
{"id":20910,"date":"2012-04-27T14:35:12","date_gmt":"2012-04-27T13:35:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20910"},"modified":"2012-04-27T14:36:51","modified_gmt":"2012-04-27T13:36:51","slug":"ricongiunzione-onerosa-un-eccesso-di-rigore-a-spese-dell%e2%80%99equita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20910","title":{"rendered":"RICONGIUNZIONE ONEROSA: UN ECCESSO DI RIGORE A SPESE DELL\u2019EQUIT\u00c0"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">OCCORRE CORREGGERE LA NORMA DEL 2010 CHE HA COLPITO INDISCRIMINATAMENTE TUTTI I LAVORATORI CUI \u00c8 TOCCATO IN SORTE DI MATURARE PERIODI DI CONTRIBUZIONE PRESSO GESTIONI DIVERSE, RENDENDO LA RICONGIUNZIONE ASSAI COSTOSA ANCHE QUANDO NON VE N\u2019\u00c8 ALCUNA RAGIONE<\/span><\/p>\n<p><em>Parere espresso su mia richiesta <strong>da Andrea Fortunat<\/strong>, avvocato milanese specialista di previdenza, il 27 aprile 2012 su di una questione sulla quale il ministro del Lavoro Elsa Fornero ha espresso nel febbraio scorso <a title=\"articolo Elsa Fornero\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=19646\" target=\"_blank\">un\u2019opinione in parte diversa<\/a><\/em><\/p>\n<p><!--more-->Caro Pietro,<br \/>\nsulla questione che mi sottoponi, la mia opinione \u2013 in parziale contrasto con l\u2019opinone espressa dal ministro Fornero nel suo <a title=\"articolo di Elsa Fornero\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=19646\" target=\"_blank\">articolo sul <em>Corriere della Sera <\/em>del 15 febbraio scorso<\/a> \u2013 \u00e8 nel senso che, nelle scelte compiute dal ministro del Lavoro precedente con il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122, assai pi\u00f9 che le ragioni di equit\u00e0 tra le categorie hanno pesato le esigenze di contenimento della spesa previdenziale.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<span style=\"color: #ffffff;\">\u00a0\u00f2\u00f2\u00f2<\/span><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019opinione comune &#8211; ammessa pi\u00f9 o meno apertamente anche nel parere del Governo <em>pro tempore <\/em>sulla mozione presentata dall\u2019On. Giuliano Cazzola n. 1-00690 dell\u201911 luglio 2011 \u2013\u00a0 \u00e8 che il giro di vite (ereditato dal Governo precedente) fosse volto a impedire l\u2019aggiramento della norma sull\u2019elevazione dell\u2019et\u00e0 di accesso alla pensione di vecchiaia da parte delle lavoratrici pubbliche con lo spostamento gratuito dei contributi Inpdap all\u2019Inps al raggiungimento del 60\u00b0 anno e il connesso incremento della spesa previdenziale.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Di fatto la norma (per di pi\u00f9 varata con decreto legge e non integrata da disciplina transitoria) ha colpito tutti gli iscritti alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive e esonerative dell\u2019AGO dei lavoratori dipendenti titolari di contribuzione mista o nei\u00a0 casi di loro cessazione dall\u2019iscrizione prima della maturazione dei requisiti pensionistici. Soggetti, questi, che nelle due ipotesi suddette potevano transitare gratuitamente nell\u2019Inps col proprio zainetto di contributi non inferiori (spesso anzi superiori) a quelli vigenti tempo per tempo presso l\u2019AGO dei lavoratori dipendenti. In questo caso la non onerosit\u00e0 della ricongiunzione non era percepita come un privilegio, poich\u00e9 non dava luogo a una maggior pensione: era pertanto ragionevole ritenere che una ricongiunzione a cui non corrispondesse un trattamento pi\u00f9 elevato (ma anzi tendenzialmente inferiore) dovesse essere gratuita.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Parimenti non percepito come penalizzante era il carattere oneroso della ricongiunzione dei contributi Inps presso fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi che garantivano prestazioni pi\u00f9 vantaggiose, e della ricongiunzione dei contributi versati alle gestioni speciali Inps dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori di retti, mezzadri e coloni) presso l\u2019AGO dei lavoratori dipendenti poich\u00e9, anche in questo caso, la gestione di destinazione assicurava trattamenti pi\u00f9 vantaggiosi di quella di provenienza.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00c9 per questa ragione che \u2013 a mio avviso \u2013 \u00e8 stata mal digerita la difesa da parte del Ministro Fornero di una norma (ereditata) in termini di \u201c<em>abolizione di privilegio<\/em>\u201d o di \u201c<em>equit\u00e0 tra le categorie<\/em>\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Va comunque osservato \u2013 e di ci\u00f2 va dato atto al Ministro Fornero \u2013 che (proprio\u00a0 in ossequio al principio di equit\u00e0) la legge n. 214\/2011 ha abolito dal 1\u00b0 gennaio 2012 la soglia minima di tre anni di contribuzione ai fini della totalizzazione gratuita dei contributi. D\u2019altra parte, non \u00e8 neppure del tutto vero (come ancora afferma il Ministro nel suo articolo, ma forse solo per ragioni di sinteticit\u00e0) che la totalizzazione dia origine sempre e comunque \u201c<em>a pensioni calcolate interamente col metodo contributivo<\/em>\u201d, poich\u00e9 tale principio trova deroga qualora l\u2019iscritto abbia gi\u00e0 raggiunto in una gestione di iscrizione i requisiti minimi richiesti per il diritto a un\u2019autonoma pensione; in questo caso, infatti, tale quota di trattamento viene calcolata con il sistema \u2013 in ipotesi retributivo \u2013 previsto dall\u2019ordinamento di detta gestione.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In contrasto con coloro che\u00a0parlano di posizioni previdenziali azzerate o di perdita generalizzata di contribuzione, va altres\u00ec considerato che a seguito dell\u2019abrogazione della legge n. 322\/1958 per effetto della legge n. 122\/2010, l\u2019Inpdap ha previsto anche la cosiddetta \u201cpensione differita\u201d, vale a dire la possibilit\u00e0\u00a0 di attribuire una pensione di anzianit\u00e0 o di vecchiaia agli iscritti titolari dei requisiti contributivi, al raggiungimento del prescritto requisito anagrafico da parte dei medesimi ancorch\u00e8 non pi\u00f9 in attivit\u00e0. Su questo argomento rinvio all\u2019<a title=\"Ricongiunzione \" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2012\/04\/IlSole24ore-Ric-Onerose.pdf\" target=\"_blank\">articolo di Fabrizio Bonalda pubblicato su <\/a><em><a title=\"Ricongiunzione \" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2012\/04\/IlSole24ore-Ric-Onerose.pdf\" target=\"_blank\">Previdenza e fisco del Sole 24 Ore<\/a> <\/em>n. 3\/2012. Ritengo perci\u00f2 che i casi di effettiva perdita di contribuzione per l\u2019impossibilit\u00e0 (dovuta a ragioni economiche) di accedere alla ricongiunzione siano minoritari o residuali; anche se \u2013 fuori dal caso test\u00e8 considerato di mantenimento del regime retributivo \u2013 la totalizzazione comporta una indubbia penalizzazione.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Mi pare pertanto equilibrato quanto affermato nel parere del Governo in risposta alla citata mozione dell\u2019On. Cazzola, nel senso:<br \/>\n\u00a0\u00a0 (i) di \u201c<em>assumere le apposite iniziative normative atte a consentire la possibilit\u00e0 di cumulare, ai fini del diritto a un unico trattamento pensionistico, i periodi assicurative non coincidenti, di qualsiasi durata, posseduti presso le diverse gestioni<\/em>\u201d; impegno, questo, gi\u00e0 assolto dal Governo (dopo l\u2019espressione di tale parere) con l\u2019abolizione del requisito minimo contributivo triennale per l\u2019accesso alla totalizzazione;<br \/>\n\u00a0\u00a0 (ii) di consentire tale cumulo \u201c<em>attraverso la determinazione pro quota del trattamento stesso senza penalizzazioni<\/em>\u201d; vale a dire, se ben comprendo, salvaguardando il sistema di calcolo retributivo ove originariamente spettante, anche in difetto dei requisiti minimi per una pensione autonoma. Obiettivo, questo, ragionevole (anche perch\u00e9 fra qualche anno non ci saranno pi\u00f9 iscritti nel sistema retributivo), ma evidentemente poco compatibile con le risorse disponibili.<br \/>\nTi saluto cordialmente.<br \/>\nAndrea Fortunat<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">jj<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OCCORRE CORREGGERE LA NORMA DEL 2010 CHE HA COLPITO INDISCRIMINATAMENTE TUTTI I LAVORATORI CUI \u00c8 TOCCATO IN SORTE DI MATURARE PERIODI DI CONTRIBUZIONE PRESSO GESTIONI DIVERSE, RENDENDO LA RICONGIUNZIONE ASSAI COSTOSA ANCHE QUANDO NON VE N\u2019\u00c8 ALCUNA RAGIONE Parere espresso su mia richiesta da Andrea Fortunat, avvocato milanese specialista di previdenza, il 27 aprile 2012 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,31],"tags":[],"class_list":["post-20910","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-lettere","category-welfare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20910"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20910\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}