
{"id":25106,"date":"2013-01-13T12:15:40","date_gmt":"2013-01-13T11:15:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=25106"},"modified":"2013-07-27T10:37:35","modified_gmt":"2013-07-27T09:37:35","slug":"sui-diritti-e-la-dignita-della-persona-incominciamo-ad-applicare-il-diritto-europeo-in-vigore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=25106","title":{"rendered":"SUI DIRITTI E LA DIGNIT\u00c0 DELLA PERSONA INCOMINCIAMO AD APPLICARE IL DIRITTO EUROPEO IN VIGORE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL RIFERIMENTO ATTENTO ALL\u2019ATTUAZIONE DI PRINCIPI, REGOLE E STANDARD COMUNITARI CONSENTE DI TROVARE UN PUNTO DI INCONTRO TRA PERSONE DI\u00a0CULTURE E FEDI RELIGIOSE\u00a0 DIVERSE\u00a0SU TEMI\u00a0CHE HANNO SEMPRE FATTO REGISTRARE IN ITALIA DIVISIONI TRASVERSALI DIFFICILMENTE COMPONIBILI<\/span><\/p>\n<p><em>Appunti per l&#8217;elaborazione di un programma in tema di diritti civili, 7 gennaio 2013<!--more--><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/em><\/p>\n<p>Sulle due tematiche della strategia europea dell\u2019Italia e dei diritti civili l\u2019opinione pubblica e le sue\u00a0 rappresentanze parlamentari sembrano oggi divise secondo linee tra loro ortogonali. Questo pu\u00f2 indurre a pensare che una forza politica di grandi dimensioni possa aggregarsi e restare coesa soltanto rispetto a una delle due tematiche, rinunciando a prendere una posizione unitaria sull\u2019altra.<\/p>\n<p>A ben vedere, per\u00f2, assumere come propria ragion d\u2019essere fondamentale la strategia europea dell\u2019Italia, e in particolare il suo allineamento agli standard europei, ha una serie di implicazioni precise in materia di diritti civili: tutte quelle che derivano dal rispetto di principi e regole che l\u2019ordinamento europeo pone in questa materia. Queste dunque possono e devono costituire un capitolo programmatico preciso. Vediamo alcuni punti rilevanti di questo capitolo.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>COPPIE DI FATTO E UNIONI CIVILI<\/strong><\/span><\/p>\n<p>La <em>Carta Europea dei Diritti Fondamentali<\/em> ha adottato una definizione generale di \u201cfamiglia\u201d non limitata alle unioni fra uomini e donne sancite dal matrimonio. L\u2019 articolo 9 stabilisce che \u201cIl diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l&#8217;esercizio\u201d. Questa norma, dunque, non vieta n\u00e9 impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone\u00a0dello stesso sesso.\u00a0 Il matrimonio fra persone dello stesso sesso non \u00e8 peraltro considerato come un diritto\u00a0fondamentale dell\u2019uomo\u00a0 n\u00e9 secondo\u00a0la giurisprudenza della Corte di Giustizia, n\u00e9 secondo quella della Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo, preposta all&#8217;applicazione della <em>Carta<\/em>.<\/p>\n<p>L\u2019ordinamento europeo, per\u00f2, esprime un favore per il riconoscimento delle unioni di fatto, anche omosessuali: questo favore viene desunto dalle norme sulla libera circolazione delle persone, che non deve essere ostacolata dal rischio di perdere, per il solo fatto dello spostamento nel territorio comunitario, protezioni godute nel paese di origine. La giurisprudenza afferma infatti che se uno dei partner di\u00a0una unione di fatto si trasferisce in un altro paese membro, il secondo partner ha il diritto di chiedere la residenza come familiare e di ricevere una risposta motivata, anche in relazione alla conservazione delle tutele previste dal paese d\u2019origine.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE BASATA SULL&#8217;ORIENTAMENTO SESSUALE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>La direttiva europea n. 2000\/78 impegna gli Stati membri dell&#8217;Unione ad adeguare le rispettive legislazioni in funzione della rimozione di ogni disparit\u00e0 di trattamento e del contrasto alle discriminazioni motivate (oltre che dalla religione, le convinzioni personali o la situazione di handicap psico-fisico) dall&#8217;orientamento sessuale. Il rispetto\u00a0di questa direttiva, cui \u00e8 stata data una prima attuazione con il d.lgs. n. 216\/2003,\u00a0comporta anche che nella disciplina delle unioni civili &#8211; di cui si \u00e8 detto nel punto precedente &#8211; non si introducano disparit\u00e0 di trattamento tra le coppie eterosessuali e quelle omosessuali.<\/p>\n<p>Tra i Paesi europei, \u00a0il matrimonio omosessuale \u00e8 ammesso in Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Norvegia, Svezia e Islanda.\u00a0Le unioni civili omosessuali sono riconosciute e variamente tutelate in Gran Bretagna, Germania, Francia, Irlanda, Ungheria, Repubblica Ceca, Austria, Finlandia, Slovenia, Croazia, Svizzera. I soli Paesi nei quali le unioni omosessuali non godono di alcun riconoscimento n\u00e9 tutela sono l&#8217;Italia e la Grecia (ma dalla Grecia giungono notizie che fanno pensare che entro la fine di quest&#8217;anno l&#8217;Italia rimarr\u00e0 del tutto isolata\u00a0per questo aspetto).<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">FECONDAZIONE ASSISTITA<\/span><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Unione Europea consente la riproduzione assistita purch\u00e9 conforme alla direttiva sulla sicurezza medica.<br \/>\nIl divieto di pratiche eugenetiche menzionato dalla Carta dei Diritti Fondamentali non riguarda la riproduzione assistita, ma solo casi \u201c in cui siano organizzati e attuati programmi di selezione che comportino, per esempio, campagne di sterilizzazione, gravidanze forzate, matrimoni etnici obbligatori, ecc., atti considerati tutti crimini internazionali dallo statuto del Tribunale penale internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998\u201d (articolo 7, paragrafo 1, lettera <em>g<\/em> della Carta).<\/p>\n<p>La Convenzione europea sui diritti dell\u2019uomo, dal canto suo, garantisce che \u201cEvery person has the right to freedom of private and family life\u201d. Sulla base di questo articolo, la Corte di Strasburgo ha condannato la legge 40 italiana sulla procreazione assistita, che dovr\u00e0 essere modificata. L\u2019argomento addotto dal governo italiano in merito al divieto di diagnosi genetica pre-impianto (\u201csarebbe pratica eugenetica\u201d) non \u00e8 considerato dalla Corte conforme ai principi europei.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>FINE VITA E TESTAMENTO BIOLOGICO<\/strong><\/span><\/p>\n<p>I commi 4 e 6 dell\u2019articolo 8 della <a href=\"http:\/\/www.age-platform.eu\/images\/stories\/22204_AGE_charte_europeenne_EN_v4.pdf\">European Charter of the rights and responsibilities of older people in need of long-term care and assistance<\/a> elaborate dall\u2019AGE (network di 165 organizzazioni europee dedicate agli over 50 e al tema dell\u2019Active Ageing), avente per oggetto il diritto alle cure palliative e al \u201csostegno, rispetto e dignit\u00e0\u201d nella fase terminale della vita, sono cos\u00ec formulati:<\/p>\n<p>\u201c8.4. Hai il diritto di determinare se e in quale misura un trattamento, incluse le misure volte a prolungare la vita, debba essere incominciato o continuato. Le tue istruzioni preventive devono essere rispettate se si pu\u00f2 considerare che tu non sia pi\u00f9 nel possesso delle tue facolt\u00e0 mentali.<br \/>\n[\u2026]<br \/>\n8.6. Nel caso in cui tu non sia pi\u00f9 in grado di esprimerti, le tue istruzioni preventive concernenti le decisioni circa l\u2019assistenza nella fase della fine della vita devono essere adempiute, entro i limiti della legislazione nazionale del tuo Paese di residenza.\u201d<\/p>\n<p>Queste disposizioni non possono considerarsi come parte dell\u2019ordinamento europeo vigente. Esse tuttavia indicano uno standard comunemente considerato appropriato in Europa, al quale si pu\u00f2 ragionevolmente fare riferimento per l\u2019allineamento dell\u2019ordinamento italiano.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL RIFERIMENTO ATTENTO ALL\u2019ATTUAZIONE DI PRINCIPI, REGOLE E STANDARD COMUNITARI CONSENTE DI TROVARE UN PUNTO DI INCONTRO TRA PERSONE DI\u00a0CULTURE E FEDI RELIGIOSE\u00a0 DIVERSE\u00a0SU TEMI\u00a0CHE HANNO SEMPRE FATTO REGISTRARE IN ITALIA DIVISIONI TRASVERSALI DIFFICILMENTE COMPONIBILI Appunti per l&#8217;elaborazione di un programma in tema di diritti civili, 7 gennaio 2013<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-25106","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-laicita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=25106"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25106\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=25106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=25106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=25106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}