
{"id":20849,"date":"2012-04-22T20:54:16","date_gmt":"2012-04-22T19:54:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20849"},"modified":"2012-04-23T19:26:55","modified_gmt":"2012-04-23T18:26:55","slug":"sviluppo-organizzazione-si-puo-arrivare-in-danimarca-passando-dalla-germania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20849","title":{"rendered":"SISTEMI E IMPRESA: SI PU\u00d2 ARRIVARE IN DANIMARCA PASSANDO DALLA GERMANIA?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">SUI LICENZIAMENTI E GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, QUESTIONI IRRISOLTE DA DECENNI, LA RIFORMA ALLINEA IL NOSTRO ORDINAMENTO DEL LAVORO AL RESTO D&#8217;EUROPA &#8211; MA LA TECNICA NORMATIVA ADOTTATA RISPECCHIA ANCORA UNA CULTURA GIUSLAVORISTICA VECCHIA<\/span><\/p>\n<p><em>Intervista a cura di Antonino Leone, in corso di pubblicazione sulla rivista <\/em>Sistemi e Impresa<em>, aprile 2012<\/em><\/p>\n<p><!--more-->Pietro Ichino, professore di diritto del lavoro all\u2019Universit\u00e0 di Milano e senatore del Pd, \u00e8 il primo firmatario di un disegno di legge, il <a title=\"ddl 1873\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\" target=\"_blank\">n. 1873\/2009<\/a>, firmato con lui da altri 54 senatori del Pd, che ha avuto un peso politico notevolissimo in questa legislatura. In un primo tempo, il 10 novembre 2010, esso \u00e8 stato indicato come modello in una <a title=\"Mozione Rutelli - Senato, 10.11.11\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=11112\" target=\"_blank\">mozione <em>bi-partisan<\/em> a prima firma di Francesco Rutelli<\/a>, approvata a larghissima maggioranza dal Senato, che impegnava il Governo a emanare un nuovo codice semplificato del lavoro. Poi, nell\u2019ottobre 2011, esso \u00e8 stato <a title=\"Lettera aperta a Libero, 30.10.11\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17746\" target=\"_blank\">indicato dal Governo Berlusconi ai vertici dell\u2019Unione Europea come modello a cui l\u2019Italia si sarebbe attenuta<\/a> per l\u2019adempimento dell\u2019impegno assunto a riformare il diritto del lavoro e in particolare la disciplina dei licenziamenti, secondo le direttive contenute nella <a title=\"Lettera BCE al Governo italiano, 5.8.11\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17107\" target=\"_blank\">lettera del 5 agosto precedente del governatore uscente e di quello entrante della BCE<\/a>. Infine, il 17 novembre successivo, molti hanno letto nel <a title=\"Discorso programmatico di M. Monti - Senato, 17.11.11\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=18122\" target=\"_blank\">discorso programmatico del neo-Presidente del Consiglio Mario Monti al Senato<\/a> alcuni richiami quasi espliciti a quel progetto di riforma, sia per quel che riguarda il metodo sia per quel che riguarda il merito; e gli stessi richiami erano parsi comparire nel disegno di riforma inizialmente presentato dal ministro del Lavoro Elsa Fornero alle parti sociali nel gennaio di quest\u2019anno. Poi, per\u00f2, le cose sono andate diversamente e il Governo ha scelto di battere la strada indicata dal segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni. Dunque, dalla sperimentazione del progetto <em>flexsecurity<\/em> ispirato al modello danese, limitatamente alle nuove assunzioni nelle regioni e nelle imprese disponibili, si \u00e8 passati all\u2019applicazione generalizzata, anche ai rapporti di lavoro vecchi, del modello tedesco. Chiediamo al senatore democratico che cosa pensa di questa vicenda politica singolare.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 stata una buona idea questa di passare dalla sperimentazione alla riforma generalizzata, applicabile subito a tutti?<\/strong><br \/>\nAvrei preferito la sperimentazione, su base inizialmente limitata, di un progetto qualitativamente pi\u00f9 ambizioso di riforma organica sia della materia dei licenziamenti, sia di quella degli ammortizzatori sociali, sia di quella del contrasto al precariato: questo avrebbe consentito di disegnare una riforma pi\u00f9 semplice e incisiva nel suo impianto legislativo, assistita da uno stanziamento di risorse finanziarie e amministrative in proporzione molto maggiore. Se la sperimentazione avesse funzionato bene, poi, essa si sarebbe espansa a macchia d\u2019olio, con il proliferare delle opzioni delle imprese per il nuovo regime.<\/p>\n<p><strong>Forse questo \u00e8 proprio ci\u00f2 che ha preoccupato i sindacati: hanno temuto che la cosa sfuggisse al loro controllo.<\/strong><br \/>\nQuesta pu\u00f2 essere una spiegazione della proposta di Bonanni, presentata gi\u00e0 nelle fasi iniziali del negoziato e subito fatta propria dal Governo. Certo \u00e8 che sulla disciplina dei licenziamenti si \u00e8 preferito un progetto pi\u00f9 ambizioso quantitativamente, ma meno incisivo e organico sul piano qualitativo. Questo, tra l\u2019altro, ha determinato una alterazione dell\u2019equilibrio iniziale tra riforma della disciplina dei licenziamenti e norme di contrasto alla precariet\u00e0 del lavoro.<\/p>\n<p><strong>Che cosa vuol dire?<\/strong><br \/>\nVoglio dire che l\u2019idea di una forte restrizione della possibilit\u00e0 di ingaggio dei lavoratori sostanzialmente dipendenti in forme contrattuali flessibili, quali la collaborazione autonoma e l\u2019associazione in partecipazione, era inizialmente coniugata con quella di una forte flessibilizzazione del contratto regolare a tempo indeterminato, almeno nel suo primo triennio. Questo avrebbe reso molto pi\u00f9 accettabile per le imprese l\u2019assorbimento nell\u2019area di applicazione della legislazione protettiva delle attuali collaborazioni autonome che mascherano situazioni di sostanziale dipendenza. Poi, sotto la pressione della sinistra politica e sindacale, la portata della riforma dei licenziamenti \u00e8 stata progressivamente ridimensionata; era facile dunque attendersi che gli imprenditori avrebbero chiesto un simmetrico ridimensionamento delle norme di contrasto alle forme di lavoro precario. Ed \u00e8 proprio quello che sta avvenendo. Inoltre, un sostegno pi\u00f9 robusto ai lavoratori disoccupati, per quel che riguarda non solo il sostegno del reddito ma anche i servizi di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, avrebbe reso pi\u00f9 accettabile a sinistra una riforma della disciplina dei licenziamenti anche pi\u00f9 incisiva di questa.<\/p>\n<p><strong>Dunque, un giudizio negativo sul disegno di legge sul quale il Senato sta lavorando?<\/strong><br \/>\nNo. Nonostante questa \u201criduzione bilanciata\u201d di incisivit\u00e0 della riforma sui due versanti \u2013 quello della disciplina dei licenziamenti e quello del contrasto al precariato \u2013 e il suo contenuto insufficiente per quel che riguarda il sostegno ai disoccupati e i servizi nel mercato, il disegno di legge a cui stiamo lavorando in Senato segna una tappa molto importante e positiva nell\u2019evoluzione del nostro diritto del lavoro. Innanzitutto perch\u00e9 esso affronta concretamente, per la prima volta nel sessantennio repubblicano, la questione del dualismo del nostro tessuto produttivo, cio\u00e8 dell\u2019<em>apartheid<\/em> fra protetti e non protetti, secondo quanto siamo stati sollecitati a fare in modo particolarmente pressante dalla Commissione Europea negli ultimi tempi. Poi perch\u00e9 con questa riforma si supera una anomalia molto rilevante della nostra disciplina dei licenziamenti rispetto al resto degli ordinamenti europei; e noi abbiamo una necessit\u00e0 urgente di armonizzare la nostra legislazione del lavoro, soprattutto per questo aspetto, agli standard dei Paesi pi\u00f9 avanzati, anche in funzione dell\u2019apertura del nostro sistema agli investimenti esteri. Infine perch\u00e9 finalmente si compie un primo passo importantissimo sulla via della riforma e universalizzazione degli ammortizzatori sociali, dopo quindici anni nei quali se ne \u00e8 parlato molto senza combinare nulla.<\/p>\n<p><strong>Le novit\u00e0 in materia di ammortizzatori sociali, per\u00f2, non sono state molto apprezzate, n\u00e9 dai sindacati n\u00e9 dagli imprenditori.<\/strong><br \/>\nPer la prima volta abbiamo un\u2019unica assicurazione contro la disoccupazione, l\u2019ASpI, uguale per tutti i lavoratori dipendenti. E per la prima volta la Cassa integrazione guadagni viene ricondotta in modo molto netto e incisivo alla sua funzione originaria: quella di tenere i lavoratori legati all\u2019impresa nelle situazioni di difficolt\u00e0 temporanea, per evitare la dispersione di professionalit\u00e0 quando vi \u00e8 la ragionevole prospettiva cella ripresa del lavoro nella stessa impresa.<\/p>\n<p><strong>C\u2019\u00e8 chi dice che la riforma dell\u2019articolo 18 \u00e8 stata sostanzialmente svuotata, che i giudici del lavoro potranno andare avanti a reintegrare i lavoratori come e quando vorranno.<\/strong><br \/>\nNon \u00e8 cos\u00ec. La nuova norma contiene numerose novit\u00e0 molto importanti, che determineranno fin da subito un cambiamento sensibile, eliminando molti paradossi e assurdit\u00e0 generate dalla vecchia formulazione dell\u2019articolo 18. Innanzitutto, vengono stabiliti dei limiti precisi e ben graduati dell\u2019indennizzo, sia nel caso in cui esso si accompagna alla reintegrazione sia nel caso in cui esso costituisce la sola sanzione per il difetto di giustificazione del licenziamento: non potr\u00e0 pi\u00f9 accadere che una sentenza pronunciata molti anni dopo il licenziamento produca risarcimenti milionari. Poi si stabilisce la regola per cui la reintegrazione costituisce la sanzione tendenzialmente riservata al caso del licenziamento dettato da un motivo illecito: essa deve dunque scattare quando la discriminazione o rappresaglia viene accertata dal giudice, oppure nei casi di radicale insussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, che consente di presumere un motivo illecito o comunque del tutto arbitrario. In tutti gli altri casi il giudice sar\u00e0 tenuto a disporre il solo indennizzo, tra il minimo delle 12 e il massimo delle 24 mensilit\u00e0: un massimo che supera di un terzo quello tedesco, ovvero il pi\u00f9 alto d\u2019Europa dopo il nostro, ma che \u00e8 pur sempre un limite massimo, in una materia finora caratterizzata dall\u2019assenza di qualsiasi limite.<\/p>\n<p><strong>Ma i critici della riforma dicono che i giudici del lavoro italiani andranno avanti come hanno sempre fatto a condannare le imprese alla reintegrazione, vedendo discriminazioni e rappresaglie dappertutto.<\/strong><br \/>\nNon andr\u00e0 cos\u00ec. Oggi nella grande maggioranza dei casi di annullamento di licenziamento disciplinare, il giudice accerta che la mancanza imputata al lavoratore \u00e8 stata commessa, ma ritiene che essa non sia di entit\u00e0 tale da giustificare il recesso del datore; in questi casi d\u2019ora in poi dovr\u00e0 essere disposto il solo indennizzo, che costituisce la sanzione pi\u00f9 equilibrata se si considera che il lavoratore ha concorso con una propria colpa a determinare lo scioglimento del rapporto. Quanto ai licenziamenti per motivo economico od organizzativo, nella grande maggioranza dei casi di annullamento il giudice non accerta l\u2019insussistenza totale del motivo addotto dall\u2019imprenditore, ma si limita a ritenerlo insufficiente per determinare il recesso; anche in tutti questi casi non potr\u00e0 essere disposta la reintegrazione, perch\u00e9 la nuova norma la escluder\u00e0 in modo molto esplicito. L\u2019esperienza pratica, poi, insegna che se l\u2019esito pi\u00f9 probabile del giudizio consiste nell\u2019indennizzo, le parti si accordano su di esso gi\u00e0 in sede di conciliazione, o nel corso della prima udienza. E sar\u00e0 proprio questo a segnare il passaggio da un regime di <em>job property<\/em> a un regime di <em>liability<\/em> dell\u2019impresa nei confronti del proprio dipendente.<\/p>\n<p><strong>Che cosa vuol dire?<\/strong><br \/>\nOggi, dove si applica l\u2019articolo 18, di fatto il licenziamento individuale \u00e8 possibile soltanto in presenza di una mancanza gravissima del lavoratore. Questo determina una situazione nella quale quest\u2019ultimo pu\u00f2 sentirsi come titolare di un diritto di propriet\u00e0 sul proprio posto di lavoro: anche in presenza di una perdita rilevante attesa dall\u2019imprenditore per effetto della prosecuzione del rapporto, se l\u2019impresa non \u00e8 gi\u00e0 in stato fallimentare e non ci sono neppure gli estremi per un licenziamento collettivo il lavoratore sa di non poter perdere il posto. Nel nuovo sistema, invece, la netta prevalenza della sanzione economica far\u00e0 s\u00ec che diventi proprio questa, il cosiddetto <em>severance cost<\/em>, il vero filtro delle scelte imprenditoriali. In altre parole, \u00e8 come se il legislatore fissasse una soglia oltre la quale la perdita attesa dalla prosecuzione del rapporto di fatto giustifica il licenziamento: se la perdita attesa, attualizzata a oggi, supera le 24 mensilit\u00e0 di retribuzione, oppure un limite inferiore nei casi di bassa anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore, il licenziamento \u00e8 di fatto possibile. Ed \u00e8 giusto e opportuno che sia cos\u00ec. Anche per gli stessi lavoratori. Fermo restando ovviamente il controllo giudiziale rigoroso contro discriminazioni e rappresaglie illecite.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 i lavoratori dovrebbero guadagnarci?<\/strong><br \/>\nPerch\u00e9 una protezione della stabilit\u00e0 dei posti di lavoro troppo rigida genera una cattiva allocazione delle risorse umane, quindi anche una minore produttivit\u00e0 del lavoro, con conseguenti livelli pi\u00f9 bassi di trattamento.<\/p>\n<p><strong>I fautori della vecchia formulazione dell\u2019articolo 18 obiettano che, se il licenziamento \u00e8 illegittimo, la sanzione della reintegrazione \u00e8 quella che corrisponde meglio al concetto di giustizia.<\/strong><br \/>\nInvece \u00e8 proprio la vecchia formulazione dell\u2019articolo 18 che ha prodotto risultati paradossali, soprattutto sotto il profilo dell\u2019equit\u00e0. Si pensi ai casi molto frequenti in cui una mancanza \u00e8 stata commessa dal lavoratore, e anche di una certa gravit\u00e0, ma il giudice la ritiene insufficiente a giustificare il licenziamento: per esempio assenza ingiustificata, danno prodotto per negligenza, piccolo furto; il fatto che il lavoratore torni trionfante nel suo posto di lavoro, ricevendo per di pi\u00f9 un indennizzo da vincita al Totocalcio, non pu\u00f2 essere considerato equo n\u00e9 nei confronti dell\u2019imprenditore, n\u00e9 nei confronti degli altri dipendenti, che infatti sono sovente offesi da questo esito. Quanto al licenziamento per motivo economico od organizzativo ritenuto insufficiente dal giudice, la vecchia disciplina ci ha abituato a parlarne in termini di \u201clicenziamento illegittimo\u201d; ma a ben vedere qui il confine tra motivo giustificato e motivo insufficiente \u00e8 talmente labile, e dunque l\u2019esito del giudizio talmente aleatorio, che il filtro del <em>severance cost <\/em>\u00e8 molto pi\u00f9 equo, oltre che pi\u00f9 efficiente, rispetto all\u2019attuale regime di \u201clotteria\u201d della reintegrazione.<\/p>\n<p><strong>Un\u2019incertezza circa la decisione del giudice ci sar\u00e0 comunque, anche se sar\u00e0 molto pi\u00f9 probabile la decisione nel senso dell\u2019indennizzo rispetto a quella di reintegrazione.<\/strong><br \/>\nS\u00ec, ma come dicevo prima proprio il fatto che l\u2019esito pi\u00f9 probabile sia l\u2019indennizzo far\u00e0 s\u00ec che \u2013 dove non ci sia alcuna possibilit\u00e0 di ipotizzare la discriminazione o la rappresaglia \u2013 una porzione molto pi\u00f9 ampia di controversie si risolver\u00e0 in sede conciliativa con il pagamento di un\u2019indennizzo parametrato sui limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge. Come accade in tutti gli altri Paesi d\u2019Europa. E questo sar\u00e0 meglio sia per i lavoratori sia per gli imprenditori. E anche per l\u2019amministrazione della giustizia, che ne sar\u00e0 decongestionata.<\/p>\n<p><strong>Fin qui abbiamo visto quelli che lei indica come meriti di questa riforma. Quali sono, invece, a suo modo di vedere, i difetti pi\u00f9 gravi?<\/strong><br \/>\nVedo in primo luogo un difetto nella forma giuridica. Questo disegno di legge \u00e8 ancora un testo scritto alla vecchia maniera: ipertrofico, complicatissimo, non leggibile se non dagli addetti ai lavori. Settantadue articoli: pi\u00f9 di quelli dell\u2019intero codice del lavoro semplificato proposto con <a title=\"ddl 1873\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\" target=\"_blank\">i miei disegni di legge n.\u00a01872 e 1873\/2009<\/a>, che contengono tutta intera la disciplina dei rapporti di lavoro e dei rapporti sindacali. Anche nel contenuto di alcune norme vedo una vecchia cultura giuslavoristica, tendente alla iperlegificazione del rapporto: si pretende di regolare tutto, fin nei minimi dettagli, finendo coll\u2019aumentare i costi di transazione, la sabbia nell\u2019ingranaggio. Per esempio: la pratica odiosa del far firmare al o alla dipendente le dimissioni in bianco all\u2019atto dell\u2019assunzione potrebbe essere sradicata con una norma semplicissima che attribuisca in tutti i casi alla persona che si dimette la possibilit\u00e0 di revocare l\u2019atto entro due o tre giorni; si \u00e8 preferito invece tornare a una disposizione che presenta troppe analogie, per aumento del peso burocratico, rispetto a quella che produsse una sorta di rigetto da parte del tessuto produttivo quattro anni or sono. Ma la mia preoccupazione maggiore, riguardo a questo disegno di legge, \u00e8 un\u2019altra.<\/p>\n<p><strong>Quale?<\/strong><br \/>\nQuesta riforma in partenza recepiva sostanzialmente la struttura portante del mio progetto: rendere molto pi\u00f9 flessibile e appetibile per le imprese il rapporto di lavoro subordinato regolare a tempo indeterminato, in modo da poter far confluire in questo tipo contrattuale gran parte dei rapporti oggi sparsi nei vari tipi di lavoro precario o non protetto senza determinare perdite di occupazione. Ma nel mio progetto si prevede l\u2019unificazione della contribuzione pensionistica al 29 o 30 per cento della retribuzione lorda, cio\u00e8 in un punto intermedio fra l\u2019attuale 27,8 dei collaboratori autonomi e l\u2019attuale 32 o 33 per cento dei subordinati regolari; inoltre si prevede una fase iniziale del rapporto a tempo indeterminato \u2013 il primo triennio \u2013 nella quale il costo del licenziamento \u00e8 davvero molto basso: una mensilit\u00e0 per anno di anzianit\u00e0 di servizio comprensiva dell\u2019indennit\u00e0 di preavviso, con esenzione dal controllo giudiziale sul motivo economico-organizzativo. In questo modo s\u00ec che si pu\u00f2 chiedere alle imprese di rinunciare dall\u2019oggi al domani ai rapporti di lavoro precari, senza il timore di perdite di occupazione. Nel disegno di legge del Governo, invece, la progressiva parificazione della contribuzione previdenziale avviene al rialzo, sull\u2019aliquota del 33 per cento; e il costo del licenziamento \u00e8 correlato in misura molto minore all\u2019anzianit\u00e0 di servizio: superato il periodo di prova, l\u2019indennizzo per il licenziamento ritenuto dal giudice ingiustificato viene subito determinato con un minimo di 12 mensilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Dunque lei vede il rischio che in questo modo si perdano per strada dei posti di lavoro?<\/strong><br \/>\nMi sembra difficile escludere questo rischio. Perch\u00e9 non lo si corresse, occorrerebbe che la domanda di lavoro fosse rigidissima, quindi insensibile all\u2019aumento dei costi; ma la domanda di lavoro non lo \u00e8 affatto in generale, ed \u00e8 invece particolarmente elastica nella fascia professionale pi\u00f9 bassa, dove \u00e8 pi\u00f9 diffuso il fenomeno dei rapporti di lavoro precari. Sta di fatto, comunque, che l\u2019applicazione delle disposizioni volte a contrastare l\u2019abuso delle collaborazioni autonome viene rinviata di un anno; e il rinvio rischia di essere prorogato alle calende greche. Questo allontana il superamento del regime attuale di <em>apartheid<\/em>.<\/p>\n<p><strong>Questa riforma secondo lei pu\u00f2 ancora avere un impatto positivo sull\u2019attrattivit\u00e0 dell\u2019Italia per gli investimenti stranieri?<\/strong><br \/>\nCerto, avrebbe potuto avere un impatto positivo molto maggiore il progetto originario della sperimentazione di un nuovo assetto molto pi\u00f9 semplice del rapporto di lavoro, riservata ai nuovi insediamenti e alle nuove assunzioni nelle imprese interessate. Anche questo disegno di legge, poi, pur con tutti i suoi difetti, avrebbe potuto giovare molto di pi\u00f9 all\u2019immagine del nostro Paese all\u2019estero se il dibattito tra le parti sociali che ne ha accompagnato la gestazione fosse stato meno nervoso e concitato. Per\u00f2, come dicevo prima, sono convinto che i pregi di questo disegno di legge nonostante tutto superino largamente i suoi difetti; e \u2013 se esso verr\u00e0 varato con i miglioramenti a cui stiamo lavorando proprio in questi giorni in Senato \u2013 non tarder\u00e0 a produrre un effetto positivo sulla nostra immagine: ne risulter\u00e0 comunque un ordinamento del lavoro un poco meno caratterizzato dal dualismo fra protetti e non protetti e pi\u00f9 allineato al resto d\u2019Europa. In ogni caso, la battaglia per i due grandi obiettivi della semplificazione e della<em> flexsecurity<\/em> continua.<\/p>\n<p><strong>Vuol dire che si pu\u00f2 pensare di arrivare alla Danimarca passando per la Germania?<\/strong><br \/>\nNon mi sembra affatto un\u2019idea peregrina. Chiss\u00e0, forse \u00e8 persino possibile che sia pi\u00f9 facile arrivare al modello scandinavo attraverso questa prima tappa meno ambiziosa. Intanto il tab\u00f9 \u00e8 stato rotto; e questo conta moltissimo.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">hh<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SUI LICENZIAMENTI E GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, QUESTIONI IRRISOLTE DA DECENNI, LA RIFORMA ALLINEA IL NOSTRO ORDINAMENTO DEL LAVORO AL RESTO D&#8217;EUROPA &#8211; MA LA TECNICA NORMATIVA ADOTTATA RISPECCHIA ANCORA UNA CULTURA GIUSLAVORISTICA VECCHIA Intervista a cura di Antonino Leone, in corso di pubblicazione sulla rivista Sistemi e Impresa, aprile 2012<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26,9],"tags":[],"class_list":["post-20849","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20849","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20849"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20849\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20849"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20849"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20849"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}