
{"id":21756,"date":"2012-06-12T18:04:18","date_gmt":"2012-06-12T17:04:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21756"},"modified":"2012-06-13T12:06:02","modified_gmt":"2012-06-13T11:06:02","slug":"oronzo-mazzotta-non-e-colpa-dei-giuslavoristi-se-il-legislatore-va-per-la-sua-strada-senza-ascoltarli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21756","title":{"rendered":"ORONZO MAZZOTTA: NON \u00c8 COLPA DEI GIUSLAVORISTI SE IL LEGISLATORE VA PER LA SUA STRADA SENZA ASCOLTARLI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL GIUSLAVORISTA PISANO REPLICA AI MIEI ARGOMENTI OSSERVANDO COME IL GIUDIZIO NEGATIVO SULLA TECNICA NORMATIVA ADOTTATA NEL DISEGNO DI LEGGE FORNERO SIA PRESSOCH\u00c9 UNANIME TRA GLI STUDIOSI DELLA MATERIA: NON DOVREBBE DUNQUE ESSERE IMPUTATA A LORO L&#8217;INTERRUZIONE DEI CANALI DI COMUNICAZIONE\u00a0CON IL CETO POLITICO<\/span><\/p>\n<p><em>Lettera aperta <strong>di Oronzo Mazzotta<\/strong>, ordinario di diritto del lavoro nell&#8217;Universit\u00e0 &#8220;la Sapienza&#8221; di Pisa, pervenuta il 12 giugno 2012, in risposta all&#8217;<a title=\"Intervento al Congresso Aidlass, 8.6.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21700\" target=\"_blank\">intervento che ho svolto\u00a0nel corso del Congresso\u00a0dell&#8217;Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale<\/a>, a Pisa,\u00a0l&#8217;8 giugno\u00a0precedente\u00a0&#8211; <strong>Segue\u00a0la\u00a0mia risposta<!--more--><\/strong><\/em><\/p>\n<p>Caro Pietro,<br \/>\nho letto nella tua <a title=\"Nwsl n. 204, 11.6.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21746\" target=\"_blank\"><em>Newsletter <\/em>di luned\u00ec 11 giugno<\/a>, dopo averlo a-scoltato dalla tua viva voce, l\u2019<a title=\"Intervento al Congresso Aidlass, 8.6.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21700\" target=\"_blank\">intervento che hai tenuto al recente Congresso nazionale dell\u2019Aidlass<\/a> di Pisa e mi permetto, non un a replica pun-tuale, che richiederebbe riflessioni pi\u00f9 approfondite, ma qualche osservazione e due domande.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Non ho certo titolo per rispondere a nome della comunit\u00e0 scienti-fica, n\u00e9 dell\u2019Aidlass nella sua interezza n\u00e9, ancora, del consiglio direttivo uscente. Non della prima perch\u00e9, al massimo, posso costituirne uno dei tanti appartenenti in ragione della professione (accademica e non), non della seconda che \u00e8 solo un contenitore, un luogo di dibattito culturale, n\u00e9 del terzo che si limita a lanciare temi di discussione e non fa proposte. Ri-spondo quindi a titolo strettamente personale e non impegnativo se non per me stesso.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le Tue riflessioni, come del resto la discussione che si \u00e8 svolta a Pisa, ripropongono problemi di grande respiro in relazione ai rapporti fra economia e diritto e fra le rispettive \u201cculture\u201d sui quali ci stiamo confron-tando da molto tempo ed ancora lo faremo. Del resto condivido con Te un percorso culturale assai stimolante all\u2019interno della Fondazione Giuseppe Pera che sta instaurando un proficuo dialogo fra le due discipline, valo-rizzando anche il ruolo della sperimentazione.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Far\u00f2 solo due osservazioni, quasi arbitrarie, fra le tantissime che il tuo scritto suggerisce: l\u2019una di merito, l\u2019altra di metodo (come si usa dire), anteponendo la prima alla seconda.<br \/>\nDate le molteplici vesti, tutte autorevoli, nelle quali ti proponi alla pubblica opinione (editorialista, professore di diritto del lavoro, avvo-cato, senatore della repubblica, membro di un importante partito politico, etc.), che si ripercuotono, ed irrimediabilmente, nelle Tue argomentazioni, \u00e8 opportuno \u2013 se si deve intavolare un minimo di dialogo \u2013 volta a volta chiarire su quale piano si svolge la discussione.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I rilievi di merito coinvolgono l\u2019Ichino studioso appassionato del diritto del lavoro, che ha difeso e difende la riforma, anche sul piano tec-nico, considerandola, nella sostanza, un primo importante passo nella di-rezione di una modernizzazione del mercato del lavoro italiano.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Non mi interessa prendere posizione sulla riforma nel suo insieme; intendo soffermarmi solo sulla nuova disciplina in materia di licenziamento.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ho partecipato, negli scorsi mesi e comunque da quando \u00e8 stato reso noto il testo della riforma, ad innumerevoli dibattiti ed ho letto molti commenti a caldo, senza trovarne uno che abbia condiviso, a tacer d\u2019altro:<br \/>\n\u00a0 <em>a)<\/em> l\u2019articolazione in pi\u00f9 livelli dell\u2019apparato sanzionatorio;<br \/>\n\u00a0 <em>b)<\/em> le complesse alchimie che scompongono e ricompongono i presupposti che legittimano i licenziamenti;<br \/>\n\u00a0\u00a0<em>c)<\/em> la predisposizione di un procedimento giurisdizionale <em>ad hoc<\/em>.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Non c\u2019\u00e8 alcun osservatore che non abbia rilevato che le nuove norme introducono maggiore (e non minore) incertezza nelle controversie in materia di licenziamenti, maggiore (non minore) discrezionalit\u00e0 giudiziale, maggiore (non minore) durata dei procedimenti.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dunque: il ceto giuridico si \u00e8 espresso in modo assai critico nei con-fronti dello <em>jus <\/em>(ormai) quasi <em>conditum <\/em>in materia di licenziamenti. E questo \u00e8 un fatto.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ci\u00f2 posto, assumere che, in relazione alle finalit\u00e0 conclamate dal legislatore, le scelte tecniche adottate si prestino, nella sostanza, a con-traddire gli scopi divisati non vuol dire che, in tal modo, la nostra comunit\u00e0 si presenti \u00abcome un partito pi\u00f9 che come un luogo di produzione di cultura giuridica\u00bb, come Tu scrivi. N\u00e9 che alla medesima immagine cospi-ri anche un\u2019opzione interpretativa diretta a contrastare gli obiettivi della riforma, con il \u00abridurre il pi\u00f9 possibile gli effetti perseguiti dal legislatore\u00bb.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Mi pare invece che tale atteggiamento rientri pienamente entro il tradizionale ruolo del ceto giuridico che valuta la coerenza delle norme sia in relazione proiettiva con le finalit\u00e0 perseguite sia in rapporto con l\u2019insieme preesistente, che tecnicamente definiamo \u00absistema\u00bb.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ora non vi \u00e8 dubbio che la verit\u00e0 scientifica di un assunto non pu\u00f2 essere acquisita \u201ca colpi di maggioranza\u201d, ma \u00e8 altrettanto indubbio che nel procedimento interpretativo di un testo di legge abbia un certo peso l\u2019opinione dominante presso i cultori e gli operatori di quel settore disci-plinare. Ed allora pensi davvero che siffatto atteggiamento culturale pos-sa essere sbrigativamente liquidato come il punto di vista di una corpora-zione che fa surrettiziamente politica del diritto?<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 E veniamo all\u2019osservazione di metodo.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tu affermi che intravvedi per la nostra comunit\u00e0 \u00abuna perdita di rilevanza nella costruzione del diritto del lavoro e \u2013 pi\u00f9 in generale \u2013 della cultura giuslavoristica del nostro Paese\u00bb.\u00a0\u00c8 un\u2019affermazione grave e sono sicuro, conoscendo la tua storia personale, che \u00e8 formulata con rammarico, non certo con iattanza e, meno che mai, con disprezzo.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Qui \u00e8 evidente che parla l\u2019Ichino politico, il riformatore, che si batte per la modificazione dell\u2019esistente, non certo lo studioso. Orbene se il discorso si svolge sul piano di una valutazione critica che il \u201cpolitico\u201d rivolge ad una comunit\u00e0 di studiosi, esterna a s\u00e9 medesimo, la circostanza che il dibattito interno alla comunit\u00e0 degli studiosi del diritto del lavoro sia pi\u00f9 o meno distante dalle discussioni e dalle proposte che si svolgono in sedi propriamente decisorie (il parlamento italiano, gli organismi euro-pei, gli altri ordinamenti, etc.) va apprezzata come un fatto per cos\u00ec dire politico suscettibile di essere valutato nell\u2019agone, per l\u2019appunto, politico.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 E allora \u2013 se \u00e8 questo il piano di discussione \u2013 mi chiedo e ti chiedo: \u00e8 la comunit\u00e0 dei giuslavoristi che deve prendere atto di un proprio scollamento rispetto ai \u201cdiscorsi\u201d che si fanno in sede decisoria o \u00e8 la poli-tica che deve prendere atto che da un po\u2019 di tempo a questa parte elabora prodotti normativi che non sono condivisi dall\u2019intera (o da una grandis-sima parte della) comunit\u00e0 accademica che si occupa professionalmente dello studio del diritto del lavoro?<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Insomma: qual \u00e8 il \u201cfatto\u201d politicamente rilevante il primo o il se-condo?<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Un caro saluto<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 O. M.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">IL PRIMO COMPITO DEL GIURISTA \u00c8 INTERPRETARE LEALMENTE LA VOLONT\u00c0 DEL LEGISLATORE GARANTENDONE LA COERENZA CON IL RESTO DEL SISTEMA<\/span><\/strong><em><br \/>\nCaro Oronzo, ti ringrazio\u00a0di questa prosecuzione del dialogo congressuale e a mia volta ti rispondo.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Innanzitutto sui rilievi concernenti il <strong>merito<\/strong> del disegno di legge.<br \/>\n<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 a) <em>Quanto all&#8217;<strong>articolazione in pi\u00f9 livelli dell&#8217;apparato sanzionatorio<\/strong>,\u00a0nella disciplina dei licenziamenti, essa non\u00a0\u00e8 una novit\u00e0 nel nostro ordinamento: gi\u00e0 oggi\u00a0osserviamo una differenza di sanzioni tra aziende\u00a0\u00a0medio-grandi e aziende\u00a0piccole;\u00a0in riferimento a queste ultime, la osserviamo tra sanzione risarcitoria che costituisce la regola\u00a0generale e sanzione reintegratoria comminata per il licenziamento\u00a0discriminatorio; e anche nell&#8217;area di applicazione generalizzata della tutela reale osserviamo qualche differenza, in relazione a determinate circostanze, per quel che riguarda la parte risarcitoria della sanzione.\u00a0Una differenziazione\u00a0pi\u00f9 marcata era prevista in disegni di legge presentati, negli anni passati, da\u00a0giuslavoristi illustri come Gino Giugni e Tiziano Treu; e, molto pi\u00f9 modestamente, nel disegno di legge n. 1873\/2009, di cui io sono primo firmatario. \u00a0Dunque, non mi sembra affatto che questa articolazione possa essere considerata di per s\u00e9 una scelta eterodossa o contraria alla logica interna del sistema.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em>b) <em>Quanto alle <strong>&#8220;complesse alchimie che scompongono\u00a0e ricompongono i presupposti che legittimano i licenziamenti&#8221;<\/strong>, anch&#8217;io avrei di gran lunga preferito una disciplina della materia strutturata in maniera pi\u00f9 semplice, quale era quella delineata nel mio disegno di legge, o anche quella proposta inizialmente dal Governo nella prima met\u00e0 di marzo. Per\u00f2 neppure questa mi sembra costituire una gran novit\u00e0: nella nostra materia, negli anni passati, dottrina e giurisprudenza hanno prodotto alchimie anche pi\u00f9 complesse di queste.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em>c) <em>Quanto infine alla <strong>predisposizione di un procedimento giurisdizionale <\/strong><\/em><strong>ad hoc<\/strong> <em>concordo con quanto mi scrivi: non \u00e8 questo il modo in cui si possono sveltire i processi.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Non condivido, invece, il tuo rammarico per la <strong>maggiore incertezza<\/strong> che questo nuovo ordinamento introdurrebbe, circa l&#8217;esito della controversia. Per un verso, infatti, i limiti posti all&#8217;entit\u00e0 dell&#8217;indennizzo costituiscono\u00a0&#8211; eccome &#8211; un\u00a0fattore di riduzione dell&#8217;incertezza, rispetto alla situazione attuale, nella quale\u00a0l&#8217;entit\u00e0 dell&#8217;eventuale risarcimento dipende\u00a0\u00a0essenzialmente dalla durata del procedimento. Per altro verso, la modulabilit\u00e0 della sanzione in relazione alle circostanze e alla qualit\u00e0 del caso concreto mi sembra comunque un miglioramento, rispetto alle iniquit\u00e0 e ai paradossi generati, nel regime attuale,\u00a0dall&#8217;ineluttabile automaticit\u00e0 della reintegrazione.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ma, come\u00a0tu stesso hai ben capito,\u00a0\u00a0la questione che ho posto con il mio\u00a0\u00a0<a title=\"Intervento al Congresso Aidlass, 8.6.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21700\" target=\"_blank\">intervento al Congresso della nostra Associazione<\/a>\u00a0non\u00a0riguarda tanto il merito di questo disegno di legge, quanto piuttosto <strong>il modo nel quale la discussione in proposito \u00e8 stata impostata<\/strong> nelle relazioni e in quasi tutti gli altri interventi, nel corso dello stesso Congresso. E ho posto questa questione parlando &#8211; qui devo contraddirti &#8211; in qualit\u00e0 di studioso, di giurista,\u00a0e non in qualit\u00e0 di politico.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Proprio da giurista dico che non mi sembra compatibile con le disposizioni preliminari del Codice civile (in particolare con il riferimento contenuto nell&#8217;articolo 12 all&#8217; &#8220;intenzione del legislatore&#8221;) l&#8217;atteggiamento del giurista\u00a0il\u00a0quale si accinge a interpretare una nuova legge adottando come criterio di scelta, tra le diverse\u00a0eventuali letture possibili, un proprio intendimento mirato a ridurre al minimo gli effetti dichiaratamente perseguiti dal legislatore. Questo \u00e8 l&#8217;atteggiamento che pu\u00f2 legittimamente assumere un partito di opposizione, o un sindacato che intenda contrastare le scelte del legislatore; ma &#8211; ripeto ancora &#8211; la nostra comunit\u00e0 accademica non pu\u00f2 ridursi al ruolo di un partito o di un sindacato, se non vuole perdere autorevolezza nel campo che le \u00e8 proprio, se non vuole ridurre il campo dell&#8217;interpretazione della legge (e quindi anche la giurisdizione) al teatro di una guerra per bande. Una comunit\u00e0 di giuristi degna di questo nome deve, al contrario, mostrare come si possa e si debba affrontare il delicato compito dell&#8217;interprete sulla base di una distinzione concettuale chiara e rigorosa tra le opzioni ermeneutiche\u00a0<\/em>de iure condito<em> e quelle politico-sindacali <\/em>de iure condendo<em>, di cui ciascuno di noi \u00e8 in qualche misura portatore.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Il primo dovere del giurista \u00e8 di essere interprete leale\u00a0di ci\u00f2 che il legislatore ha inteso dire\u00a0e\u00a0ha voluto; inoltre di\u00a0essere il custode della coerenza logica dell&#8217;intero sistema delle norme\u00a0dalle quali\u00a0l&#8217;ordinamento \u00e8 composto, poich\u00e9 nel mondo del dover\u00a0essere giuridico\u00a0non sono concepibili comandi tra loro contraddittori. Se su questo concordi, converrai con me almeno su questo punto: l&#8217;opera di interpretazione della nuova disciplina dei licenziamenti che si apre con la dichiarazione dell&#8217;intendimento di ridurre al minimo l&#8217;area di applicazione della tutela indennitaria, in presenza di un chiaro intendimento inverso del legislatore,\u00a0sarebbe accettabile soltanto in presenza di un vincolo costituzionale\u00a0a favore della tutela reintegratoria.\u00a0Ma\u00a0i tre precedenti della Corte costituzionale citati nel mio <a title=\"Intervento al Congresso Aidlass, 8.6.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21700\" target=\"_blank\">intervento al Congresso<\/a> mostrano come questo vincolo non\u00a0ci sia affatto. Dunque l&#8217;interprete che\u00a0ispira la propria opera a questo intendimento,\u00a0ignorando quello\u00a0diametralmente opposto espresso in modo esplicito dal legislatore, tradisce\u00a0il proprio compito. \u00a0\u00a0 (p.i.)<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\"><em>.<\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL GIUSLAVORISTA PISANO REPLICA AI MIEI ARGOMENTI OSSERVANDO COME IL GIUDIZIO NEGATIVO SULLA TECNICA NORMATIVA ADOTTATA NEL DISEGNO DI LEGGE FORNERO SIA PRESSOCH\u00c9 UNANIME TRA GLI STUDIOSI DELLA MATERIA: NON DOVREBBE DUNQUE ESSERE IMPUTATA A LORO L&#8217;INTERRUZIONE DEI CANALI DI COMUNICAZIONE\u00a0CON IL CETO POLITICO Lettera aperta di Oronzo Mazzotta, ordinario di diritto del lavoro nell&#8217;Universit\u00e0 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7],"tags":[],"class_list":["post-21756","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21756"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21756\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}