
{"id":22627,"date":"2012-08-02T19:37:41","date_gmt":"2012-08-02T18:37:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=22627"},"modified":"2012-12-12T22:06:11","modified_gmt":"2012-12-12T21:06:11","slug":"active-ageing-aprire-il-mercato-del-lavoro-ai-sessantenni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=22627","title":{"rendered":"ACTIVE AGEING: APRIRE IL MERCATO DEL LAVORO AI SESSANTENNI (E AI GIOVANI)"},"content":{"rendered":"<div><span style=\"color: #993300;\">UN PROGETTO MIRATO A ISTITUIRE LE FLESSIBILIT\u00c0 E GLI INCENTIVI NECESSARI PER AUMENTARE LA DOMANDA DI LAVORO E FAVORIRE L\u2019INVECCHIAMENTO ATTIVO (RISOLVENDO I PROBLEMI TRANSITORI PRODOTTI PER LE IMPRESE E I LAVORATORI SESSANTENNI DALLA RIFORMA DEL DICEMBRE 2011)<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/span><\/div>\n<div><em>Disegno di legge presentato alla Presidenza del\u00a0Senato\u00a0il 10 ottobre\u00a02012 \u2013\u00a0Il testo che segue corrisponde a quello contenente tutte le correzioni apportate sulle bozze fino al\u00a012 dicembre 2012, giorno in cui queste sono state consegnate in via definitiva\u00a0&#8211;\u00a0Sulla questione dei cosiddetti \u201cesodati\u201d v. il <a title=\"Intervento su &quot;esodati&quot;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21882\" target=\"_blank\">mio intervento pubblicato sul <\/a><\/em><a title=\"Intervento su &quot;esodati&quot;\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21882\" target=\"_blank\">Corriere della Sera<\/a> <em>il 18 giugno 2012 e il <a title=\"Lettera sul Lavoro 15.08.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=22716\" target=\"_blank\">successivo pubblicato il 15 agosto<\/a><\/em><\/div>\n<div><!--more--><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nDISEGNO DI LEGGE n. 3515<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">d&#8217;iniziativa dei senatori<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">ICHINO, TREU, MORANDO, BIANCO, ASTORE, BOSONE,<br \/>\nCECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Cristina DE LUCA, DEL VECCHIO, D&#8217;UBALDO,<br \/>\nFOLLINI, GALPERTI, Maria Pia GARAVAGLIA,\u00a0GIARETTA,\u00a0GRANAIOLA, LEDDI,<br \/>\nMARCUCCI, MARITATI, MAZZUCONI, MICHELONI, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI,<br \/>\nPROCACCI, RANUCCI, Nicola ROSSI, Paolo ROSSI, RUSCONI, TONIN<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"color: #000000;\">comunicato alla Presidenza del Senato il 10 ottobre 2012<\/span><\/span><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nMisure per favorire l\u2019invecchiamento attivo,<\/em><br \/>\n<em>il pensionamento flessibile, l\u2019occupazione degli anziani e dei giovani,<br \/>\ne per l&#8217;incremento della domanda di lavoro<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">Onorevoli Colleghi, questo disegno di legge si propone non soltanto di tonificare la domanda di lavoro mediante una riduzione generale del costo del lavoro stesso, finanziata attraverso il riordino degli incentivi alle imprese (secondo il progetto elaborato per incarico del Governo da Francesco Giavazzi, cui attingiamo largamente), ma pi\u00f9 specificamente di contribuire alla rivitalizzazione del mercato del lavoro italiano attraverso la rimozione di ostacoli che impediscono o comunque frenano la domanda e l&#8217;offerta nella fascia dei sessantenni, anche\u00a0in considerazione della necessit\u00e0 di risolvere\u00a0i problemi transitori sorti in conseguenza dell&#8217;abolizione del pensionamento di anzianit\u00e0 e dell&#8217;aumento dell&#8217;et\u00e0 del pensionamento di vecchiaia, disposti dal decreto-legge n. 201\/2011, nella misura in cui essi non possano essere risolti con\u00a0gli interventi di &#8220;salvaguardia&#8221; gi\u00e0\u00a0adottati e quelli che potranno essere ulteriormente adottati nel prossimo futuro\u00a0(il disegno di legge contiene anche alcune misure volte a promuovere il lavoro giovanile, ma nella consapevolezza che in questo segmento ci\u00f2 che sarebbe indispensabile e urgente \u00e8 il superamento del difetto di un servizio capillare ed efficiente di orientamento scolastico e professionale, capace di raggiungere ciascun adolescente all&#8217;uscita da ogni ciclo scolastico fornendogli\/le l&#8217;informazione e il consiglio indispensabili per una scelta consapevole in materia di formazione professionale e\/o universitaria: materia, questa, di competenza esclusiva delle Regioni).<\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">La necessit\u00e0 di favorire l\u2019invecchiamento attivo impone l&#8217;introduzione di nuove forme giuridiche di conciliazione e combinazione tra le esigenze particolari tipiche dei lavoratori anziani, quelle delle imprese e quelle delle famiglie o comunit\u00e0 locali. Queste ultime esprimono sovente una domanda sempre pi\u00f9 ampia &#8211;\u00a0attuale o potenziale &#8211;\u00a0di servizi, che non incontra oggi una corrispondente offerta nel mercato del lavoro, ma potrebbe domani trovarla se si creeranno le condizioni giuridico-amministrative favorevoli all\u2019attivazione in questo campo dei lavoratori anziani.<\/div>\n<div>Questo disegno di legge, che negli articoli da 1 a\u00a03 riprende il contenuto del disegno di legge 29 febbraio 2012 n. 3181, presentato al Senato con la prima firma di Tiziano Treu, intende rispondere a queste esigenze con la previsione:<br \/>\n&#8211;\u00a0della possibilit\u00e0 di <strong>riduzione dell\u2019orario di lavoro <\/strong>dal tempo pieno al tempo parziale per i lavoratori nel quinquennio precedente al pensionamento, con agevolazione della copertura previdenziale per la parte che rimarrebbe altrimenti scoperta;<br \/>\n&#8211;\u00a0di un <strong>incentivo alla assunzione di giovani<\/strong> in corrispondenza con la riduzione dell\u2019orario dei lavoratori anziani;<br \/>\n&#8211;\u00a0della possibilit\u00e0 di attivazione di un <strong>pensionamento parziale<\/strong>, in corrispondenza con la riduzione dell\u2019orario di cui sopra;<br \/>\n&#8211; per i lavoratori che sarebbero stati prossimi al pensionamento secondo la disciplina in vigore prima del decreto &#8220;Salva-Italia&#8221; del dicembre 2011 e non salvaguardati a norma del decreto stesso o di altri provvedimenti legislativi successivi, un <strong>incentivo all&#8217;assunzione <\/strong>con contratti di lavoro subordinato ordinario, costituito da uno sgravio contributivo totale e dall&#8217;estensione a un anno del limite massimo di durata del periodo di prova; inoltre l&#8217;estensione ad essi di un <strong>congruo trattamento di disoccupazione<\/strong>.<\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">Pi\u00f9 precisamente, l\u2019<em>articolo 1<\/em> riconosce alle aziende la possibilit\u00e0 di stipulare con i lavoratori anziani, a 5 anni dalla maturazione dei requisiti per il pensionamento, accordi per la conversione del rapporto in <em>part-time fino <\/em>alla pensione, con possibilit\u00e0 di godimento non gi\u00e0 della contribuzione figurativa dello Stato (molto onerosa per le finanze pubbliche), bens\u00ec della possibilit\u00e0 di versamento volontario (e senza oneri aggiuntivi) dei contributi mancanti, da parte dell&#8217;impresa e\/o del lavoratore stesso (secondo un eventuale <em>mix<\/em> che sia oggetto dei medesimi accordi). Per le imprese questa soluzione configurerebbe comunque un risparmio di spesa, anche se esse si accollassero per intero la contribuzione mancante. Per i lavoratori, resterebbe una perdita di reddito, ma a fronte di maggior tempo libero per se stessi, eventualmente utilizzabile per svolgere altre forme di lavoro. L&#8217;onere aggiuntivo per le finanze pubbliche \u00e8 qui pressoch\u00e9 nullo.<\/div>\n<div>Con l\u2019<em>articolo 2<\/em> si aggiunge un&#8217;ulteriore facolt\u00e0 per il lavoratore che acceda al <em>part-time <\/em>secondo la disciplina dell&#8217;articolo 1: la possibilit\u00e0, cio\u00e8, di chiedere un anticipo di pensione, che gli consentirebbe di compensare la riduzione del salario e, almeno in parte, l&#8217;eventuale quota di contribuzione pensionistica volontaria a suo carico. Alla data di pensionamento effettivo, l&#8217;importo della pensione sarebbe ricalcolato in modo da scontare \u2013 entro 15 anni \u2013 i ratei gi\u00e0 percepiti. Qui si determina un onere aggiuntivo per le finanze pubbliche, ancorch\u00e9 contenuto, connesso alla maggiore aspettativa di vita al momento dell&#8217;accesso all&#8217;anticipo di pensione.<\/div>\n<div>Nel caso previsto nell\u2019<em>articolo 3<\/em> il <em>part-time <\/em>del lavoratore anziano \u00e8 sorretto dalla contribuzione figurativa parzialmente a carico dello Stato e della Regione, in quanto associato all&#8217;assunzione di un giovane (fino a 29 anni in caso di apprendistato e a 35 anni in caso di contratto di dipendenza a tempo indeterminato), sul presupposto che da tale assunzione derivi immediatamente una entrata fiscale e previdenziale aggiuntiva e, in prospettiva, un contributo positivo alla crescita. A scanso di ogni possibile equivoco circa il modello di solidariet\u00e0 intergenerazionale che qui vogliamo promuovere, l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo esclude l\u2019agevolazione nei casi in cui tra uno dei lavoratori anziani interessati e uno dei giovani neo-assunti corra un legame di affinit\u00e0 o parentela pari o inferiore al terzo grado.<\/div>\n<div>L\u2019<em>articolo\u00a04<\/em> prevede la possibilit\u00e0 di accordo tra l\u2019impresa e il lavoratore ultraquarantcinquenne, con anzianit\u00e0 di servizio non inferiore a cinque anni, per una sospensione consensuale della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione per la durata minima di tre mesi e massima di un anno, ma con versamento a carico dell\u2019impresa della contribuzione previdenziale che sarebbe altrimenti maturata (calcolata sulla base della retribuzione di fatto percepita dal dipendente al momento della sospensione), senza che ci\u00f2 comporti alcun onere fiscale e\/o contributivo aggiuntivo e senza che ci\u00f2 possa influire sul trattamento di fine rapporto o altra voce di retribuzione differita.<\/div>\n<div>L\u2019<em>articolo\u00a05 <\/em>istituisce due incentivi all&#8217;assunzione dei lavoratori che sarebbero stati prossimi al pensionamento secondo la disciplina in vigore prima del decreto &#8220;Salva-Italia&#8221;, n. 201\/2011, e non salvaguardati a norma del decreto stesso o di altri provvedimenti legislativi successivi: possibilit\u00e0 di durata del periodo di prova\u00a0fino a un anno ed esenzione totale dalla contribuzione previdenziale. Prevede inoltre, negli stessi casi,\u00a0l&#8217;estensione\u00a0del trattamento di disoccupazione offerto dall&#8217;Assicurazione Sociale per l&#8217;Impiego, istituita dalla legge 3 luglio 2012 n. 92, la cui entit\u00e0 nel caso specifico \u00e8 determinata alternativamente &#8211; a scelta della persona interessata &#8211; in riferimento all&#8217;ultima retribuzione o in riferimento alla pensione di cui la persona stessa avrebbe goduto, applicandosi la\u00a0disciplina in\u00a0vigore fino al 4 dicembre 2011.<\/div>\n<div>L&#8217;<em>articolo\u00a06<\/em> determina l\u2019onere derivante a carico delle finanze pubbliche dalle disposizione di cui agli articoli 2 e 3 in 300 milioni di euro annui per il 2013, per il 2014 e per il\u00a02015. Istituisce inoltre\u00a0il \u00abFondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile e della solidariet\u00e0 intergenerazionale\u00bb, necessario per l&#8217;implementazione delle misure di cui agli stessi articoli\u00a02 e 3.<\/div>\n<div>Ai fini della copertura finanziaria, l&#8221;<em>articolo\u00a07<\/em> dispone la soppressione di incentivi alle imprese, sulla scorta del progetto elaborato da Francesco Giavazzi, distinguendo tra le abrogazioni dirette (per le quali si fa riferimento\u00a0all&#8217;allegato A al disegno di legge) e le abrogazioni che richiedono un ulteriore provvedimento di natura regolamentare. I commi 4 e 5 individuano gli incentivi che devono e quelli che possono essere conservati, indicando rispettivamente: <em>a)<\/em> tra quelli che devono essere conservati gli incentivi finanziabili con fondi europei, quelli diretti a compensare l&#8217;adempimento di obblighi di servizio pubblico\u00a0e quelli che corrispondano all&#8217;intendimento di promuovere iniziative di istruzione, ricerca, sanit\u00e0, assistenza sociale, potenziamento delle infrastrutture\u00a0dei trasporti; <em>b)<\/em> tra quelli che possono essere conservati gli incentivi finalizzati a progetti di interesse europeo di primaria importanza, nonch\u00e8 quelli diretti a promuovere la cultura o la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.<\/div>\n<div>L&#8217;<em>articolo 8<\/em>,\u00a0prevede\u00a0che\u00a0i risparmi\u00a0rivenienti dal riordino degli incentivi di cui all&#8217;articolo precedente, quantificabili in circa\u00a02,5 miliardi di euro annui,\u00a0siano impiegati in parte\u00a0(600\u00a0milioni nel 2013,\u00a0900\u00a0in ciascuno dei tre anni successivi) per\u00a0la copertura finanziaria della maggior spesa derivante dagli articoli 2, 3 e 6; per la parte restante siano destinati alla riduzione del costo del lavoro, nella forma di un abbattimento dell&#8217;IRAP, mediante riduzione della parte della sua base imponibile costituita dal costo del lavoro). Negli anni successivi al 2016, esaurita la fase transitoria in cui operano le misure di cui all&#8217;articolo 6, l&#8217;intero ammontare dei risparmi prodotti dal riordino degli incentivi alle imprese sar\u00e0 destinato alla riduzione del\u00a0cuneo fiscale e contributivo sui redditi di lavoro.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">DISEGNO DI LEGGE<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong><\/strong><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo 1<br \/>\n<em>Incentivo alla riduzione dell\u2019orario di lavoro in prossimit\u00e0 dell\u2019et\u00e0 di pensionamento<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">1. Nel quinquennio precedente al conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, a norma dell\u2019articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro la riduzione del proprio orario di lavoro, con qualsiasi modalit\u00e0 di distribuzione dell\u2019orario stesso, anche secondo clausole elastiche o flessibili di qualsiasi tipo, beneficiando della facolt\u00e0 di cui al comma seguente. Non si fa applicazione in tali casi del disposto dell\u2019articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, e successive modificazioni, dell\u2019articolo 3 commi 2, 7, 8 e 9, dell\u2019articolo 5, commi 2 e 3, dell\u2019articolo 8, commi 2, 2-bis e 3, dello stesso decreto. Resta ferma l\u2019applicazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 5, comma 1, e successive modificazioni, del citato decreto legislativo n. 61 del 2000, ove ne ricorrano i presupposti.<br \/>\n2. A seguito della riduzione dell\u2019orario prevista dal comma precedente il lavoratore ha diritto, per la durata massima di cinque anni, a integrare i versamenti contributivi senza alcun onere fiscale o contributivo aggiuntivo, fino a concorrenza con la contribuzione corrispondente all\u2019orario normale previsto dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente pi\u00f9 rappresentativi. La detta integrazione pu\u00f2 essere assunta in tutto o in parte dal datore di lavoro, senza che ne derivi a carico suo o del prestatore alcun onere fiscale e contributivo aggiuntivo e senza che questo possa dar luogo a incidenze o ricalcoli in relazione al trattamento di fine rapporto o a qualsiasi altra voce retributiva.<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo 2<br \/>\n<em>Coniugazione di lavoro e pensione a tempo parziale<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">1. I lavoratori che abbiano pattuito la riduzione dell\u2019orario a norma dell\u2019articolo 1 hanno diritto a un anticipo di pensione, erogato in ratei mensili per tredici mensilit\u00e0, a decorrere dalla data di decorrenza riduzione stessa. Ai fini del calcolo dei ratei anticipati di pensione viene assunto a riferimento l\u2019importo della pensione corrispondente a quanto sarebbe maturato, a condizioni invariate e tenendo conto dell\u2019integrazione contributiva di cui all\u2019articolo 1, comma 2, alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ovvero, se maturati prima, dei requisiti per il pensionamento anticipato.<br \/>\n2. I ratei di pensione anticipata sono calcolati applicandosi all\u2019importo di cui al comma 1 la percentuale corrispondente alla riduzione di orario di lavoro concordata a norma dell\u2019articolo 1. I ratei stessi sono poi ricalcolati, alla data del pensionamento effettivo, in modo tale da scontare, in misura fissa su base mensile, i ratei anticipati di pensione gi\u00e0 corrisposti al lavoratore entro quindici anni dalla suddetta data.<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo 3<br \/>\n<em>Convenzione con la Regione per l\u2019attivazione del ponte occupazionale tra generazioni<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">1. Una convenzione tra impresa, Regione e Direzione regionale per l\u2019impiego pu\u00f2 prevedere che, nel caso di accordo per la riduzione dell\u2019orario di lavoro stipulato a norma dell\u2019articolo 1, l\u2019integrazione contributiva di cui al comma 2 del medesimo articolo sia versata all\u2019istituto previdenziale competente per un terzo dalla Regione e sia posta per un ulteriore terzo a carico del Fondo di cui all\u2019articolo 6, nei limiti delle risorse di cui all\u2019articolo 6, a condizione che, ogni due lavoratori anziani interessati dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda, anche in deroga ai limiti numerici vigenti, all\u2019assunzione di un giovane di et\u00e0 inferiore a ventinove anni con un contratto di apprendistato, oppure di un giovane di et\u00e0 non superiore a trentacinque anni con contratto di subordinazione a tempo indeterminato.<br \/>\n2. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda all\u2019assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un giovane di et\u00e0 non superiore a trentacinque anni, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro \u00e8 dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal mese successivo a quello di decorrenza del contratto di lavoro del giovane di cui al presente comma e fino alla data di pensionamento effettivo del lavoratore anziano, per un periodo massimo di tre anni. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalit\u00e0 dei dipendenti del settore privato.<br \/>\n3. Al momento dell\u2019assunzione con contratto a tempo indeterminato l\u2019impresa predispone un piano formativo individuale recante l\u2019indicazione nominativa del lavoratore designato quale tutor e l\u2019individuazione dell\u2019obiettivo professionale da conseguire. Tale piano deve essere comunicato al lavoratore nel termine di quindici giorni dalla data di inizio della prestazione.<br \/>\n4. Nessuna delle agevolazioni di cui al comma 1 pu\u00f2 essere attivata quando tra uno dei lavoratori aziani che riducono il proprio orario di lavoro e uno dei giovani neo-assunti intercorra un rapporto di affinit\u00e0 o parentela di primo, secondo o terzo grado.<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">Articolo 4<br \/>\n<em>Periodi sabbatici<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">1. Il datore di lavoro pu\u00f2 concordare con il prestatore che abbia compiuto 45 anni di et\u00e0, e che abbia una anzianit\u00e0 di servizio nell\u2019azienda, o in aziende appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, non inferiore a cinque anni, una sospensione della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, con versamento a carico del datore della contribuzione previdenziale altrimenti dovuta, calcolata sulla base della retribuzione di fatto percepita dal dipendente alla data della sospensione.<br \/>\n2. Il versamento della contribuzione previdenziale in esecuzione dell\u2019accordo di cui al comma 1non comporta oneri fiscali e\/o contributivi aggiuntivi, n\u00e9 per il datore n\u00e9 per il prestatore di lavoro, e non influisce sulla determinazione del trattamento di fine rapporto o di alcuna altra voce di retribuzione differita.<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">Articolo 5<br \/>\n<em>Regime transitorio di incentivo all\u2019occupazione e sostegno del reddito<\/em><br \/>\n<em>per i lavoratori non salvaguardati in relazione nuovo regime pensionistico<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">1. Allo scopo di garantire una protezione sociale di ultima istanza ai lavoratori prossimi al pensionamento\u00a0non ammessi ad alcuna disciplina speciale di salvaguardia in relazione al nuovo regime di accesso alla pensione di cui all\u2019articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in coerenza con le nuove misure in materia di licenziamenti e ammortizzatori sociali di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, \u00e8 istituito un regime transitorio di incentivo all&#8217;occupazione e sostegno del reddito applicabile ai suddetti lavoratori, alle condizioni di cui al presente articolo.<\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">2. Possono essere ammessi, a domanda, al trattamento di Assicurazione Sociale per l&#8217;Impiego (ASpI) istituito a norma dell&#8217;articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, i lavoratori che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro o trattamento di sostagno al reddito, per i quali sussistano entrambi i requisiti seguenti:<br \/>\n<em>a)<\/em> siano in possesso dei requisiti che avrebbero consentito loro di conseguire il diritto alla pensione nel regime previgente;<br \/>\n<em>b)<\/em> siano idonei a conseguire il diritto alla pensione nel nuovo regime entro il 31 dicembre 2018;<br \/>\n<em>c)<\/em> siano cessati o siano destinati a cessare dal rapporto di lavoro in forza di accordi collettivi o individuali stipulati in qualsiasi sede, purch\u00e9 in data certa anteriore al 1\u00b0 gennaio 2012, oppure siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale con provvedimento dell&#8217;istituto previdenziale competente in data anteriore al 4 dicembre 2011.<\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">3. I soggetti di cui al comma 2, in quanto assimilati ai lavoratori per i quali \u00e8 intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a norma dell&#8217;articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall&#8217;articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono essere ammessi a domanda, dalla data in cui avrebbero maturato la pensione secondo il regime previgente, per la durata e alle condizioni di cui ai commi\u00a04 e 5, al trattamento di Assicurazione Sociale per l\u2019Impiego istituito a norma dell\u2019articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni e decadono dal trattamento qualora non accettino un\u2019offerta di lavoro, a norma dell\u2019articolo 4, commi 41, lettera <em>b<\/em>, 42, 43, 44 e 45 della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni.<\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">4. L\u2019importo dell\u2019indennit\u00e0 ASpI \u00e8 calcolato a norma dell\u2019articolo 2, commi 6 e seguenti, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni, assumendosi a riferimento l\u2019importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi due anni di prestazione lavorativa. I soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, di cui al comma 1, lettera <em>b<\/em>, possono richiedere, in alternativa, che l\u2019indennit\u00e0 venga rapportata, in ragione della stessa percentuale, al trattamento pensionistico che sarebbe stato loro erogato in applicazione della disciplina vigente alla data del 4 dicembre 2011.<\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">\n<p>5. In caso di nuova assunzione di un soggetto di cui al comma 1, il periodo di prova pu\u00f2 avere durata fino a un anno. Inoltre il rapporto di lavoro \u00e8 esentato dalla contribuzione ai fini previdenziali e non \u00e8 computato ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. In tal caso, ove il soggetto sia stato gi\u00e0 ammesso al trattamento ASpI, l\u2019erogazione dell\u2019indennit\u00e0 \u00e8 sospesa d\u2019ufficio, con le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 2, comma 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.<\/p>\n<p>6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 2 della suddetta legge 28 giugno\u00a02012 n. 92.<\/p>\n<p>7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano\u00a0ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">Articolo 6<br \/>\n<em>Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile<\/em><br \/>\n<em>e dell\u2019accesso dei pi\u00f9 giovani al tessuto produttivo<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">1. Per le finalit\u00e0 di cui alla presente legge, \u00e8 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il \u00abFondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile e della solidariet\u00e0 intergenerazionale\u00bb, di seguito denominato \u00abFondo\u00bb, con la dotazione iniziale di 300 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.<\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalit\u00e0 di attuazione della stessa, con particolare riguardo alla determinazione, per ciascun tipo di incentivo di cui agli articoli 1, 2, e 3, del numero massimo dei soggetti ammessi alla concessione degli incentivi stessi, nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo.<br \/>\n3. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico determinato ai sensi del comma 1, lettera <em>a)<\/em>, i predetti enti non prendono in esame ulteriori domande e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite per l\u2019anno in corso.<\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e agli altri rapporti di cui all\u2019articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/div>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 7<br \/>\n<em>Copertura finanziaria<\/em><\/p>\n<div>1. Sono abrogate le norme indicate nell\u2019Allegato A.<\/div>\n<div>2. Sono altres\u00ec abrogate, a far data dall\u2019entrata in vigore dei regolamenti di cui al terso comma, le norme di fonte statale che determinino trasferimenti a imprese, correnti e in conto capitale, salvi i casi di cui ai commi 4 e 5 di questo articolo.<\/div>\n<div>3. Il Governo adotta entro 30 giorni dall\u2019emanazione della presente legge uno o pi\u00f9 regolamenti, a norma dell\u2019articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari di cui il secondo comma prevede l\u2019abrogazione.<\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">4. Sono escluse dall\u2019abrogazione di cui al secondo e terzo comma dell\u2019articolo 8 le norme che prevedono incentivi<\/div>\n<div><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span> <em>a)<\/em> suscettibili di essere finanziati con fondi europei;<\/div>\n<div><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span> <em>b)<\/em> diretti a compensare l\u2019adempimento di obblighi di servizio pubblico posti a carico di imprese private, con particolare riferimento ai settori dell\u2019istruzione e della ricerca, della sanit\u00e0, dell\u2019assistenza sociale, dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell\u2019Unione Europea.<\/div>\n<div>5. Il Governo pu\u00f2 escludere dall\u2019abrogazione \u00a0di cui al secondo e terzo comma dell\u2019articolo 8 le norme che prevedano incentivi destinati a:<\/div>\n<div><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span> <em>a)<\/em> promuovere la realizzazione di progetti di primaria rilevanza di interesse europeo;<\/div>\n<div><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span> <em>b)<\/em> promuovere la cultura nonch\u00e9 la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale;<\/div>\n<div><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span> <em>c)<\/em> correggere disfunzioni che impediscono il normale funzionamento concorrenziale del mercato in cui operano le imprese beneficiarie.<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nArticolo 8<br \/>\n<em>Ripartizione delle risorse derivanti dall\u2019applicazione dell&#8217;articolo\u00a07 <\/em><\/div>\n<div>1. Agli oneri derivanti dall\u2019applicazione degli articoli 5 e 6, valutati in\u00a0700 milioni di euro per il 2013,\u00a0900 milioni di euro annui per il 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con la corrispondente quota parte dei risparmi realizzati attraverso l\u2019applicazione dell&#8217;articolo 8.<\/div>\n<div>2. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 la quota dei risparmi realizzati attraverso l\u2019applicazione dell&#8217;articolo 8 eccedente l\u2019importo impegnato a norma del comma 1 \u00e8 interamente destinata alla riduzione del costo del lavoro. Dopo l\u2019esercizio 2016, tutti i risparmi sono destinati alla riduzione del costo del lavoro.<\/div>\n<div><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\">Articolo 9<br \/>\n<em>Entrata in vigore<\/em><\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: left;\">\n<div style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\">1. La presente legge entra in vigore nel primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>.<em><br \/>\n<\/em><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">ALLEGATO A<br \/>\n<em>Disposizioni abrogate direttamente in virt\u00f9 della disposizione contenuta nell&#8217;articolo 7<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: left;\"><em><\/em><span style=\"font-family: Calibri;\">1) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e <\/span>dell&#8217;artigianato);<\/div>\n<div>\n<div>2) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato al settore industriale);<\/div>\n<div>3) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale);<\/div>\n<div>4) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);<\/div>\n<div>5) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria);<\/div>\n<div>6) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l\u2019agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l\u2019amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);<\/div>\n<div>7) legge 1\u00b0 marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);<\/div>\n<div>8) articolo 3-<em>oc<\/em><span><em>ties <\/em>decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla <\/span><span style=\"font-family: Calibri;\">legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio);<\/span><\/div>\n<\/div>\n<div>9) articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l\u2019acquisto di locali precedentemente in affitto);<\/div>\n<div>10) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);<\/div>\n<div>11) articolo 15, commi 13, 14 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Centri per l\u2019imprenditorialit\u00e0 nel Mezzogiorno; Compensi alle societ\u00e0 finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge 49\/1985);<\/div>\n<div>12) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;<\/div>\n<div>13) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l&#8217;innovazione e lo sviluppo delle PMI);<\/div>\n<div>14) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l\u2019innovazione e la riconversione produttiva relativamente all\u2019utilizzo dell\u2019amianto);<\/div>\n<div>15) articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attivit\u00e0 produttive nelle aree sottoutilizzate);<\/div>\n<div><span style=\"font-family: Calibri;\">16) decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);<\/span><\/div>\n<div><span style=\"font-family: Calibri;\">17) articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico);<\/span><\/div>\n<div>18) articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);<\/div>\n<div>19) articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);<\/div>\n<div>20) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali);<\/div>\n<div>21) articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);<\/div>\n<div>22) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d\u2019area);<\/div>\n<div>23) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l\u2019acquisto di strumenti per pesare);<\/div>\n<div>24) articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell&#8217;innovazione nelle imprese industriali);<\/div>\n<div>25) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano);<\/div>\n<div>26) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488\/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);<\/div>\n<div>27) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato);<\/div>\n<div>28) all\u2019articolo 10, coma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole \u201callegata al Documento di programmazione economico-finanziaria\u201d sono soppresse;<\/div>\n<div>29) legge 30 giugno 1998, n. 208 (Incubatori di impresa);<\/div>\n<div>30) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge 488\/92 al settore del commercio);<\/div>\n<div>31) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all\u2019ingrosso);<\/div>\n<div>32) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);<\/div>\n<div>33) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d\u2019imposta per il commercio elettronico; collegamento telematico \u201c<em><span style=\"font-family: Calibri-Italic;\">quick-response<\/span><\/em><span style=\"font-family: Calibri;\">\u201d fra imprese del settore <\/span>tessile, dell\u2019abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza<\/div>\n<div>dei lavoratori nei siti di cava);<\/div>\n<div>34) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalit\u00e0 semplificate di applicazione della legge 488\/92 per le imprese artigiane);<\/div>\n<div>35) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile, dell\u2019abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti);<\/div>\n<div>36) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell\u2019abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);<\/div>\n<div>37) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la\u00a0 ristrutturazione delle imprese in difficolt\u00e0;<\/div>\n<div>38) articolo 1, commi 280-283, commi 340-343, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d\u2019imposta per le attivit\u00e0 di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo; zone franche urbane; fondo per la finanza d\u2019impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolt\u00e0);<\/div>\n<div>39) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488\/92; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma);<\/div>\n<div>40) articolo 7 del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120 convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181<em>.<\/em><\/div>\n<div><span style=\"color: #ffffff;\">h<\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UN PROGETTO MIRATO A ISTITUIRE LE FLESSIBILIT\u00c0 E GLI INCENTIVI NECESSARI PER AUMENTARE LA DOMANDA DI LAVORO E FAVORIRE L\u2019INVECCHIAMENTO ATTIVO (RISOLVENDO I PROBLEMI TRANSITORI PRODOTTI PER LE IMPRESE E I LAVORATORI SESSANTENNI DALLA RIFORMA DEL DICEMBRE 2011) . 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