
{"id":20778,"date":"2012-04-15T17:21:11","date_gmt":"2012-04-15T16:21:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20778"},"modified":"2012-04-24T18:37:48","modified_gmt":"2012-04-24T17:37:48","slug":"licenziamenti-disciplinari-la-tempesta-in-un-bicchier-dacqua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20778","title":{"rendered":"LICENZIAMENTI DISCIPLINARI: TEMPESTA IN UN BICCHIER D&#8217;ACQUA?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">GRANDE AGITAZIONE PER UNA VARIAZIONE NEL NUOVO TESTO LEGISLATIVO, CHE\u00a0A ME ERA PARSA IN UN PRIMO TEMPO\u00a0DEL TUTTO IRRILEVANTE &#8211; MA C&#8217;E&#8217; CHI\u00a0VEDE IN ESSA UNA TRAPPOLA NASCOSTA&#8230;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><em>Commento agli articoli di Giampaolo Galli e di Nicoletta Picchio pubblicati sul <\/em>Sole 24 Ore <em>del 15 aprile 2012 &#8211; Segue <strong>la lettera di un avvocato giuslavorista, con la mia risposta<\/strong><!--more--><\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Nel\u00a0testo del comma 4 del nuovo articolo 18, in materia di licenziamenti disciplinari, varato dal Consiglio dei ministri il 23 marzo scorso, si leggeva: <em>Nell&#8217;ipotesi in cui accerta la non giustificazione del licenziamento per <strong>l&#8217;inesistenza del fatto contestato al lavoratore ovvero la riconducibilit\u00e0 dello stesso alle condotte punibili con una sanzione minore alla luce delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili<\/strong> [&#8230;] il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente&#8230;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Nel testo dello stesso comma 4 contenuto nel disegno di legge n. 3249, presentato dal Governo al Senato il 5 aprile, si legge: <em>Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, <strong>per insussistenza del fatto contestato ovvero perch\u00e9 il fatto rientra tra le condotte\u00a0punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili<\/strong>, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro<\/em>&#8230;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Per quanto\u00a0mi sia spremuto il cervello per capire dove stia una differenza di\u00a0contenuto pratico tra queste due formulazioni, non sono riuscito a individuarla: l&#8217;espressione <em>&#8220;condotte punibili con una sanzione minore alla luce delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili&#8221; <\/em>differisce dall&#8217;espressione <em>&#8220;condotte\u00a0punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili&#8221; <\/em>soltanto per il riferimento alla possibilit\u00e0 che la previsione di una determinata condotta e della sua punibilit\u00e0 con una sanzione conservativa sia contenuta anche nella legge, oltre che nei contratti collettivi; ma &#8211; se si esclude il settore pubblico, che non \u00e8 rappresentato da Confindustria &#8211; nel settore privato non mi sembra che ci siano casi in cui la legge preveda specificamente l&#8217;applicazione di sanzioni conservative per determinate mancanze del lavoratore. Mi sembra pertanto il caso di raccomandare al Direttore generale di Confindustria e al quotidiano alla stessa pi\u00f9 vicino &#8211; se non vogliono distogliere l&#8217;attenzione del Parlamento e dell&#8217;opinione pubblica dalle questioni serie, tra le quali anche quelle poste dalla stessa Confindustria nei giorni passati &#8211; di non complicare la gi\u00e0 complicata vicenda politica di questa riforma con falsi problemi: bastano e avanzano quelli veri.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>LA LETTERA DEL COLLEGA GIUSLAVORISTA (E LA MIA RISPOSTA)<\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Caro Pietro, in realt\u00e0 un caso di tipizzazione di mancanza, per la quale la legge dispone la sanzione soltanto conservativa c&#8217;\u00e8: \u00e8 il caso dello sciopero in violazione delle norme poste dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici, dove la legge stessa esclude che la mancanza possa essere punita con il licenziamento. Inoltre ti segnalo che la nuova formulazione della norma potrebbe essere &#8211; capziosamente, certo &#8211; letta da un giudice particolarmente affezionato alla sanzione della reintegrazione come un rinvio aperto all&#8217;articolo 2106 del codice civile, che prevede un principio generico e generale di proporzionalit\u00e0 tra gravit\u00e0 della mancanza e gravit\u00e0 della sanzione: a quel punto, in qualsiasi caso di sproporzione ritenuta dal giudice sulla base dell&#8217;articolo 2106 c.c., potrebbe essere disposta la reintegrazione, pur in casi in cui la mancanza del lavoratore e quindi il suo concorso di colpa, per quanto\u00a0veniale, effettivamente\u00a0c&#8217;\u00e8.<br \/>\nTi saluto cordialmente<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 S.P.<\/span><\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"color: #000000;\">Riconosco\u00a0che il caso del licenziamento illegittimo per violazione della legge n. 146\/1990 mi era sfuggito. Tuttavia, mi sembra logico che &#8211; come la norma intende salvaguardare la tassativit\u00e0 delle previsioni specifiche (tipizzazioni) contenute in materia disciplinare nei contratti collettivi &#8211; allo stesso modo la norma salvaguardi la tassativit\u00e0 di ogni eventuale previsione specifica contenuta in questa materia nella legge: sarei dunque dell&#8217;idea che anche nel caso dello sciopero illegittimo sanzionato con il licenziamento si applichi la reintegrazione, nel rispetto dello spirito originario della norma. Altro \u00e8 il discorso sulla possibilit\u00e0 che la norma venga letta in un modo differente dall&#8217;intendimento chiaramente manifestato dal Governo proponente: cio\u00e8 come riferita non a <strong>tipizzazioni <\/strong>legislative di condotte scorrette del lavoratore, ma a <strong>qualsiasi previsione legislativa di criteri di valutazione<\/strong>:\u00a0<\/span><\/span><\/em><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"color: #000000;\">re melius perpensa<em>, <\/em><\/span><\/span><em><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"color: #000000;\">do atto a S.P. che questa possibilit\u00e0 &#8211; per quanto contraria al significato bene inteso della nuova norma &#8211; effettivamente non pu\u00f2 essere esclusa. Con la conseguenza che si introduce un elemento di maggiore aleatoriet\u00e0 dell&#8217;esito dei giudizi. Per tornare alla maggior chiarezza\u00a0della previsione originaria, occorre dunque tornare alla formulazione originaria del testo legislativo, oppure sostituire nel nuovo testo le parole <\/span><\/span><\/em><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>previsioni della legge<\/strong> <em>con le parole <\/em><strong>tipizzazioni contenute nella legge<\/strong>. <em>Confido che su questo punto sia facile trovare un&#8217;intesa politica in Senato nei giorni prossimi.\u00a0 \u00a0(p.i.)<\/em><\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">IL PARERE DIVERSO DI UN ALTRO GIUSLAVORISTA<br \/>\n<\/span><\/strong>Gentile senatore Ichino,<br \/>\na mio parere, la nuova formulazione presentata alle Camere riguardante il licenziamento per motivi disciplinari non cambia assolutamente la sostanza. Il legislatore ha voluto operare una norma, cosiddetta di chiusura, nel momento in cui ha esteso la previsione\u00a0 del reintegro del lavoratore licenziato a seguito di fatti per i quali \u00e8 prevista una sanzione meno grave non solo dai contratti colletivi ma anche dalla legge. Ebbene il reintegro rimane comunque residuale. Pu\u00f2 essere reintegrato dal giudice solo il lavoratore licenziato, per il quale si accerta che non ha commesso il fatto o che, se lo ha commesso, lo stesso \u00e8 previsto espressamente ed analiticamente dai ccnl o dalle leggi, come sanzionabile con un provvedimento della multa o della sospensione temporanea.Il richiamo alle leggi \u00e8 perch\u00e8 alcune ipotesi di fatti ricadenti in sanzioni disciplinari, soprattutto per alcuni dipendenti pubblici o di aziende pubbliche, sono ancora stabilite espressamemte e in modo analitico in norme di legge.Per tutte le altre ipotesi di licenziamenti disciplinari, anche se ritenuti illegittimi, e sar\u00e0 la maggiorparte delle fattispicie, sar\u00e0 previsto il solo indennizzo.<br \/>\nCordiali saluti<br \/>\navv. Luigi Riccardi<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">jj\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GRANDE AGITAZIONE PER UNA VARIAZIONE NEL NUOVO TESTO LEGISLATIVO, CHE\u00a0A ME ERA PARSA IN UN PRIMO TEMPO\u00a0DEL TUTTO IRRILEVANTE &#8211; MA C&#8217;E&#8217; CHI\u00a0VEDE IN ESSA UNA TRAPPOLA NASCOSTA&#8230; Commento agli articoli di Giampaolo Galli e di Nicoletta Picchio pubblicati sul Sole 24 Ore del 15 aprile 2012 &#8211; Segue la lettera di un avvocato giuslavorista, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-20778","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20778","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20778"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20778\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20778"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20778"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20778"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}