
{"id":21349,"date":"2012-05-19T22:51:45","date_gmt":"2012-05-19T21:51:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21349"},"modified":"2012-05-19T22:54:42","modified_gmt":"2012-05-19T21:54:42","slug":"dieci-buoni-motivi-per-volere-una-legge-sulla-trasparenza-delle-amministrazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21349","title":{"rendered":"DIECI BUONI MOTIVI PER VOLERE UNA LEGGE SULLA TRASPARENZA DELLE AMMINISTRAZIONI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL PRINCIPIO <em>DELLA FULL DISCLOSURE<\/em> OVVERO PIENA E ILLIMITATA ACCESSIBILIT\u00c0 DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI PRESSO TUTTI GLI ENTI PUBBLICI \u00c8 GI\u00c0 LEGGE IN SVEZIA, REGNO UNITO E USA, DOVE I <em>FREEDOM OF INFORMATION ACTS<\/em> DISPONGONO UNA DISCIPLINA ORGANICA E UN APPARATO SANZIONATORIO EFFICACE<\/span><\/p>\n<p><em>Documento presentato da un gruppo di studiosi e giornalisti a Roma il 14 maggio 2012 &#8211; Per ulteriori notizie v. <a title=\"www.foia.it\" href=\"http:\/\/www.foia.it\/10-buoni-motivi\" target=\"_blank\">il sito dell&#8217;iniziativa<\/a> &#8211; Segue una mia precisazione circa la normativa oggi gi\u00e0 vigente nel nostro ordinamento su questa materia<!--more--><\/em><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">I DIECI MOTIVI<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>1.Perch\u00e9 \u00e8 uno strumento essenziale per la democrazia<\/strong><br \/>\nL&#8217;informazione \u00e8 stata definita &#8220;l&#8217;ossigeno della democrazia&#8221;: senza di essa, la democrazia muore. Avere accesso ai documenti della pubblica amministrazione significa avere migliori strumenti per capire, giudicare e partecipare alla vita pubblica. Significa poterne saperne di pi\u00f9 su come le persone che abbiamo eletto hanno speso i nostri soldi e utilizzato il potere che gli abbiamo dato. Significa quindi poter votare con migliore cognizione di causa.<\/p>\n<p><strong>2.Perch\u00e9 l\u2019informazione detenuta dalla pubblica amministrazione \u00e8 nostra<\/strong><br \/>\nLa pubblica amministrazione la detiene per conto e a spese dei cittadini italiani. Negli Stati Uniti, il principio base della legge sul diritto all&#8217;informazione (il Freedom of Information Act, FOIA) \u00e8 che &#8220;l&#8217;informazione detenuta dall&#8217;amministrazione pubblica appartiene al popolo americano&#8221;: non sono quindi i cittadini a dover motivare le proprie richieste di informazioni, bens\u00ec il governo a dover motivare l&#8217;eventuale diniego, fornendo prove della necessit\u00e0 di mantenere segrete le informazioni. Bisogna affermare anche in Italia questo principio.<\/p>\n<p><strong>3.Perch\u00e9 aiuta a combattere la corruzione<\/strong><br \/>\nSecondo <em>Transparency International <\/em>(una ong che pubblica un rapporto annuale sul livello di corruzione nei diversi paesi del mondo), il diritto di accesso all&#8217;informazione detenuta dalla pubblica amministrazione &#8220;\u00e8 forse l&#8217;arma pi\u00f9 importante per combattere contro la corruzione&#8221;.<\/p>\n<p><strong>4.Perch\u00e9 fa risparmiare<\/strong><br \/>\nSecondo la Corte dei Conti, la corruzione costa all&#8217;Italia circa 60 miliardi all&#8217;anno. Il diritto all&#8217;informazione aiuta a combattere la corruzione e quindi fa risparmiare. Negli Stati Uniti, dove la legge sul diritto all&#8217;informazione \u00e8 utilizzatissima dai cittadini (nel 2011 sono state presentate pi\u00f9 di 600.000 richieste di accesso a documenti del governo federale), il costo totale annuale per l&#8217;applicazione della legge \u00e8 di circa $416 milioni annui, cio\u00e8 di meno di $1,4 per ogni cittadino. A noi italiani la corruzione pubblico-privata costa 1.000 euro a testa all&#8217;anno. Anche una piccola diminuzione della corruzione ripagherebbe ampiamente i costi di applicazione della legge.<\/p>\n<p><strong>5.Perch\u00e9 migliora l\u2019efficienza della pubblica amministrazione<\/strong><br \/>\nIl diritto all&#8217;informazione incoraggia la pubblica amministrazione a gestire e conservare meglio i propri archivi e le proprie banche dati. Una buona gestione dell&#8217;informazione \u00e8 uno dei fattori chiave per rendere pi\u00f9 efficiente la macchina amministrativa.<\/p>\n<p><strong>6.Perch\u00e9 aumentare la trasparenza della pubblica amministrazione aiuta a ricostruire un rapporto di fiducia tra amministratori e amministrati<\/strong><br \/>\nScandali e corruzione hanno finito per gettare un generale discredito sugli amministratori pubblici, che colpisce anche gli onesti e l&#8217;insieme della pubblica amministrazione. Chi amministra la cosa pubblica potr\u00e0 ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini solo operando nella massima trasparenza. Come spiega il consiglio d&#8217;Europa, il diritto all&#8217;informazione &#8220;contribuisce ad affermare la legittimit\u00e0 delle amministrazioni come pubblici servizi e a rafforzare la fiducia del pubblico nelle autorit\u00e0 pubbliche&#8221; (Raccomandazione 2\/2002). Gli amministratori pubblici onesti hanno dunque tutto da guadagnare da una legge sul diritto all&#8217;informazione.<\/p>\n<p><strong>7.Perch\u00e9 le maggiori organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani raccomandano di adottarla<\/strong><br \/>\nIl Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha di recente chiarito che l&#8217;art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 &#8211; che afferma il diritto a &#8220;cercare&#8221; informazioni &#8211; include &#8220;il diritto di accesso all&#8217;informazione in possesso della pubblica amministrazione&#8221;. I relatori speciali sul diritto all&#8217;informazione di ONU, OCSE e OSA hanno definito il diritto d&#8217;accesso alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione come &#8220;un fondamentale diritto umano&#8221;. Il Consiglio d&#8217;Europa ha varato due Raccomandazioni, una nel 1981 e una, pi\u00f9 articolata e incisiva, nel 2002, che sollecitano gli Stati europei ad adottare una legge sul diritto all&#8217;informazione detenuta dalla pubblica amministrazione, basata sul principio della massima apertura possibile. Anche l&#8217;Organizzazione degli Stati Americani e l&#8217;Unione africana considerano fondamentale il diritto all&#8217;informazione detenuta dalla pubblica amministrazione e incoraggiano gli stati membri ad adottare leggi molto aperte in materia.<\/p>\n<p><strong>8.Perch\u00e9 accedere alle informazioni mediante una legge \u00e8 pi\u00f9 democratico che farlo tramite le fughe di notizie e tutela meglio i cittadini<\/strong><br \/>\nL&#8217;accesso all&#8217;informazione non deve essere riservato a chi ha un &#8220;accesso privilegiato&#8221; nella pubblica amministrazione: tutti devono avere il diritto a cercare informazioni e questo pu\u00f2 garantirlo solo una buona legge. Non tutte le informazioni possono diventare subito di pubblico dominio: \u00e8 giusto che determinate informazioni siano escluse dall&#8217;accesso, se dalla loro divulgazione pu\u00f2 derivare un danno &#8211; ad esempio &#8211; alla sicurezza dei cittadini o alla loro vita privata (danno superiore all&#8217;interesse pubblico alla conoscenza). Una buona legge pu\u00f2 trovare il giusto equilibrio tra interesse pubblico alla conoscenza e la necessit\u00e0 di tutelare interessi individuali e collettivi quali la difesa del paese, la lotta alla criminalit\u00e0, la <em>privacy<\/em>, il segreto industriale e cos\u00ec via.<\/p>\n<p><strong>9.Perch\u00e9 la normativa italiana proclama il principio di trasparenza, ma non lo traduce in pratica<\/strong><br \/>\nIn Italia esiste una legge sul diritto d&#8217;accesso ai documenti della pubblica amministrazione (l. 241\/1990), ma \u00e8 una legge molto restrittiva, profondamente diversa dalle leggi in materia in vigore nella maggior parte dei paesi democratici. La legge italiana permette l&#8217;accesso solo se i documenti che si richiedono sono necessari all&#8217;interessato per presentare un ricorso, per un&#8217;azione giudiziaria o in casi analoghi. Nei paesi che hanno una legge sul diritto all&#8217;informazione (ormai sono pi\u00f9 di ottanta, nei cinque continenti: Canada, USA, Messico, Brasile, Sud Africa, Nigeria, India, Giappone, Giordania, Australia, Regno Unito, Germania, ecc.) non si deve neppure indicare per quale motivo si vogliano vedere dei documenti. Il Consiglio d&#8217;Europa raccomanda esplicitamente: &#8220;Chi fa richiesta per un documento ufficiale non deve essere obbligato a motivare la richiesta&#8221; (Rec. 2\/2002). Solo a queste condizioni i cittadini possono sentire liberi di cercare informazioni anche su argomenti scomodi<\/p>\n<p><strong>10.Perch\u00e9 l\u2019informazione \u00e8 potere<\/strong><br \/>\nRenderla accessibile a tutti aiuta a costruire una societ\u00e0 pi\u00f9 democratica e giusta.<\/p>\n<p><strong>Elena Aga Rossi <\/strong><br \/>\n<strong>Vittorio Alvino <\/strong><br \/>\n<strong>Gregorio Arena <\/strong><br \/>\n<strong>Giulia Barrera<\/strong><br \/>\n<strong>Romano Bartoloni <\/strong><br \/>\n<strong>Ernesto Belisario <\/strong><br \/>\n<strong>Amelia Beltramini <\/strong><br \/>\n<strong>Giovanni Boccia Artieri <\/strong><br \/>\n<strong>Sandra Bonsanti <\/strong><br \/>\n<strong>Ennio Caretto <\/strong><br \/>\n<strong>Paola Carucci <\/strong><br \/>\n<strong>Roberto Casalini <\/strong><br \/>\n<strong>Gegia Celotti <\/strong><br \/>\n<strong>Enzo Cheli <\/strong><br \/>\n<strong>Guido Columba <\/strong><br \/>\n<strong>Marco Contini<\/strong><br \/>\n<strong>Paolo Costa <\/strong><br \/>\n<strong>Emilia De Biasi <\/strong><br \/>\n<strong>Francesco De Vito <\/strong><br \/>\n<strong>Arturo Di Corinto <\/strong><br \/>\n<strong>Andrea Fama<\/strong><br \/>\n<strong>Giuseppe Fiengo <\/strong><br \/>\n<strong>Raffaele Fiengo<\/strong><br \/>\n<strong>Giancarlo Ghirra <\/strong><br \/>\n<strong>Angelo Giacobelli <\/strong><br \/>\n<strong>Giuseppe Giulietti <\/strong><br \/>\n<strong>Linda Giuva<\/strong><br \/>\n<strong>Mariella Guercio<\/strong><br \/>\n<strong>Pietro Ichino <\/strong><br \/>\n<strong>Claudia Lopedote<\/strong><br \/>\n<strong>Enzo Marzo<br \/>\n<\/strong><strong>Elio Matarazzo <\/strong><br \/>\n<strong>Andrea Menapace <\/strong><br \/>\n<strong>Roberto Natale <\/strong><br \/>\n<strong>Ernesto Navazio<\/strong><br \/>\n<strong>Valerio Onida <\/strong><br \/>\n<strong>Piero Pantucci <\/strong><br \/>\n<strong>Stefano Passigli <\/strong><br \/>\n<strong>Mario Pianta <\/strong><br \/>\n<strong>Francesca Piazza <\/strong><br \/>\n<strong>Tommaso Piffer <\/strong><br \/>\n<strong>Alberto Pinna <\/strong><br \/>\n<strong>Guido Possa <\/strong><br \/>\n<strong>Pino Rea <\/strong><br \/>\n<strong>Andrea Riscassi<\/strong><br \/>\n<strong>Vittorio Roidi<\/strong><br \/>\n<strong>Guido Romeo <\/strong><br \/>\n<strong>Renzo Santelli <\/strong><br \/>\n<strong>Guido Scorza<\/strong><br \/>\n<strong>Roberto Seghetti <\/strong><br \/>\n<strong>Paolo Serventi Longhi <\/strong><br \/>\n<strong>Alberto Spampinato <\/strong><br \/>\n<strong>Corrado Stajano <\/strong><br \/>\n<strong>Giancarlo Tartaglia <\/strong><br \/>\n<strong>Mario Tedeschini Lalli <\/strong><br \/>\n<strong>Giovanni Valentini <\/strong><br \/>\n<strong>Giovanni Vetritto <\/strong><br \/>\n<strong>Vincenzo Vita<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>UNA PRECISAZIONE SULLA NORMATIVA VIGENTE<br \/>\n<\/strong><\/span>Riguardo al contenuto del punto 9 del documento, va ricordata anche la lettera <em>h)<\/em> inserita nel secondo comma dell\u2019articolo 4 della legge n. 15\/2009 (la cosiddetta \u201cLegge Brunetta\u201d) per effetto di un mio emendamento approvato dal Senato, che recita testualmente:<\/p>\n<p><em>\u201c[\u2026] h) assicurare la totale accessibilit\u00e0 dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicit\u00e0 e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione, anche attraverso:<\/em><br \/>\n<em>1)\u00a0la disponibilit\u00e0 immediata mediante la rete Internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinch\u00e9 possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;<\/em><br \/>\n<em>2)\u00a0il confronto periodico tra valutazioni operate dall\u2019interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall\u2019esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;<\/em><br \/>\n<em>3)\u00a0l\u2019adozione da parte delle pubbliche amministrazioni \u2026 di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti webv delle pubbliche amministrazioni, definito in conformit\u00e0 agli obiettivi di cui al comma 1.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Questa norma contenuta nella legge-delega si \u00e8 tradotta nell\u2019articolo 11 del decreto legislativo delegato (27 ottobre 2009 n. 150), che recita testualmente:<\/p>\n<p><em>\u201c11. Trasparenza. La trasparenza \u00e8 intesa come accessibilit\u00e0 totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell\u2019organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all\u2019utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell\u2019attivit\u00e0 di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialit\u00e0. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell\u2019articolo 117, secondo comma, della Costituzione.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Lo stesso articolo 11 prosegue poi specificando come deve essere impostato e attuato il programma per la trasparenza.<br \/>\nInfine, ancora per effetto di un mio emendamento, nella legge n. 183\/2010 (c.d. \u201cCollegato lavoro\u201d) \u00e8 stato inserita una norma che a sua volta dispone l\u2019inserimento del seguente comma 3-bis nell\u2019articolo 19 del d.lgs. n. 196\/2003 (c.d. Codice della Privacy):<\/p>\n<p><em>\u201c3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall\u2019amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermit\u00e0 e degli impedimenti personali o familiari che causino l\u2019astensione dal lavoro, nonch\u00e9 le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l\u2019amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all\u2019articolo 4, comma 1, lette4ra d).\u201d<\/em><\/p>\n<p>Mancano, tuttavia gli incentivi giusti affinch\u00e9 il principio della trasparenza totale venga applicato e le sanzioni per le amministrazioni e i loro addetti che non lo applicano. Quella che avrebbe dovuto essere la chiave di volta della riforma, ossia la Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, l\u2019Integrit\u00e0 e la Trasparenza delle amministrazioni), ha per\u00f2 omesso totalmente di fare quanto era in suo potere per promuovere la conoscenza e l\u2019applicazione di queste norme, e in molte occasioni ha operato essa stessa in modo opaco per quel che riguarda l\u2019amministrazione delle proprie risorse.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL PRINCIPIO DELLA FULL DISCLOSURE OVVERO PIENA E ILLIMITATA ACCESSIBILIT\u00c0 DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI PRESSO TUTTI GLI ENTI PUBBLICI \u00c8 GI\u00c0 LEGGE IN SVEZIA, REGNO UNITO E USA, DOVE I FREEDOM OF INFORMATION ACTS DISPONGONO UNA DISCIPLINA ORGANICA E UN APPARATO SANZIONATORIO EFFICACE Documento presentato da un gruppo di studiosi e giornalisti a Roma [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-21349","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22-lavoro-pubblico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21349\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}