
{"id":20861,"date":"2012-04-22T21:48:35","date_gmt":"2012-04-22T20:48:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20861"},"modified":"2012-04-22T21:49:55","modified_gmt":"2012-04-22T20:49:55","slug":"finanziamento-ai-partiti-una-proposta-per-voltar-pagina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20861","title":{"rendered":"FINANZIAMENTO AI PARTITI: UNA PROPOSTA PER VOLTAR PAGINA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">SOLO CON DONAZIONI PRIVATE, DETRAIBILI PER META\u2019 DALL\u2019IRPEF \u2013 E OGNI ATTO DI SPESA DEVE ESSERE <em>ON LINE\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n<p><em>Disegno di legge d&#8217;iniziativa dei senatori <strong>Nicola Rossi e altri, <\/strong>presentato alla Presidenza del Senato il\u00a017 aprile 2012<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Presentato alla Presidenza del Senato il 17 aprile 2012<br \/>\ndai Senatori Nicola Rossi, Baldassarri, D&#8217;Ubaldo, Follini,<br \/>\nMariapia Garavaglia, Ichino, Leddi<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Disposizioni sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici<\/strong><\/p>\n<p><em>Onorevoli Senatori<\/em>, la presente proposta di legge si propone di offrire un primo concreto contributo alla revisione della spesa pubblica di cui all\u2019articolo 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148).<br \/>\nLe cronache delle ultime settimane e degli ultimi mesi forniscono infatti elementi sufficienti per ripensare tanto le modalit\u00e0 quanto le dimensioni del finanziamento pubblico ai partiti, nella convinzione che risparmi di spesa consistenti siano conseguibili senza per questo limitare in alcun modo le forme ed i contenuti della partecipazione democratica ma anzi nella convinzione di estendere e rafforzare il grado di coinvolgimento dei cittadini alla vita pubblica.<br \/>\nIl superamento della legge 3 giugno 1999, n. 157 (cos\u00ec come modificata dalla legge 26 luglio 2002, n. 156, e dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) \u00e8 nelle cose. E\u2019 la conseguenza delle ragioni stesse che condussero all\u2019approvazione di quella legge. Una risposta non solo e non tanto al referendum abrogativo del 1993 che aveva sancito, con il 90,3% dei voti, l\u2019abrogazione dell\u2019allora vigente legge sul finanziamento pubblico dei partiti, quanto alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, sulla contribuzione volontaria dei cittadini per il finanziamento della politica. Dove abbia portato quella risposta \u00e8 oggi sufficientemente chiaro e il paese \u00e8 in grado di riprendere il cammino interrotto nel 1999.<br \/>\nNel farlo \u00e8 bene per\u00f2 porsi alcune questioni di fondo. La soluzione al problema del finanziamento della politica non pu\u00f2 essere il mercato. Lo ha detto con chiarezza Luigi Zingales (<em>Il Sole 24 Ore<\/em>, 11 aprile 2012): \u201cLa regola numero uno per l\u2019efficienza del libero mercato \u00e8 che le scelte di un individuo non influenzino quelle altrui se non attraverso i prezzi\u2026 Questa condizione \u00e8 violata nel mercato politico. La maggioranza impone delle scelte sulla minoranza. \u2026 Il secondo motivo per cui il mercato non produce risultati ottimali \u00e8 che in politica l\u2019incentivo \u00e8 di battere il rivale, non di eleggere il candidato migliore. Questo porta ad una escalation delle spese elettorali [che] \u00e8 tanto pi\u00f9 costosa quanto pi\u00f9 influenza gli incentivi degli eletti\u201d.<br \/>\nLa strada non pu\u00f2 che essere, quindi, una strada intermedia che associ la libert\u00e0 di scelta dei singoli alla presenza di un contributo pubblico.<br \/>\nUna indicazione in questo senso si va facendo strada, ad opera di Lawrence Lessig, nel dibattito statunitense ed \u00e8 stata ripresa, sia pure in forma diversa, da Pellegrino Capaldo nel caso italiano. La presente proposta di legge deve la propria ispirazione e la propria struttura tanto all\u2019uno quanto all\u2019altro.<br \/>\nQuella di Lessig \u00e8 una battaglia contro un sistema elettorale \u2013 quello statunitense \u2013 profondamente distorto dal fenomeno dei cosiddetti superPAC, comitati politici che non finanziano la campagna di questo o quel candidato o di questo quel partito ma che intervengono direttamente nelle campagne elettorali senza dover rispettare alcun vincolo legale sul versante dei finanziamenti. Influenzando cos\u00ec pesantemente le campagne stesse. La soluzione, secondo Lessig, \u00e8 in una diversa modalit\u00e0 di finanziamento della politica capace di combinare la autonoma scelta del singolo elettore (persona fisica) di finanziare il singolo candidato o il singolo partito con l\u2019intervento pubblico, restituendo cos\u00ec al primo la primazia.<br \/>\nIn maniera non dissimile, la proposta di Pellegrino Capaldo mira ad \u201caccrescere la partecipazione dei cittadini alla vita associata nella convinzione che solo cos\u00ec possa essere avviato il rinnovamento della politica\u201d.<br \/>\nIl cuore della proposta che segue \u00e8 molto semplice: lo Stato riconosce ai cittadini un credito d\u2019imposta pari al 50% del contributo che essi versano con un limite massimo pari a 5.000 euro.<br \/>\nIl credito d\u2019imposta \u00e8 attribuibile alle sole persone fisiche &#8211; ai cittadini \u2013 mentre i contributi sono erogabili a favore di movimenti o partiti politici che svolgano gi\u00e0 attivit\u00e0 di rappresentanza politica nelle assemblee nazionali o regionali ovvero che abbiano partecipato, anche se senza successo ma in maniera pi\u00f9 che episodica, o che intendano partecipare a consultazioni elettorali nazionali o regionali, e che comunque conformino le loro regole interne a principi di partecipazione democratica.<br \/>\nI movimenti o partiti politici che ricevono i contributi volontari sono iscritti in un elenco nazionale tenuto presso il Ministero dell\u2019interno e sono sottoposti a controlli e limiti stringenti intesi a garantire la massima trasparenza dei bilanci e dei sottostanti comportamenti: dalla certificazione dei bilanci al controllo <em>ex post <\/em>della Corte dei Conti. Irregolarit\u00e0 contabili o violazioni della legge sono punite anche con la sospensione dall\u2019elenco nazionale (fermi restando i controlli contabili).<br \/>\nIn considerazione del fatto che solo 12 mesi ci separano dal rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e solo 24 mesi dal rinnovo delle assemblee regionali, il periodo transitorio \u00e8 limitato ai soli due esercizi successivi a quello di approvazione della proposta.<br \/>\nLa proposta \u00e8 formulata nel presupposto di una sostanziale riduzione degli oneri per il finanziamento pubblico dei partiti a carico dello Stato. In particolare, nell\u2019esercizio 2011 il finanziamento pubblico dei partiti si \u00e8 attestato in prossimit\u00e0 di 190 milioni di euro. Essendo il prodotto interno lordo <em>pro capite <\/em>del 2011 pari, in termini reali, al prodotto interno lordo <em>pro capite <\/em>del 1999, \u00e8 ragionevole pensare che il volume complessivo di contributi volontari (come definiti nella presente proposta) non possa superare in complesso il valore, attualizzato al 2011, del finanziamento pubblico osservato nel 1999, e cio\u00e8 poco pi\u00f9 di 100 milioni di euro. La proposta prevede che questo tetto possa crescere negli anni a venire al crescere di due variabili: il prodotto interno lordo <em>pro capite <\/em>ed il numero dei votanti. E\u2019 appena il caso di sottolineare che, assommando a circa 2 milioni, il numero degli iscritti ai partiti politici attualmente rappresentati in Parlamento, il tetto di contribuzioni indicato rappresenta una valutazione realistica.<br \/>\nI minori oneri per la finanza pubblica sono destinati al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all\u2019articolo 2, comma 36, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. Un meccanismo di monitoraggio annuale e di adeguamento dei parametri dei crediti di imposta garantisce il controllo puntuale della spesa.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 1 <em>(Abrogazione delle norme in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1.\u00a0A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge \u00e8 abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici e per l\u2019effetto sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.\u00a0\ufffd<br \/>\n2. Il finanziamento ai partiti e ai movimenti politici avviene esclusivamente su base volontaria secondo le modalit\u00e0 ed i limiti previsti dalla presente legge.\u00a0\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 2 <em>(Credito d\u2019imposta per contributi volontari in denaro\u00a0a favore di movimenti e partiti politici)<\/em><\/p>\n<p>1.\u00a0Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici \u00e8 riconosciuto, a decorrere dal periodo d\u2019imposta corrente al momento della entrata in vigore della presente legge, un credito d\u2019imposta pari al 50% dell\u2019ammontare del contributo stesso, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.<br \/>\n2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell\u2019esercizio di impresa commerciale.<br \/>\n3. Il credito d\u2019imposta \u00e8 utilizzabile in compensazione ai sensi dell\u2019art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non \u00e8 cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d\u2019imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all\u2019effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali \u00e8 concesso il credito d\u2019imposta non si applica l\u2019articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.<br \/>\n4. Per fruire del credito d\u2019imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all\u2019Agenzia delle Entrate.<br \/>\n5. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all\u2019esecuzione dell\u2019operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l\u2019avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell\u2019importo e della data del versamento medesimo, senza necessit\u00e0 di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata \u201cbuono d\u2019imposta\u201d, costituisce titolo idoneo per fruire del credito d\u2019imposta di cui al comma 1.<br \/>\n6. Il movimento o partito politico beneficiario del contributo \u00e8 tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell\u2019art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.<br \/>\n7. L\u2019articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, \u00e8 abrogato.<br \/>\n8. Con decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalit\u00e0 di attuazione del presente articolo.\u00a0\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 3 <em>(Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari)<\/em><\/p>\n<p>1. Per fruire del beneficio di cui all\u2019art. 2, i contributi volontari debbono essere erogati nei confronti dei seguenti soggetti:\u00a0\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0a) movimenti o partiti politici che hanno conseguito nell\u2019ultima consultazione elettorale precedente all\u2019anno di erogazione del contributo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 almeno un rappresentante eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica o in un\u2019assemblea regionale ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica;<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 b) movimenti o partiti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica.\u00a0\ufffd<br \/>\n\u00a02. Nel caso dei movimenti o partiti politici di cui al precedente comma 1, lettera b), il beneficio \u00e8 applicabile anche ai contributi effettuati nei tre mesi precedenti alla presentazione dei candidati, e subordinatamente a tale presentazione, a condizione che i contributi stessi siano stati effettuati in conformit\u00e0 con il comma 4 dell\u2019articolo 2. In tal caso, il \u201cbuono d\u2019imposta\u201d viene rilasciato dalla banca al soggetto erogante, su richiesta di quest\u2019ultimo alla quale deve essere allegata una dichiarazione che attesti l\u2019avvenuta presentazione dei candidati in conformit\u00e0 al comma 1, lettera b).<br \/>\n3. I soggetti di cui al comma 1 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell\u2019interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto ed ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell\u2019elenco nazionale deve essere altres\u00ec corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dal medesimo comma 1. I soggetti iscritti nell\u2019elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell\u2019interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.<br \/>\n4. Alle dichiarazioni previste dal comma 3 si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<br \/>\n5. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di una societ\u00e0 di revisione iscritta all\u2019albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell\u2019art. 61 del D. Lgs. N. 58 del 1998 e dell\u2019art. 43, comma 1, lettera i), del D. Lgs. N. 39 del 2010. La societ\u00e0 di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e, a tal fine, verifica nel corso dell\u2019esercizio la regolare tenuta della contabilit\u00e0 sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformit\u00e0 alle norme che lo disciplinano. 6. Sul sito internet del partito o del movimento politico e su apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, entro il 15 giugno di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato \u201copen data\u201d, lo statuto, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della societ\u00e0 di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio. Entro la stessa data sono inoltre pubblicati, con le stesse modalit\u00e0, gli atti di disposizione o di investimento dei fondi derivanti dai contributi volontari, ivi inclusa la generalit\u00e0 del soggetto percettore, gli estremi della ricevuta o fattura rilasciata dallo stesso soggetto o del prospetto paga quando si tratti di prestazioni di lavoro, la natura \u00e8 l\u2019oggetto della transazione.<br \/>\n7. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della societ\u00e0 di revisione di cui al comma 5, a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti pu\u00f2 procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformit\u00e0 delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarit\u00e0 della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Qualora dalla relazione emergano irregolarit\u00e0, la Corte dei Conti, in via giurisdizionale e con provvedimento motivato, dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall\u2019elenco nazionale di cui al comma 3. Al partito o movimento politico oggetto della sospensione non cessano di applicarsi i controlli di cui ai commi 5, 6 e 7.<br \/>\n8. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l\u2019esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. 9. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di societ\u00e0 con partecipazione di capitale pubblico o di societ\u00e0 controllate da queste ultime.<br \/>\n10. Sono vietati altres\u00ec i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di societ\u00e0 non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore dei soggetti di cui al comma 1 salvo che tali contributi, in misura non superiore allo 0,01 per cento dei ricavi esposti nell\u2019ultimo bilancio di esercizio, non siano deliberati dall\u2019organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.<br \/>\n11. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 9 e 10, ovvero senza le formalit\u00e0 di cui al comma 10 \u00e8 punito per ci\u00f2 solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 9 e 10 comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall\u2019elenco nazionale di cui al comma 3. Il partito o il movimento politico \u00e8 obbligato in solido con i responsabili delle violazioni di cui al presente comma per la responsabilit\u00e0 civile o patrimoniale conseguente alle stesse violazioni.\u00a0E&#8217;\u00a0fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di investire la propria liquidit\u00e0 derivante dalla disponibilit\u00e0 di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano.<br \/>\n12. Con decreto del Ministro dell\u2019interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l\u2019istituzione e la tenuta dell\u2019elenco di cui al comma 3, l\u2019iscrizione nello stesso, le modalit\u00e0 di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonch\u00e9 i relativi controlli.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 4 <em>(Norme transitorie)<\/em><\/p>\n<p>1. I movimenti e i partiti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, \u00e8 riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad usufruirne nell\u2019esercizio finanziario in cui \u00e8 compresa la predetta data e nei due esercizi successivi, nelle seguenti misure:\ufffd<br \/>\na) nell\u2019esercizio di entrata in vigore della presente legge il rimborso \u00e8 riconosciuto in ragione del settantacinque per cento della misura spettante in base alla citata legge n. 157 del 1999;\ufffd<br \/>\nb)\u00a0nel primo e nel secondo esercizio successivi a quello di entrata in vigore della presente legge il rimborso \u00e8 riconosciuto nelle misure, rispettivamente, del cinquanta e del venticinque per cento della misura spettante in base alla citata legge n. 157 del 1999.<br \/>\n2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a partire dal terzo esercizio finanziario successivo a quello in cui \u00e8 compresa la data di entrata in vigore della presente legge.\ufffd<br \/>\n3.\u00a0Con decreto dei Presidenti di Camera e Senato sono definite le modalit\u00e0 di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono individuati i movimenti e i partiti politici aventi diritto ed \u00e8 disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui all\u2019art. 6-bis, comma 2, della citata legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.<\/p>\n<p>\u00a0Art. 5 <em>(Disposizioni finanziarie)<br \/>\n<\/em>1. Dall\u2019attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti all\u2019articolo 3 il Ministro dell\u2019interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.<br \/>\n2. Gli eventuali minori oneri per la finanza pubblica derivanti dall\u2019applicazione della presente legge confluiscono nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all\u2019articolo 2, comma 36, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.\ufffd<br \/>\n3. Il Ministro dell\u2019economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.\ufffd<br \/>\n4. Qualora il totale dei contributi volontari di cui all\u2019articolo 2 rilevato nell\u2019anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il prodotto dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo pro capite dello stesso anno per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei Deputati il credito d\u2019imposta di cui all\u2019articolo 2, comma 1, della presente legge \u00e8 ridotto in proporzione a partire dall\u2019esercizio successivo.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SOLO CON DONAZIONI PRIVATE, DETRAIBILI PER META\u2019 DALL\u2019IRPEF \u2013 E OGNI ATTO DI SPESA DEVE ESSERE ON LINE\u00a0 Disegno di legge d&#8217;iniziativa dei senatori Nicola Rossi e altri, presentato alla Presidenza del Senato il\u00a017 aprile 2012<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-20861","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20861","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20861"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20861\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20861"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20861"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20861"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}