
{"id":27506,"date":"2013-07-12T22:17:59","date_gmt":"2013-07-12T21:17:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27506"},"modified":"2013-07-12T22:20:25","modified_gmt":"2013-07-12T21:20:25","slug":"lemendamento-di-scelta-civica-per-rimettere-in-moto-il-mercato-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27506","title":{"rendered":"L&#8217;EMENDAMENTO DI SCELTA CIVICA PER RIMETTERE IN MOTO IL MERCATO DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">OFFRIRE A IMPRESE E LAVORATORI LA POSSIBILIT\u00c0 DI UN CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MOLTO FLESSIBILE NEL SUO PRIMO TRIENNIO, ISTITUENDO UN&#8217;INDENNIT\u00c0 DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO IDENTICA PER CONTRATTO A TERMINE E A TEMPO INDETERMINATO<\/span><\/p>\n<p><em>Emendamento presentato dai senatori di Scelta Civica, primo firmatario Pietro Ichino, al decreto-legge n. 76\/2013 in materia di lavoro, 12 luglio 2013<!--more--><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dopo l\u2019articolo 2 inserire il seguente:<\/p>\n<p><strong>Articolo 2-bis <\/strong>\u2013 <em>Misure sperimentali e temporanee per l\u2019incremento dell\u2019occupazione<\/em><\/p>\n<p>1. Al fine di accelerare il superamento della fase economica recessiva e di agevolare l\u2019impegno straordinario del sistema economico nazionale per la realizzazione dell\u2019Esposizione Universale 2015, fino al 31 dicembre 2015 \u00e8 consentita ai datori e ai prestatori di lavoro la stipulazione del contratto di lavoro subordinato con applicazione delle regole contenute nei commi che seguono. Per l\u2019applicazione di queste regole \u00e8 sufficiente che nel contratto di lavoro, stipulato entro la data predetta, sia fatta espressa menzione della volont\u00e0 delle parti di applicazione della presente legge.<\/p>\n<p>2. Quando il contratto sia stipulato a tempo indeterminato, all\u2019atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento per motivo economico od organizzativo, che intervenga entro il terzo anno di durata del rapporto, al prestatore che abbia superato il periodo di prova \u00e8 dovuta dal datore di lavoro un\u2019indennit\u00e0 pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell\u2019ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianit\u00e0 di servizio in azienda, computandosi anche l\u2019eventuale contratto a termine tra le stesse parti che abbia preceduto quello a tempo indeterminato, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso spettante al prestatore stesso a norma del contratto collettivo applicabile.<\/p>\n<p>3. Le esigenze economiche, organizzative o comunque inerenti alla produzione, che motivano il licenziamento entro il terzo anno di durata del rapporto, non sono soggette a sindacato giudiziale, salvo il controllo, quando il lavoratore ne faccia denuncia, circa la sussistenza di motivi discriminatori determinanti.<br \/>\n4. La retribuzione per il periodo di preavviso e la corrispondente indennit\u00e0 sostitutiva sono imponibili ai fini delle assicurazioni obbligatorie. L\u2019indennit\u00e0 di cessazione del rapporto non costituisce retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.<br \/>\n5. L\u2019indennit\u00e0 di cessazione del rapporto di cui al comma 1 si dimezza nei rapporti di lavoro con aziende che occupino meno di sedici dipendenti nella stessa unit\u00e0 produttiva e non occupino pi\u00f9 di 60 dipendenti nell\u2019intero territorio nazionale.<br \/>\n6. La stessa indennit\u00e0 si applica nel caso di cessazione di contratto a termine senza proroga o conversione in rapporto a tempo indeterminato, quando il contratto stesso non rientri in uno dei casi nei quali l\u2019apposizione del termine \u00e8 ammessa per motivi specifici, secondo la disciplina previgente. Il contratto a termine pu\u00f2 essere stipulato, rinnovato o prorogato tra le stesse parti senza necessit\u00e0 di motivazione, purch\u00e9 esso o la sua proroga non comportino il protrarsi della prestazione lavorativa oltre il termine complessivo di trentasei mesi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OFFRIRE A IMPRESE E LAVORATORI LA POSSIBILIT\u00c0 DI UN CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MOLTO FLESSIBILE NEL SUO PRIMO TRIENNIO, ISTITUENDO UN&#8217;INDENNIT\u00c0 DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO IDENTICA PER CONTRATTO A TERMINE E A TEMPO INDETERMINATO Emendamento presentato dai senatori di Scelta Civica, primo firmatario Pietro Ichino, al decreto-legge n. 76\/2013 in materia di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-27506","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/27506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=27506"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/27506\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=27506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=27506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=27506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}