
{"id":21420,"date":"2012-05-22T17:42:42","date_gmt":"2012-05-22T16:42:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21420"},"modified":"2012-07-01T22:10:55","modified_gmt":"2012-07-01T21:10:55","slug":"la-nuova-disciplina-dei-licenziamenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21420","title":{"rendered":"LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LE NORME CONTENUTE NELLA RIFORMA FORNERO RELATIVE ALLA MATERIA DEL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO E ALLE CONTROVERSIE SULLA STESSA MATERIA<\/span><\/p>\n<p><em>Commi da 37\u00a0a 69 dell&#8217;articolo 1 del disegno di legge n. S-3249, secondo il maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto e ottenuto la fiducia al Senato il 30 maggio 2012 (lo stesso testo, senza modifiche, \u00e8 stato poi approvato dalla Camera dei Deputati il 27 giugno successivo ed \u00e8 pertanto destinato a diventare legge dello Stato) &#8211; Il testo \u00e8 perfettamente identico a quello degli articoli 13-21, come emendati dalla Commissione Lavoro del Senato in sede referente;\u00a0 le parole aggiunte dagli emendamenti approvati dalla Commissione sono evidenziate in grassetto \u2013 Il\u00a0nuovo articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (qui sostituito dal comma 40 dell&#8217;articolo 1 del disegno di legge), con la nuova numerazione dei suoi commi,\u00a0\u00e8 evidenziato dai capoversi rientrati e dal colore verde; il nuovo\u00a0articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (qui sostituito dal comma 42 dell&#8217;articolo 1 del disegno di legge), con la nuova numerazione dei suoi commi, \u00e8 evidenziato dai capoversi rientrati e dal colore blu<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Capo III<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DISCIPLINA IN TEMA DI FLESSIBILIT\u00c0 IN USCITA E TUTELE DEL LAVORATORE<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">37.\u00a0 Il comma 2 dell\u2019articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab<em>2.<\/em> La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">38. Al secondo comma dell\u2019articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: \u00abduecentosettanta\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abcentottanta\u00bb.<\/p>\n<p>39. Il termine di cui al comma 2 si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p>40. L\u2019articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #008080;\"> <span style=\"color: #008000;\">\u00abArt. 7. \u2013<em> 1. <\/em>Ferma l\u2019applicabilit\u00e0, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell\u2019articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all\u2019articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all\u2019articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.<\/span><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\"> <em>2. <\/em>Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l\u2019intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonch\u00e9 le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\"> <em> 3. <\/em>La Direzione territoriale del lavoro <strong>trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore <\/strong>nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l\u2019incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all\u2019articolo 410 del codice di procedura civile.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\"><strong><em>3-bis<\/em>. La comunicazione contenente l&#8217;invito si considera validamente effettuata quando \u00e8 recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero \u00e8 consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\"> <em>4.<\/em> Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\"> <em>5.<\/em> La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l\u2019incontro, fatta salva l\u2019ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro pu\u00f2 comunicare il licenziamento al lavoratore.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\"> <em>6.<\/em> Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l\u2019impiego (ASpI) e pu\u00f2 essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l\u2019affidamento del lavoratore ad un\u2019agenzia di cui all\u2019articolo 4, comma 1, lettere <em><strong>a), c) <\/strong><\/em><strong>ed<\/strong><em><strong> e)<\/strong><\/em>, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\"> <em>7.<\/em> Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, \u00e8 valutato dal giudice per la determinazione dell\u2019indennit\u00e0 risarcitoria di cui all\u2019articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l\u2019applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\"><strong><em>7-bis<\/em>. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all&#8217;incontro di cui al comma 3, la procedura pu\u00f2 essere sospesa per un massimo di quindici giorni \u00bb.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>41. Il licenziamento intimato all&#8217;esito del procedimento disciplinare di cui all&#8217;articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all&#8217;esito del procedimento di cui all&#8217;articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo \u00e8 stato avviato, salvo l&#8217;eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennit\u00e0 sostitutiva; \u00e8 fatto salvo, in ogni caso, l&#8217;effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono, altres\u00ec, sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>[modifica dell&#8217;art. 18 St. lav.]<\/em><\/p>\n<p>42.\u00a0 All\u2019articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\n<em>a) <\/em>la rubrica \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abTutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo\u00bb;<br \/>\n<em> b)<\/em> i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #333399;\">\u00ab1. &#8211; Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullit\u00e0 del licenziamento perch\u00e9 discriminatorio ai sensi dell\u2019articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 35 del codice delle pari opportunit\u00e0 tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all\u2019articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perch\u00e9 riconducibile ad altri casi di nullit\u00e0 previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell\u2019articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell\u2019ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall\u2019invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l\u2019indennit\u00e0 di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perch\u00e9 intimato in forma orale.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #333399;\"> 2. &#8211; Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altres\u00ec il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullit\u00e0, stabilendo a tal fine un\u2019indennit\u00e0 commisurata all\u2019ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell\u2019effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potr\u00e0 essere inferiore a cinque mensilit\u00e0 della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro \u00e8 condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #333399;\"> 3. &#8211; Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore \u00e8 data la facolt\u00e0 di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un\u2019indennit\u00e0 pari a quindici mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non \u00e8 assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell\u2019indennit\u00e0 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall\u2019invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #333399;\"> 4. &#8211; Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perch\u00e9 il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria commisurata all\u2019ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell\u2019effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative, nonch\u00e9 quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell\u2019indennit\u00e0 risarcitoria non pu\u00f2 essere superiore a dodici mensilit\u00e0 della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro \u00e8 condannato, altres\u00ec, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall\u2019illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative. In quest\u2019ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d\u2019ufficio alla gestione corrispondente all\u2019attivit\u00e0 lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell\u2019ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall\u2019invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l\u2019indennit\u00e0 sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #333399;\"> 5. &#8211; Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all\u2019anzianit\u00e0 del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell\u2019attivit\u00e0 economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #333399;\"> 6. &#8211; Nell\u2019ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all\u2019articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all\u2019articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all\u2019articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravit\u00e0 della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi \u00e8 anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #333399;\"> 7. &#8211; Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell\u2019ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell\u2019inidoneit\u00e0 fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento \u00e8 stato intimato in violazione dell\u2019articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Pu\u00f2 altres\u00ec applicare la predetta disciplina nell\u2019ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell\u2019indennit\u00e0 tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell\u2019ambito della procedura di cui all\u2019articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #333399;\"> 8. &#8211; Le disposizioni dal comma quarto al comma settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze pi\u00f9 di quindici lavoratori o pi\u00f9 di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonch\u00e9 al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell\u2019ambito dello stesso comune occupa pi\u00f9 di quindici dipendenti e all\u2019impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa pi\u00f9 di cinque dipendenti, anche se ciascuna unit\u00e0 produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa pi\u00f9 di sessanta dipendenti.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #333399;\"> 9. &#8211; Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all\u2019ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unit\u00e0 lavorative fa riferimento all\u2019orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all\u2019ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #333399;\"> 10. &#8211; Nell\u2019ipotesi di revoca del licenziamento, purch\u00e9 effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell\u2019impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuit\u00e0, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.\u00bb.<\/span><\/p>\n<p>43. All\u2019articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abL\u2019inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>[Disposizioni in materia di<\/em><br \/>\n<em>licenziamenti collettivi: m<\/em><em>odifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223]<\/em><\/p>\n<p>44.\u00a0 All\u2019articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: \u00abContestualmente\u00bb \u00e8 sostituita dalle seguenti: \u00abEntro sette giorni dalla comunicazione dei recessi\u00bb.<\/p>\n<p>45. All\u2019articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abGli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell\u2019ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo\u00bb.<\/p>\n<p>46. All\u2019articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l\u2019osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all\u2019articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all\u2019articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell\u2019impugnazione del licenziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all\u2019articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>[Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti]<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">47.\u00a0Le disposizioni dei commi da 48 a 68\u00a0\u00a0si applicano alle controversie aventi ad oggetto l\u2019impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall\u2019articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>[Tutela urgente]<\/em><\/p>\n<p>48.\u00a0 La domanda avente ad oggetto l\u2019impugnativa del licenziamento di cui all\u2019articolo 16 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all\u2019articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all\u2019articolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa <strong>con decreto <\/strong>l\u2019udienza di comparizione delle parti. <strong>L&#8217;udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell&#8217;udienza, nonch\u00e9 un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione \u00e8 a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi debbono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.<\/strong><br \/>\n49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalit\u00e0 non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi\u00f9 opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d\u2019ufficio <strong>ai sensi dell&#8217;articolo 421 del codice di procedura civile <\/strong>e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all\u2019accoglimento o al rigetto della .<br \/>\n50. L\u2019efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 2 non pu\u00f2 essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dell\u2019articolo 18.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>[Opposizione]<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">51.\u00a0 Contro l\u2019ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui all\u2019articolo 17, comma 2, pu\u00f2 essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all\u2019articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto <strong>a pena di decadenza <\/strong>entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all\u2019articolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa \u00e8 comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l\u2019udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all\u2019opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell\u2019udienza.<br \/>\n52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell\u2019udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall\u2019opponente all\u2019opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.<br \/>\n53. L\u2019opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all\u2019articolo 416 del codice di procedura civile. Se l\u2019opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.<br \/>\n54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonch\u00e9 il ricorso introduttivo e l\u2019atto di costituzione dell\u2019opposto, osservati i termini di cui al comma 2 del presente articolo.<br \/>\n55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell\u2019udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 3.<br \/>\n56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non \u00e8 fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.<br \/>\n57. All\u2019udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalit\u00e0 non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi\u00f9 opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonch\u00e9 disposti d\u2019ufficio, ai sensi dall\u2019articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all\u2019accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell\u2019udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall\u2019udienza di discussione. La sentenza \u00e8 provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l\u2019iscrizione di ipoteca giudiziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>[Reclamo e ricorso per cassazione]<\/em><\/p>\n<p><strong> 58. Contro la sentenza che decide sul ricorso \u00e8 ammesso reclamo davanti alla corte d&#8217;appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositarsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.<\/strong><br \/>\n59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d\u2019ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.<br \/>\n60. La corte d\u2019appello fissa con decreto l\u2019udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell\u2019articolo 18. Alla prima udienza, la corte pu\u00f2 sospendere l\u2019efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d\u2019appello, sentite le parti, omessa ogni formalit\u00e0 non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi\u00f9 opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all\u2019accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell\u2019udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall\u2019udienza di discussione.<br \/>\n61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l\u2019articolo 327 del codice di procedura civile.<br \/>\n62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell\u2019efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d\u2019appello, che provvede a norma del comma 3.<br \/>\n63. La corte fissa l\u2019udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.<br \/>\n64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l\u2019articolo 327 del codice di procedura civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>[Priorit\u00e0 nella trattazione delle controversie]<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">65.\u00a0 Alla trattazione delle controversie regolate dagi commi\u00a0da\u00a0\u00a047\u00a0 a\u00a0\u00a064\u00a0\u00a0devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong> 66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull&#8217;osservanza della disposizione di cui al comma 1.<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">[<em>Disciplina transitoria <strong>e disposizioni finanziarie]<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">67.\u00a0\u00a0I\u00a0commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">68<strong>. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull&#8217;osservanza della disposizione di cui al comma 1.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong> 69. Dall&#8217;attuazione delle disposizioni della presente sezione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">jj<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LE NORME CONTENUTE NELLA RIFORMA FORNERO RELATIVE ALLA MATERIA DEL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO E ALLE CONTROVERSIE SULLA STESSA MATERIA Commi da 37\u00a0a 69 dell&#8217;articolo 1 del disegno di legge n. 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