
{"id":26132,"date":"2013-03-22T19:25:03","date_gmt":"2013-03-22T18:25:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=26132"},"modified":"2013-03-24T15:53:21","modified_gmt":"2013-03-24T14:53:21","slug":"per-la-trasparenza-totale-nelle-amministrazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=26132","title":{"rendered":"PER LA TRASPARENZA TOTALE NELLE AMMINISTRAZIONI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UN\u2019INIZIATIVA PER IL CONTROLLO DIRETTO DELLA CITTADINANZA SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, L\u2019AMMINISTRAZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI E QUELLA DEI PARTITI<\/span><\/p>\n<p><em>Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE N. 245<\/strong><\/p>\n<p>Presentato alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013\u00a0 dai senatori Ichino, Lanzillotta, Olivero, Mauro, Della Vedova, D\u2019Onghia, Giannini, Maran, Merloni Romano, Susta<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Misure per la trasparenza totale nelle amministrazioni pubbliche<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Onorevoli colleghi \u2013 La gravissima emergenza economico-finanziaria in cui il nostro Paese oggi versa, con rischio di ulteriore aggravamento, richiede l\u2019adozione urgente di alcune misura capaci di rendere pi\u00f9 incisivo ed efficace il processo di<em> spending review<\/em>. Una di queste misure pu\u00f2 consistere nell\u2019introduzione nel nostro ordinamento di regole che, mediante i vincoli e gli incentivi efficaci,<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 rendano effettivo il principio della <em>full disclosure<\/em>, ovvero trasparenza totale, enunciato negli articoli 4 della legge-delega n. 15\/2009 e 11 del relativo decreto delegato n. 150\/2009, ma mai veramente applicato nelle nostre amministrazioni;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 ne estendano efficacemente l\u2019applicazione a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali (oggi vi sono soggette soltanto le amministrazioni statali, escluse la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell\u2019Economia), ivi comprese le amministrazioni di Senato e Camera dei Deputati, della Corte costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Cnel;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 ne estendano efficacemente l\u2019applicazione anche all\u2019amministrazione dei gruppi parlamentari e consiliari, in considerazione della natura pubblica della quasi totalit\u00e0 dei finanziamenti di cui essi fruiscono.<br \/>\nIl modello a cui si ispira questa iniziativa \u00e8 quello dei <em>Freedom of Information Acts<\/em> britannici e statunitensi, nonch\u00e9 delle leggi dei Paesi scandinavi, che garantiscono l\u2019accessibilit\u00e0 per chiunque lo chieda di qualsiasi documento o dato inerente all\u2019attivit\u00e0 di un\u2019amministrazione pubblica, con le sole eccezioni dei c.d. dati sensibili inerenti a persone fisiche e dei documenti o dati soggetti a provvedimento motivato di secretazione. Quanto alla tutela della riservatezza dei dati personali, va tuttavia precisato che in nessun caso pu\u00f2 essere preclusa la pubblicazione, per il conseguente libero accesso di dati analitici, riguardanti la titolarit\u00e0 di rapporti di lavoro, i relativi emolumenti e rimborsi spese, le utilit\u00e0 per qualsiasi via e motivo ottenute da dipendenti o collaboratori di enti pubblici, di gruppi parlamentari o consiliari, o di partiti politici, cos\u00ec come da parlamentari, consiglieri comunali provinciali o regionali, amministratori pubblici.<br \/>\nL\u2019auspicabile adozione anche da parte dell\u2019Italia di una legge di contenuto analogo ai <em>Freedom of Information Acts<\/em> (come \u00e8 evidente, in considerazione dell\u2019articolazione normativa di queste leggi straniere) richiede un lavoro di studio ed elaborazione non suscettibile di essere esaurito in tempi brevissimi; il testo legislativo che segue mostra, tuttavia, come sia possibile introdurre nel nostro ordinamento almeno i principi e le regole essenziali, ai fini di una prima applicazione diffusa ed effettiva del principio della <em>full disclosure<\/em> e del controllo civico diretto sull\u2019amministrazione del denaro pubblico. Il nostro auspicio \u00e8 che il Governo adotti al pi\u00f9 presto un provvedimento come questo con decreto-legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p><em>Misure urgenti per la trasparenza totale delle amministrazioni pubbliche,<\/em><br \/>\n<em>dell\u2019amministrazione dei partiti e dei gruppi parlamentari nonch\u00e9<br \/>\nper l\u2019attivazione del controllo diretto di esse da parte della cittadinanza<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Articolo 1. \u2013<em> Accessibilit\u00e0 totale dei documenti amministrativi<\/em><br \/>\n1. In attuazione della Convenzione sull\u2019accesso ai documenti ufficiali, approvata\u00a0 il\u00a0 18 giugno\u00a0 2009 dal Consiglio d\u2019Europa, la Repubblica attribuisce a chiunque il diritto di avere accesso ai documenti amministrativi, senza riguardo ai motivi o alle intenzioni per cui li richiede.<\/p>\n<p>Articolo 2. \u2013 <em>Pubblicazione <\/em>on line<em> dei documenti inerenti a qualsiasi spesa pubblica o compiuta sulla base di finanziamento pubblico<\/em><br \/>\n1. Le attivit\u00e0 e i compiti di qualsiasi soggetto o struttura operante nell\u2019ambito di qualsiasi amministrazione pubblica, ivi comprese le amministrazioni di Senato e Camera dei Deputati, della Corte costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Cnel, sono assoggettati al regime di pubblicit\u00e0, trasparenza e libero accesso disposto dal presente articolo.<br \/>\n2. Le stesse regole contenute in questo articolo si applicano alle amministrazioni dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari regionali, provinciali e comunali, nonch\u00e9 alle amministrazioni dei partiti che fruiscono di rimborsi elettorali.<br \/>\n3. Ciascuna delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotata di un sito Internet, che dia facile e non condizionato accesso a una sezione nella quale siano immediatamente reperibili i documenti e le informazioni che seguono:<br \/>\n<em>a)<\/em> quanto alle amministrazioni pubbliche, tutti i provvedimenti di spesa, assunti a qualsiasi titolo, i mandati di pagamento, gli atti e i contratti di cui i mandati stessi costituiscono adempimento, con specifica indicazione dell\u2019importo della spesa, del suo motivo, nonch\u00e9 del nome, sede o residenza del soggetto percipiente;<br \/>\n<em>b)<\/em> quanto alle amministrazioni dei gruppi parlamentari o consiliari, nonch\u00e9 alle amministrazioni dei partiti che fruiscono di rimborsi elettorali, per ogni spesa effettuata<br \/>\nI. un documento recante l\u2019indicazione dell\u2019importo della spesa, del suo motivo, nonch\u00e9 del nome, sede o residenza del soggetto percipiente;<br \/>\nII. copia dell\u2019eventuale contratto di cui la spesa costituisca adempimento, nonch\u00e9 della fattura o scontrino fiscale relativo.<br \/>\n4. I documenti di cui alla lettere a del comma precedente devono essere pubblicati in rete contestualmente all\u2019effettuazione della spesa; quelli di cui alla lettera b entro 48 ore dall\u2019effettuazione della spesa. I provvedimenti e gli atti di cui alla lettera a, adottati a qualsiasi titolo, acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione sul sito istituzionale dell\u2019amministrazione. In calce al documento originale recante il provvedimento, il responsabile del procedimento o i firmatari dell\u2019atto annotano la data di pubblicazione sul sito istituzionale.<br \/>\n5. La mancata pubblicazione di uno degli atti o documenti di cui ai commi 3 e 4 nel termine ivi previsto \u00e8 punita con un\u2019ammenda, a carico del soggetto che ha compiuto l\u2019atto o sottoscritto il documento in qualit\u00e0 di rappresentante dell\u2019amministrazione pubblica, pari all\u20191 per mille del valore del contratto o dell\u2019entit\u00e0 del pagamento di cui alle lettere<em> a<\/em> o <em>b<\/em> del comma 3 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 90 giorni e fino a un importo massimo di 18.000 euro. La sanzione \u00e8 irrogata dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l\u2019integrit\u00e0 delle amministrazioni pubbliche. Per tutti gli altri atti o documenti la stessa Commissione irroga l\u2019ammenda da 10 a 150 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 60 giorni. Nel caso di pubblicazione incompleta, le sanzioni irrogate a norma del presente comma sono ridotte in relazione all\u2019entit\u00e0 del difetto di completezza. L\u2019importo derivante dalle sanzioni viene assegnato al bilancio della Commissione che lo impiega in attivit\u00e0 di promozione della trasparenza amministrativa e verifica del rispetto delle norme in materia di trasparenza di cui alla presente legge e di cui all\u2019articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.<br \/>\n6. Chi abbia compiuto atti che non siano stati pubblicati nel sito istituzionale dell\u2019amministrazione o del gruppo o partito politico nei termini stabiliti in questo articolo ne risponde per i danni che ne derivino allo Stato o a terzi.<\/p>\n<p>Articolo 3. \u2013 <em>Norme volte ad assicurare l\u2019accessibilit\u00e0 non condizionata dei documenti delle amministrazioni<\/em><br \/>\n1. In attuazione di quanto disposto dall\u2019articolo 1, le disposizioni qui indicate della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni sono modificate come segue:<br \/>\n&#8211; all\u2019art. 22 comma 1 lett. a sono soppresse le parole \u201cdegli interessati\u201d;<br \/>\n&#8211; all\u2019art. 22, comma 1 \u00e8 soppressa l\u2019intera lett. b;<br \/>\n&#8211; all\u2019art. 24 comma 1 sono soppresse le lettere b e c;<br \/>\n&#8211; l\u2019art. 24 comma 3 \u00e8 soppresso;<br \/>\n&#8211; all\u2019art.24 comma 6 \u00e8 soppressa la lettera b;<br \/>\n&#8211; all\u2019art. 24 comma 6 lett. b sono soppresse le parole \u201cfinanziario, industriale e commerciale\u201d;<br \/>\n&#8211; l\u2019art. 24 comma 7 \u00e8 soppresso;<br \/>\n&#8211; l\u2019art. 25 comma 2 \u00e8 soppresso;<br \/>\n&#8211; all\u2019art. 25 comma 1 \u00e8 soppresso l\u2019inciso \u201csalve le disposizioni in materia di bollo nonch\u00e9 i diritti di ricerca e di visura\u201d.<\/p>\n<p>Articolo 4 \u2013 <em>Forme di adempimento dell\u2019obbligo di consentire l\u2019accesso ai documenti da parte delle amministrazioni<\/em><br \/>\n1. L\u2019amministrazione cui venga rivolta la richiesta di accesso a un documento determinato pu\u00f2 adempiere l\u2019obbligo di consentire l\u2019accesso mediante consegna all\u2019interessato di fotocopia su carta del documento stesso, oppure mediante invio per posta elettronica all\u2019indirizzo indicato dalla persona richiedente della fotocopia digitalizzata del documento, oppure mediante pubblicazione on line dello stesso, a norma del comma.<br \/>\n2. La richiesta deve essere adempiuta entro sette giorni dalla presentazione.<br \/>\n3. Nel sito di cui al comma 3 dell\u2019articolo 2 deve essere istituita una apposita sezione, nella quale verranno posti a disposizione del pubblico i documenti in relazione ai quali sia stata presentata una domanda di accesso e per i quali l\u2019amministrazione abbia scelto questa forma di ostensione. La persona richiedente pu\u00f2 chiedere che il documento sia reso accessibile in rete e in tal caso la pubblicazione in rete deve essere comunque effettuata a cura dell\u2019amministrazione entro sette giorni dalla richiesta.<br \/>\n4. Quando il documento sia particolarmente voluminoso, il costo della fotocopiatura o digitalizzazione, determinato secondo i criteri prestabiliti mediante decreto ministeriale, pu\u00f2 essere addebitato al richiedente. In tal caso il termine di sette giorni di cui al comma 2 \u00e8 aumentato a un mese.<br \/>\n5. L\u2019amministrazione cui venga rivolta la richiesta di accesso a un insieme di documenti inerenti a una determinata materia, che non siano gi\u00e0 disponibili in rete, adotta le misure ragionevolmente necessarie al fine di contemperare il diritto all\u2019accesso con l\u2019esigenza di ordinata conservazione dei documenti in questione e con la necessit\u00e0 di evitare intralci alla funzionalit\u00e0 degli uffici.<\/p>\n<p>Articolo 5. \u2013 <em>Trasparenza dell\u2019attivit\u00e0 di chi ricopre una carica elettiva<\/em><br \/>\n1. I regolamenti di ciascun ramo del Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale, e Consiglio Superiore della Magistratura stabiliscono le modalit\u00e0 con le quali i membri di questi organi collegiali dovranno pubblicare in rete preventivamente gli incontri con qualsiasi portatore di legittimi interessi, nonch\u00e9 i doni od omaggi di valore superiore a 50 euro ricevuti da questi ultimi. Gli stessi regolamenti stabiliscono le sanzioni che colpiscono l\u2019inadempimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UN\u2019INIZIATIVA PER IL CONTROLLO DIRETTO DELLA CITTADINANZA SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, L\u2019AMMINISTRAZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI E QUELLA DEI PARTITI Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,18],"tags":[],"class_list":["post-26132","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22-lavoro-pubblico","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26132","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26132"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26132\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26132"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26132"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26132"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}