
{"id":21975,"date":"2012-06-23T22:11:54","date_gmt":"2012-06-23T21:11:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21975"},"modified":"2012-06-23T22:11:54","modified_gmt":"2012-06-23T21:11:54","slug":"la-riforma-fornero-osservata-senza-pregiudizi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21975","title":{"rendered":"LA RIFORMA FORNERO OSSERVATA SENZA PREGIUDIZI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UN GIURISTA E UN ECONOMISTA COMMENTANO IL DISEGNO DI LEGGE CHE PROBABILMENTE VERR\u00c0 APPROVATO IN SECONDA LETTURA ENTRO LA PROSSIMA SETTIMANA <\/span><\/p>\n<p><em>Saggio <strong>di Marco Leonardi<\/strong>, ricercatore di economia politica dell\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Milano, e <strong>di Massimo Pallini<\/strong>, professore di diritto del lavoro della stessa Universit\u00e0, pubblicata sulla rivista <\/em>Il Mulino<em>, n. 3\/2012, giugno 2012 \u2013 In argomento v. anche <a title=\"relazione Pescara\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21020\" target=\"_blank\">la mia relazione al convegno di Pescara<\/a> dell\u201911 maggio 2012<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">N.B. <em>In questo saggio di Marco Leonardi e Massimo Pallini si fa ancora riferimento alla numerazione degli articoli del testo legislativo uscito dalla Commissione Lavoro del Senato, che non corrisponde alla numerazione del testo definitivo.<\/em><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In questo articolo <\/span>valutiamo punto per punto il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro Monti-Fornero sulle linee direttrici che quest\u2019 ultimo si \u00e8 proposto di percorrere:<br \/>\n&#8211;\u00a0(1) ribadire e valorizzare il contratto di lavoro a tempo indeterminato come \u201ccontratto dominante\u201d ovvero forma comune del rapporto di lavoro;<br \/>\n&#8211;\u00a0(2) ridistribuire pi\u00f9 equamente le tutele dell\u2019impiego, riconducendo nell\u2019alveo di usi propri i margini di flessibilit\u00e0 progressivamente introdotti negli ultimi vent\u2019anni;<br \/>\n&#8211;\u00a0(3) adeguare la disciplina del licenziamento individuale per alcuni specifici motivi oggettivi alle esigenze dettate dal mutato contesto di riferimento;<br \/>\n&#8211;\u00a0(4) rendere pi\u00f9 efficiente, coerente ed equo l\u2019assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive a contorno.<br \/>\nL\u2019impianto della riforma \u00e8 condivisibile e in linea con i contenuti di diversi progetti di contratto unico elaborati negli ultimi anni (Boeri-Garibaldi, Ichino, Leonardi-Pallini), seppur ognuno di questi indicasse soluzioni diverse secondo le stesse linee direttrici. In particolare tutti i progetti precedenti, e questa riforma, riconoscono che non \u00e8 possibile raggiungere gli obiettivi (1), (2), e (4) senza in qualche modo toccare la disciplina del licenziamento individuale per alcuni specifici motivi oggettivi di cui al punto (3).<br \/>\nIn questo articolo vorremmo fare un\u2019analisi punto per punto valutando il complesso della riforma. Per esigenze di spazio ci concentreremo sul tema dell\u2019articolo 18 che rimane il punto pi\u00f9 delicato della riforma sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista tecnico. Tuttavia l\u2019impianto della riforma ha un equilibrio tra i diversi punti in cui il tutto si tiene e si compensa. A questo proposito sorprende la radicalit\u00e0 delle opinioni riguardo alla riforma (delle parti sociali ma anche di illustri commentatori) con riferimento quasi esclusivo alla possibilit\u00e0 del reintegro nel licenziamento individuale per alcuni specifici motivi oggettivi e ancor di pi\u00f9 il repentino rovesciamento delle opinioni degli stessi commentatori nel corso dell\u2019aggiustamento della riforma che ha previsto prima l\u2019esclusione del reintegro e poi la sua reintroduzione ma solo per alcuni specifici motivi oggettivi \u201cmanifestamente insussistenti\u201d.<\/p>\n<p>(1) Tipologie contrattuali.<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><br \/>\nIl primo aspetto investito <\/span>dalla riforma riguarda il riordino dei tipi contrattuali al fine di impedire il fenomeno della \u201cfuga dal lavoro subordinato\u201d cui si assiste da oltre venti anni. Poich\u00e9 il diritto del lavoro italiano si \u00e8 fortemente caratterizzato come \u201cduale\u201d &#8211; tutte le tutele per i lavoratori (e specularmente i vincoli e gli oneri per i datori di lavoro) trovano applicazione nei confronti del lavoro subordinato, mentre il lavoro autonomo \u00e8 sostanzialmente non regolato dalla legge ma governato dalla autonomia negoziale delle parti del contratto del lavoro \u2013 le imprese sono state indotte progressivamente a far sempre pi\u00f9 ricorso, anche in modo spesso abusivo, a tipi di rapporti di lavoro autonomo e a rifuggire il lavoro subordinato sia per comprimere il costo ma anche per guadagnare margini di flessibilit\u00e0 gestionale.<\/p>\n<p>Per il primo profilo la riforma del ministro Fornero mira ad elevare il contratto di apprendistato, che \u00e8 una tipologia di contratto di lavoro subordinato, a modalit\u00e0 \u201cprevalente\u201d per l\u2019ingresso nel mercato del lavoro. Si prevede infatti l\u2019abrogazione del contratto di inserimento\u00b9.\u00a0 La riforma interviene a modifica della legge n. 167\/2011 cercando di limitare le possibilit\u00e0 di abusi di questo contratto da parte delle imprese.<br \/>\nAllo stesso tempo la riforma cerca di limitare la possibilit\u00e0 di reiterazioni di contratti a termine. Se \u00e8 vero che la riforma \u201cliberalizza\u201d la prima assunzione a termine di un lavoratore (anche con contratto di somministrazione) per una durata massima di 6 mesi, non prorogabile, sollevando l\u2019azienda in questo caso dall\u2019onere di comprovare la sussistenza di requisiti tecnici, produttivi, organizzativi o sostitutivi che giustifichino l\u2019apposizione del termine, al contempo la riforma disincentiva l\u2019impresa a instaurare contratti a termine gravandoli di un contributivo aggiuntivo (pari all\u20191,4%) in ragione della maggiore propensione dei lavoratori a termine a fruire di strumenti assicurative a sostegno del reddito in stato di disoccupazione. Tale maggiorazione contributiva viene per\u00f2 recuperata dall\u2019impresa se il rapporto viene convertito a tempo indeterminato.<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><br \/>\n(2) Redistribuire <\/span>pi\u00f9 equamente le tutele dell\u2019impiego, riconducendo nell\u2019alveo di usi propri i margini di flessibilit\u00e0 progressivamente introdotti negli ultimi vent\u2019anni.<br \/>\nPer i contratti di lavoro a progetto la riforma prevede una definizione pi\u00f9 stringente del progetto. La mancata individuazione del progetto determina <em>ipso facto<\/em> la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato. Si limita anche la possibilit\u00e0 di ricorre a prestazioni di lavoro autonomo con partita IVA. Si introduce una presunzione di diritto secondo cui tali rapporti sono di collaborazione coordinata e continuativa (e quindi trasformabili della collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la durata della collaborazione superiore a sei mesi nell\u2019arco di un anno solare; b) che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell\u2019arco dello stesso anno solare superi la misura del 75%; c) che il prestatore abbia la disponibilit\u00e0 di una postazione di lavoro presso il committente.<br \/>\nLa riforma dispone in maniera progressiva l\u2019aumento contributivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell\u2019INPS, fino a raggiungere l\u2019aliquota del 33% a decorrere dall\u2019anno 2018. Questa impostazione ha l\u2019intento di rendere il costo del lavoro autonomo uguale o perfino superiore al costo di un dipendente a tempo indeterminato. Non si pu\u00f2 sottacere il rischio che gli autonomi veri possano subire un aumento ingiustificato dei loro oneri in quanto con la parificazione delle aliquote contributive non si ottiene necessariamente la parificazione della convenienza economica dei due tipi di contratto, non solo per la presenza dei costi di licenziamento sui contratti a tempo indeterminato ma perch\u00e9 in assenza di minimi salariali ogni aumento contributivo pu\u00f2 essere facilmente translato su un minore salario per la finta partita IVA (Leonardi e Pica, 2010).\u00b2<br \/>\nCon questa serie di meccanismi di presunzione non soltanto si realizza un sistema di repressione degli abusi ma si introduce una nuova e pi\u00f9 chiara ripartizione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, in coerenza con le indicazioni della Corte di giustizia europea che li distingue non in relazione al tipo di vincolo rispetto al committente (se subordinazione e coordinamento), ma rispetto alla loro posizione sul mercato, identificando sostanzialmente il lavoratore autonomo con una &#8220;impresa individuale&#8221; capace di vendere a terzi un bene o un servizio (anche professionale o consulenziale)<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">k<\/span><br \/>\n(3) Adeguare la disciplina del licenziamento individuale per alcuni specifici motivi oggettivi alle esigenze dettate dal mutato contesto di riferimento.<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><br \/>\nA fronte <\/span>delle stringenti limitazioni all\u2019utilizzo di lavoro autonomo in modo continuativo in seno all\u2019organizzazione d\u2019impresa il disegno di legge cerca di realizzare una sorta di compensazione virtuosa inserendo margini di flessibilit\u00e0 in entrata e in uscita nel tipo contrattuale \u201cstandard\u201d di lavoro subordinato a tempo indeterminato.<br \/>\nLa riforma non interviene sulle ragioni giustificatrici del licenziamento, che rimangono disciplinate dall\u2019art. 3 della legge n. 604\/66. La reintegrazione, con il connesso diritto a tutte le retribuzioni non percepite dal momento del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, viene mantenuta nei casi di licenziamenti cc.dd. discriminatori, adottati cio\u00e8 per ragioni tassative che la legge qualifica espressamente quali causa di\u00a0 nullit\u00e0 degli atti datoriali (per discriminazione per genere, et\u00e0, opinioni politiche, appartenenza sindacale, disabilit\u00e0 etc.).<br \/>\nSe il licenziamento \u00e8 adottato per motivi disciplinari adducendo condotte infedeli o inadempienti del lavoratore, la tutela reintegratoria trova applicazione soltanto se la condotta contestata al lavoratore risulti insussistente o sia sanzionata secondo le previsioni del contratto collettivo. Questa tutela trova applicazione anche avverso il licenziamento adottati per giustificato motivo oggettivo (cc.dd. licenziamenti economici) quando il fatto e le circostanze che il datore di lavoro ha addotto a giustificazione del licenziamento risultano non vere e insussistenti oppure quando nei licenziamenti collettivi vengano violati i criteri di scelta dai lavoratori da licenziare.<br \/>\nIn effetti in tutte le altre ipotesi in cui il licenziamento per motivi disciplinari o il licenziamento per motivi economici sia ritenuto illegittimo la riforme prevede inequivocabilmente che il datore sia sanzionato soltanto con la condanna al pagamento di una indennit\u00e0 in favore del lavoratore da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilit\u00e0 che determiner\u00e0 equitativamente il giudice alla luce dell\u2019anzianit\u00e0 del lavoratore, delle dimensioni aziendali, delle ragioni addotte per il licenziamento, della condotta delle parti.<br \/>\nI vizi formali o procedimentali, che non investono cio\u00e8 la veridicit\u00e0 o fondatezza o proporzionalit\u00e0 delle circostanze addotte a giustificazione del licenziamento, comportano sia per i licenziamenti individuali sia per quelli collettivi l\u2019obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore una indennit\u00e0 determinata equitativamente dal giudice da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mensilit\u00e0 di retribuzione.<br \/>\nLa riforma dunque avvicina molto il nostro sistema di tutela a quello tedesco, in cui la tutela reintegratoria costituisce l\u2019eccezione ed \u00e8 disposta dai giudici solo nel caso in cui il motivo economico risulti inesistente e celi in realt\u00e0 un motivo discriminatorio. Questa parziale diminuzione di tutela rispetto al sistema attuale previsto dall\u2019ordinamento italiano appare un prezzo quanto mai accettabile se compensato dalla riconduzione nell\u2019alveo del lavoro subordinato di quel inarrestabile flusso di contratti di lavoro autonomo di ingresso di giovani nel mondo del lavoro senza alcuna tutela di stabilit\u00e0, di retribuzione minima, di garanzia di tutele apprezzabili avverso i rischi di malattia.<br \/>\nSemmai l\u2019aspetto problematico della riforma \u00e8 quello di sovraccaricare la funzione e la discrezionalit\u00e0 del giudice senza introdurre efficaci meccanismi di prevenzione e deflazione del contenzioso. Il disegno di legge, infatti, non avendo semplificato i criteri per accertare la legittimit\u00e0 del licenziamento ed avendo anzi introdotto una nuova assai complessa distinzione tra le fattispecie di licenziamento avverso cui il lavoratore gode di una tutela reintegratoria o risarcitoria, rischia di incrementare l\u2019incertezza dei giudizi invece di ridurla. Si finisce, infatti, per rimettere esclusivamente alla discrezionalit\u00e0 dei giudici la valutazione sia della stessa qualificazione del licenziamento (se per motivi discriminatori, disciplinari o economici), sia della effettiva sussistenza delle cause di giustificazione del licenziamento (mantenendo pericolosamente invariate quelle attuali fonte di disparate interpretazioni), sia infine della tipologia (se reintegrazione o risarcimento economico) e dell\u2019entit\u00e0 (da 15 a 24 mensilit\u00e0) del provvedimento con cui sanzionare i licenziamenti disciplinari ed economici ritenuti illegittimi.<br \/>\nIndubbiamente il Governo non ha ignorato questo rischio e ha cercato di comprimerlo introducendo una procedura obbligatoria di conciliazione preventiva all\u2019adozione del licenziamento per motivi economici e un rito processuale accelerato per i processi in materia di licenziamento. In particolare la procedura di conciliazione deve essere esperita dal datore di lavoro dinanzi alla Commissione provinciale presso la Direzione territoriale del lavoro. E\u2019 previsto che nel corso della procedura le parti possano farsi assistere da rappresentanti sindacali, avvocati o consulenti del lavoro. Tale procedura, contraddistinta da caratteristiche di snellezza e celerit\u00e0, deve chiudesi entro 7 gg. e costituisce condizione di procedibilit\u00e0 ai fini dell\u2019intimazione del licenziamento. In caso di violazione della procedura in questione, il licenziamento \u00e8 inefficace.<br \/>\nTali rimedi appaiono scarsamente efficaci al fine di evitare il contenzioso giudiziario. A nostro avviso si potrebbe forse porre rimedio disponendo che l\u2019indennit\u00e0 di licenziamento divenga automatica al momento del licenziamento e non solo all\u2019esito positivo per il lavoratore di una controversia giudiziale, si atteggi cio\u00e8 in termini di \u201cseverance pay\u201d. Funziona gi\u00e0 cos\u00ec in molti paesi europei (tra cui Francia e Germania) alcuni di questi non prevedono il reintegro (UK). In particolare l\u2019OECD assegna alla indennit\u00e0 un punteggio molto pi\u00f9 alto nell\u2019indice di protezione del licenziamento individuale rispetto al reintegro. OECD ritiene cio\u00e8 che stabilire una cifra alta e automatica a carico dell\u2019impresa sia un valido deterrente del licenziamento individuale.<br \/>\nSarebbe senz\u2019altro pi\u00f9 efficace per ridurre il contenzioso giudiziale l\u2019adottare un meccanismo analogo a quello introdotto nell\u2019ordinamento tedesco dalla riforma Hartz approvata dal governo socialdemocratico di Schroeder (anche nel caso tedesco questa norma fu introdotta pi\u00f9 tardi in aggiunta ad una riforma complessiva): prevedere che l\u2019azienda laddove intenda adottare un licenziamento per giustificato motivo debba corrispondere al lavoratore una indennit\u00e0 in cifra variabile a seconda dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio. Il lavoratore, se accetta la corresponsione della indennit\u00e0, decade automaticamente dal diritto di impugnare il licenziamento. Laddove invece il lavoratore sia convinto della insussistenza del giustificato motivo di licenziamento o ritenga che celi delle finalit\u00e0 illecite e discriminatorie, pu\u00f2 rifiutare la corresponsione della indennit\u00e0 e affrontare il giudizio per cercare di ottenere la reintegrazione o il risarcimento del danno.<br \/>\nQuesto meccanismo per un verso responsabilizzerebbe l\u2019impresa imponendole un costo certo in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, costringendola a verificare seriamente se il licenziamento del lavoratore compensa quel costo; per altro verso responsabilizzerebbe il lavoratore per cui non \u00e8 pi\u00f9 indifferente decidere di impugnare o meno il licenziamento e dunque valuter\u00e0 attentamente se affrontare o meno il giudizio. In Germania tale cifra \u00e8 stata fissata ad un livello troppo basso di 0.5 mensilit\u00e0 per anno di anzianit\u00e0, si \u00e8 pensato di fissare un minimo, ma il risultato \u00e8 stato che la maggior parte va comunque in giudizio. Bisognerebbe fissare una cifra che si avvicini al massimo che l\u2019impresa \u00e8 disposta a pagare cosicch\u00e9 essa risulti un filtro assai certo della volont\u00e0 dell\u2019impresa e renda difficile al lavoratore andare in giudizio con la speranza di ottenere di pi\u00f9.<br \/>\nInoltre appaiono anche eccessivi i margini di discrezionalit\u00e0 concessi al giudice nel determinare l\u2019entit\u00e0 del risarcimento tra il minimo e il massimo previsto per legge, mentre risulta troppo ristretto il range tra quest\u2019ultimi. L\u2019indennit\u00e0 per il licenziamento economico, al momento \u00e8 fissata tra le 15 e le 24 mensilit\u00e0 ma non \u00e8 modulata chiaramente in relazione all\u2019anzianit\u00e0 di servizio ma \u00e8 fissata in base a non precisati \u201ccriteri diversi\u201d. La conseguenza \u00e8 che 15 mensilit\u00e0, sono troppo onerose nella fase iniziale dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i quali sono cos\u00ec resi troppo poco appetibili in sostituzione delle collaborazioni autonome continuative e dei contratti a termine. Sarebbe pi\u00f9 opportuno ampliare la distanza tra entit\u00e0 minima del risarcimento e quella massima e collegare la quantificare dell\u2019indennit\u00e0 in modo diretto e crescente con l\u2019anzianit\u00e0 di servizio in modo da non \u201csovra-tutelare\u201d i neo assunti e da non penalizzare le anzianit\u00e0 pi\u00f9 alte.<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">(4) Rendere <\/span>pi\u00f9 efficiente, coerente ed equo l\u2019assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive a contorno<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Il sistema <\/span>degli ammortizzatori italiani ha tradizionalmente due punti di particolare debolezza: (i) chi ha un contratto parasubordinato e perde il lavoro \u00e8 escluso da molte protezioni pur a fronte di un rischio di disoccupazione quasi cinque volte superiore; (ii) il sistema tratta i licenziati dalle piccole imprese in modo infinitamente peggiore di chi viene licenziato da quelle grandi perch\u00e8 CIG e CIGS (che come l\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 sono soggette all\u2019approvazione discrezionale da parte dell\u2019autorit\u00e0 pubblica e non conferiscono diritti soggettivi in capo al lavoratore) sono riservate alle imprese pi\u00f9 grandi.<br \/>\nIl progetto di legge mira a separare nettamente i sussidi di disoccupazione dalle integrazioni salariali in caso di riduzione delle ore lavorate, cio\u00e8 la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (che sono tutele in costanza del rapporto di lavoro). L\u2019aspirazione \u00e8 quella di rendere le prestazioni di disoccupazione il cardine del sistema di mantenimento del reddito in caso di non lavoro, cos\u00ec come \u00e8 in altri sistemi continentali che pure utilizzano strumenti simili alla cassa integrazione (come la<em> Kurzarbeit <\/em>tedesca).<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 22 <\/strong>del progetto di riforma istituisce presso l\u2019INPS, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, l\u2019Assicurazione Sociale per l\u2019Impiego (ASpI). L\u2019ambito di applicazione della nuova forma di sostegno viene esteso agli apprendisti e ai soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, in ragione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata.<br \/>\nI requisiti di eleggibilit\u00e0 dell\u2019ASPI non cambiano rispetto alla vecchia indennit\u00e0 ordinaria di disoccupazione, ma migliorano la generosit\u00e0 e la durata. La durata massima dell\u2019AspI \u00e8 di 12 mesi tranne che per i lavoratori di et\u00e0 pari o superiore ai 55 anni per i quali si pu\u00f2 arrivare a 18 mesi. Questa estensione della durata per i lavoratori anziani \u00e8 quanto pi\u00f9 necessaria in quanto viene contestualmente eliminata l\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 che spesso accompagnava i lavoratori anziani fino alla pensione. Da questo punto di vista 18 mesi sono anche pochi, in quanto \u00e8 sicuramente condivisibile fare dei sussidi di disoccupazione lo strumento principale di aiuto al reddito nei casi di perdita del lavoro, bisogna anche ricordare per\u00f2 che in Italia a differenza di molti altri paesi, all\u2019esaurirsi del sussidio di disoccupazione non esiste un sussidio di povert\u00e0 per chi non \u00e8 riuscito a trovare una nuova occupazione.<br \/>\nPoich\u00e9 i requisiti contributivi e assicurativi per l\u2019accesso ai sussidi non sono cambiati, molti atipici (lavoratori a termine e in somministrazione, oltre ai part-time) continuano ad essere esclusi dall\u2019AspI, per questi ultimi, per\u00f2, c\u2019\u00e8 una novit\u00e0 nella mini-AspI.<br \/>\nLa mini-ASpI viene pagata per una durata massima pari alla met\u00e0 delle settimane contribuite nei 12 mesi precedenti la disoccupazione, e prevede una prestazione di entit\u00e0 pari all\u2019AspI, per un massimo di 6 mesi (in presenza di una contribuzione di 52 settimane nell\u2019ultimo anno). Per accedervi il disoccupato deve aver contribuito per almeno 13 settimane nei 12 mesi precedenti la disoccupazione, tuttavia non esiste un requisito assicurativo, cio\u00e8 non \u00e8 richiesto che il disoccupato abbia lavorato per un certo periodo di tempo prima della disoccupazione. Questo amplia notevolmente la platea di quanti hanno accesso effettivo alle indennit\u00e0 di disoccupazione, principalmente fra gli atipici. L\u2019ampliamento della platea di lavoratori coperti da un sussidio di disoccupazione \u00e8, insieme al riordino della CIG con l\u2019abolizione dell\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0, la maggiore novit\u00e0 della riforma per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali.<\/p>\n<p>Con l\u2019avvento della crisi la legge n. 2\/ 2009 ha esteso in deroga la fruizione di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e indennit\u00e0 di mobilit\u00e0. Questo provvedimento, pur reso necessario dall\u2019urgenza della crisi, ha reso ancor pi\u00f9 evidenti i limiti della CIG italiana: il nostro sistema di ammortizzatori sociali \u00e8 \u201cbalcanizzato\u201d ed \u00e8 difficilmente compatibile con la disciplina comunitaria degli aiuti di stato in quanto limita il suo ambito di applicazione ad alcuni settori e alle imprese in possesso di determinati requisiti dimensionali e attribuisce all\u2019autorit\u00e0 amministrativa ampi margini di discrezionalit\u00e0 nella concessione del trattamento alle imprese. Inoltre c\u2019\u00e8 l\u2019ovvio problema che chi oggi riceve la cassa in deroga non ha mai versato i relativi contributi.<br \/>\nDa questo punto di vista \u00e8 condivisibile l\u2019intento della riforma Fornero di omogeneizzare i trattamenti disponibili tra imprese diverse estendendo la cassa integrazione (e i relativi obblighi contributivi) a tutte le imprese su base volontaria, e su base obbligatoria per quelle con pi\u00f9 di 15 dipendenti attraverso fondi di solidariet\u00e0 bilaterali.\u00b3\u00a0 Altrettanto giusto eliminare dalla CIGS la causale di procedura concorsuale con cessazione di attivit\u00e0 (abolita a partire dal 2016) e l\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0: si volta pagina rispetto a decenni di uso distorto della Cassa integrazione guadagni nelle crisi occupazionali aziendali.<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Una novit\u00e0 <\/span>da segnalare \u00e8 che l\u2019estensione della CIG e CIGS ai lavoratori dei settori non coperti non avviene direttamente in capo all\u2019INPS ma attraverso fondi di solidariet\u00e0 bilaterali costituiti nell\u2019ambito di accordi e contratti collettivi (e in via suppletiva per via di un decreto). L\u2019istituzione dei fondi \u00e8 obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per le imprese che occupano mediamente pi\u00f9 di 15 dipendenti.<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Infine <\/span>la riforma ha ben presente la tradizionale debolezza italiana nelle politiche attive e dei servizi per la ricollocazione dei disoccupati e (meritoriamente) prevede l\u2019istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione.<\/p>\n<p>Conclusioni:<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 delle critiche che si possono muovere ai singoli punti, fa premio l\u2019equilibrio complessivo della riforma. I quattro pilastri della riforma sono strettamente legati e vanno considerati in un equilibrio generale: ad un indebolimento della protezione dell\u2019articolo 18 corrisponde un serio tentativo di evitare gli abusi troppo frequenti nell\u2019utilizzo del lavoro autonomo. Per la prima volta finalmente si istituisce un\u2019unica assicurazione contro la disoccupazione uguale per tutti i lavoratori dipendenti e si riconduce la Cassa integrazione guadagni alla sua funzione originaria: quella di tenere i lavoratori legati all\u2019impresa nelle situazioni di difficolt\u00e0 temporanea, non quella di sostenere con il denaro pubblico imprese senza nessuna prospettiva.<br \/>\nIn conclusione i contenuti della riforma sono apprezzabili e vanno portati avanti senza tentennamenti. Tuttavia il successo della riforma si misurer\u00e0 anche su quanto la volont\u00e0 del legislatore, in termini di norme di licenziamento e di riassorbimento del lavoro precario, si trasformer\u00e0 in pratica giurisprudenziale. A questo proposito \u00e8 importante che il linguaggio della legislazione sia chiaro e il ricorso ai giudici non eccessivo. Su questi due ultimi punti rimangono della riserve che speriamo verranno corrette in seguito.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">kk<\/span><br \/>\n______________________________________________<\/p>\n<p>NOTE<\/p>\n<p>(1) L\u2019apprendistato \u00e8 un contratto speciale a causa mista (formazione e lavoro) utilizzato non solo per i giovani che abbandonano gli studi ma anche per l\u2019inserimento al lavoro operaio e impiegatizio di lavoratori fino ai 34 anni. Gli sgravi contributivi sono costosi per la finanza pubblica (2.3 miliardi di euro nel 2010) e sono accompagnati da altri incentivi normativi, contrattuali e fiscali. Nel periodo di apprendistato l\u2019accreditamento dei contributi per il lavoratore (contribuzione del 5.84% del salario) \u00e8 pieno e se il rapporto di lavoro viene stabilizzato il diritto agli sgravi prosegue per ulteriori 12 mesi.<\/p>\n<p>(2) M. Leonardi e G. Pica, \u201c<a title=\"IZA publication\" href=\"http:\/\/www.iza.org\/en\/webcontent\/publications\/papers\/viewAbstract?dp_id=5335\" target=\"_blank\">Who Pays for It? The Heterogeneous Wage Effects of Employment Protection Legislation<\/a>\u201d, IZA Discussion Paper No. 5335, 2010.<\/p>\n<p>(3) A sfavore della scelta di estendere la CIG attraverso la costituzione di enti bilaterali invece che direttamente presso l\u2019INPS c\u2019\u00e8 la consuetudine di lottizzazione degli stessi e il fatto che settori economicamente deboli avranno fondi poco generosi, a favore c\u2019\u00e8 la responsabilizzazione delle aziende e dei sindacati del settore. L\u2019articolo 45 detta la disciplina finanziaria dei fondi, prevedendo in particolare: l\u2019obbligo di bilancio in pareggio e la impossibilit\u00e0 di erogare prestazioni in carenza di disponibilit\u00e0 finanziarie.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">kk<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UN GIURISTA E UN ECONOMISTA COMMENTANO IL DISEGNO DI LEGGE CHE PROBABILMENTE VERR\u00c0 APPROVATO IN SECONDA LETTURA ENTRO LA PROSSIMA SETTIMANA Saggio di Marco Leonardi, ricercatore di economia politica dell\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Milano, e di Massimo Pallini, professore di diritto del lavoro della stessa Universit\u00e0, pubblicata sulla rivista Il Mulino, n. 3\/2012, giugno 2012 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-21975","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21975","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21975"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21975\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21975"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21975"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21975"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}