
{"id":22608,"date":"2012-07-31T14:52:31","date_gmt":"2012-07-31T13:52:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=22608"},"modified":"2012-12-05T11:19:03","modified_gmt":"2012-12-05T10:19:03","slug":"disciplina-speciale-del-contratto-a-termine-per-i-settori-dello-spettacolo-e-della-ricerca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=22608","title":{"rendered":"DISCIPLINA SPECIALE DEL CONTRATTO A TERMINE PER I SETTORI DELLO SPETTACOLO E DELLA RICERCA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNA INIZIATIVA <em>BI-PARTISAN <\/em>PER L\u2019INTRODUZIONE DI UNA ECCEZIONE AI VINCOLI IN MATERIA DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO IN RIFERIMENTO A DUE COMPARTI CHE,\u00a0PER LE\u00a0RISPETTIVE PECULIARIT\u00c0, NECESSITANO DI UNA REGOLAZIONE A S\u00c9 STANTE<\/span><\/p>\n<p><em>Disegno di legge presentato il 31 luglio 2012, a seguito dell&#8217;entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE N. 3427<br \/>\n<\/strong><br \/>\nPresentato il 31 luglio 2012 alla Presidenza del Senato dai senatori<br \/>\nIchino (Pd), Treu (Pd), Castro (PdL), Serra (UdC), Cristina De Luca (ApI), Vizzini (PSI), Astore (Misto), Poretti (Radicali), Germontani (FLI), Pichetto Fratin (PdL), Sbarbati (Partito Repubblicano), Zavoli (Pd), Gallone(PdL), Perduca (Radicali), Grillo (PdL), Galperti (Pd), Saltamartini (PdL), Leddi (Pd)<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Disciplina speciale del contratto di lavoro a termine<\/em><br \/>\n<em>per i settori dello spettacolo e della ricerca scientifica<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u00a0Onorevoli Colleghi, la vecchia disciplina del contratto a termine contenuta nella legge n. 230\/1962, vigente prima della riforma della materia recata dal d.lgs. n. 368\/2001, prevedeva una specifica eccezione al divieto generale di assunzione a tempo determinato per il settore dello spettacolo. Questa eccezione \u00e8 stata soppressa dal d.lgs. n. 368\/2001, sul presupposto che la liberalizzazione disposta da quel provvedimento la rendesse superflua. In realt\u00e0, come \u00e8 stato evidenziato dalla dottrina giuslavoristica dell\u2019ultimo decennio, la riforma del 2001 non aveva portato a una piena liberalizzazione della materia (n\u00e9 avrebbe potuto farlo, stante il vincolo posto in proposito dalla direttiva europea n. 70\/1999): diverse voci hanno pertanto sottolineato l\u2019inopportunit\u00e0 della soppressione dell\u2019eccezione esplicita per il settore dello spettacolo, cui ha dovuto sopperire l\u2019elaborazione giurisprudenziale, peraltro non del tutto univoca sul punto. L\u2019esigenza di ripristinare l\u2019eccezione esplicita per il settore dello spettacolo \u00e8 poi emersa con particolare evidenza in seguito all\u2019emanazione della legge n. 92\/2012, che ha recato una nuova disciplina generale della materia per certi aspetti pi\u00f9 restrittiva rispetto al d.lgs. n. 368\/2001.<\/p>\n<p>Un discorso analogo pu\u00f2 essere fatto in riferimento al settore della ricerca scientifica, nel quale il contratto a termine costituisce, a tutte le longitudini e latitudini, una forma normale di ingaggio del ricercatore.<\/p>\n<p>Questo disegno di legge si propone di rispondere a entrambe le esigenze menzionate, armonizzando la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato rispetto alle peculiarit\u00e0 di questi due settori di attivit\u00e0, di importanza centrale nel tessuto produttivo italiano, entrambi caratterizzati da esigenze organizzative per lo pi\u00f9 difformi da quelle proprie delle comuni attivit\u00e0 industriali e commerciali e animati da lavoratori generalmente dotati di professionalit\u00e0 elevate o molto specifiche.<\/p>\n<p>Con l&#8217;<em>articolo 1<\/em> si vogliono introdurre modifiche finalizzate a consentire &#8211; nei settori della produzione teatrale, cinematografica, televisiva e radiofonica &#8211; la conclusione di contratti a termine con lavoratori impegnati a collaborare alla preparazione, produzione e rappresentazione al pubblico di spettacoli o programmi, sia singoli sia plurimi, purch\u00e9 di durata predeterminata. Ci\u00f2 generalizzando e armonizzando in una disposizione unica previsioni specifiche e frammentarie gi\u00e0 da tempo e a vario titolo presenti nel nostro ordinamento, con prevedibili risultati positivi anche in termini di semplificazione e riduzione del contenzioso. La temporaneit\u00e0 dello spettacolo o del programma o della serie di spettacoli o programmi in funzione dei quali l&#8217;assunzione avviene giustifica di per s\u00e9 la conclusione di un contratto per prestazioni di lavoro di durata determinata (la collaborazione a uno spettacolo o programma o a una serie di spettacoli o programmi, anche se reiterati o ordinariamente realizzati dall&#8217;ente, rappresentano in altri termini una ragione di carattere tecnico e produttivo idonea a legittimare l&#8217;apposizione del termine). Con ci\u00f2 si consente di organizzare al meglio la propria attivit\u00e0 a enti la cui esistenza \u00e8 dedicata alla produzione di programmi per il pubblico e di spettacoli, la cui suscettibilit\u00e0 di riprodursi in futuro generalmente non \u00e8 prevedibile con precisione, sia per l\u2019incertezza circa il rinnovo del finanziamento pubblico di anno in anno, sia per l\u2019incertezza della risposta del pubblico.<\/p>\n<p>Con l&#8217;<em>articolo 2<\/em> si intende consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato per fare fronte alle esigenze peculiari della ricerca scientifica e tecnologica svolta da enti specializzati in tale attivit\u00e0, pubblici o privati, riconosciuti dallo Stato. Si tratta di esigenze produttive tipicamente temporanee, legate ad attivit\u00e0, programmi o progetti di ricerca scientifica o tecnologica di durata limitata nel tempo, anche se non necessariamente limitati ai 36 mesi previsti in via ordinaria dalla legge. I lavoratori interessati sono normalmente lavoratori di elevata qualificazione professionale, in gran parte stranieri, invitati in Italia per prendere parte a queste attivit\u00e0 di ricerca. La ridefinizione dei limiti all&#8217;apposizione del termine previsti in via ordinaria dalla legge appare dunque altamente opportuna, anche in una prospettiva di sviluppo e incentivazione di questo settore vitale per l&#8217;economia italiana.<br \/>\n\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Disegno di legge<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 1<\/strong><br \/>\n<em><strong>(Disciplina dei contratti a termine nel settore dello spettacolo)<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4-bis, \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\n\u00ab4-ter. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, \u00e8 consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore dello spettacolo per lo svolgimento di attivit\u00e0 teatrale, musicale, cinematografica, televisiva, radiofonica o circense, purch\u00e9 aventi per oggetto prestazioni, anche riferite all\u2019attivit\u00e0 ordinaria del datore di lavoro, di natura artistica, tecnica, comunque strettamente connesse alla preparazione, produzione e rappresentazione di spettacoli o programmi o serie di durata predeterminata, anche reiterati nel tempo, oppure limitate a una stagione artistica. Ai contratti di cui al presente comma si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, comma 1, e 8\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 2<\/strong><br \/>\n<em><strong>(Disciplina dei contratti a termine nel settore della ricerca scientifica)<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 5, \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\n\u00ab5-bis. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, \u00e8 consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca istituiti con legge dello Stato e lavoratori chiamati a svolgere attivit\u00e0 di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. Ai contratti di cui al presente comma si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, comma 1, e 8.\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">j<\/span><br \/>\n\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNA INIZIATIVA BI-PARTISAN PER L\u2019INTRODUZIONE DI UNA ECCEZIONE AI VINCOLI IN MATERIA DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO IN RIFERIMENTO A DUE COMPARTI CHE,\u00a0PER LE\u00a0RISPETTIVE PECULIARIT\u00c0, NECESSITANO DI UNA REGOLAZIONE A S\u00c9 STANTE Disegno di legge presentato il 31 luglio 2012, a seguito dell&#8217;entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-22608","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22608","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=22608"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22608\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=22608"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=22608"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=22608"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}