
{"id":21577,"date":"2012-05-28T22:11:29","date_gmt":"2012-05-28T21:11:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21577"},"modified":"2012-05-28T22:20:35","modified_gmt":"2012-05-28T21:20:35","slug":"terrorismo-perche-la-nostra-giustizia-non-intende-chiamarlo-col-suo-nome","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21577","title":{"rendered":"TERRORISMO: PERCH\u00c9 LA NOSTRA GIUSTIZIA NON INTENDE CHIAMARLO COL SUO NOME?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DELL&#8217;APRILE SCORSO,\u00a0ANCHE QUELLA DELLA CORTE D&#8217;ASSISE D&#8217;APPELLO DI MILANO \u00a0SPOSA UNA STRANA NOZIONE DI &#8220;TERRORISMO&#8221;, NELLA QUALE NON RIENTRA L&#8217;ATTIVITA&#8217; DELLE &#8220;NUOVE BR&#8221;<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo pubblicato sul <\/em>Corriere della Sera<em> del 29 maggio 2012<!--more--><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>Caro Direttore, fin dall\u2019inizio,\u00a0dal primo grado del processo contro gli appartenenti alle \u201cnuove Brigate Rosse\u201d, che si \u00e8 concluso ieri con la seconda sentenza della Corte d\u2019Assise d\u2019Appello di Milano, ho proposto a ciascuno degli imputati di rinunciare alla mia costituzione in giudizio contro di loro, in cambio del puro e semplice riconoscimento del mio diritto a non essere aggredito. Ieri, durante l\u2019ultima udienza del processo, ho ripetuto quella mia offerta di conciliazione e di dialogo. La risposta del loro leader, Alfredo Davanzo, \u00e8 stata: \u201cQuesto signore \u2013 che sarei io\u00a0\u2013\u00a0rappresenta il capitalismo, lui \u00e8 l\u2019esecutore di questo sistema e noi eseguiremo il dovere di sbarazzarci di questo sistema\u201d. Dove \u201csbarazzarci\u201d \u00e8 evidentemente un eufemismo, mentre l\u2019accento sinistro della frase sta tutto in quell\u2019\u201ceseguiremo\u201d. In ogni caso, la risposta alla mia proposta \u00e8 stata chiara: \u201cnon ti riconosciamo il diritto a non essere aggredito\u201d. E la stessa minaccia ha numerosissimi destinatari, poich\u00e9 di \u201cesecutori di questo sistema\u201d in giro per l\u2019Italia ce ne sono evidentemente molti altri.<br \/>\nA questo punto qualcuno potrebbe sorprendersi che il processo si sia poi concluso con una sentenza che riconosce gli imputati colpevoli, s\u00ec, di associazione sovversiva (articolo 270 del codice penale), ma non di terrorismo (articolo 270-<em>bis<\/em>). Ma chi \u00e8 addentro nelle cose della giustizia italiana si \u00e8 sorpreso un po\u2019 meno di questo esito. \u00c8 plausibile, infatti, che con questa decisione la Corte d\u2019Assise d\u2019Appello abbia inteso conformarsi alla <a title=\"Articolo di L. Ferrarella su sent. Cass. n. 12252 - 10.4.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20740\" target=\"_blank\">sentenza con cui il 2 aprile scorso la Cassazione aveva annullato la prima decisione<\/a>, del 2010, della stessa Corte d\u2019Assise, nello stesso processo, nella quale invece le finalit\u00e0 di terrorismo erano state riconosciute. In sostanza, la Cassazione imputava alla Corte milanese di non avere sufficientemente individuato e dimostrato, nel comportamento dei questi brigatisti, \u201cil proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l\u2019intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri\u201d, oppure \u201cla volont\u00e0 di destabilizzare\u201d o addirittura \u201cdistruggere gli assetti istituzionali del Paese\u201d. Dunque, progettare un attentato alla sede di un grande quotidiano nazionale e un agguato mirato a ferire o uccidere una persona qualsiasi, assunta quale \u201crappresentante del capitalismo\u201d, secondo questa nuova giurisprudenza, non \u00e8 di per s\u00e9 \u201cterrorismo\u201d. Resta il problema di capire che cosa, allora, secondo la Corte di Cassazione, sia \u201cterrorismo\u201d.<br \/>\nSe non \u00e8 \u201cterroristico\u201d quel progetto dei nuovi brigatisti, ancor meno pu\u00f2 qualificarsi come tale quello degli anarchici che a Genova hanno ferito il dirigente dell\u2019Ansaldo di Genova Roberto Adinolfi. Questi ultimi infatti confessano di non credere nel valore politico della loro azione violenta, ma di farlo soltanto per motivi esistenziali e di auto-gratificazione: \u201cimpugnando la pistola abbiamo solo fatto un passo in pi\u00f9 per uscire dall\u2019alienazione\u201d; \u201ccon una certa gradevolezza abbiamo armato le nostre mani, con piacere abbiamo riempito il caricatore [&#8230;] scegliere e seguire l\u2019obiettivo, coordinare mente e mano sono stati un passaggio obbligato, la logica conseguenza di un\u2019idea di giustizia, il rischio di una scelta e nello stesso tempo un confluire di sensazioni piacevoli\u201d; \u201cnon cerchiamo consenso, ma complicit\u00e0\u201d. Qui c\u2019\u00e8 principalmente la soddisfazione di una qualche pulsione sadica, ma con un\u2019esplicita rinuncia a perseguire concretamente e credibilmente effetti politici generali. Gli attentatori di Genova mostrano una piena consapevolezza della propria incapacit\u00e0 di \u201cesercitare costrizione sui pubblici poteri\u201d o, tanto meno, di \u201cdestabilizzare o addirittura distruggere gli assetti istituzionali del Paese\u201d.<br \/>\nAncor meno, probabilmente, potr\u00e0 ravvisarsi un siffatto intendimento politico nell\u2019attentato di Brindisi contro un istituto scolastico, dal momento che chi l\u2019ha compiuto non lo ha in alcun modo esplicitato: come potrebbe \u201cdestabilizzare o distruggere gli assetti istituzionali del Paese\u201d un attentatore che neppure fa conoscere all\u2019opinione pubblica tale suo preciso intendimento? Neppure l\u00ec, dunque, pu\u00f2 essersi trattato di terrorismo.<br \/>\nA ben vedere, questo \u00e8 un bene per il Paese: tra le tante piaghe da curare, almeno questa del terrorismo non ce l\u2019abbiamo pi\u00f9.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DELL&#8217;APRILE SCORSO,\u00a0ANCHE QUELLA DELLA CORTE D&#8217;ASSISE D&#8217;APPELLO DI MILANO \u00a0SPOSA UNA STRANA NOZIONE DI &#8220;TERRORISMO&#8221;, NELLA QUALE NON RIENTRA L&#8217;ATTIVITA&#8217; DELLE &#8220;NUOVE BR&#8221; Articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 29 maggio 2012<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,40],"tags":[],"class_list":["post-21577","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-giustizia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21577","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21577"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21577\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21577"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21577"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21577"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}