
{"id":2235,"date":"2009-03-11T16:12:17","date_gmt":"2009-03-11T15:12:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=2235"},"modified":"2009-06-03T16:14:48","modified_gmt":"2009-06-03T15:14:48","slug":"il-progetto-in-dieci-righe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=2235","title":{"rendered":"IL PROGETTO FLEXSECURITY IN VENTI RIGHE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">RIASSUNTO DEI CONTENUTI ESSENZIALI DEL\u00a0DISEGNO DI LEGGE PER LA TRANSIZIONE A UN REGIME DI <em>FLEXSECURITY<\/em><\/span><\/p>\n<p><em>Scheda a cura di Chiara Grianti per <\/em>Business People<em>, marzo 2009<\/em><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><!--more-->Il disegno di legge prevede la stipulazione di un contratto collettivo &#8220;di transizione&#8221;, con il quale una o pi\u00f9 imprese si impegnano a compiere tutte le nuove assunzioni &#8211; salvo limitate eccezioni &#8211; con contratto a tempo indeterminato; e costituiscono un&#8217;agenzia (ente bilaterale a gestione paritetica o ente consortile) che garantisca ai lavoratori, assunti nel nuovo regime, l\u2019assistenza e il sostegno del reddito in caso di perdita del posto di lavoro. Il disegno prevede un periodo di prova di sei mesi; superato questo termine, il licenziamento per mancanza grave del lavoratore e il licenziamento discriminatorio restano soggetti al controllo giudiziale, con applicazione dell&#8217;articolo 18. Invece \u00e8 sottratto al controllo giudiziale &#8211; salvo che il lavoratore abbia raggiunto i 20 anni di anzianit\u00e0 di servizio &#8211; \u00a0il licenziamento per motivi economici od organizzativi, che resta limitato soltanto dal relativo costo imposto all&#8217;impresa. In caso di licenziamento per motivi non disciplinari le imprese devono versare al lavoratore una cifra pari a una mensilit\u00e0 per ogni anno di anzianit\u00e0 aziendale. A questo si aggiunge il trattamento di disoccupazione erogato dall\u2019ente (e finanziato interamente dall&#8217;impresa che licenzia). Il lavoratore che sia stato licenziato sottoscrive, infatti, con l\u2019ente un contratto di ricollocazione in funzione del quale percepisce &#8211;\u00a0finch\u00e9 perdura\u00a0 lo stato di disoccupazione &#8211; un&#8217;indennit\u00e0 pari al 90% dell\u2019ultima retribuzione per il primo anno, dell\u201980% per il secondo, del 70% per il terzo e del 60% per il quarto. Ma in questo arco temporale lo stesso ente si fa carico soprattutto di un servizio di assistenza intensiva per la ricerca di una nuova occupazione, con corsi di formazione e riqualificazione e attivit\u00e0 di outplacement. Il lavoratore \u00e8 obbligato a partecipare a tali iniziative secondo un orario settimanale analogo a quello di lavoro praticato in precedenza. Il lavoratore pu\u00f2 in qualsiasi momento, anche senza preavviso, rinunciare al proprio trattamento di disoccupazione, mentre l\u2019ente pu\u00f2 recedere dal contratto nel caso in cui il lavoratore sia inadempiente oppure abbia rifiutato in modo ingiustificato un\u2019opportunit\u00e0 di lavoro o iniziative di riqualificazione che gli siano state proposte.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">L\u2019ente \u00e8 finanziato con i contributi del Fondo sociale Europeo e dalle stesse imprese che l\u2019hanno istituito le quali\u00a0si devono fare anche carico <em>pro quota<\/em> dei suoi debiti verso i lavoratori nel caso\u00a0di insolvenza.\u00a0Il finanziamento dell\u2019ente per le aziende che aderiscano al nuovo regime e abbiano un numero di dipendenti inferiore alla soglia per l\u2019applicazione dell\u2019art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, \u00e8 a carico dell\u2019erario per la parte corrispondente a un costo medio determinato nella misura dello 0,5% del monte-salari relativo ai nuovi rapporti di lavoro assoggettati al nuovo regime.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">Il contributo pensionistico nel nuovo regime di protezione \u00e8 pari al 30% della retribuzione lorda.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RIASSUNTO DEI CONTENUTI ESSENZIALI DEL\u00a0DISEGNO DI LEGGE PER LA TRANSIZIONE A UN REGIME DI FLEXSECURITY Scheda a cura di Chiara Grianti per Business People, marzo 2009<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-2235","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2235"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2235\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}