
{"id":22113,"date":"2012-06-29T20:57:02","date_gmt":"2012-06-29T19:57:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=22113"},"modified":"2012-07-01T10:49:19","modified_gmt":"2012-07-01T09:49:19","slug":"edoardo-ghera-il-ruolo-dei-giuristi-e-la-riforma-dei-licenziamenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=22113","title":{"rendered":"EDOARDO GHERA: IL RUOLO DEI GIURISTI E LA RIFORMA DEI LICENZIAMENTI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">L\u2019INTERVENTO DI UNO DEI GIUSLAVORISTI ITALIANI PI\u00d9 AUTOREVOLI NEL DIBATTITO SVILUPPATOSI A SEGUITO DEL CONGRESSO NAZIONALE DI DIRITTO DEL LAVORO<\/span><\/p>\n<p><em>Intervento <strong>di Edoardo Ghera<\/strong>, ordinario di diritto del lavoro nell\u2019Universit\u00e0 \u201cla Sapienza\u201d di Roma, 28 giugno 2012, a seguito del <a title=\"intervento a Pisa\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21700\" target=\"_blank\">mio intervento al Congresso di Pisa<\/a> e agli\u00a0<a title=\"Intervento di Mazzotta\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21756\" target=\"_blank\">interventi successivi del prof. Oronzo Mazzotta<\/a> e <a title=\"Intervento M.T. Carinci\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21800\" target=\"_blank\">della prof. Maria Teresa Carinci<\/a><\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Caro Pietro, intervengo nel dibattito aperto, dopo il Tuo intervento al Congresso dell&#8217;AIDLaSS, dalla lettera di Oronzo Mazzotta per fare alcune osservazioni.<br \/>\nLa prima \u00e8 il giudizio sulla riforma Fornero. Tralascio il resto, tra cui la pure importante riforma degli ammortizzatori sociali per concentrarmi anch\u2019io sul licenziamento.<br \/>\nMazzotta dice il vero quando scrive che \u2013 non so se il ceto giuridico ma\u00a0 certamente\u00a0 la comunit\u00e0 dei giuslavoristi\u00a0&#8211; ha dato un motivato giudizio negativo\u00a0 su questa parte del disegno di legge. Anch\u2019io \u2013 come Te del resto \u2013 condivido questo giudizio su due punti almeno: l\u2019introduzione di uno speciale rito di urgenza fino alla cassazione (ma non bastava l\u2019attuale rito sommario?); la complicazione del sistema sanzionatorio.<br \/>\nSul primo punto si pu\u00f2 osservare che, allo scopo di rendere obbligatoria la corsia preferenziale che di fatto molti tribunali riservano alle cause di licenziamento, sarebbe stato sufficiente prevedere in una disposizione di attuazione del codice di rito l\u2019obbligo di priorit\u00e0 della trattazione (si v. del resto il co. 65 del d. d. .l.). Per il resto non c\u2019\u00e8 che da confidare nel rispetto dei termini, ovviamente ordinatori, imposti al giudice e alle parti.<br \/>\nQuanto alla complicazione del sistema sanzionatorio il compromesso mirato a lasciare il pi\u00f9 possibile aperta la porta alla reintegrazione ha inciso pesantemente sul cuore della riforma. Cos\u00ec, per il licenziamento disciplinare resta l\u2019obbligo della reintegrazione, sia pure nell\u2019ipotesi che l\u2019infrazione sia punita dal contratto collettivo con una sanzione conservativa;\u00a0 nonch\u00e9 nell\u2019ipotesi che il fatto addebitato sia <strong>insussistente<\/strong>. Un trapianto questo, dal diritto penale che lascia perplessi perch\u00e9 non tiene conto che l\u2019illecito disciplinare, diversamente da quello penale, si caratterizza normalmente\u00a0 non per la materialit\u00e0 della condotta ma per l\u2019elemento soggettivo: il grado di colpevolezza o di negligenza del lavoratore. E\u2019 evidente che cos\u00ec congegnata la norma accresce la discrezionalit\u00e0 del giudice invece di limitarla, e potr\u00e0 dare origine ad arbitrarie disparit\u00e0 tra casi simili.<br \/>\nAncora pi\u00f9 stridente \u00e8 poi la reintegrazione nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo (co. 7). Anche qui la regola \u00e8 l\u2019indennit\u00e0 risarcitoria, sensibilmente rafforzata\u00a0 e gradata (da 12 a 24 mensilit\u00e0) eccetto il caso di \u201c<em>manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo<\/em>\u201d. Una formulazione in apparenza chiara di un\u2019ipotesi irrealistica se \u00e8 vero che alla base della decisione di sopprimere certe mansioni o un posto di lavoro non vi \u00e8 mai un accadimento o fatto storico definito ma una valutazione economica o previsione gestionale (come d\u2019altronde si evince dal testo dell\u2019art. 3 L. n. 604).<br \/>\nIl risultato, contrariamente all\u2019intenzione, sar\u00e0 di autorizzare il giudice a sostituire, dopo averla dichiarata insussistente,\u00a0 la valutazione dell\u2019imprenditore (si pensi al c.d. <em>repechage<\/em>, ma non solo) con l\u2019effetto pratico di non cambiare nulla, se non addirittura di rendere pi\u00f9 penetrante nel merito il controllo del giudice. Senza dire che il meccanismo della doppia tutela indennitaria e reintegratoria incentiver\u00e0, caso per caso,la parte ricorrente (il lavoratore) a sollevare in via premilitare la questione della sussistenza del fatto del motivo (soggettivo oppure oggettivo) addotto dall\u2019imprenditore con possibile allungamento dei tempi del processo.<br \/>\nIn realt\u00e0 a fronte dei licenziamenti c.d. economici, individuali o collettivi, la reintegrazione \u2013 che non sia consensuale &#8211; non ha molto senso.<br \/>\nA fare da contrappeso al potere economico di licenziare non pu\u00f2 essere che l\u2019obbligo e l\u2019entit\u00e0 dell\u2019indennit\u00e0, come dire un&#8217;altra ed opposta valutazione economica (costi-benefici). La contraddizione tra la tutela indennitaria che \u00e8 la regola generale per la reintegrazione, costituisce quindi un grave fattore di incertezza che, insieme al linguaggio spesso contorto, spiega, il giudizio negativo dei giuristi su questa parte della legge.<br \/>\nNon si deve per\u00f2 esagerare. Non mancano aspetti positivi: il filtro obbligatorio del tentativo di conciliazione davanti alla D.P.L. prima del licenziamento e, soprattutto, le innovazioni introdotte nella parte risarcitoria del sistema sanzionatorio: il tetto massimo all\u2019indennit\u00e0 per il c.d. <em>medio tempore<\/em> l\u2019esplicita previsione della detraibilit\u00e0 dell\u2019<em>aliunde perceptum<\/em>. Si pu\u00f2 invece discutere\u00a0 l\u2019utilit\u00e0 di sanzionare la negligenza del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione.<br \/>\nMa al di l\u00e0 degli aspetti tecnici \u00e8 innegabile che il giudizio dei giuslavoristi sia stato motivato da ragioni politiche. Si \u00e8 ritenuto che il ridimensionamento della tutela reintegratoria abbia una valenza negativa privilegiando la monetizzazione del licenziamento illegittimo: in tal modo si modificherebbe irrimediabilmente a danno della parte debole, l\u2019equilibrio del rapporto.<br \/>\nSappiamo per\u00f2 che la corte costituzionale ha escluso che la tutela obbligatoria sia in contrasto con la Costituzione. La strada imboccata dalla legge , non pu\u00f2 quindi essere rifiutata come incostituzionale. Ci si imbatte cos\u00ec nel tema, affrontato da Mazzotta e da Te (nella replica), del <strong>metodo<\/strong> e, nello specifico, del modo di porsi dell\u2019interprete rispetto al legislatore storico.<br \/>\nDico\u00a0 subito che l\u2019intendimento di ridimensionare gli effetti di una nuova legge anche in esplicito contrasto con l\u2019intenzione dichiarata dal legislatore non pu\u00f2 essere di per s\u00e9 criticabile come esercizio abusivo dell\u2019attivit\u00e0 interpretativa ma rientra nella discrezionalit\u00e0 soggettiva dell\u2019interprete il cui unico vincolo \u00e8 la coerenza con il testo; sar\u00e0 poi (e qui ha ragione Mazzotta) il c.d. ceto giuridico\u00a0 nel suo insieme (i giudici ma anche la dottrina)\u00a0 a stabilire se una data opinione sia o meno meritevole di essere consolidata (dipender\u00e0 da un giudizio di congruit\u00e0 col sistema ma anche con la realt\u00e0 sociale).<br \/>\nMa la vera questione \u00e8 un\u2019altra. Se, nello specifico, l\u2019esistenza all\u2019interno della comunit\u00e0 scientifica di una linea di politica del diritto ipergarantista e perci\u00f2 ostile alla riforma sia o no opportuna. Rispondo di no per molte ragioni che non posso qui elencare n\u00e9 argomentare ma solo riassumere: una politica di flessibilit\u00e0 del lavoro, anche in uscita, \u00e8 resa necessaria non solo dalla globalizzazione del mercato dei capitali e degli investimenti produttivi ma anche dall\u2019obbligo di armonizzare le tutele del lavoratore (e quella contro il licenziamento illegittimo \u00e8 certo la pi\u00f9 importante) ai modelli europei i quali sono di tipo indennitario. Riducendo lo spazio della reintegrazione la riforma si avvicina a tali modelli e intende favorire la domanda di lavoro: non\u00a0 si tratta tanto di creare nuovi posti\u00a0 ma piuttosto di disincentivare le imprese dalla loro riduzione; e, soprattutto, di\u00a0 favorire il ricambio e la produttivit\u00e0 del lavoro e quindi anche l\u2019innalzamento dei salari.\u00a0 Si dice che non \u00e8 certo che questi obbiettivi saranno raggiunti. Ma non \u00e8 una buona ragione per rifiutare\u00a0 <em>a priori<\/em> di provarci.<br \/>\nCon le sue ombre e le sue luci la legge in gestazione si colloca nella prospettiva di un garantismo flessibile dei diritti del lavoratore incluso il diritto all\u2019occupazione.\u00a0\u00c8 una tendenza ormai di lungo periodo (gi\u00e0 dagli anni \u201990) e tutt\u2019altro che eversiva dei principi costituzionali di tutela del lavoro e della disparit\u00e0 del lavoratore.<br \/>\nEdoardo Ghera<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">h<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019INTERVENTO DI UNO DEI GIUSLAVORISTI ITALIANI PI\u00d9 AUTOREVOLI NEL DIBATTITO SVILUPPATOSI A SEGUITO DEL CONGRESSO NAZIONALE DI DIRITTO DEL LAVORO Intervento di Edoardo Ghera, ordinario di diritto del lavoro nell\u2019Universit\u00e0 \u201cla Sapienza\u201d di Roma, 28 giugno 2012, a seguito del mio intervento al Congresso di Pisa e agli\u00a0interventi successivi del prof. 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