
{"id":21443,"date":"2012-05-26T15:39:18","date_gmt":"2012-05-26T14:39:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21443"},"modified":"2012-05-26T15:40:17","modified_gmt":"2012-05-26T14:40:17","slug":"andrea-ichino-sul-lavoro-non-basta-il-coraggio-del-ministro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21443","title":{"rendered":"ANDREA ICHINO: SUL LAVORO NON BASTA IL CORAGGIO DEL MINISTRO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA RIFORMA MUOVE NELLA DIREZIONE GIUSTA, MA TROPPI COMPROMESSI NE PREGIUDICANO LA COMPRENSIBILIT\u00c0 E QUINDI L&#8217;EFFICACIA SUL SUL PIANO ECONOMICO <\/span><\/p>\n<p><em>Articolo <strong>di Andrea Ichino<\/strong> pubblicato sul <\/em>Corriere della Sera <em>il 24 maggio 2012<\/em><\/p>\n<p><!--more-->Bisogna evitare che sia ulteriormente annacquata dal Parlamento e possibilmente riportarla al livello di incisivit\u00e0 di cui il Paese avrebbe bisogno: altrimenti la riforma del mercato del lavoro attualmente in discussione al Senato sar\u00e0 un\u2019altra occasione mancata per il Governo. Certo non per colpa del Ministro Fornero a cui va riconosciuto il merito di averci coraggiosamente provato, ma per effetto dei veti incrociati e dei bizantinismi dei giuristi che in questo Paese trasformano ogni disegno coerente di riforma in compromessi che, nella migliore delle ipotesi, non possono produrre effetti positivi.<br \/>\nUn merito, per fortuna, la riforma lo ha gi\u00e0 avuto anche cos\u00ec: aver messo in discussione il tab\u00f9, secondo cui il lavoratore ha sempre e comunque un diritto di propriet\u00e0 sul suo posto di lavoro, dal quale non pu\u00f2 essere allontanato se non in casi assolutamente eccezionali. E aver affermato, invece, che esistono casi in cui il contratto di lavoro deve potersi risolvere per sola volont\u00e0 dell\u2019impresa, fatto salvo un semplice risarcimento (magari elevato) del danno che il lavoratore subisce a causa della risoluzione del contratto, senza coinvolgere avvocati e tribunali. Questa \u00e8 la norma in molti altri Paesi, ad esempio quelli scandinavi, dove certo \u00e8 difficile dire che la dignit\u00e0 dei lavoratori sia in tal modo calpestata.<br \/>\nQuesto passo in avanti \u00e8 per\u00f2 attualmente inserito in un testo legislativo di impossibile lettura per i profani (con buona pace della tanto attesa semplificazione), che dar\u00e0 origine a sottili disquisizioni giuridiche con margini enormi di ambiguit\u00e0 riguardo all\u2019interpretazione di parole dal significato opinabile (come \u201cmanifesta insussistenza\u201d del motivo del licenziamento). Difficile pensare che questa riforma, senza miglioramenti, possa ridurre il contenzioso davanti ai giudici in materia di licenziamento anche solo per motivo puramente economico, e quindi che possa stimolare le imprese ad assumere di pi\u00f9 mediante contratti a tempo indeterminato, ossia quelli che dovrebbero essere i contratti normali. Con il risultato paradossale di non garantire certezze al datore di lavoro riguardo ai confini della sua libert\u00e0 di impresa, ma nemmeno di garantire sicurezze al lavoratore la cui sorte \u00e8 comunque affidata agli orientamenti e alle interpretazioni di giudici che necessariamente non possono pensarla tutti allo stesso modo. Ancor pi\u00f9 paradossale \u00e8 il fatto che il lavoratore di cui venga convalidato dal giudice il licenziamento per motivo economico (oggettivo), senza alcuna colpa si ritrover\u00e0 privo di qualsiasi indennizzo, come gi\u00e0 accade nella disciplina attuale che in questo almeno avrebbe dovuto essere cambiata.<br \/>\nMeglio sarebbe stato partire dall\u2019assunto che i casi di licenziamento possono essere raggrupati in due famiglie. Da un lato, quelli con intento discriminatorio oppure che violano la dignit\u00e0 e onorabilit\u00e0 del lavoratore con accuse false: in questi casi il diritto del lavoratore alla completa reintegrazione (come se il licenziamento non avesse avuto luogo) oltre che al danno, son da considerare del tutto appropriati. Dall\u2019altro lato, tutti i casi in cui l\u2019unico problema rilevante \u00e8 valutare se la prosecuzione del rapporto comporta un costo e\/o un mancato beneficio per l\u2019impresa e quanto grandi essi siano. In realt\u00e0 non importa nemmeno se questo costo o mancato beneficio dipendano da comportamenti del lavoratore, da sue caratteristiche o da altri fattori economici con cui il lavoratore non ha nulla a che fare. In tutta questa seconda categoria di casi, quel che conta \u00e8 solo decidere se il danno che l\u2019impresa subisce \u00e8 di entit\u00e0 sufficiente per giustificare un licenziamento. E il modo migliore per farlo \u00e8 stabilire un prezzo che l\u2019azienda deve pagare per poter interrompere il rapporto. Questo prezzo, fissato dalla contrattazione collettiva o dal Parlamento, rappresenterebbe il danno che la collettivit\u00e0 ritiene sufficientemente alto da giustificare l\u2019interruzione del contratto. Sarebbe quindi una limitazione della libert\u00e0 di impresa, motivata dalla condizione di maggiore debolezza del lavoratore, ma di entit\u00e0 certa e quindi meno inutilmente costosa. E andrebbe direttamente nelle tasche del lavoratore senza ingrassare gli avvocati e senza rallentare i tribunali che potrebbero cos\u00ec meglio concentrare le loro (scarse) risorse sui casi di sospetta discriminazione o violazione della dignit\u00e0 e onorabilit\u00e0 dei lavoratori.<br \/>\nCon questo modo di procedere, le parti andrebbero in giudizio (invece di procedere con la risoluzione abbinata al risarcimento) solo quando il lavoratore fosse in grado di provare l\u2019intento discriminatorio o la falsit\u00e0 delle accuse da parte dell\u2019impresa, oppure quando fosse l\u2019impresa a non voler pagare il risarcimento ritenendo che il lavoratore abbia colpe gravi. Ma la maggior parte delle imprese, anche in questi casi, preferirebbe di gran lunga pagare il risarcimento e passare oltre.<br \/>\nSe questa strada venisse adottata, la riforma stimolerebbe davvero le assunzioni a tempo indeterminato. Il pasticcio che sta emergendo dai veti incrociati rischia invece di portare solo a maggiori licenziamenti da parte delle imprese in crisi, senza effetti positivi sull\u2019occupazione nelle imprese che invece potrebbero espandersi.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">hh<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA RIFORMA MUOVE NELLA DIREZIONE GIUSTA, MA TROPPI COMPROMESSI NE PREGIUDICANO LA COMPRENSIBILIT\u00c0 E QUINDI L&#8217;EFFICACIA SUL SUL PIANO ECONOMICO Articolo di Andrea Ichino pubblicato sul Corriere della Sera il 24 maggio 2012<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-21443","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21443"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21443\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}