
{"id":24122,"date":"2012-11-18T21:52:37","date_gmt":"2012-11-18T20:52:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=24122"},"modified":"2012-11-18T23:57:39","modified_gmt":"2012-11-18T22:57:39","slug":"sulle-professioni-senza-ordine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=24122","title":{"rendered":"SULLE PROFESSIONI SENZA ORDINE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL SENATO CORREGGE ALCUNI GRAVI ERRORI NEL DISEGNO DI LEGGE, APPROVANDOLO IN SECONDA LETTURA CON ALCUNE RILEVANTI MODIFICHE<\/span><\/p>\n<p><em>Interventi svolti in Senato, nel corso delle sedute pomeridiana del 14 e antimeridiana del 15 novembre 2012, nella discussione del disegno di legge n. 3270\u00a0sulle professioni non regolamentate<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">INTERVENTO NELLA SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 NOVEMBRE<\/span><\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p><a title=\"Scheda Senato P. Ichino\" href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/16\/BGT\/Schede_v3\/Attsen\/00011320.htm\" target=\"_blank\">ICHINO<\/a> (<em>PD<\/em>). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (<em>PD<\/em>). Signora Presidente, vorrei fare soltanto due notazioni di carattere strettamente tecnico-giuridico. Quando utilizziamo concetti gi\u00e0 presenti nel codice civile per individuare fattispecie contrattuali, di carattere generale o specifico, dobbiamo farci carico della esigenza di coerenza generale con il sistema di definizione dei contratti. Dobbiamo stare attenti, per un verso, a non scompaginare il sistema e, per l&#8217;altro, a non compiere interventi che rischiano di risultare del tutto privi di significato.<br \/>\nNel codice civile il lavoro umano dedotto in contratto \u00e8 suddiviso in tre grandi categorie: la prima \u00e8 quella del lavoro personale assoggettato ad obbligo di obbedienza nei confronti del datore di lavoro, cio\u00e8 il lavoro subordinato; la seconda \u00e8 l&#8217;attivit\u00e0 personale del lavoratore non assoggettato all&#8217;obbligo di obbedienza, cio\u00e8 il lavoro autonomo; la terza \u00e8 il lavoro dell&#8217;imprenditore, un&#8217;attivit\u00e0 organizzata con capitale materiale e il lavoro di altre persone, cio\u00e8 l&#8217;appalto.<br \/>\nNel provvedimento in esame definiamo la fattispecie oggetto della relativa disciplina come \u00abattivit\u00e0 economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo\u00bb. In questa definizione il lavoro intellettuale non \u00e8 il dato prevalente, essendo sufficiente il concorso del lavoro intellettuale; ma questo elemento \u00e8 presente in ogni attivit\u00e0 di lavoro impiegatizio, di lavoro autonomo e di lavoro imprenditoriale. Si potrebbe pensare che ci riferiamo a qualsiasi prestazione di lavoro umano indipendente; senonch\u00e9, nell&#8217;ultimo comma dello stesso articolo 1, ci riferiamo alla medesima attivit\u00e0 affermando che essa pu\u00f2 essere svolta anche \u00abnella forma del lavoro dipendente\u00bb. La definizione, a questo punto, si estende a qualsiasi attivit\u00e0 umana che abbia un minimo di contenuto intellettuale, escluse soltanto le attivit\u00e0 definite e organizzate in ordini o albi.<br \/>\nQuesta definizione \u00e8 assolutamente troppo ampia se vogliamo riferirci a ci\u00f2 a cui vogliamo riferirci in questo caso. Ma la confusione raggiunge l&#8217;acme nel momento in cui affermiamo che, nell&#8217;ipotesi in cui questa attivit\u00e0 \u00e8 svolta in forma di lavoro dipendente, i contratti di lavoro collettivi devono garantire l&#8217;autonomia del prestatore. Ma questa attivit\u00e0 \u00e8 dipendente o \u00e8 autonoma? Se intendiamo disciplinare un&#8217;attivit\u00e0 di lavoro autonomo, sgombriamo il campo da questo equivoco; se vogliamo disciplinare un&#8217;attivit\u00e0 di lavoro subordinato, non possiamo contraddire la natura stessa della prestazione che caratterizza il lavoro subordinato affermando che deve essere svolta in autonomia.<br \/>\nQueste contraddizioni e indeterminatezze nella definizione della fattispecie oggetto della nuova disciplina rischiano di inficiare il senso stesso dell&#8217;operazione complessiva che vogliamo compiere con questa legge. Quindi, credo sia seriamente consigliabile un momento di riflessione per chiarire a noi stessi le idee su ci\u00f2 che vogliamo fare e su cosa vogliamo disciplinare.<br \/>\nQui non \u00e8 chiaro che cosa vogliamo disciplinare. Poi, magari, discuteremo anche su come disciplinarlo, ma se non abbiamo chiaro neppure cosa vogliamo disciplinare, mi sembra che veramente non facciamo un buon servizio al Paese.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">INTERVENTI NELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 NOVEMBRE<\/span><\/p>\n<p>ICHINO (<em>PD<\/em>). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (<em>PD<\/em>). Signora Presidente, vorrei motivare il voto contrario del mio Gruppo su tutti gli emendamenti firmati dai colleghi Castro e Sacconi tranne l&#8217;1.312, del quale dovrebbe essere presentata una riformulazione. Il motivo di questo voto contrario \u00e8 che in quegli emendamenti si esprime la pretesa che la qualifica di \u00abprofessionista\u00bb debba essere riservata soltanto a chi esercita professioni organizzate in ordini o albi. Ora, questa pretesa contrasta con il lessico del codice civile il quale, all&#8217;articolo 2229 (la rubrica dell&#8217;articolo \u00e8: \u00abEsercizio delle professioni intellettuali\u00bb), dice: \u00abLa legge determina le professioni intellettuali per l&#8217;esercizio delle quali \u00e8 necessaria l&#8217;iscrizione in appositi albi o elenchi.\u00bb. Ci\u00f2 significa che esiste una grande categoria, una nozione di carattere generale, individuata dall&#8217;espressione \u00abprofessioni intellettuali\u00bb, nell&#8217;ambito della quale esiste una sottocategoria, o sottoinsieme, costituito da quelle professioni per le quali \u00e8 necessaria l&#8217;iscrizione a un albo o ordine. Questo significa che sono \u00abprofessioni intellettuali\u00bb anche quelle per le quali non \u00e8 richiesta l&#8217;iscrizione ad albi o ordini, e pu\u00f2 qualificarsi come \u00abprofessionista\u00bb chiunque le eserciti.<br \/>\nLa pretesa di avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti o medici di essere essi soltanto \u00abprofessionisti\u00bb \u00e8 dunque del tutto infondata. La tutela dell&#8217;affidamento del cliente \u00e8 data dal fatto che solo l&#8217;avvocato iscritto all&#8217;ordine pu\u00f2 chiamarsi \u00abavvocato\u00bb, non che solo lui possa chiamarsi \u00abprofessionista\u00bb; dal fatto che solo l&#8217;architetto iscritto pu\u00f2 chiamarsi \u00abarchitetto\u00bb ma non che solo lui possa chiamarsi \u00abprofessionista\u00bb. Quindi non vediamo per quale motivo dobbiamo privare l&#8217;altra met\u00e0 del cielo professionale, chiamiamola cos\u00ec, della denominazione che il codice civile le ha riservato e che anche nella prassi quotidiana dei traffici noi riserviamo a chiunque eserciti in modo continuativo e prevalente, e con una competenza specifica, la propria attivit\u00e0.<br \/>\nNoi nutriamo, semmai, qualche perplessit\u00e0 sull&#8217;altro versante di questo articolo 1, cio\u00e8 sulla parte nella quale, estendendosi il campo di applicazione di questa legge all&#8217;area del lavoro subordinato, il campo stesso resta del tutto indefinito. Perch\u00e9 dire che la legge si applica a tutti i subordinati che, nella loro attivit\u00e0, esercitino una qualche facolt\u00e0 intellettuale, significa ricomprendere nei destinatari della nuova disciplina quantomeno l&#8217;intera categoria impiegatizia e l&#8217;intera categoria dirigenziale. Ma questo \u00e8 un altro problema che io auspico possa essere risolto con una riformulazione del comma 2. Dar\u00e0 comunque un contributo ridurre la rilevanza della questione, eliminando l&#8217;ultimo periodo del comma 5, l&#8217;emendamento 1.312 nella sua riformulazione (*). Ma, ripeto, si tratta di un discorso a parte, che riguarda il versante della legge riferito al lavoro subordinato. (<em>Applausi del senatore Legnini<\/em>).<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>(*) <em>Emendamento a prima firma del sen. Castro, che verr\u00e0 poi approvato a maggioranza, con il voto favorevole del Gruppo Pd e di una parte del Gruppo PdL. (n.d.r.)<\/em><\/p>\n<p>ICHINO (<em>PD<\/em>). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (<em>PD<\/em>). Signora Presidente, intervengo per annunciare a titolo strettamente personale il mio voto favorevole all&#8217;emendamento 1.301 (*) che, a mio avviso, offre una ridefinizione del campo di applicazione della legge molto pi\u00f9 chiara e limpida rispetto al testo base, che altrimenti passerebbe cos\u00ec com&#8217;\u00e8. Credo che su questo punto un ripensamento pi\u00f9 attento da parte del Governo e della relatrice potrebbe portare all&#8217;accoglimento dell&#8217;emendamento, anche con qualche modifica, ma con un miglioramento netto, comunque, in termini di qualit\u00e0 della scrittura della norma, che poi \u00e8 quella che d\u00e0 il segno complessivo della legge.<br \/>\nSu questo punto, lo ripeto, non rappresento il mio Gruppo, ma esprimo solo la mia posizione personale.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>(*) <em>Emendamento della sen. Poretti, sul quale poi converger\u00e0 il voto di tutto il Gruppo Pd. (n.d.r.)<\/em><\/p>\n<p>ICHINO (<em>PD<\/em>). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (<em>PD<\/em>). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all&#8217;emendamento 1.306 (*), dal momento che la formulazione attuale mi sembra francamente vessatoria nei confronti di quegli stessi liberi professionisti che invece la legge vuole sostenere.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">(*) <em>Emendamento del sen. Musso, tendente a eliminare l&#8217;obbligo per gli esercenti professioni intellettuali non regolamentate di indicare sulla propria carta intestata tale caratteristica delle professioni stesse. L&#8217;emendamento \u00e8 stato approvato a maggioranza dal Senato, con il voto favorevole del Pd e di una parte del PdL (n.d.r.)<\/em><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL SENATO CORREGGE ALCUNI GRAVI ERRORI NEL DISEGNO DI LEGGE, APPROVANDOLO IN SECONDA LETTURA CON ALCUNE RILEVANTI MODIFICHE Interventi svolti in Senato, nel corso delle sedute pomeridiana del 14 e antimeridiana del 15 novembre 2012, nella discussione del disegno di legge n. 3270\u00a0sulle professioni non regolamentate<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-24122","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interventi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/24122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=24122"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/24122\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=24122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=24122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=24122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}