil, premendo per questi aggiustamenti, hanno accettato esplicitamente di rinunciare alla grande operazione di riassorbimento di quelle centinaia di migliaia di collaborazioni autonome fasulle nell&#8217;area di applicazione del diritto del lavoro. Ne abbiamo conferma anche in una dichiarazione del responsabile nazionale Pd per l&#8217;economia, Stefano Fassina, riportata dal <em>Corriere della Sera<\/em> dell&#8217;8 aprile: &#8220;[Emma Marcegaglia] ha detto cose di buon senso. Non si riesce a combattere la precariet\u00e0 se si aumenta il costo del lavoro per le imprese [&#8230;]. Ha ragione su due punti:\u00a0la contribuzione aggiuntiva sui contratti a tempo determinato e la trasformazione <em>ex lege<\/em> delle committenze prevalenti. Va anche ridotto l&#8217;aumento dei contributi pensionistici per i lavoratori parasubordinati&#8221;. Con tanti saluti alle conclusioni dell&#8217;Assemblea programmatica tenuta dal Pd a Genova nel 2010, che puntavano tutto sull&#8217;aumento del costo del lavoro precario rispetto a quello subordinato regolare a tempo indeterminato.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Accontentiamoci, dunque, per ora, di un passo avanti sulla materia dei licenziamenti e su quella dell&#8217;universalizzazione e riordino del trattamento di disoccupazione, che almeno ci riavvicina al resto d&#8217;Europa per questo aspetto. Sperando che l&#8217;intervento di &#8220;manutenzione&#8221; dell&#8217;articolo 18 produca, per ora,\u00a0almeno l&#8217;effetto di ridurre l&#8217;incentivo all&#8217;abuso delle collaborazioni autonome.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">..<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNA PRIMA RASSEGNA DEI CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL GOVERNO AL SENATO, CON\u00a0UNA VALUTAZIONE\u00a0DI MERITO E\u00a0DI PESO PRATICO,\u00a0PUNTO PER PUNTO\u00a0 Scheda tecnica per la Newsletter del 9 aprile 2012 &#8211; In argomento v. anche la mia intervista al Messaggero\u00a0dell&#8217;8 aprile e\u00a0quella \u201ca caldo\u201d al Sole 24 Ore\u00a0del 6 aprile &#8211; Segnalo infine l&#8217;articolo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-20618","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20618","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20618"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20618\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20618"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20618"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20618"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}