
{"id":26138,"date":"2013-03-22T19:31:42","date_gmt":"2013-03-22T18:31:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=26138"},"modified":"2013-03-24T23:42:06","modified_gmt":"2013-03-24T22:42:06","slug":"il-disegno-di-legge-per-lanagrafe-reddituale-e-patrimoniale-degli-eletti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=26138","title":{"rendered":"IL DISEGNO DI LEGGE PER L&#8217;ANAGRAFE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEGLI ELETTI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">OCCORRE SUPERARE LE RESISTENZE ALLA PUBBLICAZIONE <em>ON LINE<\/em> DELLE DICHIARAZIONI INERENTI AI FLUSSI DI RICCHEZZA CHE INTERESSANO I PARLAMENTARI E I MEMBRI DEL GOVERNO<\/span><\/p>\n<p><em>Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013 &#8211; Esso riprende integralmente, salvi i necessari aggiornamenti, il contenuto del <a title=\"ddl 1290\/2008\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=893\" target=\"_blank\">d.d.l. 18 dicembre 2008 n. 1290<\/a>, presentato al Senato dai senatori Ichino, Bonino, Morando, Finocchiaro, Zanda e altri<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE N. 246<\/strong><\/p>\n<p>presentato il 21 marzo 2013 alla Presidenza del Senato dai senatori Ichino, Lanzillotta, Olivero, Mauro, Della Vedova, D\u2019Onghia, Giannini, Maran, Merloni Romano, Susta<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Disposizioni in materia di anagrafe patrimoniale e reddituale degli eletti, in funzione della trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>RELAZIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">ONOREVOLI SENATORI. \u2013 Il disegno di legge \u2013 che riprende integralmente i contenuti del d.d.l. presentato al Senato nella scorsa legislatura il 18 dicembre 2008, n. 1290 &#8211; intende aggiornare, risistemandole, le disposizioni contenute nella legge 5 luglio 1982 n. 441, in materia di trasparenza degli interessi dei titolari di cariche elettive o direttive nella pubblica amministrazione, e in particolare di pubblicit\u00e0 dei loro redditi, patrimoni e interessi economici. L\u2019aggiornamento si rende necessario soprattutto in relazione: a) alle possibilit\u00e0 offerte dalle tecnologie informatiche e telematiche per la pi\u00f9 facile circolazione delle informazioni; b) alla nuova struttura del nostro ordinamento risultante dalle riforme dell\u2019ultimo quarto di secolo. Considerata l\u2019entit\u00e0 delle innovazioni apportate, \u00e8 parso appropriato adottare la tecnica normativa della sostituzione integrale del vecchio testo normativo, che viene pertanto abrogato (articolo 16).<br \/>\nDisciplina generale\u00a0\u00a0 L\u2019ormai antica disciplina generale, mutuata dalle previsioni della legge n. 441\/1982 per il Parlamento nazionale, resta pressoch\u00e9 invariata, salvo che per due importanti innovazioni. La prima riguarda i ministri non parlamentari, i quali vengono sottratti a quella disciplina e vengono assoggettati alla normativa speciale attualmente posta dalla legge 20 luglio 2004 n. 215 per i componenti del Governo nazionale. La seconda innovazione, ispirata alle migliori esperienze di cui disponiamo nel panorama internazionale (v. in proposito l\u2019ultima parte di questa relazione), consiste nell\u2019affidamento dei compiti di attuazione delle disposizioni per la trasparenza \u2013 in particolare la raccolta delle dichiarazioni, la gestione dei dati e i provvedimenti connessi, di proposta o di diffida\u00a0\u00a0 non pi\u00f9 agli uffici di Presidenza delle due Camere, bens\u00ec, rispettivamente, alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati e alla Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari del Senato della Repubblica, le quali sono chiamate a svolgere la funzione che in altri ordinamenti sono affidati ad appositi comitati etici delle assemblee rappresentative interessate.<br \/>\nLa raccolta e gestione dei dati si avvarr\u00e0 delle tecnologie offerte dalla rivoluzione digitale degli ultimi anni, con il conseguente abbandono della memorizzazione su carta e la pubblicazione dei dati mediante Internet; questa, peraltro, avverr\u00e0 secondo modalit\u00e0 che consentano l\u2019individuazione di chi accede ai dati medesimi (cosiddetta \u201ctracciabilit\u00e0\u201d dell\u2019indagine).<br \/>\nLa scelta di rendere disponibili per il grande pubblico i dati contenuti nelle dichiarazioni reddituali e patrimoniali dei politici nella forma pi\u00f9 immediata e universale, costituita dalla disponibilit\u00e0 <em>on line<\/em>, \u00e8 considerata eccessiva da coloro che vedono in essa una violazione del diritto alla privacy, che deve pur sempre riconoscersi anche a parlamentari e uomini di governo; ma, a nostro avviso, a questa obiezione pu\u00f2 e deve replicarsi \u2013 ancora una volta sulla scorta delle migliori esperienze cui pu\u00f2 attingersi nel panorama internazionale (v. in particolare quella del Regno Unito e quella della Germania Federale) \u2013 che chi sceglie di svolgere per il proprio Paese una funzione di rappresentanza politica, o di governo, cos\u00ec come pacificamente accetta un sacrificio del proprio diritto all\u2019immagine, deve accettare anche un sacrificio parziale del proprio diritto alla non conoscibilit\u00e0 della vita privata: deve accettare, in particolare, che possano essere \u201cpassati ai raggi X\u201d l\u2019andamento dei suoi redditi, le sue propriet\u00e0 mobiliari e immobiliari e le relative variazioni, le sue partecipazioni in imprese di qualsiasi genere.<br \/>\nIn altre e pi\u00f9 sintetiche parole, il diritto alla privacy dei politici e delle persone di governo \u00e8 recessivo rispetto al diritto dei cittadini alla conoscenza di questa parte della loro vita privata. Non di meno, una tutela contro iniziative emulatorie o persecutorie consiglia di adottare modalit\u00e0 di consultazione che consentano di risalire \u2013 mediante l\u2019attribuzione a chi intende accedere ai dati in questione di un codice personale, previa compilazione di un modulo autocertificatorio a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445\/2000 \u2013 all\u2019identit\u00e0 di chi svolge l\u2019indagine. Tale previsione si conforma alle indicazioni fornite in materia di pubblicazione dei redditi dei contribuenti dal Garante per la protezione dei dati personali con i provvedimenti 30 aprile e 6 maggio 2008 (documento reperibile in rete con il n. 1512255) aventi per oggetto la \u201cpubblicazione Internet degli elenchi dei contribuenti da parte dell\u2019Agenzia delle entrate\u201d.<\/p>\n<p>Disciplina speciale\u00a0\u00a0 La normativa speciale riguarda, in primo luogo, i componenti del Governo nazionale. I contenuti della dichiarazione attualmente prevista dalla legge 20 luglio 2004 n. 215 vengono adeguati a quelli che confluiscono nell\u2019anagrafe dei parlamentari, mantenendosi per\u00f2 intatte le competenze e i poteri delle autorit\u00e0 indipendenti previste dalla legge in materia di conflitto di interessi.<br \/>\nUn altro gruppo di persone soggette alla disciplina della pubblicit\u00e0 dei dati patrimoniali, all\u2019interno dell\u2019ente territoriale Stato, \u00e8 costituito dai componenti di alcuni organi nominati dalle amministrazioni statali: il ruolo di ricettore delle dichiarazioni \u00e8, in questi casi, affidato al Dipartimento della funzione pubblica, mentre la pubblicit\u00e0 \u00e8 assicurata attraverso i siti Internet delle amministrazioni interessate.<br \/>\nQuanto alle cariche rivestite dagli appartenenti a organi elettivi regionali e locali, l\u2019articolo 12 ribadisce la competenza legislativa regionale, ma nel contempo introduce una soglia minima di trasparenza: non si pu\u00f2 rendere pubblico meno di quanto \u00e8 accessibile presso i Comuni in riferimento ai cittadini non titolari di cariche pubbliche. Lo stesso articolo 12 introduce anche una clausola di cedevolezza: fino a quando le Regioni non avranno disciplinato la materia, vige la disciplina generale dettata dalla legge dello Stato, sia pur con gli adattamenti imposti dalla particolarit\u00e0 delle fattispecie. Il medesimo tipo di previsione \u00e8 poi introdotta dall\u2019articolo 13 per le cariche amministrative\u00a0\u00a0 nonch\u00e9 quelle assessorili\u00a0\u00a0 negli enti territoriali diversi dallo Stato.<br \/>\nL\u2019articolo 14 ribadisce che la copertura finanziaria grava sugli stanziamenti di bilancio degli organi elettivi assembleari, con questo confermandosi che l\u2019esigenza di trasparenza si sottrae all\u2019apprezzamento degli organi dell\u2019esecutivo<br \/>\nPer completezza dei riferimenti comparatistici, riportiamo qui di seguito le schede relative alla disciplina della trasparenza e visibilit\u00e0 dei redditi e patrimoni dei membri del Parlamento comunitario e dei Parlamenti dei quattro maggiori nostri Parners europei.<\/p>\n<p><em>Parlamento europeo<\/em><br \/>\nL\u2019articolo 9, par. 1, del Regolamento del Parlamento europeo prevede la possibilit\u00e0 per il Parlamento stesso di stabilire norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri. Tale disposizione \u00e8 stata attuata con l\u2019Allegato I al Regolamento, nel quale \u00e8 previsto che il deputato dichiari in un registro tenuto dai Questori le attivit\u00e0 professionali da lui svolte e qualsiasi altra funzione o attivit\u00e0 retribuita, nonch\u00e9 i sostegni tanto finanziari, quanto in personale e in materiale, che si aggiungono ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell\u2019ambito delle sue attivit\u00e0 politiche da parte di terzi, con indicazione dell\u2019identit\u00e0 di questi ultimi.<br \/>\nIl registro \u00e8 pubblico; come chiarito in via interpretativa, esso pu\u00f2 essere reso accessibile al pubblico per via elettronica. La dichiarazione degli interessi finanziari di ciascun parlamentare \u00e8 oggi di fatto disponibile nel sito internet del Parlamento.<\/p>\n<p><em>Regno Unito<\/em><br \/>\nIl \u201cRegister of Members\u2019 Interests\u201d \u00e8 stato istituito in base ad una Resolution of the House del 22 maggio 1974 ed \u00e8 disciplinato dal Code of Conduct e dalla Guide to the Rules relating to the Conduct of Members; esso viene pubblicato subito dopo l\u2019insediamento di un nuovo Parlamento e successivamente a cadenza annuale, con aggiornamenti costanti.<br \/>\nI membri del Parlamento sono tenuti ad indicare le cariche direttive ricoperte in societ\u00e0 pubbliche e private, ogni attivit\u00e0 remunerata, l\u2019identit\u00e0 dei clienti di servizi la cui prestazione dipende o trova origine nello status di membro del Parlamento, ogni finanziamento o beneficio anche anteriore all\u2019elezione; doni e ospitalit\u00e0 ricevuti; beni immobili diversi dalla residenza personale; partecipazioni societarie.<br \/>\nIl Register \u00e8 accessibile al pubblico in via elettronica dal sito internet del Parlamento.<\/p>\n<p><em>Spagna<\/em><br \/>\nL\u2019ordinamento spagnolo,\u00a0 in virt\u00f9 delle disposizioni introdotte dalla Ley org\u00e1nica del r\u00e9gimen electoral general, 19 giugno 1985, n. 5, prevede per i parlamentari un sistema di dichiarazioni sulle attivit\u00e0 e sui beni da iscrivere nel \u201cRegistro de Intereses\u201d tenuto presso ciascuna delle due Camere parlamentari.<br \/>\nIl contenuto del Registro \u00e8 pubblico, ad eccezione della parte relativa ai beni patrimoniali.<\/p>\n<p><em>Francia<\/em><br \/>\nEntro due mesi dall\u2019assunzione delle funzioni, i Parlamentari sono tenuti a depositare presso la Commission pour la transparence financi\u00e8re de la vie politique una dichiarazione della propria situazione patrimoniale. Durante l\u2019esercizio del mandato dovranno essere comunicate alla Commissione tutte le modifiche sostanziali del patrimonio.<br \/>\nNon \u00e8 prevista alcuna pubblicit\u00e0 per questo tipo di informazioni, la cui divulgazione \u00e8 sanzionata penalmente. La Commissione pubblica delle relazioni periodiche prive di riferimenti individuali.<\/p>\n<p><em>Germania<\/em><br \/>\nNell\u2019ottobre 2005 \u00e8 stato introdotto un obbligo di informazione relativo alle attivit\u00e0 e ai redditi dei parlamentari. La disposizione \u00e8 stata oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale per violazione del diritto alla protezione dei dati personali e della tutela negoziale e dei clienti, nonch\u00e9 sulla base del pregiudizio all\u2019attivit\u00e0 economica svolta, ma tali obiezioni sono state ritenute infondate.<br \/>\nDa luglio 2007 le informazioni relative ai redditi, agli incarichi e alle attivit\u00e0 economiche e finanziarie dei Parlamentari\u00a0 sono disponibili sul sito internet del Parlamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<br \/>\n<strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">CAPO I<br \/>\nDISCIPLINA GENERALE<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 1<br \/>\n(Componenti del Parlamento nazionale)<\/p>\n<p>1. Le disposizioni contenute in questo capo si applicano ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 2<br \/>\n(Dichiarazioni)<\/p>\n<p>1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Senato della Repubblica e quelli della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza:<br \/>\na) una dichiarazione, contenente la formula \u00absul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero\u00bb, concernente i loro diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di societ\u00e0, le quote di partecipazione a societ\u00e0, l&#8217;esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societ\u00e0;<br \/>\nb) copia dell&#8217;ultima dichiarazione dei redditi soggetti all&#8217;imposta sui redditi delle persone fisiche;<br \/>\nc) una dichiarazione, contenente la formula \u00absul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero\u00bb, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l&#8217;attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell&#8217;articolo 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.<br \/>\n2. Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del primo comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. Qualora invece essi non vi consentano, del diniego di consenso deve essere fatta specifica menzione nella dichiarazione.<br \/>\n3. I senatori di diritto, a norma dell\u2019articolo 59 della Costituzione e i senatori nominati a norma del secondo comma dello stesso articolo 59 sono tenuti a depositare presso l\u2019ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall\u2019ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 3<br \/>\n(Variazioni)<\/p>\n<p>1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all&#8217;imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell&#8217;articolo 2 sono tenuti a depositare un&#8217;attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell&#8217;anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il secondo comma dell&#8217;articolo 2.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 4<br \/>\n(Cessazione)<\/p>\n<p>1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dal mandato i soggetti indicati nell&#8217;articolo 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del primo comma dell\u2019articolo 2 intervenute dopo l\u2019ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.<br \/>\n2. Si applica il secondo comma dell\u2019articolo 2.<br \/>\n3. Le disposizioni contenute nei commi primo e secondo non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 5<br \/>\n(Modello)<\/p>\n<p>1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate mediante un modulo predisposto dalle Giunte delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d&#8217;intesa tra loro.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 6<br \/>\n(Prima applicazione)<\/p>\n<p>1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono agli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del primo comma dell&#8217;articolo 2.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 7<br \/>\n(Diffida)<\/p>\n<p>1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6, il Presidente della Giunta interessata ne informa il Presidente della Camera alla quale l&#8217;inadempiente appartiene, il quale lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.<br \/>\n2. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell&#8217;ambito della potest\u00e0 regolamentare di ciascuna Camera, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne d\u00e0 notizia all&#8217;Assemblea. A seguito di tale comunicazione, la Giunta interessata dispone l\u2019acquisizione presso gli uffici competenti dei dati reddituali, patrimoniali e personali dei quali \u00e8 stata indebitamente omessa la comunicazione; e ne cura la pubblicazione secondo le modalit\u00e0 previste negli articoli che seguono.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 8<br \/>\n(Pubblicit\u00e0)<\/p>\n<p>1. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all&#8217;articolo 2, secondo le modalit\u00e0 stabilite nell&#8217;articolo 9.<br \/>\n2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altres\u00ec diritto di conoscere, secondo le modalit\u00e0 stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell&#8217;articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 9<br \/>\n(Bollettino)<\/p>\n<p>1. Le dichiarazioni previste alle lettere a) e c) del primo comma dell&#8217;articolo 2, nonch\u00e9 quelle previste dagli articoli 3 e 4, vengono riportate in apposito bollettino pubblicato, rispettivamente per i deputati e i senatori, a cura della Giunta delle elezioni della Camera e della Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari del Senato. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata a norma della lettera b) del primo comma dell&#8217;articolo 2.<br \/>\n2. Il bollettino \u00e8 a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet della Camera o quello del Senato, rispettivamente per i deputati e i senatori, con modalit\u00e0 di accesso che individuino l&#8217;identit\u00e0 del richiedente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0CAPO II<br \/>\nDISCIPLINA SPECIALE<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 10<br \/>\n(Componenti del Governo nazionale)<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019articolo 5 della legge 20 luglio 2004 n. 215 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 5<br \/>\n(Dichiarazione degli interessati)<\/p>\n<p>1. Entro trenta giorni dall&#8217;assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all&#8217;Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato, di cui all&#8217;articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, le situazioni di incompatibilit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 2, primo comma, della presente legge, sussistenti alla data di assunzione della carica.<br \/>\n2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo comma, il titolare trasmette all&#8217;Autorit\u00e0 di cui allo stesso comma:<br \/>\na) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, con l&#8217;apposizione della formula \u00absul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero\u00bb;<br \/>\nb) una dichiarazione concernente le azioni di societ\u00e0 e le quote di partecipazione a societ\u00e0, con l&#8217;apposizione della formula \u00absul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero\u00bb;<br \/>\nc) una dichiarazione, contenente la formula \u00absul mio onore affermo che le funzioni sono cessate\u00bb, concernente il pregresso esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societ\u00e0;<br \/>\nd) copia dell&#8217;ultima dichiarazione dei redditi soggetti all&#8217;imposta sui redditi delle persone fisiche.<br \/>\n3. Le dichiarazioni di cui al primo, al secondo e al quarto comma sono rese anche all&#8217;Autorit\u00e0 per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all&#8217;articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilit\u00e0 riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialit\u00e0 e dell&#8217;editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.<br \/>\n4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, a norma del primo e del secondo comma, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l&#8217;abbiano determinata. Rientrano nell&#8217;obbligo di comunicazione di cui al secondo comma anche le attivit\u00e0 patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l&#8217;assunzione della carica.<br \/>\n5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l&#8217;Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato e l&#8217;Autorit\u00e0 per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalit\u00e0 di cui agli articoli 6 e 7.<br \/>\n6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.<br \/>\n7. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all&#8217;imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti al primo comma sono tenuti a depositare un&#8217;attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere a) e b) del secondo comma intervenute nell&#8217;anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica la disposizione contenuta nel sesto comma.<br \/>\n8. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i soggetti indicati nel primo comma sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere a) e b) del secondo comma intervenute dopo l&#8217;ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche. Le disposizioni contenute nei periodi precedenti non si applicano nel caso di nuova titolarit\u00e0 di una carica di governo nazionale assunta immediatamente dopo la cessazione della precedente.\u201d<br \/>\n2. La disposizione contenuta nel primo comma entra in vigore il 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro la medesima data l&#8217;Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato e l&#8217;Autorit\u00e0 per le garanzie nelle comunicazioni, d\u2019intesa tra di loro, approvano uno schema di modulo per le dichiarazioni indicate nell\u2019articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, come sostituito dal primo comma.<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 11<br \/>\n(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni statali)<\/p>\n<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi commi:<br \/>\na) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;<br \/>\nb) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle societ\u00e0 al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;<br \/>\nc) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell&#8217;ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di cinquecentomila euro;<br \/>\nd) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato.<br \/>\n2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.<br \/>\n3. La diffida di cui all&#8217;articolo 7 \u00e8 effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro della funzione pubblica all\u2019uopo da lui delegato, il quale, constatata l&#8217;inadempienza, ne d\u00e0 notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e procede alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui \u00e8 stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonch\u00e9 alla loro pubblicazione, secondo quanto disposto nel comma seguente.<br \/>\n4. La pubblicazione prevista nell&#8217;articolo 9 viene effettuata attraverso il sito Internet dell&#8217;amministrazione, ente od organismo interessato, con modalit\u00e0 di accesso che individuino l&#8217;identit\u00e0 del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione \u00e8 effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all&#8217;articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 12<br \/>\n(Componenti degli organi elettivi regionali e locali)<\/p>\n<p>1. Dopo l\u2019articolo 3 della legge 2 luglio 2004 n. 165 \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\n\u201cArticolo 3-bis. (Anagrafe degli eletti) \u2013 1. Le regioni disciplinano con legge la costituzione e il mantenimento dell\u2019anagrafe patrimoniale degli eletti nel consiglio regionale e negli organi assembleari degli altri enti territoriali sub-regionali e locali, individuando modalit\u00e0 di pubblicit\u00e0 che garantiscano l\u2019accesso alle informazioni ivi contenute da parte di tutti i cittadini. Le informazioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:<br \/>\na)\u00a0dall\u2019anagrafe degli amministratori locali di cui all\u2019articolo 30 della legge 3 agosto 1999 n. 265;<br \/>\nb)\u00a0dagli elenchi di cui all\u2019articolo 69, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.\u201d<br \/>\n2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al primo comma dell\u2019articolo 3-bis della legge 2 luglio 2004 n. 165, le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalit\u00e0 stabilite dai rispettivi consigli.<br \/>\n3. La pubblicazione prevista nell&#8217;articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino. Il bollettino \u00e8 a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza, con modalit\u00e0 di accesso che individuino l&#8217;identit\u00e0 del richiedente.<br \/>\n4. La diffida di cui all&#8217;articolo 7 \u00e8 effettuata, per quanto riguarda i soggetti indicati nel comma 1, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio regionale, provinciale o comunale interessati, i quali, constatata l&#8217;inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi o nell&#8217;albo provinciale o comunale e, comunque, attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza.<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 13<br \/>\n(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni regionali e locali)<\/p>\n<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai commi successivi:<br \/>\na) agli assessori delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalit\u00e0 stabilite dai rispettivi consigli nell\u2019ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;<br \/>\nb) agli assessori provinciali e di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalit\u00e0 stabilite dai rispettivi consigli nell\u2019ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;<br \/>\nc) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; al presidente ed al direttore delle aziende speciali e delle istituzioni costituite ai sensi dell\u2019articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;<br \/>\nd) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle societ\u00e0 al cui capitale concorrano le regioni, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano le regioni in misura superiore al cinquanta per cento dell&#8217;ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecentomila euro; ai direttori generali delle aziende autonome delle regioni.<br \/>\n2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettera a) e b) del comma 1, rispettivamente al presidente del consiglio regionale, provinciale o comunale, e, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettera c) e d) del comma 1, al presidente dell&#8217;amministrazione regionale o locale interessata.<br \/>\n3. La diffida di cui all&#8217;articolo 7 \u00e8 effettuata dal soggetto titolato a ricevere le dichiarazioni o gli atti ai sensi del comma 2: esso, constatata l&#8217;inadempienza, ne d\u00e0 notizia attraverso il sito Internet, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune interessato.<br \/>\n4. La pubblicazione prevista nell&#8217;articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda le province ed i comuni, sul sito Internet della provincia o del comune interessato, con modalit\u00e0 di accesso che individuino l&#8217;identit\u00e0 del richiedente.<br \/>\n5. La disciplina del presente articolo si applica ai soggetti di cui alle lettere a) e d) del comma 1 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le regioni e le province autonome adottano ai sensi del comma 3 dell\u2019articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Le informazioni messe a disposizione del pubblico ai sensi delle predette disposizioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:<br \/>\na) dall\u2019anagrafe degli amministratori locali di cui all\u2019articolo 30 della legge 3 agosto 1999, n. 265, come modificato dal comma 6 del presente articolo;<br \/>\nb) dagli elenchi di cui all\u2019articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.<br \/>\n6. All\u2019articolo 30, comma 3 della legge 3 agosto 1999, n. 265, la parola \u201cconsensualmente\u201d \u00e8 soppressa.<\/p>\n<p align=\"center\">CAPO III<br \/>\nNORME FINALI<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 14<br \/>\n(Copertura finanziaria)<\/p>\n<p>1. All&#8217;onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell&#8217;ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.<\/p>\n<p align=\"center\">Articolo 15<br \/>\n(Rapporti con la disciplina della protezione dei dati personali)<\/p>\n<p>1. Il primo conferimento di documenti sul sito Internet di istituzioni, amministrazioni od altri organi pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, \u00e8 effettuato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all\u2019articolo 154, quarto comma del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.<br \/>\n2. Il parere espresso a norma del primo comma \u00e8 vincolante in ordine alle soluzioni ivi prescritte per conseguire la tracciabilit\u00e0 del richiedente e in ordine alle misure di protezione ivi dettate per prevenire la contraffazione o la riproduzione selettiva del documento conferito.<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Articolo 16<br \/>\n(Abrogazione)<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La legge 5 luglio 1982 n. 441 \u00e8 abrogata.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OCCORRE SUPERARE LE RESISTENZE ALLA PUBBLICAZIONE ON LINE DELLE DICHIARAZIONI INERENTI AI FLUSSI DI RICCHEZZA CHE INTERESSANO I PARLAMENTARI E I MEMBRI DEL GOVERNO Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013 &#8211; Esso riprende integralmente, salvi i necessari aggiornamenti, il contenuto del d.d.l. 18 dicembre 2008 n. 1290, presentato al [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-26138","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26138","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26138"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26138\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26138"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26138"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26138"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}