
{"id":20740,"date":"2012-04-15T12:13:47","date_gmt":"2012-04-15T11:13:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20740"},"modified":"2012-04-16T09:28:00","modified_gmt":"2012-04-16T08:28:00","slug":"la-cassazione-nuove-br-violenza-o-terrorismo-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20740","title":{"rendered":"LA CASSAZIONE: CHE DIFFERENZA C&#8217;\u00c8 TRA VIOLENZA POLITICA E TERRORISMO?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA SORPRENDENTE SENTENZA CON LA QUALE LA CORTE SUPREMA SOLLEVA DUBBI SUL FATTO CHE UN GRUPPO CLANDESTINO ARMATO,\u00a0IMPEGNATO A\u00a0PREPARARE ATTENTATI E AGGRESSIONI CON FINALIT\u00c0 APERTAMENTE POLITICHE, POSSA QUALIFICARSI COME BANDA ARMATA CHE PRATICA UN TERRORISMO EVERSIVO<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo <strong>di Luigi Ferrarella <\/strong>sul <\/em>Corriere della Sera <em>del 10 aprile 2012, che riporta i passaggi pi\u00f9 rilevanti della motivazione della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d&#8217;Assise d&#8217;Appello di Milano del giugno 2010 (v. in proposito <a title=\"Deposizione testim. P.I. in Corte assise d'App. MI 23-1-09\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1387\" target=\"_blank\">la mia testimonianza all&#8217;udienza del processo del 23 gennaio 2009<\/a>), pur sposandone la ricostruzione dei fatti, rinviando ad altra sezione della stessa Corte per un nuovo giudizio<img decoding=\"async\" title=\"More...\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/wordpress\/img\/trans.gif\" alt=\"\" \/><\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Le nuove Brigate rosse-Partito comunista politico militare (Pcpm), azzerate nel 2007 dall&#8217; inchiesta del pm Ilda Boccassini, intendevano esercitare una violenza di tipo \u00abcomune\u00bb su bersagli mirati con finalit\u00e0 eversive, oppure una violenza \u00abterroristica\u00bb che accettava il rischio di vittime collaterali o addirittura voleva colpire indiscriminatamente la popolazione per suscitare panico e destabilizzare gli assetti istituzionali? Sta in questa sottile differenza giuridica la motivazione dell&#8217; annullamento avvenuto il 23 febbraio scorso da parte della 5\u00b0 sezione della Cassazione (relatore Maurizio Fumo) delle condanne di secondo grado, fino a 14 anni, di undici imputati ritenuti nel giugno 2010 responsabili di banda armata con finalit\u00e0 di terrorismo, di aver incendiato la sede milanese di Forza Italia (2003) e padovana di Forza Nuova (2006), nonch\u00e9 di aver progettato il ferimento del manager della Breda Vito Schirone, l&#8217; agguato al giuslavorista e senatore pd Pietro Ichino, l&#8217;attentato alla sede del quotidiano Libero. La Cassazione ha ordinato un nuovo processo d&#8217;Assise d&#8217;Appello a Milano che inizier\u00e0 a met\u00e0 maggio, appena un mese prima che scadano i termini di custodia cautelare degli imputati ancora detenuti. Sulle imputazioni la motivazione della Cassazione sposa la ricostruzione delle sentenze di merito e l&#8217; impianto dell&#8217; indagine: \u00abLe intercettazioni, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Valentino Rossin, l&#8217; esito di perquisizioni e sequestri, pedinamenti e riprese video della polizia giudiziaria\u00bb hanno dimostrato \u00abl&#8217; esistenza di una struttura operativa, sufficientemente gerarchizzata al suo interno\u00bb con il \u00abquadrumvirato Davanzo-Latino-Bortolato-Sisi\u00bb, ispirata \u00aba un ben preciso credo politico\u00bb, dotata di \u00abuna cassa comune, una sede centrale a Milano e articolazioni periferiche in Piemonte e Veneto, un poligono di tiro, un sicuro rifugio e un foglio di propaganda\u00bb. Un&#8217; associazione \u00abtesa alla realizzazione di un programma &#8220;rivoluzionario&#8221; che prevedeva l&#8217; uso sistematico della violenza, e che a tale scopo si era dotata di un considerevole quantitativo di armi micidiali\u00bb. Ma per la Cassazione, la Corte d&#8217;Assise d&#8217;Appello milanese (presidente Dameno, <em>a latere<\/em> Ruggiero) nella sua motivazione non ha indicato \u00abcon quali modalit\u00e0\u00bb le azioni progettate (come l&#8217;agguato a Ichino) avrebbero dovuto essere realizzate e cos\u00ec non ha chiarito se la banda armata, \u00abche certo aveva intenzione e capacit\u00e0 di esercitare la violenza, aveva anche intenzione e possibilit\u00e0 di utilizzare metodi terroristici per conseguire il suo programma di eversione dell&#8217;ordine costituzionale\u00bb. Per la Cassazione nella sentenza d&#8217;Appello non \u00e8 cio\u00e8 distinto se \u00abtra gli effettivi progetti\u00bb della banda armata \u00abvi fossero esclusivamente obiettivi &#8220;di elezione&#8221; (per ottenere un effetto paradigmatico e innestare magari meccanismi di emulazione) o anche il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l&#8217; intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volont\u00e0 di destabilizzare o addirittura distruggere gli assetti istituzionali del Paese\u00bb. La Cassazione annulla, sempre ordinando un nuovo processo, anche la condanna degli imputati a risarcire 100.000 euro a Ichino per i danni morali: qui la Corte d&#8217;Appello milanese \u00abha omesso di chiarire quale danno abbia riportato il professore e quale rapporto causale sia esistito tra l&#8217; eventuale danno e la condotta degli imputati, visto che i propositi di attentato, captati nelle intercettazioni, non furono portati ad esecuzione, n\u00e9 risulta che\u00a0Ichino li abbia percepiti e ne abbia inevitabilmente ricavato turbamento e preoccupazione\u00bb. Siccome questi progetti di attentato erano ovviamente noti agli investigatori, i giudici milanesi avrebbero dovuto (e quelli del nuovo Appello dovranno) \u00abchiarire se gli inquirenti avessero avvertito Ichino e adottato le conseguenti misure, o se si decise, anche senza comunicare con la potenziale vittima, di rafforzare le misure di sicurezza con conseguente probabile limitazione della sua libert\u00e0 di movimento e della sua privacy\u00bb (1).<\/p>\n<p>(1) Risulta dalla mia\u00a0<a title=\"Deposizione testim. P.I. in Corte assise d'App. MI 23-1-09\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1387\" target=\"_blank\">testimonianza all&#8217;udienza del 23 gennaio 2009<\/a>\u00a0del processo di primo grado e dalle motivazioni di entrambe le sentenze di merito, rispettivamente della Corte d&#8217;Assise di primo grado e di quella d&#8217;Appello, che nell&#8217;estate 2006, avendo io chiesto che venisse tolto il dispositivo di protezione attivato quattro anni prima nei miei confronti, venni informato dal Prefetto di Milano del fatto che tale mia richiesta non poteva essere accolta, in quanto era in corso l&#8217;indagine su di un\u00a0gruppo delle &#8220;nuove Brigate Rosse&#8221; che stava preparando un&#8217;attentato proprio contro di me: gli appartenenti a quel gruppo sarebbero poi stati arrestati nel febbraio 2007.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA SORPRENDENTE SENTENZA CON LA QUALE LA CORTE SUPREMA SOLLEVA DUBBI SUL FATTO CHE UN GRUPPO CLANDESTINO ARMATO,\u00a0IMPEGNATO A\u00a0PREPARARE ATTENTATI E AGGRESSIONI CON FINALIT\u00c0 APERTAMENTE POLITICHE, POSSA QUALIFICARSI COME BANDA ARMATA CHE PRATICA UN TERRORISMO EVERSIVO Articolo di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera del 10 aprile 2012, che riporta i passaggi pi\u00f9 rilevanti della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-20740","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20740","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20740"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20740\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20740"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20740"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20740"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}