
{"id":26423,"date":"2013-04-18T17:40:36","date_gmt":"2013-04-18T16:40:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=26423"},"modified":"2013-12-09T00:00:53","modified_gmt":"2013-12-08T23:00:53","slug":"il-disegno-di-legge-per-il-rilancio-delloccupazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=26423","title":{"rendered":"IL DISEGNO DI LEGGE PER IL RILANCIO DELL\u2019OCCUPAZIONE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">PER CONSENTIRE LA TRASFORMAZIONE IN LAVORO SUBORDINATO REGOLARE DELLE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI COLLABORAZIONI AUTONOME VIETATE DALLE LEGGI BIAGI E FORNERO \u00c8 INDISPENSABILE OFFRIRE A IMPRESE E LAVORATORI LA POSSIBILIT\u00c0 DI SPERIMENTARE UN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO MOLTO MENO COSTOSO E RIGIDO<\/span><\/p>\n<p><em>Disegno di legge presentato dal Gruppo di Scelta Civica alla Presidenza del Senato il 18 aprile 2013<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong> <strong>N. 555<\/strong><br \/>\n<em>Misure sperimentali per la promozione dell\u2019occupazione<\/em><br \/>\n<em>e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti.<br \/>\nModifiche alla legge 28 giugno 2012 n. 92, in materia di contratto a termine,<br \/>\ndi lavoro intermittente\u00a0e di associazione in partecipazione.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>presentato alla Presidenza del Senato il 18 aprile 2013 dai senatori Ichino, Olivero, Mauro, Susta, Lanzillotta, Giannini, Albertini, Della Vedova, Della Zuanna, Di Biagio, D\u2019Onghia, Maran, Marino, Merloni, Rossi e Romano<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Relazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Onorevoli Colleghi \u2013 Tra le emergenze gravi che interessano in questo momento il mercato del lavoro italiano va annoverata la grave difficolt\u00e0 della regolarizzazione delle centinaia di migliaia di collaborazioni continuative autonome non rispondenti ai criteri posti dal d.lgs. n. 276\/2003 e rafforzati dalla legge n. 92\/2012. La difficolt\u00e0 nasce in primo luogo dal notevole aumento (intorno al 40 per cento) del costo gravante sulla datrice di lavoro, a parit\u00e0 di retribuzione oraria, per effetto della riqualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato; in secondo luogo \u2013 ma il problema non \u00e8 di minore rilievo pratico \u2013 dalla rigidit\u00e0 che tale riqualificazione comporta a carico della datrice di lavoro, nel caso in cui si presenti la necessit\u00e0 di porre termine al rapporto. Quest\u2019ultimo problema \u00e8 tanto pi\u00f9 rilevante, quanto maggiore \u00e8 l\u2019incertezza riguardo al futuro prossimo cui le imprese devono oggi far fronte.<br \/>\nD\u2019altra parte, se questa difficolt\u00e0 si manifesta per la regolarizzazione di centinaia di migliaia di collaborazioni continuative autonome aventi sostanzialmente per oggetto una prestazione di lavoro dipendente, deve presumersi che la stessa difficolt\u00e0 si manifesti \u2013 nella difficilissima congiuntura economica attuale \u2013 per l\u2019assunzione regolare<em> ex novo<\/em> di altre centinaia di migliaia di nuovi lavoratori in posizione di sostanziale dipendenza.<br \/>\n\u00c8 nostra convinzione che a questa emergenza non debba rispondersi abrogando o depotenziando le disposizioni di contrasto al dualismo delle protezioni nel mercato del lavoro, contenute nelle due leggi sopra citate, bens\u00ec innanzitutto\u00a0riducendo il carico fiscale per le imprese connesso con l&#8217;assunzione di nuovi dipendenti (articolo 1 del presente disegno di legge); inoltre ponendo a disposizione delle aziende datrici e dei prestatori di lavoro, almeno in via sperimentale, un modello di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato meno costoso e pi\u00f9 flessibile, che per un verso consenta la regolarizzazione di tutte le posizioni lavorative a rischio senza <em>shock<\/em> di costo o di rigidit\u00e0 per le aziende, per altro verso agevoli il pi\u00f9 possibile i nuovi incontri fra domanda e offerta (articoli 2 e seguenti). Questa strada \u00e8 stata gi\u00e0 imboccata in sede di autonomia collettiva nel settore del <em>marketing<\/em> operativo, dove le parti sociali hanno individuato al livello nazionale le<em> guidelines<\/em> per la contrattazione decentrata di nuove disposizioni \u2013 per alcuni aspetti anche in deroga rispetto alla disciplina legislativa e collettiva nazionale \u2013 tali da consentire la regolarizzazione di quasi centomila posizioni fin qui qualificate in termini di collaborazione a progetto, ma in realt\u00e0 corrispondenti al <em>core business<\/em> e quindi a un interesse continuativo dell\u2019impresa titolare. \u00c8 difficile, tuttavia, che questa apprezzabilissima esperienza contrattuale possa diffondersi a tutti i settori, stante la complessit\u00e0 della negoziazione che essa richiede.<br \/>\nCon il presente disegno di legge proponiamo dunque di rispondere all\u2019emergenza sopra menzionata offrendo\u00a0 a imprese e lavoratori la possibilit\u00e0 di sperimentare, in sede di regolarizzazione di vecchie collaborazioni autonome continuative, o di costituzione di nuovi rapporti, un modello di contratto di lavoro dipendente meno costoso (per la riduzione drastica del cuneo fiscale e contributivo che separa il costo del lavoro dalla retribuzione netta) e capace al tempo stesso di conciliare la massima possibile flessibilit\u00e0 delle strutture produttive con la massima possibile sicurezza del lavoratore nel passaggio dalla vecchia alla nuova occupazione, in caso di licenziamento.<br \/>\nPoich\u00e9 il nuovo modello di contratto di lavoro dipendente comporta l\u2019assunzione da parte della datrice di lavoro, per il caso di licenziamento dettato da motivi economico-organizzativi, di un \u201ccosto di separazione\u201d \u2013 di entit\u00e0 modesta nella prima fase del rapporto, via via crescente col crescere dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio dal terzo anno in avanti, nelle misure che verranno appresso precisate \u2013 appare opportuno consentire che sia la datrice stessa a scegliere tra la forma ordinaria del rapporto di lavoro dipendente e la nuova sperimentale. Per questo il progetto prevede che la stipulazione del contratto secondo il nuovo modello debba essere preceduta e prevista da un contratto aziendale di sperimentazione.<\/p>\n<p>L\u2019<em>articolo 1<\/em> prevede e disciplina lo sgravio dell\u2019IRAP in relazione a tutti i rapporti di lavoro la cui costituzione a tempo indeterminato determini un aumento dell\u2019organico aziendale nell\u2019anno 2013 rispetto all\u2019anno 2012, in funzione di incentivo generale alla crescita dell\u2019occupazione (v. <em>infra<\/em>, <em>sub<\/em> art. 11, la relativa copertura finanziaria).<br \/>\nL\u2019<em>articolo\u00a02<\/em> ha la funzione di chiarire che la nuova disciplina prevista negli articoli 4 e 5, destinata a essere richiamata dal contratto aziendale di cui all\u2019<em>articolo 3<\/em>, applicandosi soltanto a rapporti di lavoro futuri, non incide in alcun modo sulle posizioni dei lavoratori gi\u00e0 alle dipendenze dell\u2019azienda. Questo \u00e8 il motivo per cui non si ritiene necessario porre alcun filtro di rappresentativit\u00e0 per la stipulazione di questo contratto aziendale, la cui funzione \u00e8 soltanto quella di assicurare il carattere volontario della partecipazione della datrice di lavoro alla sperimentazione. Un requisito di rappresentativit\u00e0 maggioritaria \u00e8 invece necessario nel caso in cui con il contratto aziendale\u00a0 si intenda applicare la nuova disciplina anche ai rapporti di lavoro gi\u00e0 in corso: per questo il progetto rinvia ai criteri fissati dalla contrattazione interconfederale (articolo 2, comma 3).<br \/>\nL\u2019<em>articolo 4<\/em> &#8211; per i rapporti costituiti nel regime di sperimentazione di cui all&#8217;articolo\u00a04 &#8211; individua in una indennit\u00e0 di licenziamento strettamente proporzionata all\u2019anzianit\u00e0 di servizio, dovuta soltanto nel caso di recesso della datrice dopo il superamento del periodo di prova, determinato da motivo economico-organizzativo, la prima componente del \u201ccosto di separazione\u201d che, nel nuovo sistema di protezione della stabilit\u00e0 del lavoro, costituir\u00e0 il \u201cfiltro\u201d delle scelte aziendali di aggiustamento degli organici. Ci\u00f2 sul presupposto che al giudice sia riservato solo il controllo circa la natura non discriminatoria o comunque illecita del motivo del licenziamento, o la valutazione della gravit\u00e0 della colpa del lavoratore nel caso del licenziamento disciplinare. Il quarto comma estende l\u2019applicabilit\u00e0 della stessa indennit\u00e0 ai contratti a termine &#8220;acausali&#8221; (cio\u00e8 non motivati con una delle ragioni che consentono l&#8217;apposizione del termine secondo la disciplina previgente) che non vengano prorogati o convertiti in contratti a tempo indeterminato. Con il risultato di rendere pressoch\u00e8 indifferente per il datore e per il prestatore di lavoro, da questo punto di vista, salvi i casi nei quali l&#8217;assunzione a termine \u00e8 da sempre consentita, la scelta dell\u2019un sottotipo contrattuale o dell\u2019altro; al tempo stesso si prevede l\u2019estensione a tutti i contratti a termine entro i primi trentasei mesi dall\u2019inizio della collaborazione tra datore e prestatore di lavoro la disciplina disposta dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 per il primo contratto. Il quinto comma estende a un anno, per i rapporti costituiti nel regime di sperimentazione di cui all&#8217;articolo 3, \u00a0la durata\u00a0massima del periodo di prova.<br \/>\nL\u2019<em>articolo\u00a05<\/em> individua invece la seconda componente del \u201ccosto di separazione\u201d, destinata a scattare soltanto dall\u2019inizio del terzo anno di durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel <em>contratto di ricollocazione<\/em> che la datrice di lavoro \u00e8 tenuta a offrire al dipendente in caso di licenziamento per motivo economico-organizzativo. Oggetto di questo contratto sono, da un lato, l\u2019attivazione di un servizio di assistenza intensiva per la ricerca del nuovo posto di lavoro (<em>outplacement<\/em>) e un trattamento di disoccupazione complementare di durata crescente con il crescere dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio, dall\u2019altro lato l\u2019obbligo di disponibilit\u00e0 piena del lavoratore per tutte le attivit\u00e0 necessarie per il reperimento della nuova occupazione. L\u2019idea che sottost\u00e0 alla struttura del contratto di ricollocazione \u00e8, per un verso, quella di istituire un incentivo per l\u2019impresa alla scelta dei servizi migliori di <em>outplacement<\/em> e di riqualificazione mirata agli sbocchi occupazionali esistenti (pi\u00f9 presto il lavoratore sar\u00e0 ricollocato, minore sar\u00e0 il costo del trattamento complementare di disoccupazione a carico dell\u2019impresa stessa); per altro verso quella di attivare in modo efficace la condizionalit\u00e0 del sostegno del reddito erogato al lavoratore, elemento indispensabile per evitare che il sostegno stesso costituisca un disincentivo alla ricerca della nuova occupazione, causando \u2013 come di fatto accade oggi diffusamente in Italia con i trattamenti di integrazione salariale o di mobilit\u00e0 \u2013 l\u2019allungamento del periodo di disoccupazione.<br \/>\nL\u2019<em>articolo 6<\/em> dispone, per i contratti a tempo indeterminato stipulati nell\u2019ambito della sperimentazione di cui all\u2019articolo 3, la riduzione della contribuzione pensionistica, per la parte a carico del datore di lavoro, al 25 per cento della retribuzione lorda per i primi tre anni di durata del rapporto e al 30 per cento dall\u2019inizio del quarto anno. Quest\u2019ultima aliquota \u00e8 determinata in misura intermedia tra l\u2019aliquota pensionistica attualmente in vigore per la generalit\u00e0 dei rapporti di lavoro subordinato (32,7) e quella attualmente in vigore per i rapporti di collaborazione autonoma continuativa (27,8).\u00a0 Per la parte a carico del lavoratore, si prevede una riduzione dell\u2019aliquota rispettivamente al 6 per cento per i primi tre anni e al 5 per cento dall\u2019inizio del quarto. L\u2019articolo 6 dispone inoltre la riduzione del contributo per la Cassa integrazione guadagni, nei settori nei quali tale assicurazione si applica, allo 0,5 per cento (le aliquote attualmente in vigore in linea generale ammontano al 3,2 per le imprese sopra i 50 dipendenti e al 2,9 per quelle al di sotto di tale soglia): questo in considerazione della prospettiva di un drastico abbattimento, nell\u2019area della sperimentazione del nuovo modello di protezione, dell\u2019abuso della Cassa integrazione in funzione sostanzialmente sostitutiva del trattamento di disoccupazione.<br \/>\nL\u2019<em>articolo 7<\/em> attribuisce alle Regioni il compito di provvedere, nell\u2019ambito delle loro competenze legislative e amministrative, al rimborso alle imprese \u2013 anche attingendo ai contributi del Fondo Sociale Europeo \u2013 di una parte predeterminata del costo standard di mercato dei servizi di assistenza intensiva (<em>outplacement<\/em>), oggetto del contratto di ricollocazione di cui all\u2019articolo 5.<br \/>\nL\u2019<em>articolo\u00a08<\/em> prevede il monitoraggio dei risultati della sperimentazione di cui all\u2019articolo 2, che dovr\u00e0 avvalersi delle tecniche pi\u00f9 avanzate di cui le scienze sociali dispongono in questo campo.<br \/>\nL\u2019<em>articolo\u00a09<\/em> apporta alcune limitate correzioni alla legge 28 giugno 2012 n. 92, in materia di disciplina del rapporto di lavoro subordinato. In particolare esso abroga le disposizioni contenute nell\u2019articolo 1 di quella legge che aumentano l\u2019intervallo minimo tra i contratti di lavoro a termine successivi tra lo stesso datore e lo stesso prestatore di lavoro, con conseguente ripristino della disciplina precedente. Inoltre esso abroga le disposizioni restrittive contenute nella stessa legge in materia di contratto di lavoro intermittente, anche in questo caso con ripristino della disciplina precedente.<br \/>\nL\u2019<em>articolo 10<\/em> prevede invece la possibilit\u00e0, mediante accordo collettivo aziendale, di aumentare da tre a cinque il limite massimo del numero degli associati in partecipazione in ciascuna azienda previsto dall\u2019articolo 2549 del Codice civile, nonch\u00e9 di riferire il limite stesso all\u2019unit\u00e0 produttiva invece che all\u2019impresa nel suo complesso, in modo da evitare un effetto indesiderato di penalizzazione o comunque ostacolo alla crescita dimensionale delle imprese, soprattutto nel settore della distribuzione commerciale dove questo tipo di contratto \u00e8 pi\u00f9 largamente utilizzato per la copertura di punti di vendita decentrati.<br \/>\nOggetto dell\u2019<em>articolo\u00a011<\/em> \u00e8 infine la copertura finanziaria dello sgravio fiscale disposto dall\u2019articolo 1. Il minor gettito fiscale per il primo anno \u00e8 ragionevolmente valutabile in 200 milioni, per il secondo anno in 400, e per il terzo anno in 600 milioni, per arrivare gradualmente, nell\u2019arco dei circa 30 anni necessari per completare il <em>turnover<\/em> dell\u2019occupazione stabile, ai circa 7,5 miliardi corrispondenti all\u2019IRAP attualmente gravante sul lavoro a tempo indeterminato. Questi importi, per i primi tre anni, possono essere coperti per una prima parte con la soppressione integrale dei contributi in favore delle emittenti radiofoniche private, di cui all\u2019art. 7, comma 11, del d.-l. 6 agosto 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135 (per un importo complessivo di 52 milioni); per la parte restante con una corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall\u2019art. 6 del d.lgs. n. 26\/2007, relativo alla restituzione di oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione.<br \/>\nNon \u00e8 invece necessaria copertura finanziaria per la riduzione dell\u2019aliquota contributiva pensionistica di cui all\u2019articolo 6, innanzitutto perch\u00e9 essa \u00e8 direttamente e immediatamente compensata dalla corrispondente riduzione dell\u2019accantonamento pensionistico a credito del lavoratore. Inoltre perch\u00e9 si pu\u00f2 ragionevolmente prevedere che la riduzione contributiva non determiner\u00e0 una riduzione della raccolta contributiva dell\u2019Inps: la sperimentazione della nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sar\u00e0 infatti per gran parte destinata alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato di rapporti fin qui svolti in forma di collaborazione continuativa autonoma (soggetti attualmente a un\u2019aliquota contributiva pensionistica inferiore di oltre 5 punti rispetto a quella relativa al lavoro subordinato); per altra parte la sperimentazione della nuova disciplina, con i suoi minori oneri economici e normativi per l\u2019impresa, determiner\u00e0 un aumento della domanda di lavoro e pertanto anche dei livelli di occupazione. Quanto alla riduzione dell&#8217;aliquota contributiva relativa alla cassa integrazione guadagni, per i settori nei quali questa assicurazione si applica, essa corrisponde alla prevedibile riduzione del fabbisogno per le prestazioni della Cassa, laddove &#8211; applicandosi la disciplina sperimentale della stabilit\u00e0 del rapporto di lavoro &#8211; si eliminino gli abusi oggi assai diffusi di questa provvidenza, in situazioni nelle quali il provvedimento pi\u00f9 appropriato \u00e8 invece la risoluzione del rapporto di lavoro con attivazione dell&#8217;assicurazione contro la disoccupazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Disegno di legge<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo\u00a01<\/strong> \u2013<em> Incentivo fiscale all\u2019assunzione di lavoratori a tempo indeterminato<br \/>\n<\/em> 1. All\u2019articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di applicazione dell\u2019Imposta Regionale sulle Attivit\u00e0 Produttive-IRAP: a)\u00a0\u00a0\u00a0 i commi 4-<em>quater<\/em> e 4-<em>quinquies<\/em> sono sostituiti dai seguenti: \u201c4-<em>quater.<\/em> A decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i soggetti passivi dell\u2019imposta che incrementano in ciascuno periodo d&#8217;imposta successivo al 2012, il numero di lavoratori dipendenti assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d&#8217;imposta 2012, \u00e8 deducibile il costo del predetto personale nel limite dell&#8217;incremento complessivo del costo del personale classificabile nell\u2019articolo 2425, primo comma, lettera <em>b)<\/em>, numeri 9) e 14), del codice civile. Ai fini del calcolo dell\u2019incremento, in ciascun periodo d\u2019imposta il numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo d&#8217;imposta 2012 va assunto al netto del numero dei dipendenti in pensionamento per raggiunti limiti di et\u00e0. L&#8217;incremento della base occupazionale va ridotto in misura corrispondente alle diminuzioni occupazionali verificatesi in societ\u00e0 controllate o collegate a norma dell&#8217;articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, a eccezione di quelle derivanti da pensionamenti per raggiunti limiti di et\u00e0. Per gli enti privati di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera <em>e)<\/em>, la base occupazionale di cui al terzo periodo \u00e8 individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell&#8217;attivit\u00e0 commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all&#8217;incremento dei lavoratori utilizzati nell&#8217;esercizio di tale attivit\u00e0. In caso di lavoratori impiegati anche nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilit\u00e0 del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all&#8217;attivit\u00e0 commerciale individuato in base al rapporto di cui all\u2019articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall&#8217;attivit\u00e0 istituzionale all&#8217;attivit\u00e0 commerciale. Nell&#8217;ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attivit\u00e0 che assorbono anche solo in parte attivit\u00e0 di imprese giuridicamente preesistenti, a esclusione delle attivit\u00e0 sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilit\u00e0 del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in pi\u00f9 rispetto a quello dell&#8217;impresa sostituita. 4-<em>quinquies<\/em>. Ai soggetti passivi dell\u2019imposta, di cui all\u2019articolo 3, per ciascun dipendente per il quale si applicano le disposizioni di cui al comma 4-<em>quater<\/em>, non spettano le deduzioni previste dai commi 1 e 4-<em>bis<\/em>.1\u201d; b)\u00a0\u00a0\u00a0 il comma 4-<em>sexies<\/em> \u00e8 abrogato; c)\u00a0\u00a0\u00a0 il comma 4-<em>septies<\/em> \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c4-<em>septies<\/em>. Per ciascun dipendente per il quale non si applichino le disposizioni di cui al comma 4-<em>quater<\/em>, l\u2019importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-<em>bis<\/em>.1, non pu\u00f2 comunque eccedere il limite massimo costituito dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l\u2019applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera<em> a)<\/em>, numeri 2), 3) e 4) \u00e8 alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera <em>a)<\/em>, numero 5) e 4-<em>bis<\/em>.1\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Articolo\u00a02<\/strong>\u00a0 &#8211; <em>Nuovo sistema sperimentale di protezione per i nuovi rapporti di lavoro<\/em><br \/>\n1. Nelle imprese od organizzazioni di natura non imprenditoriale che abbiano stipulato il contratto aziendale di sperimentazione di cui all\u2019articolo 3, i rapporti di lavoro dipendente costituiti in data successiva a tale stipulazione sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli\u00a0\u00a04 e\u00a05 e al regime contributivo di cui all\u2019articolo 6.<\/p>\n<p><strong>Articolo\u00a03<\/strong>\u00a0 &#8211; <em>Contratto aziendale di sperimentazione di un nuovo sistema di protezione del lavoro<\/em><br \/>\n1. Con il contratto aziendale di sperimentazione, un\u2019impresa od organizzazione non imprenditoriale concorda, direttamente o per il tramite di una associazione di settore, con una o pi\u00f9 organizzazioni sindacali, la disciplina dei nuovi rapporti di lavoro destinati a costituirsi alle proprie dipendenze secondo le linee-guida che seguono:<br \/>\na)\u00a0\u00a0\u00a0 adozione del contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, come forma prevalente di assunzione dei nuovi collaboratori;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0\u00a0 nel caso di assunzione mediante contratto di lavoro dipendente a termine, applicazione comunque della disposizione di cui all\u2019articolo 3;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0\u00a0 trasformazione in rapporti di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, con applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, dei rapporti di collaborazione autonoma continuativa preesistenti, i quali non soddisfino i requisiti posti dall\u2019articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92, ma restino necessari per l\u2019attivit\u00e0 aziendale;<br \/>\nd)\u00a0\u00a0\u00a0 nel caso di cui alla lettera c,\u00a0 adozione di tutte le misure necessarie per evitare l\u2019aumento del costo orario a carico del datore di lavoro, tenuto conto degli sgravi fiscali e contributivi di cui all\u2019articolo 5.<br \/>\n2. Condizione affinch\u00e9 il contratto di sperimentazione acquisti efficacia \u00e8 il suo deposito presso la Direzione Provinciale per l\u2019Impiego. La Direzione stessa ne inoltra copia al Consiglio Nazionale per l\u2019Economia e il Lavoro, che ne cura la pubblicazione in rete.<br \/>\n3. L\u2019applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 anche ai rapporti di lavoro gi\u00e0 costituiti alle dipendenze della stessa azienda pu\u00f2 essere efficacemente disposta dal contratto aziendale di sperimentazione quando esso sia sottoscritto con una o pi\u00f9 organizzazioni sindacali maggioritarie secondo i criteri fissati da un accordo interconfederale applicabile, oppure, in difetto di questo, secondo i criteri fissati dall\u2019accordo interconfederale 28 giugno 2011.<br \/>\n4. I rapporti di lavoro costituiti in attuazione di quanto previsto dal contratto aziendale di sperimentazione restano soggetti alla disciplina disposta negli articoli che seguono anche dopo l\u2019eventuale cessazione, a qualsiasi atto o causa dovuta, del contratto aziendale medesimo.<br \/>\n5. La disciplina contenuta negli articoli 3 e 4 si applica soltanto ai rapporti costituiti nel regime di sperimentazione di cui al presente articolo.<\/p>\n<p><strong>Articolo\u00a04<\/strong> \u2013 <em>Indennit\u00e0 di cessazione del rapporto<\/em><br \/>\n1. All\u2019atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento per motivo economico od organizzativo, al prestatore che abbia superato il periodo di prova \u00e8 dovuta dal datore di lavoro un\u2019indennit\u00e0 pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell\u2019ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianit\u00e0 di servizio in azienda, computandosi anche l\u2019eventuale contratto a termine tra le stesse parti che abbia preceduto quello a tempo indeterminato, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso spettante al prestatore stesso a norma del contratto collettivo applicabile.<br \/>\n2. La retribuzione per il periodo di preavviso e la corrispondente indennit\u00e0 sostitutiva sono imponibili ai fini delle assicurazioni obbligatorie. L\u2019indennit\u00e0 di cessazione del rapporto non costituisce retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.<br \/>\n3. L\u2019indennit\u00e0 di cessazione del rapporto di cui al comma 1 si dimezza nei rapporti di lavoro con aziende che occupino meno di sedici dipendenti nella stessa unit\u00e0 produttiva e non occupino pi\u00f9 di 60 dipendenti nell\u2019intero territorio nazionale.<br \/>\n4. La stessa indennit\u00e0 si applica nel caso di cessazione di contratto a termine senza proroga o conversione in rapporto a tempo indeterminato, quando il contratto stesso non rientri in uno dei casi nei quali l&#8217;apposizione del termine \u00e8 ammessa per motivi specifici, secondo la disciplina previgente. Il contratto a termine pu\u00f2 essere stipulato, rinnovato o prorogato tra le stesse parti senza necessit\u00e0 di motivazione, purch\u00e9 esso o la sua proroga non comporti il protrarsi della prestazione lavorativa oltre il termine complessivo di trentasei mesi.<br \/>\n5. La durata massima del periodo di prova \u00e8 di un anno.<\/p>\n<p><strong>Articolo\u00a05<\/strong> \u2013<em> Contratto di ricollocazione<\/em><br \/>\n1. Quando non sia stato stipulato il patto di prova, o il relativo termine sia scaduto, il licenziamento non disciplinare deve essere preceduto da esame congiunto del motivo economico, tecnico od organizzativo in sede amministrativa o sindacale, che non pu\u00f2 durare pi\u00f9 di 20 giorni dalla comunicazione iniziale.<br \/>\n2. Le esigenze economiche, organizzative o comunque inerenti alla produzione, che motivano il licenziamento, non sono soggette a sindacato giudiziale, salvo il controllo, quando il lavoratore ne faccia denuncia, circa la sussistenza di motivi discriminatori determinanti, o motivi di mero capriccio, intendendosi per tali motivi futili totalmente estranei alle esigenze economiche, organizzative o produttive aziendali.<br \/>\n3. Al lavoratore dipendente che abbia superato due anni di anzianit\u00e0 di servizio, quando abbia perso il posto in conseguenza di un licenziamento non disciplinare, cui non abbia fatto seguito la reintegrazione, la datrice di lavoro \u00e8 obbligata a offrire la stipulazione di un contratto di ricollocazione al lavoro che preveda:<br \/>\na) l\u2019erogazione di un trattamento complementare per il periodo di disoccupazione effettiva e involontaria, pari al 15 per cento dell\u2019ultima retribuzione per la durata del trattamento erogato dall\u2019Assicurazione Sociale per l\u2019Impiego-ASpI, al 60 per cento per il semestre successivo alla cessazione del trattamento ASpI e al 50 per cento per un ulteriore semestre; la retribuzione di riferimento \u00e8 soggetta al limite massimo di 40.000 euro annui; il trattamento \u00e8 condizionato all\u2019assolvimento da parte del lavoratore degli obblighi di cui alle lettere <em>d<\/em> ed <em>e<\/em>; la durata minima del trattamento complementare di disoccupazione che deve essere garantita al lavoratore in stato di disoccupazione effettiva e involontaria \u00e8 pari alla durata del rapporto di lavoro che lo ha preceduto ridotta di 18 mesi; la durata massima \u00e8 di 24 mesi;<br \/>\nb) l\u2019erogazione di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;<br \/>\nc) la predisposizione di iniziative di formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacit\u00e0 del lavoratore;<br \/>\nd) l\u2019impegno del lavoratore a porsi a disposizione delle strutture incaricate dell\u2019assistenza per le iniziative di cui alle lettere <em>b<\/em> e<em> c<\/em>, secondo un orario settimanale corrispondente all\u2019orario di lavoro praticato in precedenza;<br \/>\ne) l\u2019assoggettamento dell\u2019attivit\u00e0 svolta dal lavoratore nella ricerca della nuova occupazione al potere direttivo e di controllo della struttura incaricata dell\u2019assistenza, la quale lo esercita di regola attraverso un tutor cui il lavoratore viene affidato;<br \/>\nf) la possibilit\u00e0 di sospensione delle prestazioni reciproche oggetto del contratto, per la durata del rapporto di lavoro a termine o in prova in cui il lavoratore si impegni, con conseguente e corrispondente riduzione della durata complessiva residua delle prestazioni stesse.<br \/>\n3. Il tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, nonch\u00e9 ogni altro indice di efficacia dell\u2019assistenza prestata al lavoratore, secondo quanto previsto nel comma 2, sono rilevati da un valutatore indipendente secondo le disposizioni emanate dalla Regione competente, sotto il coordinamento dell\u2019organismo centrale di cui all\u2019articolo 4, comma 2, lettera <em>f<\/em>, della legge 4 marzo 2009 n. 15. Gli stessi dati sono costantemente disponibili in rete.<br \/>\n4. Il lavoratore \u00e8 libero di recedere dal contratto di ricollocazione, anche senza preavviso.<br \/>\n5. La datrice di lavoro pu\u00f2 recedere dal contratto di ricollocazione soltanto quando sia cessato lo stato di disoccupazione del lavoratore, oppure il lavoratore abbia rifiutato senza giustificato motivo un\u2019opportunit\u00e0 di lavoro o un\u2019iniziativa di formazione o riqualificazione professionale che gli siano state offerte, oppure il lavoratore abbia commesso un grave inadempimento degli obblighi di cui alle lettere<em> d<\/em> ed<em> e<\/em> del comma 3.<br \/>\n6. Le controversie relative all\u2019esecuzione e cessazione del contratto di ricollocazione sono di competenza del giudice del lavoro, secondo il rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. Il contratto aziendale di sperimentazione di cui all\u2019articolo 2 pu\u00f2 prevedere che le controversie stesse siano risolte mediante arbitrato, disciplinandone lo svolgimento.<\/p>\n<p><strong>Articolo 6<\/strong> \u2013 <em>Aliquota contributiva pensionistica e relativa alla Cassa integrazione guadagni per i contratti stipulati in regime sperimentale<\/em><br \/>\n1. La retribuzione del lavoratore assunto a tempo indeterminato in attuazione di un contratto aziendale di sperimentazione di cui all\u2019articolo 2 \u00e8 soggetta per i primi tre anni di durata del rapporto a un\u2019aliquota contributiva pensionistica a carico del datore di lavoro del 25 per cento e a carico del prestatore del 6 per cento; dall\u2019inizio del quarto anno l\u2019aliquota pensionistica a carico del datore \u00e8 del 30 per cento, a carico del prestatore del 7 per cento.<br \/>\n2. Nei settori soggetti a contribuzione per la Cassa integrazione guadagni, la retribuzione del lavoratore assunto a tempo indeterminato in attuazione di un contratto aziendale di sperimentazione di cui all\u2019articolo 2 \u00e8 soggetta all\u2019aliquota contributiva per tale provvidenza nella misura dello 0,5 per cento.<\/p>\n<p><strong>Articolo 7<\/strong> \u2013 <em>Interventi regionali per la copertura dei costi dei servizi di assistenza intensiva nel mercato del lavoro<\/em><br \/>\n1. Le Regioni, nell\u2019ambito delle proprie competenze legislative e amministrative, utilizzando i contributi del Fondo Sociale Europeo, provvedono al rimborso alle imprese di quote predeterminate del costo standard di mercato dei servizi di assistenza intensiva all\u2019incontro fra domanda e offerta nel mercato del lavoro.<\/p>\n<p><strong>Articolo\u00a08<\/strong> \u2013<em> Monitoraggio della sperimentazione<\/em><br \/>\n1. Il ministero del Lavoro cura la rilevazione sistematica e pubblicazione in rete dei dati relativi a stock, flussi e svolgimento effettivo dei contratti di lavoro stipulati in applicazione di accordi di sperimentazione di cui all\u2019articolo\u00a03 e ne riferisce al Parlamento con cadenza annuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><strong>Articolo\u00a09<\/strong> &#8211; <i>Modifiche della disciplina del contratto a termine e del contratto di lavoro intermittente<br \/>\n<\/i>1. Nell\u2019articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92, sono abrogati, con conseguente ritorno in vigore della disciplina precedente della materia:<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 al comma 9, in materia di contratto di lavoro a termine, l\u2019alinea <i>e)<\/i>, l\u2019alinea <i>g)<\/i>, e nell\u2019alinea <i>h)<\/i> le parole \u201crispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni\u201d;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il comma 21, in materia di lavoro intermittente.<\/p>\n<p>\u00a0<strong>Articolo\u00a010<\/strong> &#8211; <i>Modifica della disciplina dell\u2019associazione in partecipazione<br \/>\n<\/i>Nell\u2019articolo 1 della legge 28 giugno 2012, dopo il comma 28 \u00e8 aggiunto il seguente:<br \/>\n\u201c28-<i>bis<\/i>. Gli accordi aziendali stipulati dalle associazioni o rappresentanze sindacali che abbiano rappresentativit\u00e0 maggioritaria secondo i criteri stabiliti dall\u2019accordo interconfederale applicabile, o in mancanza di questo secondo quelli stabiliti dall\u2019accordo interconfederale 28 giugno 2011, possono prevedere<br \/>\n&#8211; che il limite di tre associati in partecipazione, di cui all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo \u00a0sia aumentato a cinque;<br \/>\n&#8211; che il limite stesso sia riferito, invece che all\u2019intera azienda, alla singola unit\u00e0 produttiva, con conseguente collegamento del reddito di partecipazione all\u2019andamento economico dell\u2019unit\u00e0 produttiva medesima.\u201d<\/p>\n<p><strong>Articolo\u00a011<\/strong> \u2013 <em>Copertura finanziaria<br \/>\n<\/em> 1. Il minor gettito derivante per l\u2019Erario dallo sgravio fiscale di cui all\u2019articolo 1, valutato per il primo anno in 200 milioni di euro, per il secondo anno in 400 milioni e per il terzo anno in 600 milioni, \u00e8 compensato per 52 milioni con la soppressione dei contributi in favore delle emittenti radiofoniche private, di cui di cui all\u2019art. 7, comma 11, del decreto-legge 6 agosto 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135; per la parte restante con una corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall\u2019art. 6 della legge 2 febbraio 2007 n. 26, relativo alla restituzione di oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PER CONSENTIRE LA TRASFORMAZIONE IN LAVORO SUBORDINATO REGOLARE DELLE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI COLLABORAZIONI AUTONOME VIETATE DALLE LEGGI BIAGI E FORNERO \u00c8 INDISPENSABILE OFFRIRE A IMPRESE E LAVORATORI LA POSSIBILIT\u00c0 DI SPERIMENTARE UN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO MOLTO MENO COSTOSO E RIGIDO Disegno di legge presentato dal Gruppo di Scelta Civica alla Presidenza del Senato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-26423","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26423"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26423\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26423"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26423"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26423"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}