
{"id":21700,"date":"2012-06-09T19:36:04","date_gmt":"2012-06-09T18:36:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21700"},"modified":"2012-06-13T18:24:34","modified_gmt":"2012-06-13T17:24:34","slug":"il-diritto-del-lavoro-al-tempo-della-crisi-e-la-crisi-di-identita-dei-giuslavoristi-italiani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21700","title":{"rendered":"IL DIRITTO DEL LAVORO AL TEMPO DELLA CRISI E LA CRISI DI IDENTIT\u00c0 DEI GIUSLAVORISTI ITALIANI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL RISCHIO CHE QUESTA\u00a0COMUNIT\u00c0 ACCADEMICA PERDA\u00a0IL PESO \u00a0CHE DOVREBBE AVERE NELL&#8217;EVOLUZIONE DELLA PROPRIA MATERIA\u00a0E DELLA CULTURA STESSA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI<\/span><\/p>\n<p><em>Intervento al Congresso dell&#8217;Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, Pisa, 8 maggio 2012 &#8211; V. anche, in proposito, la <a title=\"Lettera aperta di O. Mazzotta, 12.6.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21756\" target=\"_blank\">lettera aperta di Oronzo Mazzotta, del 12 giugno 2012, con la mia replica<\/a><!--more--> <\/em><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Prima di tutto consentitemi di cogliere questa occasione per ringraziarvi della <a title=\"Appello dei giuslavoristi - 5.6.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21631\" target=\"_blank\">manifestazione unanime di solidariet\u00e0 di fronte agli insulti<\/a> e alle minacce che nei giorni scorsi i nuovi brigatisti hanno rivolto a me, con l\u2019intento di colpire in realt\u00e0 tutti noi, la nostra libert\u00e0 di pensiero e la nostra stessa dignit\u00e0 di cittadini liberi. E per chiarire una cosa che forse non \u00e8 risultata chiara nel modo in cui la vicenda \u00e8 stata riportata dai media. All\u2019inizio del procedimento davanti alla Corte d\u2019Assise di Milano sono stato molto incerto sul punto se costituirmi parte civile oppure no; ho deciso di farlo, anche sulla base del consiglio di alcune persone sagge con cui ne avevo parlato, solo per evitare il rischio di una banalizzazione dell\u2019intera vicenda, che emergeva dalla linea difensiva dei difensori degli imputati (\u201c\u00e8 tutta una montatura\u201d, oppure: \u201c\u00e8 solo folklore estremistico, senza vero pericolo per nessuno\u201d), in singolare contrasto con il comportamento degli stessi imputati. Nessuno di questi ultimi ha risposto positivamente alla proposta, da me formulata fin dall\u2019inizio del procedimento, nel senso di ritirare la costituzione di parte civile dietro il puro e semplice riconoscimento del mio diritto a non essere aggredito. Il rifiuto di questo riconoscimento\u00a0 da parte loro \u2013 anche di chi \u00e8 poi stato assolto dalle imputazioni \u2013 e da parte dei loro rumorosi sostenitori costituisce un fatto grave, un\u2019ombra inquietante sulla nostra convivenza civile. Non per me, ma per tutti noi, per tutto il Paese: una minaccia che non pu\u00f2 e non deve essere sottovalutata.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ma veniamo al nostro tema. La cosa di cui vorrei parlarvi, anche se so che sar\u00e0 percepita da molti come urticante, \u00e8 un rischio che vedo per la nostra comunit\u00e0 accademica: quello di una sua perdita di rilevanza nella costruzione del diritto del lavoro e \u2013 pi\u00f9 in generale \u2013 della cultura giuslavoristica del nostro Paese. Di questa perdita di rilevanza vedo un segnale non tanto nella pur impressionante divaricazione tra le nostre elaborazioni e la produzione legislativa dell\u2019ultimo decennio: si pu\u00f2 anche considerare fisiologico l\u2019alternarsi di stagioni di divergenza e di convergenza di orientamenti <em>de jure condendo<\/em> tra legislatore e studiosi della materia.\u00a0 Vedo invece un segnale assai pi\u00f9 preoccupante di quel rischio nel diaframma ermetico che impedisce la nostra cooperazione collettiva con il legislatore (quella di cui parlava ieri Marcello Pedrazzoli) anche nelle scelte tecniche di\u00a0scrittura dello <em>ius conditum<\/em>: un diaframma cui contribuisce, certo, la diffidenza diffusa in Parlamento nei nostri confronti,\u00a0e non soltanto nel centrodestra,\u00a0ma cui contribuisce simmetricamente anche il modo in cui squalifichiamo e disprezziamo i suoi prodotti normativi in quanto poco corrispondenti alle nostre visioni e preferenze. Vedo, poi, un altro segnale molto preoccupante nella totale alterit\u00e0 tra i termini del nostro dibattito interno e quelli dei dibattiti che si svolgono nelle sedi dove si decidono le politiche del lavoro nelle istituzioni europee: di quella stessa Europa a cui tutti noi vogliamo appartenere e con i cui standard diciamo di voler armonizzare la nostra legislazione, ma che siamo pronti a squalificare appena dice cose che non rientrano nei nostri schemi. Parliamo proprio di cose diverse, con linguaggi diversi, su lunghezze d\u2019onda molto diverse.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>D\u2019altra parte, l\u2019autorevolezza culturale di una comunit\u00e0 accademica, e in particolare di una comunit\u00e0 che coltiva il diritto del lavoro, nasce dalla sua capacit\u00e0 di conciliare il proprio ruolo di interprete dello <em>ius conditum<\/em> con l\u2019impegno a essere luogo di confronto tra orientamenti diversi sul terreno dello <em>ius condendum<\/em>, senza che questa seconda funzione possa in qualche modo appannare la prima. Ma non pu\u00f2 non risultare appannata la prima funzione quando una scelta compiuta in questi giorni dal legislatore \u2013 discutibile finch\u00e9 si vuole, ma pur sempre scelta meditata e lungamente discussa tra il Governo, le forze politiche che lo sostengono e le parti sociali interessate \u2013 viene liquidata sprezzantemente come \u201cfesseria\u201d (\u00e8 proprio il termine usato poco fa a questo proposito da Mario Napoli), o quando l\u2019intero disegno di legge presentato dal ministro del Lavoro viene indicato nel corso del nostro dibattito come il \u201cpastrocchio Fornero\u201d, e la Cisl, che vi ha maggiormente contribuito, come &#8220;sindacato giallo&#8221;. Maria Teresa Carinci si \u00e8 espressa con parole diverse: con grande e molto apprezzabile trasparenza ha esplicitato il proprio \u201cpreciso intento \u2013 nell\u2019accingersi all\u2019opera di interpretazione del nuovo testo legislativo \u2013 di conservare un\u2019area pi\u00f9 ampia possibile di applicazione della reintegrazione\u201d come sanzione per il licenziamento nel caso di esito negativo della verifica giudiziale; senonch\u00e9 questo \u00e8 l\u2019intendimento esattamente opposto rispetto alla <em>voluntas<\/em> esplicitamente enunciata dal legislatore\u00a0<em>bi-partisan<\/em>\u00a0nell\u2019emanare la nuova norma in esame. Intendimento \u2013 quello di Maria Teresa\u00a0&#8211; ovviamente del tutto legittimo nel dibattito sullo <em>ius condendum<\/em>; ma qui \u00e8 chiaro a tutti che stiamo invece parlando sostanzialmente di <em>ius conditum<\/em>, anche se manca ancora qualche giorno alla conclusione dell\u2019esame del disegno di legge in seconda lettura da parte della Camera. La nostra relatrice, dunque, ci ha proposto una raffinata opera di interpretazione della nuova norma, dichiarando esplicitamente che l\u2019opera stessa \u00e8 mirata a contrastarne gli obiettivi, a ridurre il pi\u00f9 possibile gli effetti perseguiti dal legislatore. E i due colleghi designati per il ruolo di <em>discussant<\/em> sulla relazione di Maria Teresa hanno manifestato pieno consenso con lei su questa scelta. Pur con tutta la stima e l\u2019amicizia che mi lega a relatrice e <em>discussants<\/em>, a me sembra che questa confusione indebita tra preferenze <em>de iure condendo<\/em> e criteri di lettura dello <em>ius conditum<\/em> non giovi alla nostra autorevolezza come interlocutori delle istituzioni, dei <em>policy makers<\/em>; perch\u00e9 contribuisce a identificarci come un partito pi\u00f9 che come un luogo di produzione di cultura giuridica.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>L\u2019intendimento che il legislatore ha enunciato, nel varare la nuova disciplina dei licenziamenti di cui stiamo discutendo, \u00e8 sostanzialmente questo: riservare la <em>restitutio in integrum<\/em> \u2013 quella che secondo l\u2019approccio di <em>law and economics<\/em> viene classificata come <em>property rule<\/em> \u2013 ai casi in cui \u00e8 in gioco un diritto assoluto della persona del lavoratore: dignit\u00e0, libert\u00e0 morale, onorabilit\u00e0 personale; e riservare invece la tutela indennitaria, la <em>liability rule<\/em>,\u00a0ai casi in cui sia in gioco soltanto un suo interesse economico e professionale. Si possono criticare le singole scelte di formulazione testuale; ma davvero possiamo sostenere che sia irragionevole, irrazionale, contraddittorio con la struttura logica del sistema (cos\u00ec l\u2019ha qualificata la relazione di Maria Teresa Carinci),\u00a0 l\u2019adozione di una tecnica protettiva che \u00e8 quella largamente dominante negli ordinamenti europei, applicandosi oggi a pi\u00f9 del 95 per cento della loro forza lavoro dipendente? Davvero possiamo sostenere con tanta sicurezza che una scelta di questo genere sia incostituzionale, quando per ben tre volte (nel 1965, nel 2000, in occasione del referendum radicale sull\u2019articolo 18, e nel 2008) la Corte costituzionale ha invece dichiarato la piena compatibilit\u00e0 con la Costituzione della sanzione soltanto risarcitoria contro il licenziamento illegittimo? Come possiamo dimenticare le opinioni espresse a questo riguardo anche da un nostro maestro da tutti amato e rispettato come Gino Giugni, e poi ultimamente da Tiziano Treu che di questo disegno di legge \u00e8 stato uno dei due relatori di maggioranza\u00a0in Senato?<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0 A me sembra, invece, che \u2013 al di l\u00e0 di tutte le sacrosante critiche cui prestano il fianco le singole opzioni di tecnica normativa compiute nel disegno di legge al nostro esame \u2013 questa scelta sia assai opportuna su entrambi i versanti della materia del licenziamento individuale. Su quello del licenziamento disciplinare essa \u00e8 tanto pi\u00f9 opportuna quanto pi\u00f9 paradossali e irragionevoli sono gli esiti \u2013 ai quali cos\u00ec frequentemente assistiamo \u2013 di un regime che, unico nel panorama europeo, non ammette alcuna alternativa alla reintegrazione, neppure nei casi in cui il giudice stesso rileva un concorso di colpa del lavoratore nel determinare la cessazione del rapporto. Sul versante del licenziamento per motivo economico od organizzativo, per altro verso,\u00a0questa del legislatore\u00a0a me sembra una scelta tanto pi\u00f9 opportuna quanto pi\u00f9 gravi sono state in quest\u2019ultimo mezzo secolo le aporie della giurisprudenza circa la nozione stessa di giustificato motivo oggettivo, e quanto pi\u00f9 plateale \u00e8 stata la contraddizione tra il mille volte riaffermato principio di insindacabilit\u00e0 delle scelte imprenditoriali e il modo in cui di fatto quelle scelte sono state intrusivamente sindacate nelle aule giudiziarie, ogni volta che il giudice si \u00e8 sostituito all\u2019imprenditore nella valutazione circa l\u2019utilizzabilit\u00e0 del lavoratore in altra posizione in seno all\u2019azienda, oppure circa l\u2019entit\u00e0 del prevedibile calo delle vendite di un prodotto, oppure ancora circa la congruit\u00e0 delle competenze linguistiche del lavoratore rispetto alle esigenze aziendali, e cos\u00ec via. In tutti questi casi ora il nuovo regime, prevedendo soltanto una (pur robusta) sanzione indennitaria, determiner\u00e0 una nuova situazione nella quale l\u2019indennit\u00e0 stessa costituir\u00e0 una sorta di filtro automatico delle scelte dell\u2019imprenditore: laddove la perdita attesa dalla prosecuzione del rapporto superi l\u2019importo di quell\u2019indennit\u00e0, egli potr\u00e0 procedere, col licenziamento individuale, a quell\u2019\u201caggiustamento fine\u201d degli organici che fino a oggi gli \u00e8 stato di fatto fortemente inibito, proprio per l\u2019assenza di un <em>severance cost<\/em> predeterminato. Per altro verso, l\u2019entit\u00e0 massima della sanzione (l\u2019equivalente di 24 mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione), superiore di un terzo rispetto al limite massimo vigente in Germania, fa s\u00ec che il nostro ordinamento nazionale resti al vertice della graduatoria di protettivit\u00e0 in materia di licenziamenti individuali, rispetto a tutto il resto d\u2019Europa.<br \/>\nAggiungo che mi \u00e8, poi, difficile comprendere la logica seguita da Maria Teresa quando per un verso nella sua relazione riconosce che sarebbe costituzionalmente legittima e compatibile con l\u2019articolo 30 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali la protezione di tipo obbligatorio fondata sul controllo giudiziario e sulla condanna del datore di lavoro al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 in caso di esito negativo della verifica giudiziaria, mentre per altro verso sostiene che sarebbe incostituzionale e contraria alla Carta di Nizza l\u2019imposizione dello stesso indennizzo \u2013 per quanto elevato \u2013 in tutti i casi di licenziamento per motivo oggettivo: quindi, a ben vedere, una soluzione pi\u00f9 favorevole al lavoratore.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Intendiamoci bene: anch\u2019io vedo molti difetti in questo disegno di legge governativo. A cominciare dalla sua illeggibilit\u00e0 per la quasi totalit\u00e0 dei milioni di cittadini che saranno chiamati ad applicarlo: la semplificazione della nostra legislazione del lavoro deve costituire una nuova frontiera di importanza prioritaria nel prossimo futuro. Inoltre in alcuni punti del disegno di legge \u2013 in particolare nella norma volta a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco: questione che poteva essere agevolmente risolta in modo\u00a0molto pi\u00f9 semplice\u00a0\u2013 affiora ancora la vecchia cultura giuslavoristica, che tende a complicare la vita al datore come al prestatore di lavoro in 99 casi, per prevenire l\u2019abuso in un centesimo caso. Dimenticando che in questo modo, in realt\u00e0, anche il centesimo lavoratore viene danneggiato, perch\u00e9 le complicazioni burocratiche hanno un effetto depressivo sulla domanda di lavoro; mentre non c\u2019\u00e8 tutela migliore per chi \u00e8 trattato male in un\u2019azienda che potersene andare sbattendo la porta perch\u00e9 ce n\u2019\u00e8 un\u2019altra pronta ad assumerlo trattandolo meglio. Lungi da me, dunque, l\u2019idea di incensare questo provvedimento legislativo che si avvia a concludere il proprio iter parlamentare. Mi colpisce, per\u00f2, che n\u00e9 nelle pur pregevoli relazioni introduttive del nostro congresso, n\u00e9 da parte dei discussants, sia stato espresso un seppur minimo apprezzamento per il fatto che:<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;\u00a0dopo 18 anni di deleghe legislative al Governo per la riforma in senso universalistico degli ammortizzatori sociali, durante i quali nessun Governo, n\u00e9 di centrodestra n\u00e9 di centrosinistra, \u00e8 riuscito a cavare un solo ragno dal buco, una legge per la prima volta provvede a istituire una assicurazione universale contro la disoccupazione e a ricondurre rigorosamente la Cassa integrazione alla funzione che le \u00e8 propria;<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;\u00a0dopo tre decenni nei quali si \u00e8 assistito alla fuga dal lavoro subordinato nella forma della collaborazione autonoma per cos\u00ec dire <em>border-line<\/em>, per la prima volta una legge pone al centro dei propri obiettivi e dell\u2019agenda di politica del lavoro del Paese la questione del superamento del dualismo fra protetti e non protetti, recando norme che, peraltro, la stessa relazione di Maria Teresa Carinci giudica efficaci e incisive per il riassorbimento almeno delle forme pi\u00f9 evidenti di elusione del diritto del lavoro attuate mediante le collaborazioni autonome.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Sconcerta, in particolare, questa nostra incoerenza: ci stracciamo le vesti per qualche marginale riduzione di &#8220;articolo 18&#8221; per i lavoratori regolari stabili che gi\u00e0 ne godono, mentre mostriamo un&#8217;indifferenza pressoch\u00e9 totale per la sua estensione a centinaia di migliaia di collaboratori che oggi non godono non soltanto dell\u2019articolo 18, ma neppure di alcuna altra protezione. La stessa incoerenza, del resto, ha mostrato nel corso del negoziato su questa riforma la parte politica cui appartengo, quando ha dichiarato pubblicamente la propria disponibilit\u00e0 a rinunciare per intero al riassorbimento delle collaborazioni autonome fasulle nell\u2019area del lavoro dipendente, in cambio di una rinuncia del Governo a \u201ctoccare\u201d l\u2019articolo 18.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0 Vorrei infine dedicare gli ultimi minuti che mi restano di questo intervento a un\u2019osservazione critica circa l\u2019insofferenza che \u00e8 emersa nelle relazioni di ieri e di oggi e in numerosi interventi nei confronti dell\u2019invito, che ci viene da parte dei vertici europei e da diverse autorit\u00e0 economico-finanziarie, a rendere gli standard minimi di trattamento pi\u00f9 flessibili, pi\u00f9 adattabili alle circostanze economiche locali; quindi anche a privilegiare la contrattazione collettiva aziendale come fonte degli standard medesimi. Colpisce che questa insofferenza sia espressa \u2013 e non soltanto in questa sede \u2013 dalle stesse persone che esaltano l\u2019utilit\u00e0 delle ricette keynesiane per la crescita economica del Paese. Perch\u00e9 quello che Keynes raccomanda, a ben vedere, \u00e8 essenzialmente l\u2019uso dell\u2019inflazione come risposta alla rigidit\u00e0 dei salari nominali verso il basso nelle situazioni di crisi congiunturale; pi\u00f9 precisamente, come strumento per operare una sorta di \u201ctaglio lineare\u201d del potere d\u2019acquisto reale di tutti i lavoratori, finalizzato a evitare l\u2019aumento della disoccupazione e l\u2019avvitamento recessivo, contemporaneamente \u201cpompando\u201d domanda di beni e servizi nel sistema. Ora, in una situazione nella quale con i nostri partner europei abbiamo consapevolmente scelto di rinunciare a questa utilizzazione in funzione anti-ciclica dell\u2019inflazione (in precedenza ottenuta con lo stampare pi\u00f9 moneta), il solo modo in cui possiamo combattere la disoccupazione congiunturale consiste nel rendere meno rigidi gli standard minimi, consentendo che la contrattazione aziendale li adatti alle circostanze specifiche. Questo significa, in sostanza, sostituire il \u201ctaglio lineare\u201d, quello operato mediante l\u2019inflazione keynesiana, con dei \u201ctagli su misura\u201d per le singole situazioni, operati da un sindacato-intelligenza collettiva dei lavoratori capace di valutare caso per caso i vincoli e le opportunit\u00e0 offerte dalle circostanze. Cos\u00ec stando le cose, critichiamo pure l\u2019articolo 8 del decreto-legge n. 138\/2011 (anche perch\u00e9 non ha senso affidare la necessaria riforma del diritto del lavoro alla contrattazione aziendale), purch\u00e9 siamo consapevoli della necessit\u00e0 di chiarire in quale altro modo intendiamo risolvere il problema, evitando che la rigidit\u00e0 degli standard, nella fase recessiva, generi disoccupazione, povert\u00e0 e distruzione di ricchezza.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nel nostro dibattito di questi giorni, e in particolare nella relazione di Maria Teresa Carinci, sento rispondere, su questo punto, che la soluzione del problema va perseguita attraverso una \u201cpolitica espansiva\u201d. Che immagino significhi &#8211; stringi stringi &#8211; una politica di investimenti pubblici: si torna sempre alla ricetta keynesiana. Ma chi predica questa soluzione dovrebbe chiarire da dove possano arrivare le risorse per gli investimenti pubblici, dal momento che abbiamo gi\u00e0 molto keynesianamente raggiunto e ampiamente superato i limiti massimi possibili di indebitamento pubblico e di prelievo fiscale complessivo (occorre ridurlo e redistribuirlo, ma certo non aumentarlo). Oggi non saremmo alla merc\u00e9 dei mercati finanziari internazionali, se non avessimo accumulato duemila miliardi di debito pubblico. Se, in nome della purezza dei nostri dogmi giuslavoristici, rifiutiamo la soluzione della flessibilizzazione degli standard minimi, abbiamo l\u2019onere di indicare gli altri strumenti con i quali intendiamo combattere la disoccupazione, anzi far crescere i nostri bassissimi tassi di occupazione; e non possiamo pensare di salvarci l\u2019anima col rituale auspicio di un aumento degli investimenti pubblici.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Questa nostra discussione di oggi, comunque, sottolinea positivamente quanto sia importante un dialogo aperto tra noi giuristi e gli economisti. Un dialogo del quale non dobbiamo diffidare, per timore di un\u2019egemonia del pensiero economico su quello giuridico, del mercato sui valori. La realt\u00e0 \u00e8 che abbiamo costantemente bisogno di verificare la coerenza degli effetti delle norme giuridiche con i valori che esse perseguono: una verifica che lo studio del contenuto formale delle norme stesse non \u00e8 mai in grado, da solo, di fornire. Il mio auspicio \u2013 lo affido al comitato direttivo dell\u2019Associazione che uscir\u00e0 domani dalle urne del nostro congresso \u2013 \u00e8 che nel prossimo futuro sappiamo coltivare questo dialogo pi\u00f9 e meglio di quanto abbiamo saputo fare fin qui.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL RISCHIO CHE QUESTA\u00a0COMUNIT\u00c0 ACCADEMICA PERDA\u00a0IL PESO \u00a0CHE DOVREBBE AVERE NELL&#8217;EVOLUZIONE DELLA PROPRIA MATERIA\u00a0E DELLA CULTURA STESSA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI Intervento al Congresso dell&#8217;Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, Pisa, 8 maggio 2012 &#8211; V. anche, in proposito, la lettera aperta di Oronzo Mazzotta, del 12 giugno 2012, con la mia [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25,9],"tags":[],"class_list":["post-21700","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interventi","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21700"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21700\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}