
{"id":23686,"date":"2012-10-27T09:20:35","date_gmt":"2012-10-27T08:20:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=23686"},"modified":"2012-11-03T11:28:56","modified_gmt":"2012-11-03T10:28:56","slug":"trasparenza-per-i-professori-universitari-non-vale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=23686","title":{"rendered":"IL GARANTE PER LA PRIVACY \u00c8 RIMASTO A TACITO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UN PRIMO COMMENTO SULLA RISPOSTA NEGATIVA DELL&#8217;AUTORIT\u00c0 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI\u00a0ALLA RICHIESTA DI TRASPARENZA TOTALE\u00a0SUI RISULTATI\u00a0LA RICERCA UNIVERSITARIA E LE RELATIVE VALUTAZIONI<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><em>Articolo <strong>di Andrea Ichino<\/strong> pubblicato sul <\/em>Corriere della Sera<em> del 27 ottobre 2012 \u2013\u00a0Sono disponibili sul sito\u00a0sia <a title=\"Lettera Garante privacy\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=23370\" target=\"_blank\">la\u00a0risposta del Garante per la Protezione dei Dati personali<\/a> del 19 settembre 2012 al <a title=\"Esposto a Garante privacy  Civit, 4.5.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=20995\" target=\"_blank\">nostro esposto del 4 maggio<\/a> precedente, sia la <a title=\"Risposta Civit\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21453\" target=\"_blank\">risposta di segno opposto data allo stesso stesso esposto dalla Commissione per la Trasparenza, l\u2019Integrit\u00e0 e la Valutazione delle amministrazioni-Civit<\/a>, del 25 maggio 2012 &#8211; Segue la lettera al <\/em>Corriere della Sera<em> del prof. Alessandro Fig\u00e0 Talamanca pubblicata il 30 ottobre 2012, con una breve replica di A.I.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><!--more-->I dipendenti pubblici sono al servizio della collettivit\u00e0 e sono pagati, con fatica, dalle tasse che gravano sui cittadini e sulle imprese. Tutti abbiamo bisogno dei dipendenti pubblici e per questo dovremmo essere contenti di pagare con le tasse il loro lavoro, purch\u00e9 utile e ben fatto. Ma solo la trasparenza totale sull\u2019operato di questi \u201cnostri\u201d dipendenti, dai vertici dello Stato all\u2019ultimo dipendente comunale, consente l\u2019indispensabile controllo sul buon uso di quel che a loro diamo. Un controllo, quello esercitato direttamente dalla cittadinanza, molto pi\u00f9 potente di quello consentito da qualsiasi controllore istituzionale; e ora reso ancora pi\u00f9 efficace da Internet.<br \/>\nProprio per questo l\u2019articolo 19 del <em>Codice della Privacy<\/em> dice: \u201cLe notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall\u2019amministrazione di appartenenza\u201d. E l\u2019articolo 4, lettera h), della legge n.15\/2009 impone alle amministrazioni di \u201cassicurare la totale accessibilit\u00e0 dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicit\u00e0 e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione, anche attraverso: 1) la disponibilit\u00e0 immediata mediante la rete Internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinch\u00e9 essi possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione; 2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall\u2019interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall\u2019esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato\u201d.<br \/>\nSebbene il contenuto di queste norme appaia insolitamente chiaro, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, contraddicendo <a title=\"Risposta Civit\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21453\" target=\"_blank\">contraddicendo\u00a0la Commissione per la Trasparenza, l\u2019Integrit\u00e0 e la Valutazione delle amministrazioni-(Civit)<\/a>, ha affermato nei giorni scorsi che il principio di tutela della <em>privacy<\/em> impedisce la conoscibilit\u00e0 dei voti che l\u2019ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) dar\u00e0 alle tre migliori pubblicazioni che ciascun professore universitario ha sottoposto per la Valutazione della Qualit\u00e0 della Ricerca-VQR 2004-2010.<br \/>\nDell\u2019opportunit\u00e0 di assicurare questa forma di trasparenza per un\u2019adeguata valutazione dell\u2019efficienza del sistema universitario, <a title=\"Articolo di A. e P. Ichino - Corriere della Sera, 14.6.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21795\" target=\"_blank\">abbiamo gi\u00e0 parlato su queste pagine (<em>Corriere<\/em>, 14 giugno 2012)<\/a>. Il Garante pone invece una questione pi\u00f9 grave: sostiene, cio\u00e8, che in questa materia il principio generale prevalente deve essere quello della non conoscibilit\u00e0 di qualsiasi dato attinente a una persona fisica, anche quando sia in gioco lo svolgimento di una <em>funzione pubblica<\/em>. Gli utenti possono saperne qualcosa solo se una norma legislativa esplicitamente lo prevede. Si obietter\u00e0 che qui la norma legislativa, come si \u00e8 appena visto, c\u2019\u00e8 eccome.\u00a0 Vediamo gli argomenti \u2013 per noi davvero stupefacenti \u2013 con i quali il Garante supera questa obiezione.<br \/>\nPoich\u00e9 il <em>Codice della Privacy<\/em> prevede che le informazioni siano rese accessibili dall\u2019\u201camministrazione di appartenenza\u201d \u2013 sostiene il Garante \u2011, dovrebbe essere l\u2019Universit\u00e0 a farlo e non l\u2019Anvur. Benissimo, direte voi: perch\u00e9 allora il Garante non autorizza senz\u2019altro l\u2019Universit\u00e0 a farlo? Risposta: perch\u00e9 la legge non lo prevede specificamente. Ma non abbiamo appena visto che la legge n. 15\/2009 lo prevede con disposizioni inequivocabili e di portata molto ampia? Niente da fare, risponde il Garante: queste disposizioni\u2013 ascoltate bene \u2011 non \u201cpaiono costituire idonea base normativa, non applicandosi al \u2018personale in regime di diritto pubblico\u2019 che ricomprende, come noto, anche i professori e ricercatori universitari\u201d, ovvero il personale \u201cnon contrattualizzato\u201d. L\u2019idea che si possa colmare questa lacuna con una facile estensione di quelle disposizioni in via analogica viene respinta proprio sul presupposto che la conoscibilit\u00e0 dovrebbe considerarsi come eccezione. Il risultato \u00e8 che la prestazione dei professori, essendo \u201cun po\u2019 pi\u00f9 pubblica\u201d, paradossalmente invece di essere un po\u2019 pi\u00f9 conoscibile finisce coll\u2019esserlo un po\u2019 <em>meno<\/em>!<br \/>\nGli <em>arcana imperii et dominationis<\/em>, scriveva Tacito, sono lo strumento con cui da sempre i governi, soprattutto quelli peggiori, hanno difeso il proprio potere nascondendo ai cittadini le informaizoni necessarie per poter giudicare e intervenire, spodestando i governanti malfattori, i loro ministri e le caste da loro dipendenti. Mentre nel resto del mondo democratico avanzato i <em>Freedom of Information Acts<\/em> sanciscono la trasparenza totale delle amministrazioni pubbliche, il nostro Garante sembra rimasto ai tempi di Tacito.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">g<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong><span style=\"color: #993300;\">LA LETTERA DI ALESSANDRO FIG\u00c0 TALAMANCA<\/span><\/strong><br \/>\nCaro Direttore,<br \/>\nNon ho le competenze giuridiche per intervenire nella disputa sulla interpretazione delle leggi tra il prof. Andrea Ichino e il Garante della Privacy\u00a0 (Corriere 27 ottobre 2012). Ma la proposta del prof. Ichino,\u00a0 bocciata dal Garante, non \u00e8 ragionevole per motivi\u00a0 che vanno ben oltre gli aspetti legali. Ichino vorrebbe che i risultati intermedi di una valutazione della ricerca, impostata e condotta per valutare collettivamente le &#8220;strutture&#8221; pubbliche (dipartimenti universitari o istituti di ricerca) fossero ricondotti agli autori dei &#8220;prodotti&#8221; valutati, dando luogo ad una valutazione individuale della ricerca di ricercatori e docenti che verrebbe resa pubblica. Ci sono diverse ragioni che rendono questa proposta inaccettabile. La prima \u00e8 che l&#8217;Agenzia per la Valutazione ha pi\u00f9 volte assicurato che i dati comunicati dalle &#8220;strutture&#8221; non sarebbero stati utilizzati per valutazioni individuali, e le strutture hanno scelto e presentato i dati sulla base di queste assicurazioni. In secondo luogo la valutazione fatta dall&#8217;ANVUR utilizza strumenti rozzi, i cui errori si possono compensare in una valutazione collettiva, ma che non sono accettabili in una valutazione individuale. In particolare, in molti casi, i lavori scientifici sono valutati in base alla rivista dove sono pubblicati, senza alcuna considerazione del contenuto del lavoro.<br \/>\nInfine, quando la valutazione \u00e8 affidata al parere di un &#8220;anonimous referee&#8221;, ogni autore valutato individualmente , proprio in nome dei principi di trasparenza invocati dal prof. Ichino, avrebbe diritto di conoscere il nome e le qualificazioni di chi ha giudicato il suo lavoro. L&#8217;ANVUR sarebbe quindi obbligata a rompere il patto implicito con il &#8220;referee&#8221; che ha emesso un giudizio nella convinzione che il suo nome non sarebbe stato reso pubblico.<br \/>\nC&#8217;\u00e8 comunque un modo pi\u00f9 semplice e del tutto accettabile di fornire al pubblico tutte le informazioni necessarie per valutare i docenti universitari, come sembra richiedere la legge citata da Ichino.<br \/>\nBasterebbe rendere accessibili le informazioni che i docenti inseriscono nel &#8220;sito docente&#8221; gestito dal CINECA. Queste informazioni includono riferimenti bibliografici precisi alle pubblicazioni scientifiche e consentono a chiunque sia scientificamente qualificato di esprimere un giudizio sulla ricerca scientifica del docente.<br \/>\nNaturalmente sarebbe difficile esprimere un giudizio da parte di chi non \u00e8 competente a giudicare. Ma questo sarebbe vero comunque. E infatti quale vero\u00a0 vantaggio conoscitivo potrebbe avere un cittadino non esperto dal sapere che un &#8220;anonimous referee&#8221; ha giudicato eccellente un lavoro sulle &#8220;equazioni ellittiche alle derivate parziali&#8221; ed un diverso &#8220;anonimous referee&#8221; ha giudicato solo buono un lavoro sulle &#8220;equazioni iperboliche alle derivate parziali&#8221;?<br \/>\nAlessandro Fig\u00e0 Talamanca<br \/>\nSapienza Universit\u00e0 di Roma<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">k<\/span><\/p>\n<p><em>Nel merito delle considerazioni rinvio all&#8217;<a title=\"Articolo 14.06.12\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21795\" target=\"_blank\">articolo pubbicato sul Corriere del 14 giugno 2012<\/a>. Resta il fatto che con questi argomenti la tutela della privacy non ha nulla a che fare, mentre il veto del Garante \u00e8 posto esclusivamente in funzione di\u00a0 quella tutela.\u00a0 (a.i.)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><em><br \/>\n<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UN PRIMO COMMENTO SULLA RISPOSTA NEGATIVA DELL&#8217;AUTORIT\u00c0 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI\u00a0ALLA RICHIESTA DI TRASPARENZA TOTALE\u00a0SUI RISULTATI\u00a0LA RICERCA UNIVERSITARIA E LE RELATIVE VALUTAZIONI Articolo di Andrea Ichino pubblicato sul Corriere della Sera del 27 ottobre 2012 \u2013\u00a0Sono disponibili sul sito\u00a0sia la\u00a0risposta del Garante per la Protezione dei Dati personali del 19 settembre 2012 al [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,27],"tags":[],"class_list":["post-23686","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22-lavoro-pubblico","category-scuola"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23686","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=23686"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23686\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=23686"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=23686"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=23686"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}