
{"id":27194,"date":"2013-06-22T10:11:13","date_gmt":"2013-06-22T09:11:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27194"},"modified":"2013-06-23T23:10:53","modified_gmt":"2013-06-23T22:10:53","slug":"2-accelerare-il-pagamento-dei-debiti-commerciali-delle-p-a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27194","title":{"rendered":"2. ACCELERARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLE P.A."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">COME COMPLETARE\u00a0IN TRE MESI\u00a0IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SENZA ALTERARE LA CONTABILIT\u00c0 DEL DEFICIT,\u00a0INIETTANDO NELL&#8217;ECONOMIA REALE UNA SOMMA STIMABILE ATTORNO AI 50 MILIARDI DI EURO E PRODUCENDO UN MAGGIOR GETTITO IVA DI 5\/6 MILIARDI<\/span><\/p>\n<p><em>Scheda contenente una delle nove priorit\u00e0 presentate da Scelta Civica al Governo Letta, 18 giugno 2013 &#8211; V. <a title=\"Scheda di sintesi\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27189\" target=\"_blank\">anche la sintesi delle nove schede<\/a><\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>La disposizione allegata consente di completare entro 3-4 mesi il pagamento di tutti i debiti commerciali delle PP.AA. di parte corrente, presumibilmente il 70\/80%\u00a0 del totale dei debiti scaduti al 31 dicembre 2012. Per i debiti in conto capitale si continua a procedere con le procedure previste dal Decreto-legge n. 35 e dunque pagandone una parte nel 2013 e il resto nel 2014.<\/p>\n<p>Il pagamento alle imprese avviene mediante l\u2019apposizione della garanzia dello Stato, come gi\u00e0 previsto dal nuovo articolo 5-<em>bis<\/em> del decreto-legge n. 35 (disposizione introdotta dal Senato) e la successiva cessione del credito a banche o altri intermediari finanziari. Le banche sono disponibili, perch\u00e9 si tratterebbe di crediti a ponderazione zero, che \u2013 grazie alla garanzia dello Stato \u2013 non comportano assorbimenti di capitale ai sensi delle regole di Basilea. In molti casi, la cessione del crediti consentirebbe alle imprese di estinguere debiti contratti con le banche per far fronte alle esigenze di cassa nelle more dei mancati pagamenti, riducendo l\u2019indebitamento delle imprese e insieme migliorando la qualit\u00e0 dei crediti delle banche.<\/p>\n<p>Si otterrebbe cos\u00ec:<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 di iniettare nell\u2019economia reale nei prossimi mesi del 2013 non 20 md, come previsto dal decreto-legge n. 35, ma una somma stimabile intorno ai 50 md<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 di far emergere un maggior gettito IVA di 5\/6 md da utilizzare per coperture finanziarie una tantum<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 di dare alle PPAA un percorso di rientro di alcuni anni per rimborsare questa bolla di debiti scaduti<\/p>\n<p>Dal punto di vista del deficit (indebitamento netto delle PPAA) l\u2019operazione \u00e8 neutra, trattandosi di debiti gi\u00e0 conteggiati ai fini del deficit. Dal punto di vista del debito, si ha naturalmente un aumento dello stock, consentito dall\u2019UE\u00a0 (dichiarazione congiunta Olli Rehn-Tajani, recenti dichiarazioni di Angela Merkel)<br \/>\n<strong>\u00a0<\/strong><br \/>\n<strong>Testo normativo<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a01. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sono certificati secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell\u2019art. 5-bis del medesimo decreto-legge,\u00a0 e sono pagati con le modalit\u00e0 previste dai commi successivi.<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 2. Per i debiti delle pubbliche amministrazioni in conto capitale continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altres\u00ec ferma la validit\u00e0 delle operazioni di pagamento per debiti scaduti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35 e gi\u00e0 avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a03. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e garantito ai sensi del comma 1\u00a0 ai soggetti autorizzati all&#8217;esercizio del credito. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2% dell\u2019ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l&#8217;amministrazione debitrice, anche in deroga ai vincoli del patto di stabilit\u00e0 interno, pu\u00f2 richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L\u2019amministrazione debitrice ha diritto di contrattare con altro istituto di credito o intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni pi\u00f9 vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario. Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalit\u00e0 di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari.<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a04. Per le finalit\u00e0 di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche in deroga alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all&#8217;articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, pu\u00f2 attivare, in qualsiasi forma e modalit\u00e0, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facolt\u00e0 di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l\u2019ABI, i crediti di cui al comma 1 ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorch\u00e8 i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove gi\u00e0 non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debitrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l\u2019acquisizione dei crediti predetti sono fissati\u00a0 con decreto del Ministro dell\u2019Economia e delle Finanze.<\/p>\n<p>&#8211; 5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto-legge continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COME COMPLETARE\u00a0IN TRE MESI\u00a0IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SENZA ALTERARE LA CONTABILIT\u00c0 DEL DEFICIT,\u00a0INIETTANDO NELL&#8217;ECONOMIA REALE UNA SOMMA STIMABILE ATTORNO AI 50 MILIARDI DI EURO E PRODUCENDO UN MAGGIOR GETTITO IVA DI 5\/6 MILIARDI Scheda contenente una delle nove priorit\u00e0 presentate da Scelta Civica al Governo Letta, 18 giugno 2013 &#8211; V. 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