
{"id":26142,"date":"2013-03-22T19:37:25","date_gmt":"2013-03-22T18:37:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=26142"},"modified":"2018-04-07T18:21:23","modified_gmt":"2018-04-07T17:21:23","slug":"il-disegno-di-legge-per-la-detassazione-selettiva-dei-redditi-di-lavoro-delle-donne-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=26142","title":{"rendered":"IL DISEGNO DI LEGGE PER LA DETASSAZIONE SELETTIVA DEI REDDITI DI LAVORO DELLE DONNE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UN&#8217;\u201cAZIONE POSITIVA\u201d INCISIVA PER L\u2019AUMENTO DEL TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE, ANCORA LONTANO DALL\u2019OBIETTIVO DEL 60% \u2013 ALLA MISURA FISCALE SI AGGIUNGE, PER LA PRIMA VOLTA, UN ESPERIMENTO CONDOTTO SECONDO UN RIGOROSO METODO SCIENTIFICO, PER MISURARE CON PRECISIONE GLI EFFETTI DELL\u2019INCENTIVO ECONOMICO<\/span><\/p>\n<p><em>Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013 \u2013 Esso riprende integralmente, salvi i necessari aggiornamenti, il contenuto del <a title=\"ddl 2102\/2010\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8046\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">d.d.l. 28 aprile 2010 n. 2102<\/a>, redatto e presentato al Senato da Enrico Morando e da me<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE N. 247<br \/>\n<\/strong><br \/>\nd\u2019iniziativa dei senatori Ichino, Lanzillotta, Olivero, Mauro, Della Vedova, D\u2019Onghia, Giannini, Maran, Merloni, Romano, Susta<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">presentato alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>RELAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>Onorevoli Senatori \u2013 La promozione del tasso di occupazione femminile \u00e8 non soltanto un obbligo che la Repubblica si \u00e8 assunta verso l\u2019Unione Europea a Lisbona dieci anni or sono\u00a0\u00a0 e nel cui adempimento si sta registrando un gravissimo ritardo \u2013 ma anche una leva di importanza cruciale per la crescita civile ed economica del nostro Paese. La crisi economica in atto, che sta causando un evidente arretramento quantitativo e qualitativo dell\u2019occupazione femminile nel mercato del lavoro, non fa che sottolineare l\u2019urgenza di un intervento dell\u2019ordinamento finalizzato all\u2019incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro.<br \/>\nI dati Istat disponibili pi\u00f9 recenti sull\u2019occupazione femminile (gennaio 2010) confermano un generale arretramento di tutti gli indici di rilevazione (tasso di occupazione, tasso di disoccupazione, tasso di attivit\u00e0 e tasso di inattivit\u00e0), particolarmente grave nel Mezzogiorno. Il tasso di occupazione femminile si attesta oggi nel nostro Paese al 46,1 per cento, a un livello largamente inferiore non solo rispetto all\u2019obiettivo finale\u00a0\u00a0 tasso di occupazione al 60 per cento entro il 2010\u00a0\u00a0 fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 (c.d. strategia di Lisbona per la crescita e l\u2019occupazione), ma anche rispetto all\u2019obiettivo intermedio del 57 per cento per il 2005. Questo dato ci colloca agli ultimi posti in Europa e in posizione molto arretrata anche su scala mondiale. Un dato significativo \u00e8 costituito, peraltro, anche dalle forti differenze territoriali che si registrano in Italia, dove nel Mezzogiorno il tasso d\u2019occupazione femminile \u00e8 fermo al 30,8 per cento, contro il 55,6 per cento del Nord-Ovest e il 56,9 per cento del Nord-Est. In altri termini, le donne del Sud, anche le pi\u00f9 giovani, in molti casi hanno smesso di cercare lavoro, con ci\u00f2 sfuggendo anche alle rilevazioni del tasso di disoccupazione.<br \/>\nTutti i dati disponibili nel panorama internazionale, inoltre, mostrano come al pi\u00f9 alto tasso di occupazione femminile regolare si accompagni un tasso pi\u00f9 alto di natalit\u00e0.<br \/>\nLe politiche per la ripresa economica nel nostro Paese non possono dunque prescindere da azioni volte a rompere il circolo vizioso che relega la maggior parte delle donne italiane nel sistema del lavoro domestico escludendole da quello del lavoro professionale. \u00c8 divenuto pi\u00f9 che mai urgente trasformare l\u2019enorme giacimento di capitale umano femminile presente nel nostro Paese, largamente inutilizzato o sottoutilizzato, in un fattore fondamentale per la ripresa dello sviluppo, della competitivit\u00e0, del benessere sociale, con ci\u00f2 passando dal tipico equilibrio \u201cvetero-mediterraneo\u201d attuale, caratterizzato dalla bassa partecipazione femminile, a un equilibrio pi\u00f9 virtuoso, che consenta la liberazione di questo potenziale latente di energie e competenze.<br \/>\nIl \u201cdividendo sociale\u201d di questo investimento \u00e8 evidente: pi\u00f9 donne occupate nel tessuto produttivo regolare significa pi\u00f9 democrazia, pi\u00f9 sviluppo, aumento del tasso di natalit\u00e0, famiglie pi\u00f9 dinamiche e sicure economicamente, meno bambini in condizioni di povert\u00e0.<br \/>\nA tal fine il presente disegno di legge, che riproduce quello n. 2102\/2010 presentato nel corso della 16ma legislatura dai senatori Enrico Morando e Pietro Ichino, propone, in via sperimentale, una semplice misura di incentivazione fiscale che mira direttamente a promuovere il lavoro delle donne, in funzione del raggiungimento dei traguardi fissati dalla citata strategia di Lisbona. A sostegno di questa scelta va osservato come la domanda e l\u2019offerta di lavoro femminile siano assai pi\u00f9 elastiche rispetto a domanda e offerta di lavoro maschile: il che consente di confidare in un effetto della riduzione dell\u2019imposta assai rilevante sui livelli occupazionali. La misura non pu\u00f2 essere qualificata come discriminatoria in ragione del genere dei lavoratori, dal momento che essa \u00e8 \u2013 tutt\u2019al contrario\u00a0\u00a0 esplicitamente mirata a superare un assetto socio-economico produttivo di effetti discriminatori a carico delle donne: essa pu\u00f2 e deve dunque essere qualificata come \u201cazione positiva\u201d volta a raggiungere un obiettivo al cui perseguimento la Repubblica italiana \u00e8 vincolata dall\u2019Unione Europea.<br \/>\nLa norma punta esplicitamente a far s\u00ec che, a parit\u00e0 di reddito percepito, il prelievo IRPEF su quello della contribuente lavoratrice donna sia significativamente inferiore a quello esercitato sul reddito identico del lavoratore maschio.<br \/>\nVenendo ad illustrare pi\u00f9 dettagliatamente gli aspetti della misura proposta, va precisato che essa consiste in una forte riduzione del prelievo fiscale sui redditi da lavoro a favore di tutte le donne alla prima occupazione, siano esse lavoratrici dipendenti, economicamente dipendenti o autonome (<em>art. 1<\/em>).<br \/>\nIn particolare, si prevede per tale platea l\u2019applicazione di aliquote IRPEF ridotte per i cinque periodi d\u2019imposta successivi all\u2019avvio dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, estesa anche alle donne che riprendono a lavorare dopo almeno tre anni di inattivit\u00e0 (<em>art. 2<\/em>).<br \/>\nIl taglio \u2013 concentrato in prevalenza sul primo scaglione di reddito, per il quale il prelievo \u00e8 portato a zero (no tax area fino a 15mila euro) \u2013 \u00e8 tale da comportare una riduzione d\u2019imposta per tutti i redditi di lavoro, di qualunque natura ed importo. L\u2019entit\u00e0 della riduzione in rapporto al reddito netto attuale \u00e8 resa tuttavia pi\u00f9 intensa per i redditi fino a 28mila euro, cio\u00e8 per la fascia di reddito in cui si concentra a tutt\u2019oggi il maggior numero di contribuenti donne. In particolare, si prospetta un incremento del reddito disponibile che raggiunge il 30 per cento per i redditi fino a 15mila euro, e il 24 per cento per i redditi compresi tra 15mila e 28mila euro, per scendere al 15 per cento per i redditi fino a 55mila euro e ridursi ulteriormente per i redditi maggiori.<br \/>\nPer le donne residenti nelle aree o occupate nei settori in cui il tasso di partecipazione al lavoro delle donne \u00e8 inferiore per almeno il 25 per cento al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici, in aggiunta al regime speciale di imposizione previsto dall\u2019articolo 2, \u00e8 prevista l\u2019applicazione di una specifica detrazione forfetaria d\u2019imposta sul reddito personale, articolata secondo tre fasce di reddito, entro il limite dei 40mila euro annui(art. 3). Questa ulteriore detrazione, mirata a riconoscere una tutela pi\u00f9 intesa alle donne in posizione di particolare svantaggio, territoriale o professionale, \u00e8 in linea con la qualificazione di \u201clavoratore svantaggiato per genere\u201d di cui al vigente regolamento comunitario in materia di aiuti di Stato (regolamento CE\/800\/2008).<br \/>\nLa norma di cui all\u2019articolo 4 \u00e8 invece rivolta a promuovere una ricerca empirica \u2013 affidata alla Banca d\u2019Italia \u2013 per la valutazione degli effetti di politiche di sgravi fiscali selettivi a favore delle donne.<br \/>\nI risultati della ricerca, al termine del periodo di applicazione del regime speciale di tassazione dei redditi da lavoro delle donne di cui agli articoli 2 e 3, potranno essere messi a base delle decisioni che il Parlamento dovr\u00e0 o vorr\u00e0 assumere circa lo sviluppo ulteriore della sperimentazione.<br \/>\nLa norma di copertura finanziaria \u00e8 volta a coprire oneri stimati, alla luce dell\u2019attuale andamento delle nuove assunzioni e delle dichiarazioni di inizio attivit\u00e0 delle donne, in un massimo di 4,5 miliardi di euro per il primo anno di applicazione e progressivamente decrescenti a decorrere dal secondo in relazione agli effetti di gettito, tributario e contributivo, determinati dalle assunzioni aggiuntive rispetto a quelle che si determinerebbero in assenza della disciplina di incentivazione.<br \/>\nLe fonti di copertura a tal fine individuate sono due: la prima, nasce dalla imposizione di uno speciale tributo sul valore assoluto della leva finanziaria degli istituti di credito. La seconda, nasce dalla applicazione della legge n. 15 del 2009, relativa alla riforma e riqualificazione della Pubblica Amministrazione.<br \/>\nNon sono due scelte casuali: noi vogliamo promuovere una crescita stabile e socialmente sostenibile attraverso l\u2019impiego della principale risorsa disponibile oggi sottoutilizzata: le energie, la voglia di fare, l\u2019intelligenza di milioni di donne in et\u00e0 potenzialmente attiva, oggi cos\u00ec scoraggiate da non partecipare alle forze di lavoro. E pensiamo che sia giusto farlo chiamando a coprire i relativi oneri i due principali fattori di \u201cappesantimento\u201d dell\u2019apparato produttivo del Paese: una pubblica amministrazione che costa troppo, in rapporto ai servizi che fornisce, e un sistema del credito i cui protagonisti \u2013 troppo grandi per fallire \u2013 hanno esposto l\u2019intero sistema economico a gravissimi rischi sistemici a causa delle abnormi dimensioni della loro leva finanziaria.<br \/>\nDi qui la scelta che indichiamo all\u2019articolo 5. All\u2019inizio, la copertura potr\u00e0 venire dalla imposizione sul valore assoluto della leva finanziaria. Poi, quando quest\u2019ultima avr\u00e0 raggiunto dimensioni meno rischiose, cominceranno ad esplicarsi gli effetti delle politiche di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, con ci\u00f2 garantendo il mantenimento nel tempo dei livelli adeguati di copertura finanziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 1 (<em>Finalit\u00e0<\/em>)<\/p>\n<p>1. Al fine di promuovere e sostenere la partecipazione al lavoro delle donne, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di occupazione femminile fissati dalla strategia di Lisbona per la crescita e l\u2019occupazione, alle lavoratrici dipendenti, economicamente dipendenti e autonome alla prima occupazione, \u00e8 riconosciuto in via sperimentale il regime speciale di imposizione sui redditi personali di cui alla presente legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 2 (<em>Regime speciale di imposizione sui redditi<\/em>)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, alle donne alla prima occupazione titolari di redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in deroga all\u2019articolo 11 del medesimo decreto, limitatamente ai citati redditi di lavoro e per i cinque esercizi di imposta successivi all\u2019avvio dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, come definito ai sensi del comma 2, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:<br \/>\na) fino a 15.000 euro, 0 per cento;<br \/>\nb) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 21 per cento;<br \/>\nc) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 36 per cento;<br \/>\nd) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;<br \/>\ne) oltre 75.000 euro, 43 per cento.<br \/>\n2. Ai fini dell\u2019accesso al regime impositivo speciale di cui alla presente legge, l\u2019avvio dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa \u00e8 individuato dalla data di prima iscrizione ad una gestione di previdenza obbligatoria ovvero, in caso di donne gi\u00e0 iscritte ad una gestione previdenziale con posizioni inattive da almeno tre anni, dalla data di ripresa dei versamenti contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalit\u00e0 di accertamento e qualificazione della posizione previdenziale della lavoratrice.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 3 (<em>Lavoratrici residenti nelle aree svantaggiate<\/em>)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. Alle lavoratrici di cui all\u2019articolo 2, comma 1, residenti in aree territoriali o occupate in settori o professioni caratterizzati da un tasso di partecipazione al lavoro delle donne inferiore per almeno il 25 per cento al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici, si applica, per i medesimi esercizi di imposta, in aggiunta al regime speciale di imposizione di cui all\u2019articolo 2 della presente legge e alle detrazioni di cui all\u2019articolo 15 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una detrazione forfetaria aggiuntiva pari a:<br \/>\na) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;<br \/>\nb) 350 euro, se il reddito complessivo \u00e8 superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;<br \/>\nc) 350 euro, se il reddito complessivo \u00e8 superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. In tal caso la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l\u2019importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.<br \/>\n2. In caso di incapienza, totale o parziale, l\u2019importo della detrazione non goduta \u00e8 corrisposto in forma di erogazione diretta alla lavoratrice, a condizione che il reddito del nucleo familiare di appartenenza, valutato secondo l\u2019indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sia pari o inferiore a 35.000 euro annui con riferimento a nuclei con tre componenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalit\u00e0 di accesso al beneficio di cui al presente comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 4 (<em> Sperimentazione di sgravi fiscali selettivi sui livelli occupazionali femminili<\/em>)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. In via sperimentale, a decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, la Banca d\u2019Italia cura una ricerca empirica volta a determinare gli effetti di sgravi fiscali selettivi sui livelli occupazionali femminili, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro regionale e alle altre circostanze soggettive e oggettive suscettibili di assumere rilievo in proposito.<br \/>\n2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, destinati alla simulazione sperimentale di uno sgravio fiscale di entit\u00e0 non superiore alla met\u00e0 dell\u2019imposta gravante su ciascuna persona, su un campione di 5.000 donne, rappresentativo della popolazione.<br \/>\n3. Entro il 28 febbraio 2020, la Banca d\u2019Italia comunica al Ministro dell\u2019economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi alla sperimentazione di cui al comma 1. Il medesimo Ministro procede, d\u2019intesa con Ministri dello sviluppo economico, dell\u2019economia e delle finanze, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonch\u00e9 le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell\u2019efficacia della sperimentazione. Gli esiti della verifica sono trasmessi al Parlamento, al fine di valutare l\u2019eventuale prosecuzione della sperimentazione o l\u2019adozione di disposizioni finalizzate all\u2019attuazione e all\u2019estensione degli sgravi fiscali oggetto della sperimentazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 5 (<em>Copertura finanziaria<\/em>)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1. All\u2019onere derivante dall\u2019attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di 4,5 miliardi di euro in ragione d\u2019anno, mediante le maggiori entrate e i risparmi di spesa di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.<br \/>\n2. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell\u2019attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, \u00e8 dovuta un\u2019imposta pari all\u20191 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, \u00e8 dovuta un\u2019imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 25, \u00e8 dovuta un\u2019imposta pari al 3 per mille.<br \/>\n3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica \u00e8 tenuta ad adeguare le proprie attivit\u00e0 agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l\u2019integrit\u00e0 delle amministrazioni pubbliche di cui all\u2019articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:<br \/>\na) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilit\u00e0 definiti dalla medesima Commissione, possono essere applicate le misure sanzionatorie previste dall\u2019articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilit\u00e0 dirigenziale, ed \u00e8 fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;<br \/>\nb) \u00e8 fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilit\u00e0, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;<br \/>\nc) \u00e8 fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttivit\u00e0, o sovradimensionamento dell\u2019organico.<br \/>\n4. Dall\u2019attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l\u2019anno 2014 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall\u2019anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalit\u00e0 rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell\u2019obiettivo di risparmio ad essa assegnato.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UN&#8217;\u201cAZIONE POSITIVA\u201d INCISIVA PER L\u2019AUMENTO DEL TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE, ANCORA LONTANO DALL\u2019OBIETTIVO DEL 60% \u2013 ALLA MISURA FISCALE SI AGGIUNGE, PER LA PRIMA VOLTA, UN ESPERIMENTO CONDOTTO SECONDO UN RIGOROSO METODO SCIENTIFICO, PER MISURARE CON PRECISIONE GLI EFFETTI DELL\u2019INCENTIVO ECONOMICO Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013 \u2013 Esso [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,18],"tags":[],"class_list":["post-26142","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26142"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26142\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}