
{"id":21800,"date":"2012-06-16T19:29:20","date_gmt":"2012-06-16T18:29:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21800"},"modified":"2012-06-16T19:33:42","modified_gmt":"2012-06-16T18:33:42","slug":"maria-teresa-carinci-difende-la-sua-relazione-al-congresso-di-pisa-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21800","title":{"rendered":"MARIA TERESA CARINCI DIFENDE LA SUA RELAZIONE AL CONGRESSO DI PISA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">&#8220;COMPITO DI UNA COMUNIT\u00c0 DI GIURISTI NON \u00c8 QUELLO DI ADEGUARSI PEDISSEQUAMENTE ALLE SCELTE DEL LEGISLATORE, MA DI VALUTARLE CRITICAMENTE E SE POSSIBILE INDIRIZZARLE IN VISTA DEI PROBLEMI DA RISOLVERE&#8221;<\/span><\/p>\n<p><em>Lettera pervenuta il 15 giugno 2012, in riferimento <a title=\"intervento a Pisa\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21700\" target=\"_blank\">al mio intervento\u00a0al Congresso di diritto del lavoro<\/a>, svoltosi a Pisa dal 7 al 9 giugno, e <a title=\"Lettera aperta Mazzotta\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21756\" target=\"_blank\">alla lettera aperta di Oronzo Mazzotta<\/a> in proposito, del 12 giugno &#8211; Segue una mia breve replica<\/em><\/p>\n<p><!--more-->Caro Pietro,<br \/>\nle tue riflessioni, come sempre stimolanti, sulla <a title=\"Relazione di M.T. Carinci - Pisa, 8.6.12\" href=\"http:\/\/www.aidlass.it\/convegni\/archivio\/2012\" target=\"_blank\">mia relazione al Convegno Aidlass di Pisa<\/a> mi inducono a qualche osservazione.<br \/>\nNon condivido le critiche \u2013 di metodo e di merito &#8211; che rivolgi alla comunit\u00e0 dei giuslavoristi (e anche a me) per le posizioni negative espresse sul testo in itinere dell\u2019art. 18 St.lav. A tuo parere infatti, da una parte, la scelta di politica del diritto di \u201callentare\u201d le tutele del licenziamento \u00e8 del tutto opportuna \u2013 e quindi va di per s\u00e9 sostenuta &#8211; e, dall\u2019altra, gli interpreti sono tenuti a una lettura delle norme che \u2013 a prescindere dalla loro \u201ccattiva fattura\u201d \u2013 assecondi il pi\u00f9 possibile la volont\u00e0 del legislatore storico. Queste considerazioni ti portano a non condividere un\u2019interpretazione che come la mia \u2013 valorizzando peraltro precise indicazioni del testo normativo \u2013 non asseconda l\u2019obbiettivo di diminuire la tutele del licenziamento, ponendo al centro del sistema non pi\u00f9 la \u201ctutela reintegratoria piena\u201d, bens\u00ec le \u201ctutele minori\u201d introdotte dal testo di riforma (\u201dtutela reintegratoria attenuata\u201d e \u201ctutela indennitaria forte\u201d).<br \/>\nIo penso invece \u2013 e qui concordo appieno con la lettera aperta di Oronzo Mazzotta &#8211; che compito di una comunit\u00e0 di studiosi non sia quello di adeguarsi pedissequamente alle decisioni del legislatore quali che siano,\u00a0 ma, al contrario, di valutarne con sguardo critico (e se possibile indirizzarne) le scelte di fondo in vista dei problemi da risolvere, nonch\u00e9 di interpretare le norme alla luce complessiva del sistema.<br \/>\nEd \u00e8 proprio avendo in testa questo duplice obbiettivo che ho condotto le riflessioni che sono condensate nella mia relazione.<br \/>\nSul piano delle scelte di politica del diritto, rimango convinta che la diminuzione delle tutele del licenziamento non sia lo strumento adeguato per risolvere i problemi che affliggono il nostro mercato del lavoro (e che l\u2019art. 1, c.1 del d.d.l. dichiara di voler affrontare). A ben vedere, infatti, esso\u00a0 non serve n\u00e9 per aumentare l\u2019occupazione \u2013 su questo concordi anche tu -; n\u00e8 per ridurre la segmentazione e la segregazione occupazionale soprattutto dei giovani\u00a0 (almeno fintanto che non sia accompagnata da una drastica restrizione delle condizioni d\u2019uso e delle convenienze dei contratti di lavoro flessibili &#8211; ricordo in particolare che nel testo licenziato dal Senato \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di un primo contratto a termine a-causale della durata di ben 12 mesi); n\u00e8 serve, infine, nemmeno per indurre le imprese a investire sul fattore-lavoro, incrementando la professionalit\u00e0 dei lavoratori cos\u00ec da renderli pi\u00f9 forti e competitivi sul mercato e da potenziare una occupazione di qualit\u00e0. Diminuire le tutele del licenziamento, al contrario, pu\u00f2 avere effetti negativi a cascata \u2013 come dimostrano le riforme realizzate in Spagna negli ultimi anni e richiamate nell\u2019intervento di Pisa di Maria Vittoria Ballestrero \u2013, in quanto spinge le imprese verso la flessibilit\u00e0 numerica della forza-lavoro al fine di risparmiare sul costo del lavoro e pu\u00f2 cos\u00ec innescare una spirale peggiorativa nel trattamento dei lavoratori (la cd. \u201cdinamica della disuguaglianza\u201d) che non pu\u00f2 che deprimere i consumi e con essi la produzione e la domanda di lavoro.<br \/>\nNon ritengo neppure che il nuovo testo dell\u2019art. 18 St.lav. sia adeguato per affrontare quel problema di certezza del diritto e di prevedibilit\u00e0 dei costi del licenziamento, che tu poni invece a base della tua valutazione positiva del testo di riforma. La norma in gestazione, frutto com\u2019\u00e8 di un difficile compromesso e redatta \u201cper strati successivi\u201d, risulta contorta e contraddittoria. Non solo, quindi, la sua traducibilit\u00e0 in inglese per attrarre gli investitori internazionali sembra davvero difficile, ma anzi con tutta probabilit\u00e0 saranno necessari alcuni anni prima che la giurisprudenza si assesti su una determinata linea interpretativa. Certo rimane il fatto che il legislatore fissa ora \u201ctetti\u201d all\u2019indennit\u00e0 risarcitoria da corrispondere al lavoratore illegittimamente licenziato sia nel caso della tutela \u201creintegratoria attenuata\u201d che nel caso della tutela \u201cindennitaria forte\u201d, cos\u00ec prefissando la misura massima del costo del licenziamento a carico del datore di lavoro. Ma \u2013 mi chiedo \u2013 \u00e8 una scelta da condividere quella di scaricare sulla parte debole del rapporto le conseguenze di un atto viziato del datore di lavoro quando la lievitazione dei costi dipende (quasi) esclusivamente dalla durata del processo ? Se la prevedibilit\u00e0 dei costi fosse stato l\u2019unico o il principale obbiettivo della riforma sarebbe stato sufficiente, senza diminuire le tutele, introdurre, da una parte, un\u2019efficace procedura conciliativa sulla falsariga per esempio del modello tedesco (in quel sistema il licenziamento \u00e8 inefficace se non \u00e8 autorizzato dal consiglio aziendale e, in caso di parere sfavorevole, non produce effetti, se il lavoratore adisce il giudice, fino alla definizione della causa in primo grado) e incidere, dall\u2019altra, sulle regole processuali, accelerandone (in modo efficace) i tempi. Il testo di riforma, al contrario, non presidia in modo significativo il tentativo di conciliazione ora introdotto per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (\u00e8 previsto che la violazione della procedura conciliativa comporti l\u2019applicazione della sola tutela \u201cindennitaria dimidiata\u201d fra il minimo di 6 e il massimo di 12 mensilit\u00e0 di retribuzione, mentre il giudice potr\u00e0 poi tenere conto del comportamento tenuto dalle parti nel corso della procedura stessa al fine della liquidazione delle spese di giudizio) e contempla un procedimento giurisdizionale che a parere di molti non abbrevier\u00e0, ma dilater\u00e0 i tempi di definizione della causa.<br \/>\nSe le cose stanno cos\u00ec, si pu\u00f2 allora dubitare che la finalit\u00e0 prioritaria in concreto perseguita con le modifiche in itinere sia quella di fornire certezza agli operatori giuridici.\u00a0Al contrario, dalla lettura delle norme in gestazione, traspare una duplice finalit\u00e0 a) ridurre la portata del controllo giudiziale sulle causali giustificative del licenziamento; b) imbrigliare la discrezionalit\u00e0 interpretativa del giudice nel decidere quale tutela applicare nel caso concreto.<br \/>\nIl primo obbiettivo \u00e8 perseguito prevedendo \u2013 in alternativa alla tutela \u201creintegratoria piena\u201d e alla tutela \u201creintegratoria attenuata\u201d \u2013 una tutela \u201cindennitaria forte\u201d che comporta comunque, pur a fronte di un licenziamento non sorretto da idonea giustificazione, la risoluzione del rapporto di lavoro; il secondo viene attuato cercando di individuare (con esiti del tutto discutibili) in quali casi le diverse tutele debbano trovare applicazione.<br \/>\nDunque, pur mantenendo fermo il principio della necessaria giustificazione del licenziamento, il legislatore della riforma cerca di attutirne le conseguenze ed al contempo di\u00a0 circoscrivere la discrezionalit\u00e0 del giudice nella scelta della tutela applicabile, tentando di \u201cdisarticolare\u201d al loro interno le causali giustificative del licenziamento.<br \/>\nQuanto al principio di necessaria giustificazione del licenziamento \u2013 principio fondamentale riconosciuto dal diritto interno (C.Cost. 46\/2000), internazionale (per es. Conv. OIL 158\/1982, art. 24 Carta sociale europea) e comunitario (art. 30 Carta dei Diritti Fondamentali dell\u2019Unione Europea) a tutela della persona del lavoratore \u2013, esso non consente, a mio parere, di sottrarre l\u2019atto di licenziamento al controllo del giudice (o di altro organo imparziale). \u00c8 il controllo del giudice, infatti, che assicura effettivit\u00e0 a quel riequilibrio delle posizioni di potere nell\u2019ambito del rapporto di lavoro che il principio di giustificazione del licenziamento vuole realizzare. Mi pare dunque incompatibile con il sistema, ove posto in alternativa al controllo giudiziale sulla giustificazione del licenziamento, la previsione generalizzata di un <em>severance cost <\/em>\u2013 come invece da tempo tu auspichi \u2013 per tutte le ipotesi di licenziamento di tipo economico.<br \/>\nNon nego che competa al legislatore, nell\u2019esercizio della propria discrezionalit\u00e0 (C.Cost. 46\/2000), individuare la tutela conseguente alle patologie dell\u2019atto di licenziamento; penso per\u00f2 che sarebbe stato molto pi\u00f9 lineare \u2013 e avrebbe contribuito a quella certezza del diritto che tu ritieni sia uno degli obbiettivi della riforma \u2013 demandare al giudice nel caso concreto la scelta fra tutela reintegratoria e tutela indennitaria (\u00e8 questo del resto il modello prescelto in altri ordinamenti, fra i quali l\u2019ordinamento tedesco). Il tentativo (malamente compiuto) di imbrigliare la discrezionalit\u00e0 giudiziale produrr\u00e0 esiti opposti a quelli voluti.<br \/>\nTuttavia la discrezionalit\u00e0 del legislatore nell\u2019individuazione le conseguenze delle patologie dell\u2019atto di licenziamento non pu\u00f2 ritenersi assoluta: se il principio di necessaria giustificazione del licenziamento \u00e8 principio fondamentale posto a presidio della persona del lavoratore, la tutela che ne consegue deve essere tale da garantire effettivit\u00e0 a quel principio e dunque deve essere \u201cadeguata\u201d. A mio parere utili indicazioni in questo senso possono essere tratte dall\u2019art. 30 della Carta dei Diritti Fondamentali dell\u2019Unione Europea, letto alla luce dell\u2019art. 24 della Carta sociale europea (ho approfondito questo profilo nella relazione scritta). Se cos\u00ec \u00e8, si pu\u00f2 dubitare che i \u201ctetti\u201d che il testo di riforma pone all\u2019ammontare del risarcimento nelle varie ipotesi di tutela indennitaria previsti dal nuovo testo dell\u2019art. 18 St.lav. siano conformi all\u2019ordinamento, in quanto \u2013 in connessione con la prevedibile persistente lunga durata dei processi \u2013 impediscono che il lavoratore consegua il pieno ristoro delle perdite subite.<br \/>\nNella mia relazione pisana ho proposto una interpretazione del nuovo testo dell\u2019art. 18 St.lav. che sposta il baricentro della norma sulla tutela prevista per il licenziamento discriminatorio e\/o per motivo illecito e dunque conserva un\u2019ampia area di applicazione alla tutela \u201creintegratoria piena\u201d, pur senza obliterare l\u2019applicazione delle tutele \u201cminori\u201d (in particolare nella mia ricostruzione nel caso di licenziamento disciplinare giustificato da un inadempimento che non assurge a quel grado di \u201cnotevolezza\u201d necessario per integrare il giustificato motivo soggettivo dovrebbe trovare applicazione la tutela \u201creintegratoria attenuata\u201d).<br \/>\nNon nego che la strada interpretativa che ho scelto \u201cminimizza\u201d l\u2019impatto innovativo della norma in gestazione.\u00a0Mi sembra per\u00f2 che la mia lettura non solo trovi radice in precisi elementi testuali contenuti nell\u2019art. 18 St.lav. in itinere, ma risulti anche armonica con i principi civilistici in tema di tipicit\u00e0 degli atti unilaterali e delle cause che li giustificano.<br \/>\nSoprattutto \u2013 come ho esplicitato nel mio discorso a Pisa e poi anche nella replica finale \u2013\u00a0\u00a0 l\u2019ampia nozione di licenziamento discriminatorio e\/o per motivo illecito che ho proposto \u00e8 orientata da quel valore fondante che costituisce origine e fine del nostro testo costituzionale: il valore centrale riconosciuto alla persona umana, nelle sue varie dimensioni, dall\u2019art. 2 Cost.<br \/>\nQueste, dunque, sono state le mie scelte di metodo e di merito.<br \/>\nMaria Teresa Carinci<\/p>\n<p><em>Nel <a title=\"Intervento al Congresso di Pisa, 8.6.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21700\" target=\"_blank\">mio intervento al Congresso<\/a> e nella mia <a title=\"Lettera di O. Mazzotta e mia replica, 12.6.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21756\" target=\"_blank\">replica a Oronzo Mazzotta<\/a> non ho sostenuto affatto che l&#8217;interprete debba &#8220;adeguarsi pedissequamente alle decisioni del legislatore quali che siano&#8221;: ho sostenuto che l&#8217;interprete deve tenere ben distinto il proprio discorso <\/em>de iure condito<em> da quello <\/em>de iure condendo<em>; e che\u00a0in sede di interpretazione dello <\/em>ius conditum<em> non pu\u00f2 sostituire il proprio intendimento a quello enunciato esplicitamente dal legislatore, obliterando del tutto quest&#8217;ultimo, come invece\u00a0mi sembra M.T.C. faccia nella sua relazione pisana e in questa lettera sullo stesso argomento (della quale comunque la ringrazio, perch\u00e9 aiuta a chiarire le nostre rispettive posizioni).\u00a0\u00a0 (p.i.)<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\"><em> hh<\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8220;COMPITO DI UNA COMUNIT\u00c0 DI GIURISTI NON \u00c8 QUELLO DI ADEGUARSI PEDISSEQUAMENTE ALLE SCELTE DEL LEGISLATORE, MA DI VALUTARLE CRITICAMENTE E SE POSSIBILE INDIRIZZARLE IN VISTA DEI PROBLEMI DA RISOLVERE&#8221; Lettera pervenuta il 15 giugno 2012, in riferimento al mio intervento\u00a0al Congresso di diritto del lavoro, svoltosi a Pisa dal 7 al 9 giugno, e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7],"tags":[],"class_list":["post-21800","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21800","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21800"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21800\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21800"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21800"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21800"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}