
{"id":2214,"date":"2009-03-09T11:38:06","date_gmt":"2009-03-09T10:38:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=2214"},"modified":"2009-10-11T10:23:34","modified_gmt":"2009-10-11T09:23:34","slug":"riforma-della-previdenza-per-i-lavoratori-autonomi-iscritti-alla-gestione-separata-inps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=2214","title":{"rendered":"RIFORMA DELLA PREVIDENZA PER I LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\"><span style=\"color: #993300;\">NUOVE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE, TOTALIZZAZIONE, PREVIDENZA COMPLEMENTARE, RIEQUILIBRIO FISCALE, PER UNA CATEGORIA DI LAVORATORI TROPPO SPESSO DIMENTICATA DAI POLICY MAKERS<\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\"><strong>DISEGNO DI LEGGE n. 1540<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\">d\u2019iniziativa dei senatori<br \/>\nIchino, Mazzucconi, Treu, Bianco, Baio, Bertuzzi, Biondelli, Blazina, Ceccanti, Fioroni, Franco, Garavaglia, Ghedini, Incostante, Legnini, Magistrelli, Marcucci, Mauro Marino, Morando, Negri, Perduca, Pinotti, Poretti, Sangalli, Stradiotto, Tonini, Vimercati<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\">Comunicato alla Presidenza del Senato il\u00a029 aprile\u00a02009<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\">Riforma del sistema pensionistico per i lavoratori autonomi<br \/>\niscritti alla gestione separata<br \/>\ndi cui all\u2019art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: left; mso-layout-grid-align: none;\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2009\/07\/ddl-1540-inps.pdf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-180\" title=\"icona-dwl8\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2009\/07\/ddl-1540-inps.pdf\" target=\"_blank\">Scarica il\u00a0documento ufficiale in formato pdf<br \/>\n<\/a><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: left; mso-layout-grid-align: none;\"><!--more-->\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\">RELAZIONE<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">Onorevoli Colleghi\u00a0\u2013 La Gestione separata dell\u2019INPS, istituita nel 1996 con apposito fondo, costituisce il sistema previdenziale per tutti i professionisti con partita IVA privi di cassa previdenziale privata e per i collaboratori di qualunque tipo (ivi compresi i cosiddetti collaboratori parasubordinati). Gli iscritti alla Gestione separata costituiscono dunque una categoria professionale disomogenea, caratterizzata di fatto prevalentemente da giovane et\u00e0 anagrafica, elevato livello di istruzione e alta componente femminile, fortemente concentrata nelle grandi aree metropolitane. Le attivit\u00e0 svolte appartengono per l\u201986-87% al settore dei servizi non commerciali; la situazione reddituale \u00e8 tipicamente medio-bassa per i parasubordinati, e comunque discontinua o esposta a rischio, tanto per i professionisti quanto per i parasubordinati. Attualmente, per gli iscritti alla Gestione Separata \u00e8 prevista una contribuzione obbligatoria pari al 25,72% (25% per invalidit\u00e0, vecchiaia e superstiti, pi\u00f9 l\u2019aliquota aggiuntiva dello 0,72% per l\u2019indennit\u00e0 di malattia, maternit\u00e0 e per gli assegni per il nucleo familiare) per il 2009, destinata ad aumentare fino al 26,81% nel 2011. Appare giustificata la denuncia dell\u2019iniquit\u00e0 dell\u2019imposizione contributiva gravante sui redditi di questi lavoratori, non soltanto rispetto alle altre categorie di lavoro autonomo e professionale, ma anche rispetto alla categoria dei lavoratori dipendenti (di questa denuncia si fa da tempo portatrice l\u2019Associazione ACTA, che ha anche il merito di aver dato un rilevante contributo alla messa a punto di questo disegno di legge).<br \/>\nPer i lavoratori in posizione di dipendenza sostanziale dal datore di lavoro &#8211; i quali sono oggi sovente indicati imprecisamente come \u201cparasubordinati\u201d &#8211; il disegno organico di riforma che ci proponiamo di perseguire\u00a0prevede, mediante un distinto strumento legislativo, la progressiva equiparazione ai lavoratori subordinati sotto il profilo previdenziale: gli ultimi due commi dell\u2019articolo 1 anticipano provvisoriamente questa nuova linea di distinzione tra il campo del \u201clavoro dipendente\u201d e quello del lavoro autonomo. Il criterio di demarcazione tra lavoro autonomo libero professionale e lavoro &#8220;dipendente&#8221;\u00a0 (anche se svolto in forma autonoma) \u00e8 quello per cui si considerano dipendenti coloro che traggono pi\u00f9 di due terzi del proprio reddito di lavoro dallo stesso committente titolare del rapporto di collaborazione, salvo che il reddito stesso superi il limite di 40.000 euro annui (articolo 1, secondo comma; il terzo comma dispone che il limite\u00a0sia dimezzato nei primi due anni dalla prima iscrizione alla gestione separata dell&#8217;Inps, per tener conto del livello di reddito normalmente pi\u00f9 basso di chi incomincia un&#8217;attivit\u00e0 di lavoro autonomo, ancorch\u00e9 genuinamente libero-professionale).<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">I collaboratori dipendenti sono interessati alla nuova disciplina contenuta in questo disegno di legge soltanto per quel che riguarda la totalizzazione e il trasferimento dei periodi contributivi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\"><em>L\u2019iniquit\u00e0 del sistema vigente e le esigenze di riforma<\/em> \u2013 Gli iscritti alla Gestione Separata, siano essi veri liberi professionisti\u00a0o lavoratori sostanzialmente dipendenti,\u00a0vivono nel mercato del lavoro una condizione disagiata e pi\u00f9 rischiosa rispetto alle altre categorie di lavoratori, che non \u00e8 adeguatamente presa in considerazione dal sistema normativo vigente; al contrario, essi risultano assoggettati ad un trattamento pensionistico nettamente sfavorevole sia rispetto ai lavoratori subordinati, sia rispetto ai professionisti con ordini e Cassa di categoria.<br \/>\nAppare, dunque, indispensabile da un lato evitare situazioni di ingiustificata discriminazione tra lavoratori sostanzialmente dipendenti; dall\u2019altro, predisporre forme di tutela pensionistica che tengano conto delle peculiarit\u00e0 ddella categoria dei lavoratori autonomi privi di organi pubblici di rappresentanza professionale. Con particolare riferimento a tale ultima esigenza, va sottolineato come il presente disegno di legge sia in rapporto di complementariet\u00e0 rispetto al disegno di legge recante \u201cDisposizioni per il superamento del dualismo del mercato del lavoro, la promozione del lavoro stabile in strutture produttive flessibili e la garanzia di pari opportunit\u00e0 nel lavoro per le nuove generazioni\u201d,\u00a0presentato alla Presidenza del Senato il 25 marzo 2009 (AS\u00a0n. 1481)\u00a0.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\"><em>Riequilibrio contributivo e fiscale<\/em> \u2013 In primo luogo, appare necessario intervenire con un\u2019armonizzazione delle aliquote, cos\u00ec da garantire l\u2019equiparazione del carico previdenziale degli iscritti alla Gestione separata rispetto ai contributi versati dalle altre categorie di lavoro autonomo tenute all\u2019iscrizione all\u2019INPS (artigiani e commercianti). Inoltre, \u00e8 reso obbligatorio l\u2019addebito ai committenti di una percentuale in misura pari al 4 per cento dei corrispettivi lordi; il contributo viene, altres\u00ec, escluso dal reddito imponibile IRPEF e dalla base imponibile ai fini IVA, uniformandosi cos\u00ec il trattamento fiscale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata titolari di Partita Iva rispetto a quanto previsto per il medesimo contributo applicato dai professionisti muniti di propria cassa previdenziale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\"><em>Accesso a forme pensionistiche complementari<\/em> \u2013 Con la previsione di cui all\u2019articolo 3 si riconosce al lavoratore la facolt\u00e0 di convogliare una quota della contribuzione obbligatoria a carico del committente sulla propria posizione individuale all\u2019interno di una forma di previdenza complementare. Per assicurare agli iscritti alla Gestione separata una risorsa da destinare al sistema pensionistico contrattuale privato, e garantire in tal modo alla categoria una parit\u00e0 sostanziale nell\u2019accesso a tale sistema, rispetto ai lavoratori subordinati, i quali possono disporre dell\u2019accantonamento al TFR, \u00e8 prevista anche un\u2019esenzione dall\u2019imposizione sui redditi per le somme destinate a piani pensionistici privati entro un limite massimo.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\"><em>Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi contributivi. Pensione supplementare<\/em>\u00a0&#8211; L\u2019articolo 1, comma 76, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha modificato l\u2019articolo 1, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, nella parte in cui prevedeva che l\u2019anzianit\u00e0 contributiva minima necessaria per includere una gestione nella totalizzazione dei periodi assicurativi non potesse essere di durata inferiore a sei anni: la nuova disposizione ha ridotto tale requisito minimo a tre anni. Tuttavia, poich\u00e9 la categoria degli iscritti alla Gestione Separata\u00a0\u00e8 estremamente fluida, sembra opportuno, allo scopo di evitare una \u2013 altrimenti molto frequente \u2013 dispersione di contributi, non condizionare la possibilit\u00e0 di totalizzazione alla necessit\u00e0 di un periodo minimo di contribuzione. E&#8217; ben vero che questo prevedibilmente comporter\u00e0 un certo aggravio amministrativo per l&#8217;Istituto; ma la condizione peculiare degli appartenenti alla categoria di lavoratori qui considerata, caratterizzata dal marcato frazionamento dei periodi assicurativi maturati presso\u00a0gestioni diverse, induce a considerare equo\u00a0accollare all&#8217;Istituto questo aggravio, in funzione di una sostanziale parificazione della condizione pensionistica di questa categoria rispetto alla generalit\u00e0 dei lavoratori\u00a0soggetti all&#8217;assicurazione obbligatoria.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per lo stesso motivo appare equo riconoscere la possibilit\u00e0 di trasferire verso altre gestioni i contributi versati alla Gestione separata, senza che sia necessaria una durata minima del periodo di contribuzione, a norma e sotto le condizioni di cui ai commi terzo e quarto dell&#8217;articolo 1 della legge n. 29\/1979, quindi senza oneri aggiuntivi apprezzabili per l&#8217;Istituto. In tal modo, \u00e8 assicurata la possibilit\u00e0 di utilizzazione dell\u2019intera anzianit\u00e0 assicurativa e contributiva ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sebbene essa sia stata maturata presso gestioni diverse.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Infine, il quarto comma dell&#8217;articolo 4 sana una lacuna dell&#8217;ordinamento, il quale finora ha irragionevolmente escluso la possibilit\u00e0, nel caso in cui manchino le condizioni per la totalizzazione,\u00a0di attivazione della pensione supplementare\u00a0in riferimento alla posizione di chi avesse maturato il relativo periodo contributivo nella Gestione separata.\u00a0Questa possibilit\u00e0, ovviamente, \u00e8 data in alternativa a quella della totalizzazione, per i casi in cui il soggetto interessato non abbia i requisiti per quest&#8217;ultima opzione.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\"><em>Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori<\/em> \u2013 Per evitare discriminazioni e assicurare un trattamento pensionistico adeguato ai lavoratori pi\u00f9 anziani, e in particolare a coloro che hanno svolto attivit\u00e0 di lavoro subordinato ma che non hanno raggiunto il minimo contributivo per una pensione da dipendente e che dall\u2019applicazione integrale del metodo contributivo non conseguono una pensione sufficiente, \u00e8 necessario che i versamenti effettuati anteriormente all\u2019adesione alla Gestione separata concorrano a determinare non solo l\u2019ammontare pro rata della pensione con il metodo retributivo &#8211; come gi\u00e0 attualmente previsto -, ma anche l\u2019anzianit\u00e0 contributiva necessaria ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contribuzione, costituenti requisito per la maturazione del diritto a pensione, cumulandosi a tal fine con i versamenti effettuati alla Gestione separata, in epoca successiva al 1995. In questo senso dispone l&#8217;articolo 5.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\"><em>Impiego delle quote di Gestione separata per i periodi di versamenti contributivi coincidenti<\/em> &#8211; Allo scopo di evitare forme di tassazione impropria per gli iscritti alla Gestione separata, l\u2019articolo 6 prevede, per i periodi di versamenti contributivi coincidenti, la restituzione al lavoratore delle quote versate alla Gestione che non siano impiegate a integrazione dei contributi obbligatori ovvero risultino eccedenti rispetto all\u2019importo dovuto.<br \/>\nLa disciplina relativa alla totalizzazione e al trasferimento dei periodi contributivi, come si \u00e8 detto all\u2019inizio, \u00e8 destinata ad applicarsi anche ai lavoratori c.d. \u201cparasubordinati\u201d, ovvero lavoratori \u201ca progetto\u201d e altri titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche con carattere di dipendenza economica dal committente principale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\">DISEGNO DI LEGGE<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\">Articolo 1<br \/>\n(Riequilibrio contributivo tra gli iscritti alla Gestione separata e armonizzazione delle aliquote)<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all\u2019articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che siano titolari di partita Iva, o che comunque non rientrino nella nozione di lavoratore dipendente di cui al comma seguente, i quali non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l\u2019aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, a decorrere dall\u2019anno 2010 \u00e8 diminuita in misura pari a 2,5 punti percentuali per ogni anno fino al raggiungimento dell\u2019aliquota del 20 per cento nell\u2019anno 2012. A decorrere dall\u2019anno 2013, ai suddetti iscritti alla gestione separata \u00e8 applicata l\u2019aliquota contributiva per il finanziamento della gestione pensionistica autonoma dell\u2019INPS dei lavoratori artigiani.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. E&#8217; escluso dall\u2019applicazione della disposizione di cui al comma precedente il titolare di rapporto di collaborazione autonoma continuativa o lavoratore a progetto che nel periodo di durata del relativo contratto, o nell&#8217;anno fiscale qualora la durata del rapporto ecceda l&#8217;anno stesso, tragga dal rapporto pi\u00f9 di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo. Anche quando sussista tale condizione, \u00e8 escluso dall&#8217;applicazione della disposizione di cui al comma precedente il collaboratore che dal rapporto tragga un reddito superiore al limite di\u00a040.000 euro annui, rapportato al periodo di durata del rapporto nell&#8217;anno fiscale in corso. Il limite annuo \u00e8 ridotto alla met\u00e0 per i primi due anni dalla prima iscrizione alla gestione separata dell&#8217;Inps.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3.\u00a0La sussistenza o no dei requisiti di cui al comma precedente per l&#8217;applicazione della disciplina di cui al primo comma\u00a0\u00e8 accertata dal committente mediante autodichiarazione scritta del collaboratore, che viene contestualmente inoltrata per via telematica all&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\">Articolo 2<br \/>\n(Addebito ai committenti di una percentuale dei compensi lordi)<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Fermo restando l\u2019obbligo del versamento alla Gestione separata del contributo previsto all\u2019articolo 1 della presente legge, i soggetti titolari di partita Iva che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie addebitano ai committenti, in via definitiva e a titolo di contributo previdenziale, una percentuale in misura pari al 4 per cento dei corrispettivi lordi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">L\u2019importo addebitato al committente dagli iscritti alla Gestione separata titolari di Partita Iva \u00e8 escluso dalla base imponibile IRPEF e dalla base imponibile ai fini IVA.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; tab-stops: 36.0pt; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\">Articolo 3<br \/>\n(Accesso a forme pensionistiche complementari)<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01. Gli iscritti alla gestione separata di cui all\u2019articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, possono destinare a una delle forme pensionistiche complementari previste e disciplinate dal D. ls. 5 dicembre 2005, n. 252, mediante richiesta al committente, un importo pari alla met\u00e0 del contributo a carico di quest\u2019ultimo, ferma restando la facolt\u00e0 di determinare liberamente l\u2019entit\u00e0 della contribuzione a proprio carico.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a02. Le risorse destinate a forme di previdenza complementare da parte degli iscritti alla Gestione separata sono esentate dall\u2019imposizione sui redditi entro il limite del 7,41% della retribuzione annua lorda, oppure del fatturato annuo lordo per i titolari di Partita Iva.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03. Gli iscritti alla Gestione separata di cui all\u2019articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, pur trovandosi nella condizione di cui al successivo articolo 4, comma 1\u00b0, non possano tuttavia avvalersi della facolt\u00e0 di cumulare i periodi assicurativi, a causa della mancanza del requisito della non coincidenza dei predetti periodi, possono destinare a una delle forme pensionistiche complementari previste e disciplinate dal D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ivi compresa quella alla quale gi\u00e0 eventualmente aderiscano, mediante richiesta al committente, il contributo a carico di quest\u2019ultimo, ferma restando la facolt\u00e0 di determinare liberamente l\u2019entit\u00e0 della contribuzione a proprio carico.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; tab-stops: 36.0pt; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\">Articolo 4<br \/>\n(Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi)<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; tab-stops: 7.1pt; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. In deroga all\u2019art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, i periodi assicurati accreditati presso la Gestione separata di cui all\u2019articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono essere totalizzati anche se aventi durata inferiore a tre anni.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a02. I periodi assicurati accreditati presso la Gestione separata di cui all\u2019articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono essere sempre integralmente ricongiunti a norma\u00a0della legge 7 febbraio 1979, n. 29, nei modi e sotto\u00a0le condizioni previste dal terzo e dal quarto comma dell\u2019articolo 1 della stessa legge.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03. Il comma precedente non deroga rispetto a quanto previsto dall\u2019art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4. Il primo comma dell\u2019articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u201cL&#8217;assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria per l&#8217;invalidit\u00e0, la vecchiaia e i superstiti o che ne comporti l\u2019esclusione o l&#8217;esonero ovvero a carico della Gestione separata di cui all\u2019articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha facolt\u00e0 di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell&#8217;assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: center; tab-stops: 36.0pt; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\">Articolo 5<br \/>\n(Cumulo dei periodi di contribuzione a gestioni previdenziali diverse ai fini del requisito di anzianit\u00e0 contributiva)<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Per coloro che siano stati iscritti a gestioni previdenziali diverse, ivi compresa la Gestione separata, e che abbiano esperito la totalizzazione di cui all\u2019articolo 4, tutti i periodi di contribuzione sono cumulativamente computabili ai fini del raggiungimento del requisito minimo contributivo per la maturazione del diritto a pensione.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center; mso-layout-grid-align: none;\" align=\"center\">Articolo 6<br \/>\n(Impiego delle quote di Gestione separata per i periodi di versamenti contributivi coincidenti)<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell\u2019articolo 3, per i periodi di versamenti contributivi coincidenti, le quote della Gestione separata gi\u00e0 versate possono servire:<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">a) a implementare i versamenti dell\u2019assicurazione obbligatoria, quando l\u2019ammontare della stessa per il periodo considerato sia inferiore ai versamenti che sarebbero necessari per il corrispondente reddito annuale;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">b) a implementare i versamenti della Gestione separata dei periodi in cui non sia stato raggiunto il massimale annualmente previsto.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. Le quote della Gestione separata gi\u00e0 versate per periodi coincidenti o comunque eccedenti le operazioni di cui ai commi precedenti vanno restituite all\u2019interessato affinch\u00e9 non si costituisca una forma impropria di tassazione aggiuntiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NUOVE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE, TOTALIZZAZIONE, PREVIDENZA COMPLEMENTARE, RIEQUILIBRIO FISCALE, PER UNA CATEGORIA DI LAVORATORI TROPPO SPESSO DIMENTICATA DAI POLICY MAKERS DISEGNO DI LEGGE n. 1540 d\u2019iniziativa dei senatori Ichino, Mazzucconi, Treu, Bianco, Baio, Bertuzzi, Biondelli, Blazina, Ceccanti, Fioroni, Franco, Garavaglia, Ghedini, Incostante, Legnini, Magistrelli, Marcucci, Mauro Marino, Morando, Negri, Perduca, Pinotti, Poretti, Sangalli, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18,31],"tags":[],"class_list":["post-2214","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge","category-welfare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2214"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2214\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}