
{"id":23095,"date":"2012-09-15T18:49:04","date_gmt":"2012-09-15T17:49:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=23095"},"modified":"2012-09-15T18:51:27","modified_gmt":"2012-09-15T17:51:27","slug":"che-cosa-si-propongono-i-promotori-del-referendum-sullarticolo-18","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=23095","title":{"rendered":"CHE COSA SI PROPONGONO I PROMOTORI DEL REFERENDUM SULL&#8217;ARTICOLO 18"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">ANALISI DEGLI EFFETTI DEL QUESITO REFERENDARIO, CHE &#8220;MANIPOLA&#8221; IL TESTO DELLA NORMA SUI LICENZIAMENTI AL FINE DI RIPRISTINARE LA VECCHIA DISCIPLINA E ADDIRITTURA RAFFORZARE L&#8217;APPARATO SANZIONATORIO IN QUESTA MATERIA<\/span><\/p>\n<p><em>Nel testo qui riprodotto sono evidenziate le parti del testo dell&#8217;articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla legge Fornero (l. 28 giugno 2012 n. 92), che il referendum promosso da SEL e IdV si propone di sopprimere\u00a0&#8211; Ciascun comma del testo legislativo modificato o soppresso dal referendum \u00e8 qui corredato da un mio breve commento in corsivo &#8211; Segue un commento\u00a0generale circa l&#8217;ammissibilit\u00e0\u00a0del quesito referendario e il suo significato politico, a cura <strong>di Stefano Ceccanti<\/strong>, senatore\u00a0Pd e professore di diritto costituzionale nell&#8217;Universit\u00e0\u00a0&#8220;la Sapienzo&#8221; di Roma\u00a0\u00a0<!--more--><\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #ffffff;\">. <\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nI PRIMI TRE COMMI DELL&#8217;ARTICOLO 18 NON VENGONO MODIFICATI<br \/>\n<em>Resta pertanto invariata la sanzione della reintegrazione pi\u00f9 risarcimento pieno del danno per il caso di licenziamento discriminatorio, di rappresaglia, o comunque dettato da motivo illecito (primo comma), la disciplina del risarcimento (secondo comma) e l&#8217;opzione del lavoratore per le 15 mensilit\u00e0 al posto della reintegrazione (terzo comma).<\/em><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nCOMMA QUARTO<\/span><br \/>\nIl giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo <span style=\"text-decoration: line-through;\">soggettivo<\/span> o della giusta causa addotti dal datore di lavoro<span style=\"text-decoration: line-through;\">, per insussistenza del fatto contestato ovvero perch\u00e9 il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei<br \/>\ncodici disciplinari applicabili,<\/span> annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria commisurata all\u2019ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell\u2019effettiva reintegrazione<span style=\"text-decoration: line-through;\">, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative, nonch\u00e9 quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell\u2019indennit\u00e0 risarcitoria non pu\u00f2 essere superiore a dodici mensilit\u00e0 della retribuzione globale di fatto<\/span>. Il datore<br \/>\ndi lavoro \u00e8 condannato, altres\u00ec, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione<span style=\"text-decoration: line-through;\">, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall\u2019illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello<br \/>\nsvolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative<\/span>. In quest\u2019ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d\u2019ufficio alla gestione corrispondente all\u2019attivit\u00e0 lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell\u2019ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall\u2019invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l\u2019indennit\u00e0<br \/>\nsostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.<\/p>\n<p><em>Con i tagli &#8220;chirurgici evidenziati nel testo, il quesito referendario mira a ripristinare il vecchio apparato sanzionatorio in materia di licenziamenti illegittimi, nel quale la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento del danno scattava automaticamente in qualsiasi caso di licenziamento il cui motivo &#8211; anche eventualmente in s\u00e9 legito &#8211; fosse ritenuto dal giudice insufficiente per sua natura, o non sufficientemente dimostrato. L&#8217;entit\u00e0 del risarcimento che altrettanto automaticamente accompagna la reintegrazione &#8211; se il quesito viene accolto\u00a0&#8211; \u00e8 pari alle retribuzioni maturate tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione, senza alcuna riduzione in relazione ai redditi di lavoro eventualmente percepiti dal lavoratore durante lo stesso periodo (n\u00e9 tanto meno in relazione ai redditi che avrebbero potuto essere percepiti se fosse stata accettata una congrua offerta di lavoro alternativo): per questo aspetto, <strong>l&#8217;esito dell&#8217;abrogazione referendaria produrrebbe addirittura l&#8217;effetto di un inasprimento dell&#8217;apparato sanzionatorio rispetto al vecchio regime<\/strong>, nel quale, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il risarcimento dovuto al lavoratore doveva essere ridotto in misura pari all&#8217;<\/em>aliunde perceptum<em>, cio\u00e8 a quanto il lavoratore stesso avesse tratto nell&#8217;intervallo tra licenziamento e reintegrazione da un&#8217;altra attivit\u00e0 lavorativa. Stesso discorso in riferimento alla corrispondente contribuzione previdenziale.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<br \/>\n<\/span><\/em>COMMA QUINTO<br \/>\n<del><span style=\"color: #000000;\">Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un&#8217;indennit\u00e0 risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un<\/span><\/del><br \/>\n<del><span style=\"color: #000000;\">minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilit\u00e0 dell&#8217;ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all&#8217;anzianit\u00e0 del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensionI dell&#8217;attivit\u00e0 economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.<\/span><\/del><\/p>\n<p><em>Questo comma dispone il solo indennizzo per i casi di licenziamento disciplinare non rientranti nella previsione del comma precedente. Con l&#8217;abrogazione integrale di questo comma, il referendum mira, come si\u00a0\u00e8 visto,\u00a0a eliminare drasticamente questa distinzione estendendo a tutti i casi la sanzione massima.<\/em><\/p>\n<p>COMMA SESTO<br \/>\n<del><span style=\"color: #000000;\">Nell\u2019ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all\u2019<\/span><a title=\"Il link apre una nuova finestra\" href=\"http:\/\/www.senato.intranet\/japp\/bgt\/nir\/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art2-com2\"><span style=\"color: #000000;\">articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.\u00a0604<\/span><\/a><span style=\"color: #000000;\">, e successive modificazioni, della procedura di cui all\u2019articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all\u2019<\/span><a title=\"Il link apre una nuova finestra\" href=\"http:\/\/www.senato.intranet\/japp\/bgt\/nir\/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art7\"><span style=\"color: #000000;\">articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.\u00a0604<\/span><\/a><span style=\"color: #000000;\">, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravit\u00e0 della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi \u00e8 anche un difetto di giustificazione del<\/span><\/del><br \/>\n<del><span style=\"color: #000000;\">licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.<\/span><\/del><\/p>\n<p><em>Questo comma regola il caso del licenziamento invalido per vizio formale o procedurale, prevedendo in questo caso &#8211; quando la giustificazioone sostanziale ci sia &#8211; soltanto l&#8217;indennizzo a favore del lavoratore. Con l&#8217;abrogazine totale di questo comma, il referendum mira anche qui a estendere la sanzione della reintegrazione pi\u00f9 risarcimento ancha al caso di vizio puramente formale.<\/em><\/p>\n<p>COMMA SETTIMO<br \/>\n<del><span style=\"color: #000000;\">Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell\u2019ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della <\/span><a title=\"Il link apre una nuova finestra\" href=\"http:\/\/www.senato.intranet\/japp\/bgt\/nir\/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68\"><span style=\"color: #000000;\">legge 12 marzo 1999, n.\u00a068<\/span><\/a><span style=\"color: #000000;\">, per motivo oggettivo consistente nell\u2019inidoneit\u00e0 fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento \u00e8 stato intimato in violazione dell\u2019<\/span><a title=\"Il link apre una nuova finestra\" href=\"http:\/\/www.senato.intranet\/japp\/bgt\/nir\/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2110-com2\"><span style=\"color: #000000;\">articolo 2110, secondo comma, del codice civile<\/span><\/a><span style=\"color: #000000;\">. Pu\u00f2 altres\u00ec applicare la predetta disciplina nell\u2019ipotesi in cui accerti la<\/span><\/del><br \/>\n<del><span style=\"color: #000000;\">manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell\u2019indennit\u00e0 tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell\u2019ambito della procedura di cui all\u2019<\/span><a title=\"Il link apre una nuova finestra\" href=\"http:\/\/www.senato.intranet\/japp\/bgt\/nir\/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art7\"><span style=\"color: #000000;\">articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.\u00a0604<\/span><\/a><span style=\"color: #000000;\">, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.<\/span><\/del><\/p>\n<p><em>Questo comma regola il caso del licenziamento per motivo oggettivo, cio\u00e8 economico od organizzativo, prevedendo come regola generale l&#8217;indennizzo del lavoratore, con alcune possibili eccezioni. Con l&#8217;abrogazione integrale di questo comma, il referendum si propone anche qui di ripristinare la sanzione della reintegrazione pi\u00f9 risarcimento anche in tutti i casi di licenziamento non disciplinare.<\/em><\/p>\n<p>COMMI SUCCESSIVI<br \/>\n<em>Le modifiche ai commi successivi dell&#8217;articolo 18 sono finalizzate soltanto a un coordinamento testuale, in relazione alle modifiche di cui si \u00e8 detto sopra.<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nUN COMMENTO GENERALE DI STEFANO CECCANTI SUL PIANO POLITICO-COSTITUZIONALE<br \/>\n<\/strong><\/span>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il primo dato su cui riflettere \u00e8 che in questo caso specifico il referendum rappresenta una bomba a tempo destinata necessariamente a esplodere una volta innescata. Per questo \u00e8 opportuno riflettere da parte di tutti prima che avvenga l&#8217;innesco. Da dove nasce questa affermazione? Dai seguenti dati:<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span> <em>a)<\/em> Il terreno dei quesiti sull&#8217;art. 18 dello Statuto dei Lavoratori \u00e8 sufficientemente arato (su di esso gli elettori sono stati chiamati a esprimersi nel maggio 2000 dai radicali per abrogarlo e nel 2003 da Rifondazione Comunista per estendere le tutele anche sotto 15 dipendenti) per capire che anche il quesito di oggi, una volta raccolte le firme, sar\u00e0 ammesso dalla Corte;<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span> <em>b)<\/em> Non ci sar\u00e0 comunque in Parlamento, anche per le posizioni di pressoch\u00e9 tutti gli esponenti del Pd, disponibili a correggere la riforma Fornero su altri punti ma<br \/>\nnon su quello, una maggioranza per modificarlo di nuovo in modo significativo prima dei referendum. Solo in tal caso, infatti, ai sensi dell&#8217;art. 39 della legge 352\/1970 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68\/1978, di fronte a una legge che modifichi i\u00a0principi ispiratori della complessiva disciplina e i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum sarebbe evitabile;<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span> <em>c)<\/em> Il fatto che, ai sensi dell&#8217;art. 31 della legge 352\/1970, non si possa votare un referendum nell&#8217;anno delle Politiche ma che esso debba slittare all&#8217;anno dopo non \u00e8 in questo caso un depotenziamento dello stesso, ma anzi una precisa pietra di inciampo per una qualsiasi maggioranza di Governo che, un anno dopo il proprio insediamento, non pu\u00f2 certo pensare di reggere dividendosi negli orientamenti di voto su un quesito di cos\u00ec grande significato;<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span> <em>d)<\/em> Non si pu\u00f2 infatti dimenticare che la riforma di cui si discute fa parte di quel ristretto numero di misure che erano state concordate nel&#8217;Eurozona in un quadro di difesa dalla speculazione contro il nostro Paese a partire dalla nota lettera della Bce del 5 agosto 2011 che cos\u00ec recitava: &#8220;Dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che regolano l&#8217;assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori pi\u00f9 competitivi&#8221;.<br \/>\nPertanto, per coerenza, qualsiasi ipotesi\u00a0 di aiuto condizionato al nostro paese non potr\u00e0 essere esaminato senza avere anche il mantenimento di questa norma nelle\u00a0condizioni necessarie.<br \/>\nDal punto di vista politico questo referendum si presenta pertanto come l&#8217;equivalente di una consultazione sul mantenimento del paese nell&#8217;Euro-zona. Una coalizione che non abbia un orientamento univoco, sempre che sia riuscita a formarsi e vincere sull&#8217;equivoco, non potrebbe comunque sopravvivere alla consultazione. Tutto si pu\u00f2 quindi sostenere tranne il negare che le differenze su questo tema non abbiano riflesso sull&#8217;esistenza stessa di una coalizione che ambisce al Governo.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><span style=\"color: #ffffff;\">..<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ANALISI DEGLI EFFETTI DEL QUESITO REFERENDARIO, CHE &#8220;MANIPOLA&#8221; IL TESTO DELLA NORMA SUI LICENZIAMENTI AL FINE DI RIPRISTINARE LA VECCHIA DISCIPLINA E ADDIRITTURA RAFFORZARE L&#8217;APPARATO SANZIONATORIO IN QUESTA MATERIA Nel testo qui riprodotto sono evidenziate le parti del testo dell&#8217;articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla legge Fornero (l. 28 giugno 2012 n. 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