
{"id":20995,"date":"2012-05-04T21:51:53","date_gmt":"2012-05-04T20:51:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20995"},"modified":"2012-06-03T22:55:29","modified_gmt":"2012-06-03T21:55:29","slug":"perche-lanvur-non-pubblica-le-valutazioni-dei-risultati-individuali-della-ricerca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20995","title":{"rendered":"PERCH\u00c9 L&#8217;ANVUR NON PUBBLICA LE VALUTAZIONI DEI RISULTATI SINGOLI DELLA RICERCA?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">ABBIAMO CHIESTO ALLA CIVIT E AL GARANTE DELLA PRIVACY DI INTERVENIRE SU DI UN ORIENTAMENTO OPERATIVO DELL&#8217;AGENZIA PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA, CHE APPARE IN NETTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA TOTALE<\/span><\/p>\n<p><em>Esposto presentato da Andrea e Pietro Ichino alla <a title=\"Civit\" href=\"http:\/\/www.civit.it\/\" target=\"_blank\">Civit<\/a> e al <a title=\"Garante privacy\" href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/garante\/navig\/jsp\/index.jsp\" target=\"_blank\">Garante dei Dati Personali <\/a>il 4 maggio 2012 &#8211; In argomento v. <a title=\"Lettera Civit e Anvur\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21453\" target=\"_blank\">le lettere di risposta inviate dal Presidente della Civit e dal Presidente Anvur<\/a> <\/em><em><\/em><\/p>\n<p><!--more--><br \/>\nAl Presidente della CIVIT<br \/>\nCommissione Indipendente per la Valutazione,<br \/>\nl\u2019Integrit\u00e0 e la Trasparenza della Amministrazioni pubbliche<br \/>\nPiazza Augusto Imperatore 32, 00186 Roma \u2013 Fax: 06 6834039<\/p>\n<p>Al Garante per la Protezione dei Dati Personali<br \/>\nPiazza Monte Citorio 121, 00186 Roma \u2013 Fax: 06.69677.3785<\/p>\n<p>e per conoscenza<br \/>\nal Presidente dell\u2019ANVUR<br \/>\nAgenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca<br \/>\nPiazza Kennedy 20, 00144 Roma \u2013 Fax: 06 9772 6480<\/p>\n<p>I sottoscritti prof. Andrea Ichino, dell\u2019Universit\u00e0 di Bologna, e Pietro Ichino, dell\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Milano, espongono quanto segue.<\/p>\n<p>1. \u2013 Sul sito <em>web <\/em>dell\u2019ANVUR \u2013 Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca, alla pagina <a title=\"Anvur\" href=\"http:\/\/www.anvur.org\/?q=it\/content\/pubblicazione-dei-risultati-della-valutazione\" target=\"_blank\">http:\/\/www.anvur.org\/?q=it\/content\/pubblicazione-dei-risultati-della-valutazione<\/a>, intitolata <strong><em>Pubblicazione dei risultati della valutazione<\/em><\/strong>, a una domanda circa le modalit\u00e0 con cui saranno resi pubblici i risultati della valutazione svolta dalla stessa ANVUR sui prodotti della ricerca imputabile a ciascun singolo ricercatore o docente universitario, si legge questa risposta:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201cL\u2019articolo 12 (Trasparenza) del DM del 7 luglio 2011 recita: \u2018<em>Ai sensi dell\u2019art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sar\u00e0 cura dell\u2019ANVUR diffondere i risultati del VQR 2004-2010, compresi i giudizi sulle singole pubblicazioni valutate, fermo restando il rispetto dell\u2019anonimato degli esperti<\/em>.\u2019. Poich\u00e9 per\u00f2 la \u201ctrasparenza\u201d non deve collidere con il rispetto della <em>privacy<\/em>, l\u2019esito delle singole valutazioni sar\u00e0 unicamente inserito nella pagina personale di ciascun autore del prodotto e degli eventuali co-autori afferenti alla stessa struttura. Sar\u00e0 resa pubblica, invece, la valutazione aggregata delle pubblicazioni (Area, Dipartimento, Struttura).\u201d<\/p>\n<p>2. \u2013 A questo proposito i sottoscritti osservano che l\u2019orientamento operativo espresso dall\u2019ANVUR nel senso di non pubblicare l\u2019esito delle valutazioni relative alle singole pubblicazioni appare in contrasto non soltanto con la disposizione di natura regolamentare citata nello stesso sito dell\u2019Agenzia, contenuta nel DM 7 luglio 2011, ma anche e soprattutto con la norma contenuta nel comma <em>3-bis <\/em>dell\u2019articolo 19 del d.lgs. n. 196\/2003 (c.d. <em>Codice della Privacy<\/em>), che recita testualmente:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica <strong>e la relativa valutazione <\/strong>sono rese accessibili dall\u2019amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermit\u00e0 e degli impedimenti personali o familiari che causino l\u2019astensione dal lavoro, nonch\u00e9 le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l\u2019amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all\u2019articolo 4, comma 1, lette4ra d)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il detto orientamento operativo dell\u2019ANVUR appare inoltre in contrasto con la disposizione contenuta nell\u2019articolo 4, lettera h, della legge n. 15\/2009, a norma del quale ciascuna amministrazione deve:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c[\u2026] <em>h) assicurare la totale accessibilit\u00e0 dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicit\u00e0 e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione, anche attraverso:<\/em><br \/>\n<em>1) la disponibilit\u00e0 immediata mediante la rete Internet di <strong>tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinch\u00e9 possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione<\/strong>;<\/em><br \/>\n<em>2) il <strong>confronto periodico tra valutazioni operate dall\u2019interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall\u2019esterno<\/strong>, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>3. \u2013 I sottoscritti chiedono pertanto<br \/>\n&#8211; se anche la CIVIT rileva il contrasto che sembra concretarsi tra l\u2019orientamento operativo dell\u2019ANVUR di cui sopra e il principio c.d. di trasparenza totale sancito dalle norme legislative vigenti citate;<br \/>\n&#8211; se anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali concorda sul punto che la pubblicazione delle valutazioni relative a ciascun prodotto della ricerca non viola alcun diritto personale di riservatezza, trattandosi esclusivamente di valutazioni riferite esclusivamente all\u2019oggetto della prestazione del ricercatore o docente universitario, e non ad alcun aspetto della sua vita privata.<\/p>\n<p>In caso di risposta affermativa delle due Autorit\u00e0 su ciascuno dei punti indicati, i sottoscritti chiedono che esse adottino le disposizioni opportune affinch\u00e9 l\u2019ANVUR possa considerarsi, rispettivamente, autorizzata e tenuta al tempo stesso a pubblicare <em>on line <\/em>tutti i dati inerenti alla valutazione dei prodotti di ricerca presentati da ciascun autore. Osservano in proposito che la pubblicit\u00e0 dei dati inerenti alla valutazione individuale sono di importanza essenziale, in particolare,<br \/>\n&#8211; per gli studenti che devono scegliere a quale dipartimento iscriversi: \u00e8 per loro di grande utilit\u00e0 conoscere non solo indicatori riguardanti la valutazione media della produttivit\u00e0 scientifica dei dipartimenti, ma anche l\u2019intera distribuzione di frequenza delle valutazioni dei singoli prodotti.<br \/>\n&#8211; per gli studenti iscritti a un dipartimento universitario, i quali devono poter determinare i propri piani di studio e di ricerca sulla base di informazioni complete circa la produttivit\u00e0 scientifica dei docenti disponibili;<br \/>\n&#8211; per i dipartimenti universitari che intendano promuovere una salutare mobilit\u00e0 tra le sedi, in funzione dell\u2019attivit\u00e0 di ricerca svolta dai singoli nelle diverse sedi, e, pi\u00f9 in generale, in funzione delle loro scelte di autogoverno e di allocazione delle risorse;<br \/>\n&#8211; per i membri dei dipartimenti universitari, i quali devono poter disporre in modo trasparente e immediato (ossia senza doverle richiedere al Rettore o ai Direttori di dipartimento) delle valutazioni dei singoli prodotti anche dei colleghi, ai fini della elaborazione di strategie per il miglioramento della propria valutazione;<br \/>\n&#8211; per la crescita qualitativa della comunit\u00e0 scientifica, che attende le valutazioni dell\u2019ANVUR sui singoli prodotti di ricerca per riceverne indicazioni chiare su quali di questi prodotti debbano essere considerati di maggiore valore e quindi su quali di questi prodotti i singoli ricercatori e docenti debbano investire maggiormente;<br \/>\n&#8211; per la stessa ANVUR, il cui operato potr\u00e0 essere meglio controllato e valutato dalla comunit\u00e0 scientifica;<br \/>\n&#8211; pi\u00f9 in generale per il miglioramento del rapporto tra amministrazione pubblica e cittadini, che (a norma dell\u2019art. 4, lettera h, della legge n. 15\/2009, sopra citato, e dell\u2019articolo 11 del d.lgs. n. 150\/2009) deve essere caratterizzato dalla trasparenza totale anche in funzione del confronto permanente tra valutazioni operate dagli organi a ci\u00f2 istituzionalmente preposti e valutazioni operate dai ricercatori e altri osservatori qualificati, anche all\u2019estero.<\/p>\n<p>In fiduciosa attesa della risposta che codeste Autorit\u00e0 intenderanno dare e soprattutto dei provvedimenti che Esse intenderanno adottare in proposito<\/p>\n<p>Milano-Bologna, 4 maggio 2012<\/p>\n<p>Andrea Ichino\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pietro Ichino<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">hh<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ABBIAMO CHIESTO ALLA CIVIT E AL GARANTE DELLA PRIVACY DI INTERVENIRE SU DI UN ORIENTAMENTO OPERATIVO DELL&#8217;AGENZIA PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA, CHE APPARE IN NETTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA TOTALE Esposto presentato da Andrea e Pietro Ichino alla Civit e al Garante dei Dati Personali il 4 maggio 2012 &#8211; In [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,27],"tags":[],"class_list":["post-20995","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22-lavoro-pubblico","category-scuola"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20995","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20995"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20995\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20995"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20995"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20995"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}