
{"id":254,"date":"2008-06-14T13:06:59","date_gmt":"2008-06-14T12:06:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=254"},"modified":"2008-10-20T21:57:13","modified_gmt":"2008-10-20T20:57:13","slug":"la-questione-dellineffettivita-del-nostro-diritto-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=254","title":{"rendered":"LA QUESTIONE DELL&#8217;INEFFETTIVITA&#8217; DEL NOSTRO DIRITTO DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"color: #993300;\"><a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\"><\/a>AUMENTO DELLE DISUGUAGLIANZE E SCOLLATURA TRA SISTEMA DELLE PROTEZIONI E REALTA&#8217; DEL TESSUTO PRODUTTIVO, NELL&#8217;ERA DELLA POLARIZZAZIONE PLANETARIA DELLA FORZA-LAVORO<\/span><\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Intervento di Pietro Ichino al congresso annuale dell&#8217;Associazione Italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, Modena, 19 aprile 2008.\u00a0E&#8217; in corso di pubblicazione nel n. 3\/2008\u00a0della <\/em>Rivista italiana di diritto del lavoro<em>.<br \/>\n<\/em><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Abstract\u00a0&#8211; <em>Il contributo muove dalla constatazione della grave scollatura tra ordinamento giuslavoristico statuale e realt\u00e0 del tessuto produttivo, per sottolineare la necessit\u00e0 di una semplificazione del diritto del lavoro al fine di aumentarne l\u2019effettivit\u00e0. Si osserva come l\u2019ineffettivit\u00e0 del diritto del lavoro sia destinata ad aumentare per effetto del fenomeno \u2013 di dimensioni planetarie \u2011 della polarizzazione della forza-lavoro; e si propone la prospettiva di un diritto del lavoro dedicato a contrastare efficacemente questo fenomeno.<\/em><\/p>\n<p><em><\/em><br \/>\n<a title=\"La questione dell'ineffettivit\u00e0 del diritto del lavoro\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/06\/ichino308ok.doc\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-180\" title=\"icona-dwl8\" src=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/04\/icona-dwl8.png\" alt=\"\" width=\"53\" height=\"53\" \/><\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2008\/06\/ichino308ok.doc\">Scarica il testo originale (file Word)<\/a><\/p>\n<p>Sommario: 1. Il diritto del lavoro di fronte alla polarizzazione del tessuto produttivo e all\u2019aumento della disuguaglianza. \u2013 2. La scollatura tra ordinamento statuale e realt\u00e0 del tessuto produttivo. \u2011 3. La strategia del Governo Prodi contro il diritto del lavoro duale e il suo limite. \u2013 4. Il rischio dell\u2019eccesso della pretesa regolatoria: la nuova disciplina del recesso del lavoratore. \u2013 5. Segue. L\u2019ineffettivit\u00e0 della disciplina inderogabile del mercato endo-aziendale dell\u2019elasticit\u00e0 o flessibilit\u00e0 del tempo di lavoro. \u2011 6. Necessit\u00e0 di semplificazione del diritto del lavoro al fine di aumentarne l\u2019effettivit\u00e0. Il requisito della \u201ccopertura conoscitiva\u201d delle riforme legislative. \u2013 7. La prospettiva di un diritto del lavoro dedicato a contrastare efficacemente la polarizzazione della forza-lavoro.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><!--more-->\u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. In un importante seminario internazionale svoltosi due anni or sono a Bordeaux (1) \u00e8 stata ipotizzata da pi\u00f9 parti una correlazione diretta tra intensit\u00e0 della protezione perseguita dai diversi ordinamenti mediante la tecnica della norma inderogabile e fenomeni di elusione o evasione dal vincolo. \u00c8 questo un tema che riguarda da vicino noi giuslavoristi italiani, vestali di un ordinamento che si caratterizza, da un lato, per una regolazione inderogabile incisiva e molto estesa dei rapporti di lavoro, dall\u2019altro per l\u2019ampiezza dell\u2019area coperta dalle esenzioni previste dalla stessa, ma anche per il tasso molto elevato di sua disapplicazione illecita.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Vedo un nesso tra questo tema e quello di un recente saggio (2) nel quale tre economisti americani studiano un fenomeno di portata globale e di rilievo probabilmente epocale per la nostra materia: la progressiva riduzione della fascia media della forza lavoro e, al tempo stesso, l\u2019aumento progressivo delle dimensioni della fascia alta e della fascia bassa. Gli autori imputano questo fenomeno principalmente all\u2019avvento dell\u2019informatica, della telematica e dell\u2019automazione, che riducono drasticamente la necessit\u00e0 delle mansioni svolte un tempo dagli impiegati di livello medio-basso e dagli operai di livello medio-alto; aumentano le opportunit\u00e0 per i <em>knowledge workers<\/em> e per tutti coloro che imparano a dominare le nuove tecnologie, mentre al polo opposto resta soltanto la domanda di manodopera per i servizi alla persona e per mansioni labour intensive a bassa produttivit\u00e0, dove la concorrenza della forza-lavoro dei Paesi emergenti ha un effetto depressivo sugli standard di trattamento.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">Quale che ne sia la spiegazione, la polarizzazione del mercato del lavoro e l\u2019aumento delle disuguaglianze tra i pi\u00f9 forti e i pi\u00f9 deboli ci vengono presentate \u2013 non soltanto in questo saggio \u2011 come fenomeni di dimensioni planetarie. Con fenomeni di tale portata noi giuslavoristi non possiamo non confrontarci con molta attenzione, poich\u00e9 essi cambiano profondamente il contesto in cui il diritto del lavoro si applica. E presumibilmente, in qualche misura, incidono anche sull\u2019effettivit\u00e0 della nostra branca dell\u2019ordinamento, svuotando di fatto il significato pratico della regola generale dell\u2019inderogabilit\u00e0 che lo caratterizza. Lo svuotano l\u00e0 dove la regola si applica a forza-lavoro ad alta professionalit\u00e0, perch\u00e9 qui i trattamenti tendono a collocarsi spontaneamente al di sopra di uno standard inderogabile attestato su valori medi (e comunque il potere negoziale effettivo del lavoratore rende per molti aspetti superflua \u2013 se non addirittura inopportuna \u2013 la disciplina inderogabile). Ma lo svuotano anche l\u00e0 dove esso si applica a forza-lavoro a bassa professionalit\u00e0, perch\u00e9 qui il punto di equilibrio spontaneo tra domanda e offerta tende diffusamente a collocarsi nettamente al di sotto dello standard inderogabile, generando fenomeni ben noti di \u201cfuga dal diritto del lavoro\u201d, quali il lavoro nero e l\u2019abuso dei contratti di collaborazione autonoma.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. Il nostro diritto del lavoro nella sua interezza, quello che comprende la tutela forte contro i licenziamenti e le garanzie dell\u2019attivit\u00e0 sindacale in azienda, si applica soltanto a nove milioni e mezzo di lavoratori italiani (circa tre milioni e mezzo di dipendenti di enti pubblici, per il resto dipendenti di unit\u00e0 produttive sopra la soglia dei 15). Poco meno di altri nove milioni ne sono esclusi: in questa met\u00e0 poco o per nulla protetta della nostra forza-lavoro non stanno solo i tre milioni e oltre di dipendenti di aziende sotto la soglia, cui un diritto del lavoro in versione ridotta pur sempre si applica: qui ci sono anche un paio di milioni di dipendenti a vario titolo precari (per lo pi\u00f9 in virt\u00f9 di evidenti simulazioni fraudolente: co.co.co. nel settore pubblico, in quello privato \u201clavoratori a progetto\u201d senza progetto, false partite iva, lavoratori \u201cin partecipazione\u201d che non \u00e8 chiaro a che cosa partecipino, ecc.) e almeno tre milioni e mezzo di lavoratori totalmente irregolari.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A questo dualismo del nostro mercato del lavoro e del nostro tessuto produttivo ci siamo ormai abituati. A parole lo condanniamo; nei fatti, per\u00f2, sostanzialmente lo tolleriamo. Tolleriamo il lavoro nero di massa gestito e dalla criminalit\u00e0 organizzata nel Mezzogiorno (3), dove pure basterebbe incrociare i consumi di energia elettrica con i dati Inps o quelli fiscali per individuare senza fatica gran parte delle aziende irregolari (ma la prospettiva di un\u2019operazione di questo genere ci spaventa, perch\u00e9 temiamo che causi la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro). Tolleriamo, per\u00f2, anche il mercato delle braccia extracomunitarie alle prime luci dell\u2019alba in una grande piazza di Milano e la loro destinazione, a migliaia ogni giorno, ai cantieri edilizi del centro-citt\u00e0, o a quelli dell\u2019Alta Velocit\u00e0 sulla Torino-Trieste, o all\u2019Ortomercato (4); tolleriamo la grande impresa del Nord dove centinaia di redattori e correttori di bozze \u201ca progetto\u201d, o costretti a dotarsi di \u201cpartita iva\u201d, svolgono per anni le stesse mansioni degli impiegati regolari, lavorando con loro gomito a gomito, senza alcuna tutela. Situazioni del genere di queste ultime sono sostanzialmente accettate anche dal sindacato dei regolari, che respinge l\u2019iscrizione dei lavoratori \u201catipici\u201d: li dirotta ad apposite strutture create per la rappresentanza delle \u201cnuove identit\u00e0 lavorative\u201d, quali il Nidil, l\u2019Alai o il Cpo, che rispecchiano nel sindacato il regime di apartheid vigente nel tessuto produttivo. Sono milioni i rapporti di lavoro per i quali non soltanto i singoli interessati, ma anche le organizzazioni sindacali e \u2013 a ben vedere \u2011 la collettivit\u00e0 intera rinunciano all\u2019inderogabilit\u00e0 della disciplina generale: essa \u00e8 di fatto ignorata, non si applica.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si dir\u00e0 che tutti questi lavoratori possono ottenere agevolmente l\u2019applicazione della norma inderogabile ex post, ricorrendo al giudice dopo la conclusione del rapporto. Ma i meccanismi del mercato reale prevalgono su quelli predisposti dall\u2019ordinamento statuale, inducendo gli interessati a rinunciare di fatto alla protezione statuale per non caricarsi di uno stigma negativo che, a torto o a ragione, ritengono possa altrimenti pregiudicare le loro possibilit\u00e0 effettive future di lavoro.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Non sono soltanto i meccanismi del mercato a dissuadere dal far valere <em>ex post<\/em> l\u2019inderogabilit\u00e0 della norma in sede giudiziale: contribuisce in molti casi a produrre questo effetto anche un senso morale diffuso che induce il lavoratore a considerare come un\u2019azione riprovevole l\u2019impugnazione del contratto originariamente stipulato con il datore, produttiva di gravi sanzioni a suo carico (sono in molti a pensare: \u201cho pattuito consapevolmente questa forma di rapporto e sono una persona per bene, che non si rimangia la parola data\u201d). Anche nell\u2019opinione comune, soprattutto nel settore della piccola impresa e degli studi professionali, il comportamento del lavoratore che al termine di una collaborazione autonoma ne denuncia la natura subordinata per beneficiare dei maggiori contributi, della tredicesima e del t.f.r., \u00e8 prevalentemente considerato come una cattiva azione. Non mi riferisco qui \u2013 beninteso \u2013 alla cultura mafiosa che preferisce all\u2019ordinamento statuale l\u2019ordinamento imposto dalle cosche, ma a una cultura corrente tra la gente onesta, nei ceti produttivi che costituiscono il nerbo del nostro sistema economico.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">Altrettanto pu\u00f2 dirsi in riferimento alla possibilit\u00e0 che \u00e8 data di fatto a tutti i dipendenti di astenersi dal lavoro \u201cper malattia\u201d, reiteratamente o per lunghi periodi, senza alcun controllo attendibile; o in riferimento allo sterminato catalogo dei permessi e aspettative (per donazione di sangue, assistenza a parenti disabili, frequenza a corsi di formazione, partecipazione a iniziative sindacali, campagna elettorale personale, ecc.) di cui la legge attribuisce il diritto ai lavoratori dipendenti: nel settore privato \u2013 a differenza del settore pubblico, dove la distinzione tra dipendente buono e cattivo non ha corso \u2013 l\u2019avvalersi largamente di queste facolt\u00e0 di sospensione della prestazione senza il consenso della direzione aziendale \u00e8 considerato una scorrettezza, un comportamento sleale; e non soltanto dal padroncino avaro o dal direttore del personale arcigno, ma anche dal datore di lavoro pi\u00f9 corretto e interessato al benessere dei propri dipendenti. Di pi\u00f9: \u00e8 considerato un comportamento scorretto e sleale anche dalla maggior parte dei colleghi nel luogo di lavoro. Non va forse cercato anche qui il motivo di quella maggioranza di voti di lavoratori dipendenti che, secondo le analisi di questi giorni, si sono indirizzati verso le forze politiche pi\u00f9 critiche nei confronti dell\u2019assetto attuale del nostro diritto del lavoro e del movimento sindacale?<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">Pi\u00f9 in generale, dobbiamo chiederci: che futuro pu\u00f2 avere un diritto del lavoro di cui tanta parte \u00e8 percepita dall\u2019opinione pubblica come protettiva di comportamenti opportunistici e sleali? Un ordinamento statuale moderno deve sempre fondarsi su di una larga coincidenza tra diritto e cultura morale diffusa nel Paese. Quando tra l\u2019uno e l\u2019altra si determina una scollatura di queste dimensioni, non ci si pu\u00f2 esimere da una riflessione critica approfondita sulla necessaria riconciliazione tra i due mondi del \u201cdover essere\u201d.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><span style=\"FONT-SIZE: 6pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3. Certo, nel fenomeno dell\u2019apartheid tra lavoro regolare e lavori \u201ctipici\u201d rientrano anche situazioni dove l\u2019ingiustizia a danno del lavoratore debole \u00e8 evidente e contro le quali \u00e8 diffusa la protesta, sul piano politico-sindacale come su quello morale. Di queste situazioni, a torto o a ragione, ha assunto valore emblematico negli ultimi anni il caso dei \u201cnuovi proletari a progetto\u201d dei call center.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">Proprio in riferimento a questo caso il ministro del lavoro Damiano \u00e8 intervenuto con la circolare n. 16\/2006, poi allargando la portata dell\u2019intervento alla generalit\u00e0 dei casi analoghi con la circolare n. 4\/2008, per dare un giro di vite contro gli abusi del contratto di lavoro a progetto e indicare agli ispettori una serie di fattispecie di abuso tipiche, sulle quali concentrare l\u2019attenzione. Ma, se si escludono poche aziende interessate da iniziative ispettive, nella maggior parte dei casi gli imprenditori e i lavoratori interessati non se ne sono dati per intesi e hanno perseverato imperterriti nelle loro vistose simulazioni. Ora essi sono confortati in questo loro comportamento da alcuni primi segnali provenienti da qualche esponente della nuova maggioranza politica; ma se anche il cambio di maggioranza non si fosse verificato, vi sarebbe stato motivo di dubitare che la campagna avviata dal ministro Damiano avrebbe potuto essere portata alle conseguenze volute: anche nel campo delle collaborazioni autonome continuative si sarebbe riproposto il problema che si pone al Sud per il lavoro nero, cio\u00e8 quello di una domanda di lavoro elastica, che si riduce drasticamente al crescere del costo del lavoro stesso, causato dall\u2019applicazione rigorosa dello standard inderogabile.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Un\u2019inversione di rotta rispetto al rigore praticato nella XV legislatura \u00e8 prevedibile anche nel settore pubblico, dove le misure adottate con la legge finanziaria 2008 (n. 244\/2007) hanno drasticamente vietato il rinnovo dei contratti di collaborazione autonoma continuativa; ma i lavoratori attualmente in servizio in questa forma \u2013 molte centinaia di migliaia \u2011 non potranno certamente essere immessi in ruolo se non in minima parte (5). Si torner\u00e0 dunque ad aprire i rubinetti degli ingaggi sotto-standard?<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Salva la verifica di quest\u2019ultima previsione, tutti quelli sopra menzionati sono casi nei quali il collocarsi dentro o fuori dell\u2019area nella quale la norma inderogabile viene effettivamente applicata dipende da una scelta delle parti effettivamente libera: la paura che, in questa fascia bassa, il tessuto produttivo non regga lo standard inderogabile, che quindi la sua imposizione rigorosa distrugga posti di lavoro, paralizza di fatto l\u2019apparato sanzionatorio. Accade cos\u00ec che in tutti questi casi \u2013 e sono milioni \u2013 lo standard diventi derogabile. E le dimensioni del fenomeno sono tali da mettere in dubbio la stessa ragion d\u2019essere complessiva del nostro ordinamento del lavoro.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4. Quando l\u2019area di evasione o elusione della disciplina vigente \u00e8 cos\u00ec vasta, il policy maker che si proponga di ridurla drasticamente si trova a dover fare ricorso ad asprezze normative e sanzionatorie che colpiscono non soltanto chi evade o elude, ma anche chi rispetta rigorosamente la legge; col risultato di rischiare di essere travolto dall\u2019impopolarit\u00e0 che ne deriva. Pu\u00f2 essere letta in questa chiave la vicenda politica della lotta assai efficace condotta dal Governo Prodi con Vincenzo Visco contro l\u2019evasione fiscale, anche con misure che sono state vissute da molti contribuenti onesti come vessatorie. Il cammino che pu\u00f2 condurre al necessario recupero di effettivit\u00e0, ovvero a un serio aumento del \u201ctasso di legalit\u00e0\u201d, nel nostro come in altri settori, si svolge lungo un crinale molto stretto fra due precipizi: a sinistra l\u2019errore di un eccesso regolatorio e sanzionatorio impopolare e velleitario, a destra l\u2019errore opposto della condiscendenza nei confronti dell\u2019evasione.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">Vedo il rischio di quest\u2019ultimo errore nel progetto della nuova maggioranza di detassare il lavoro straordinario, finalizzato a far emergere il lavoro straordinario irregolare: con l\u2019effetto probabile di consentire che molti aumenti retributivi ad personam vengano d\u2019ora in poi erogati mediante una simulazione di lavoro straordinario.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">Vedo invece il rischio dell\u2019eccesso regolatorio nella misura ultimamente adottata dal Governo Prodi contro una frode effettivamente molto diffusa: quella consistente nel far firmare al lavoratore, al momento dell\u2019assunzione, un atto di dimissioni con la data in bianco; consistente cio\u00e8 in una sorta di patto individuale derogatorio della disciplina limitativa del licenziamento. Al fine di impedire questa frode la legge 17 ottobre 2007 n. 188 impone, nella generalit\u00e0 dei rapporti, un aggravio davvero assai rilevante del costo di transazione relativo al recesso del lavoratore: l\u2019atto delle dimissioni, che fino a ieri poteva essere compiuto in modo semplicissimo, addirittura in forma orale, o persino in forma tacita, ora richiede adempimenti complicati per i quali \u00e8 necessaria la consulenza dell\u2019esperto (6) (salvo che si aggirino agevolmente i nuovi vincoli formali col far firmare al lavoratore, invece che un atto di dimissioni, un atto di risoluzione consensuale del rapporto). Certo, con questo provvedimento legislativo si \u00e8 sventato il pericolo di qualche decina di migliaia di lettere di dimissioni in bianco firmate in passato e oggi nascoste nei cassetti dei datori di lavoro; ma \u00e8 facilmente prevedibile che la disposizione resti nel prossimo futuro largamente disapplicata, poich\u00e9 in molti casi \u2013 soprattutto nelle aziende di minime dimensioni e nel lavoro domestico \u2011 la fiducia tra le parti le indurr\u00e0 a evitare i complicati adempimenti formali al momento dello scioglimento del rapporto per iniziativa del prestatore: questi continuer\u00e0 a dimettersi firmando due righe su di un foglio di carta qualsiasi, o neppure quelle; e se poi, a distanza di mesi o anni, le dimissioni verranno impugnate, il giudice dovr\u00e0 ricorrere a qualche acrobazia per evitare l\u2019assurda ricostituzione del rapporto di lavoro. Il risultato di prevenzione della frode sar\u00e0 stato perseguito al prezzo di una perdita ulteriore di effettivit\u00e0 della legge scritta, di uno scollamento ulteriore dell\u2019ordinamento rispetto alla cultura del lavoro diffusa e alla prassi dei traffici.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">Osservo in proposito che, nella mia ultratrentennale esperienza professionale, tutte le volte in cui mi sono trovato a difendere un lavoratore contro il datore di lavoro che gli aveva fatto sottoscrivere le dimissioni in bianco, ho sempre trovato molto facile risolvere il problema deferendo, o minacciando di deferire, alla controparte il giuramento decisorio sulle circostanze effettive della sottoscrizione: nessun imprenditore o dirigente \u00e8 disposto, per vincere una causa di lavoro, a rischiare una condanna per falso giuramento in giudizio (condanna altrimenti assai probabile, poich\u00e9 nel procedimento penale, promosso dal lavoratore vittima della frode, questi verr\u00e0 sentito come testimone; e con lui anche eventuali altri colleghi sottoposti a trattamento analogo). Donde la conclusione che l\u2019effettivit\u00e0 della disciplina inderogabile del licenziamento avrebbe potuto essere difesa, assai meglio che con un intervento legislativo \u201cpesante\u201d quale quello operato con la legge n. 188\/2007, con un intervento governativo volto a informare i lavoratori e i sindacalisti circa la facile contromisura processuale idonea a sventare la frode, cos\u00ec al tempo stesso dissuadendo i datori di lavoro dalla prassi illecita.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">In quest\u2019ultimo intervento legislativo si manifesta quello che mi appare come un difetto di fondo proprio di gran parte del nostro diritto del lavoro: la sproporzione tra il condizionamento negativo imposto al sistema nel suo complesso e le dimensioni dello squilibrio marginale che con quel condizionamento si intende correggere. Un diritto del lavoro moderno non pu\u00f2 prescindere dalla valutazione comparativa dei costi e dei benefici conseguenti alle protezioni: dalla valutazione, cio\u00e8, da un lato dell\u2019entit\u00e0 delle distorsioni prodotte dalle protezioni stesse, dall\u2019altro dell\u2019entit\u00e0 del pericolo sociale che si vuole prevenire.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">Certo, nel nostro Paese il bilanciamento tra costi e benefici \u00e8 reso pi\u00f9 difficile che altrove dalla profonda diversit\u00e0 delle caratteristiche del tessuto produttivo meridionale rispetto a quello centro-settentrionale. Ma la maggiore difficolt\u00e0 nulla toglie alla necessit\u00e0 di quel bilanciamento.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5. Un altro settore della nostra branca del diritto dove si osserva un forte contrasto fra la pretesa regolatoria e le modalit\u00e0 di svolgimento effettivo dei rapporti \u00e8 quello del mercato endo-aziendale del tempo di lavoro: i limiti legislativi e quelli collettivi in materia di elasticit\u00e0 e flessibilit\u00e0 del tempo di lavoro vengono molto diffusamente trasgrediti; anzi, pi\u00f9 precisamente, ignorati. Il fatto \u00e8 che nella stragrande maggior parte dei casi la violazione non nasce dall\u2019imposizione della variabilit\u00e0 del tempo della prestazione, da parte dell\u2019imprenditore, a dipendenti succubi del suo potere: accade invece che il primo chieda, secondo le necessit\u00e0 contingenti, e i secondi rispondano secondo le proprie effettive disponibilit\u00e0 personali, per lo pi\u00f9 accogliendo la richiesta, ma sovente anche defilandosi rispetto ad essa.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">In altre parole, il mercato endo-aziendale del tempo di lavoro funziona, complessivamente, abbastanza bene, consentendo un buon incontro fra domanda e offerta di elasticit\u00e0 o flessibilit\u00e0 dell\u2019estensione o della collocazione temporale della prestazione; funziona, per\u00f2, anche nell\u2019area del lavoro regolare, per larga parte ignorando del tutto la disciplina inderogabile, vuoi con il superamento del limite massimo stabilito per il lavoro straordinario, vuoi con l\u2019attivazione di forme non consentite di variabilit\u00e0 del tempo di lavoro nel <em>part-time<\/em>. Un orientamento recente della giurisprudenza penale si propone di porre un argine alla trasgressione diffusa sanzionando il comportamento datoriale come \u201cestorsione ambientale\u201d (7), ovvero come comportamento volto a ottenere una pattuizione indebita mediante una \u201cminaccia implicita\u201d; ma davvero si pu\u00f2 pensare di risolvere il problema dell\u2019ineffettivit\u00e0 diffusa del nostro diritto del lavoro mediante il ricorso \u2013 destinato comunque a produrre soltanto effetti casuali e isolati \u2011 alla sanzione penale? Abbiamo dimenticato la lezione di Cesare Beccaria (8), secondo cui la sanzione penale funziona bene soltanto in un sistema nel quale \u2013 all\u2019opposto di quanto accade oggi da noi \u2011 la violazione \u00e8 fenomeno marginale, l\u2019entit\u00e0 della sanzione \u00e8 moderata e la probabilit\u00e0 per il trasgressore di incorrervi \u00e8 elevata?<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In materia di elasticit\u00e0 e flessibilit\u00e0 del tempo di lavoro la casistica giurisprudenziale \u00e8, quantitativamente, assai esigua perch\u00e9 il contenzioso individuale \u00e8 effettivamente molto scarso; ma questo non perch\u00e9 la violazione della normativa inderogabile sia fenomeno marginale: al contrario, come si \u00e8 detto, essa \u00e8 molto diffusa. In passato si erano registrati i tentativi di alcune organizzazioni sindacali di difendere l\u2019effettivit\u00e0 delle disposizioni in materia di lavoro straordinario attivando il procedimento ex art. 28 St. lav. contro le imprese che superavano i limiti pattuiti in sede collettiva; ma \u00e8 prevalso l\u2019orientamento giurisprudenziale contrario alla qualificabilit\u00e0 dell\u2019eccesso di straordinario come condotta antisindacale. E oggi gli stessi sindacalisti sanno bene quanto, in questa materia, l\u2019intervento del sindacato sia sovente impopolare, proprio perch\u00e9 esso tende a sovrapporre un interesse collettivo astratto a interessi individuali concreti, diversi da caso a caso, che in realt\u00e0 non trovano eccessive difficolt\u00e0 a esprimersi nella negoziazione tra i singoli lavoratori e i loro preposti (in proposito, \u00e8 prevedibile che la divergenza tra interessi individuali e intervento sindacale limitatore tender\u00e0 ad aggravarsi se verr\u00e0 attuata la detassazione del lavoro straordinario indicata nel programma elettorale della nuova maggioranza).<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">6. \u2013 Fattori rilevanti di ineffettivit\u00e0 del nostro ordinamento giuslavoristico sono anche la sua complicatezza e il mutare continuo delle normative inderogabili, dettate sovente in riferimento ad aspetti molto particolari del rapporto. La disciplina legislativa delle clausole elastiche nei rapporti di lavoro a tempo parziale, per esempio, \u00e8 mutata tre volte nel solo arco dell\u2019ultimo decennio; difficile tener dietro anche a quella relativa al passaggio dal <em>full time<\/em> al <em>part-time<\/em> o viceversa, o ai permessi per i motivi pi\u00f9 svariati; \u00e8 giusto costringere datore e prestatore di lavoro a ricorrere al consulente per conoscere gli ultimi sviluppi della disciplina legislativa, quando \u2013 come per lo pi\u00f9 accade \u2011 l\u2019incontro tra i rispettivi interessi in queste materie viene raggiunto agevolmente in azienda a costo zero? Riteniamo davvero che nella maggior parte dei casi quelle intese individuali siano ancora oggi la foglia di fico che nasconde la dittatura del padrone sull\u2019operaio, come nel tessuto monopsonistico originario cui si riferiva Carlo Marx un secolo e mezzo fa?<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">Una normativa che ha la pretesa di disciplinare inderogabilmente decine di milioni di rapporti necessita in primo luogo di essere agevolmente conoscibile da decine di milioni di persone. Lungi dal soddisfare questo requisito, oggi la nostra legislazione lavoristica \u00e8 difficilmente conoscibile persino dagli esperti della materia. Confesso che io stesso, pur insegnando il diritto del lavoro e praticandolo nelle aule giudiziali da molti anni, mi scopro sovente a ignorare l\u2019esistenza di una norma, anche riferita a un aspetto non secondario della materia, magari nascosta in uno degli innumerevoli commi di un articolo dell\u2019ultima legge finanziaria. Il recupero dell\u2019effettivit\u00e0 del nostro diritto del lavoro passa anche attraverso una sua grande semplificazione e stabilizzazione.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">Ogni riforma legislativa dovrebbe, poi, essere accompagnata da una vasta e capillare campagna di informazione, affidata al ministero del Lavoro, volta a far percepire immediatamente il contenuto delle nuove norme dalle centinaia di migliaia o milioni di soggetti interessati, senza che, almeno in prima battuta, occorra la mediazione dei consulenti. In altre parole, il legislatore non dovrebbe soltanto essere vincolato alla copertura finanziaria dei propri provvedimenti, nonch\u00e9 alla \u201ccopertura amministrativa\u201d per quelli che richiedono una rilevante attivit\u00e0 degli apparati in fase di applicazione: dovrebbe essere vincolato anche a una sorta di \u201ccopertura conoscitiva\u201d o \u201cdivulgativa\u201d, consistente in un\u2019intensa attivit\u00e0 di diffusione mediatica dei contenuti della nuova disciplina. Un vincolo di questo genere contribuirebbe forse ad arginare quella proliferazione di norme a getto continuo, che ha indotto qualcuno a proporre, per la pubblicazione delle nostre leggi in materia di lavoro, l\u2019uso di tabelloni a caratteri rotanti, come quelli che negli aeroporti indicano gli aerei in arrivo e in partenza.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">Quest\u2019ultima considerazione mi induce anche a diffidare della prospettiva di una regionalizzazione della disciplina legislativa del lavoro: il giorno in cui la proliferazione delle norme si dividesse in venti piccoli rivoli regionali, la conoscibilit\u00e0 del diritto del lavoro da parte di milioni di datori e prestatori di lavoro si ridurrebbe ulteriormente in modo rovinoso. Certo, aumenterebbe corrispondentemente la domanda di consulenza e si amplierebbe il <em>business<\/em> dell\u2019editoria nel nostro settore; ma il tasso di effettivit\u00e0 del sistema rischierebbe il tracollo definitivo.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">7. Mi sono proposto di mettere in rilievo diversi aspetti, maggiori e minori, dell\u2019ineffettivit\u00e0 del nostro ordinamento giuslavoristico nel suo complesso o di singole sue parti, per sottolineare l\u2019urgenza di una riflessione critica approfondita da parte nostra su di un rischio: quello che il nostro diritto del lavoro perda sempre pi\u00f9 largamente il contatto con il tessuto produttivo reale e con la cultura del lavoro diffusa, veda ridursi di fatto il proprio campo di applicazione a un\u2019area sempre meno rilevante rispetto alle questioni cruciali.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">La missione essenziale delle nuove politiche del lavoro non pu\u00f2 che essere quella di garantire il massimo possibile di eguaglianza di opportunit\u00e0 a tutti i cittadini, in un tessuto produttivo trasparente e ricco in quantit\u00e0 e qualit\u00e0 delle opportunit\u00e0 stesse. Oggi, se \u00e8 vero quanto ci indicano gli studi economici circa la tendenza planetaria alla polarizzazione della forza-lavoro e all\u2019aumento delle disuguaglianze tra la parte superiore e quella inferiore della forza-lavoro, l\u2019impegno a garantire pari opportunit\u00e0 comporta di focalizzare l\u2019attenzione sulla parte inferiore.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">Questo pu\u00f2 forse comportare che nella parte superiore \u2013 i cui confini ben potrebbero essere definiti in riferimento all\u2019entit\u00e0 della retribuzione \u2011 si riduca il ruolo della norma inderogabile, consentendo una maggiore assimilazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">Quanto alla parte inferiore, quella del lavoro suscettibile di produrre soltanto reddito basso, gli standard di trattamento inderogabili dovranno essere determinati prestando grande attenzione alla loro compatibilit\u00e0 con le condizioni reali del tessuto produttivo, nella consapevolezza che gli standard stessi sono utili soltanto per correggere le disfunzioni del mercato, ma non hanno e non avranno mai la virt\u00f9 di aumentare la produttivit\u00e0 del lavoro, quindi il livello medio di reddito della categoria. Questo compito \u2013 oltre che alle politiche di redistribuzione mediante lo strumento fiscale \u2011 pu\u00f2 essere credibilmente affidato soltanto a politiche centrate sull\u2019offerta a chi \u00e8 pi\u00f9 debole di un sovrappi\u00f9 di servizi efficaci di informazione e orientamento professionale, di formazione permanente strettamente mirata agli sbocchi occupazionali reali e di assistenza alla mobilit\u00e0, che costituisce un potentissimo antidoto contro i rischi cui \u00e8 esposto il lavoratore meno dotato.<\/p>\n<p style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt\">L\u2019esperienza dell\u2019ultimo mezzo secolo insegna che la tecnica della norma inderogabile, se utilizzata in modo parco e sorvegliato, pu\u00f2 produrre risultati positivi nello svolgimento del rapporto di lavoro regolare; ma nel mercato del lavoro pu\u00f2 talora produrre effetti diametralmente opposti rispetto all\u2019obiettivo dell\u2019uguaglianza di opportunit\u00e0 per i pi\u00f9 deboli. Il solo modo in cui questi ultimi possono essere rafforzati consiste nell\u2019offrire loro in maggior misura servizi di alta qualit\u00e0, per aumentare, con la loro possibilit\u00e0 di scelta, il loro potere negoziale reale.<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\">\n<hr size=\"1\" \/>\n<div style=\"mso-element: footnote-list\">\n<div id=\"ftn1\" style=\"mso-element: footnote\">\n<p class=\"MsoFootnoteText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><a style=\"mso-footnote-id: ftn1\" name=\"_ftn1\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-admin\/#_ftnref1\"><\/a>(1) A. Monteiro Fernandes, <em>L\u2019effettivit\u00e0 nel diritto del lavoro: il caso portoghese<\/em>, in &#8220;Rivista italiana di diritto del lavoro&#8221;, 2006, I, pp. 7-19; M. Weiss, <em>L\u2019effettivit\u00e0 del diritto del lavoro: alcune riflessioni sull\u2019esperienza tedesca<\/em>, ivi, pp. 141-163. La mia relazione, <em>Does Labour Law actually produce Equality among Workers?<\/em>, oltre che negli atti del seminario (Bordeaux, Comptrasec, 2006), \u00e8 pubblicata nella rivista britannica &#8220;Managerial Law&#8221;, 2006, pp. 258-274.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn2\" style=\"mso-element: footnote\">\n<p class=\"MsoFootnoteText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><a style=\"mso-footnote-id: ftn2\" name=\"_ftn2\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-admin\/#_ftnref2\"><\/a>(2) D. Autor, L.F. Katz, M.S. Kearney, <em>The Polarization of Labour Market in the U.S.<\/em>, NBER working papers n. 11986, in corso di traduzione per la pubblicazione nel prossimo fasc. della &#8220;Rivista italiana di diritto del lavoro&#8221;.<\/p>\n<p class=\"MsoFootnoteText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><a style=\"mso-footnote-id: ftn3\" name=\"_ftn3\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-admin\/#_ftnref3\"><\/a>(3) V. in proposito R. Saviano, <em>Gomorra. Viaggio nell\u2019impero economico e nel sogno di dominio della camorra<\/em>, Milano, 2006.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn4\" style=\"mso-element: footnote\">\n<p class=\"MsoFootnoteText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><a style=\"mso-footnote-id: ftn4\" name=\"_ftn4\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-admin\/#_ftnref4\"><\/a>(4) V. in proposito P. Berizzi, <em>Morte a 3 euro. Nuovi schiavi nell\u2019Italia del lavoro<\/em>, Milano, 2008 (e la sua recensione in corso di pubblicazione in &#8220;Rivista italiana di diritto del lavoro&#8221;, 2008, III, fasc. 3): un testo che, insieme a quello citato nella nota precedente, potrebbe essere opportunamente adottato come lettura integrativa obbligatoria per l\u2019esame di diritto del lavoro, per far percepire ai nostri studenti la realt\u00e0 dell\u2019\u201caltro\u201d diritto del lavoro vivente nel nostro Paese. Qualche giorno dopo l\u2019uscita del libro \u2013 guarda caso \u2011 una retata della polizia ha \u201cscoperto\u201d centinaia di lavoratori totalmente irregolari all\u2019Ortomercato di Milano. Quale ordinamento \u00e8 mai il nostro, che \u201csi accorge\u201d di un fenomeno di queste proporzioni e visibilit\u00e0 soltanto perch\u00e9 un bravo giornalista ne fa oggetto di un\u2019inchiesta (salvo poi lasciare che, calmatesi le acque, il fenomeno stesso torni a manifestarsi nell\u2019identico modo quotidiano e \u201cstrutturale\u201d fino al prossimo scandalo mediatico)?<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn5\" style=\"mso-element: footnote\">\n<p class=\"MsoFootnoteText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><a style=\"mso-footnote-id: ftn5\" name=\"_ftn5\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-admin\/#_ftnref5\"><\/a>(5) V. in proposito l\u2019orientamento fortemente restrittivo espresso nella circolare 18 aprile 2008, n. 5 del ministro della Funzione pubblica.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn6\" style=\"mso-element: footnote\">\n<p class=\"MsoFootnoteText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><a style=\"mso-footnote-id: ftn6\" name=\"_ftn6\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-admin\/#_ftnref6\"><\/a>(6) V. in proposito il commento di G. Trioni, <em>i nuovi vincoli in materia di dimissioni<\/em>, in &#8220;Rivista italiana di diritto del lavoro&#8221;, 2008, I, pp. 228-248.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn7\" style=\"mso-element: footnote\">\n<p class=\"MsoFootnoteText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify\"><a style=\"mso-footnote-id: ftn7\" name=\"_ftn7\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-admin\/#_ftnref7\"><\/a>(7) Cass. pen., sez. II, 21 settembre 2007 n. 36642, in &#8220;Rivista italiana di diritto del lavoro&#8221;, 2008, II, 359, con nota di R. Casillo, Condizione di subordinazione, libert\u00e0 contrattuale ed \u201cestorsione ambientale\u201d, nella cui massima si legge che \u201cun accordo negoziale tra datore di lavoro e dipendente nel senso che quest\u2019ultimo accetta di svolgere la prestazione a condizioni retributive e normative contrarie alla legge e ai contratti collettivi non esclude, di per s\u00e9, la sussistenza dei presupposti dell\u2019estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo pu\u00f2 essere usato per scopi diversi da quelli per i quali \u00e8 stato apprestato e pu\u00f2 integrare, al di l\u00e0 della mera apparenza, una minaccia ingiusta\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn8\" style=\"mso-element: footnote\">\n<p class=\"MsoFootnoteText\" style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\"><a style=\"mso-footnote-id: ftn8\" name=\"_ftn8\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-admin\/#_ftnref8\"><\/a>(8) <em>Dei delitti e delle pene<\/em>, 1764.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AUMENTO DELLE DISUGUAGLIANZE E SCOLLATURA TRA SISTEMA DELLE PROTEZIONI E REALTA&#8217; DEL TESSUTO PRODUTTIVO, NELL&#8217;ERA DELLA POLARIZZAZIONE PLANETARIA DELLA FORZA-LAVORO \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Intervento di Pietro Ichino al congresso annuale dell&#8217;Associazione Italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, Modena, 19 aprile 2008.\u00a0E&#8217; in corso di pubblicazione nel n. 3\/2008\u00a0della Rivista italiana di diritto del lavoro. 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