
{"id":27631,"date":"2013-07-25T08:22:30","date_gmt":"2013-07-25T07:22:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27631"},"modified":"2013-07-28T23:10:28","modified_gmt":"2013-07-28T22:10:28","slug":"rappresentanze-aziendali-la-consulta-non-risolve-il-problema","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27631","title":{"rendered":"RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI: LA CONSULTA NON RISOLVE IL PROBLEMA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA SENTENZA COSTITUZIONALE DETTA UNA NUOVA REGOLA SOLO APPARENTEMENTE INNOVATIVA: GLI EFFETTI PRATICI SONO PRESSOCH\u00c9 NULLI &#8211; \u00c8 COMUNQUE NECESSARIO UN INTERVENTO\u00a0LEGISLATIVO\u00a0<\/span><\/p>\n<p><em>Commento alla sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2013 n. 231, pubblicato su Linkiesta il giorno successivo\u00a0&#8211; In argomento v. anche la <a title=\"Intervista su la Repubblica\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27426\" target=\"_blank\">mia intervista del 4 luglio scorso pubblicata su <\/a><\/em><a title=\"Intervista su la Repubblica\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27426\" target=\"_blank\">la Repubblica<\/a><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nLa motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 231, depositata ieri, conferma i motivi di perplessit\u00e0 espressi tre settimane fa, nell\u2019immediatezza della pubblicazione del dispositivo della stessa sentenza. Questa decisione ha una caratteristica molto particolare: fotografa un caso appartenente al passato e al presente \u2013 quello dello stabilimento Fiat di Pomigliano d\u2019Arco \u2013 e detta una nuova regola ad esso applicabile, direi quasi ritagliata su misura per quel caso; ma, per i casi futuri quella stessa regola appare intrinsecamente inapplicabile. Vediamo perch\u00e9.<br \/>\nIn riferimento al caso Fiat, la Corte afferma che: <em>a)<\/em> la rappresentativit\u00e0 della Fiom \u00e8 sul piano storico evidente, essendo desumibile dalla sua partecipazione alla fase iniziale della negoziazione aziendale; <em>b)<\/em> l\u2019articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dal referendum del 1995, indubitabilmente nega alla Fiom l\u2019accesso ai diritti di cui al titolo III dello Statuto stesso, sulla base del solo fatto che questo sindacato non ha sottoscritto alcun contratto collettivo applicabile nell\u2019azienda; <em>c)<\/em> che pertanto la norma, pur ripetutamente giudicata costituzionalmente legittima in precedenti sentenze, \u201cnell\u2019attuale mutato scenario delle relazioni sindacali e delle strategie imprenditoriali\u201d deve considerarsi illegittima, proprio per il fatto che la Fiom ne risulta penalizzata nel caso specifico di Pomigliano. Ora, un ragionamento di questo genere, contenuto in una sentenza di illegittimit\u00e0 costituzionale che modifica il contenuto di una norma legislativa, dovrebbe essere applicabile alla generalit\u00e0 dei casi analoghi in prospettiva futura; ma questo \u00e8 proprio ci\u00f2 che non potr\u00e0 accadere, perch\u00e9 il criterio della \u201cpartecipazione al negoziato\u201d \u00e8 un criterio destinato, dopo questa sentenza, a risultare di fatto inapplicabile.<br \/>\nI casi sono, infatti, due. Se si intende il criterio enunciato dalla Corte nel senso che a un qualsiasi sindacato, per essere qualificato come \u201cpartecipante al negoziato\u201d, basti presentare una piattaforma rivendicativa, allora il risultato \u00e8 che quel criterio perde qualsiasi valore selettivo: anche il pi\u00f9 insignificante dei sindacati, infatti, potr\u00e0 accedere ai diritti di cui al titolo III dello Statuto col semplice presentare una propria proposta\/richiesta all\u2019imprenditore. Se invece si intende il criterio enunciato dalla Corte nel senso che non basti la presentazione di una piattaforma rivendicativa, ma occorra anche un\u2019effettiva partecipazione al tavolo del negoziato, allora la sentenza perde ogni effetto pratico apprezzabile, lasciando sostanzialmente le cose come stanno: all\u2019imprenditore baster\u00e0, infatti, respingere in limine la rivendicazione, rifiutando anche solo l\u2019inizio di una discussione in proposito, per escludere quel sindacato \u2013 per quanto numerosi siano i suoi aderenti o sostenitori in seno all\u2019azienda \u2013 dai diritti di cui al titolo III dello Statuto.<br \/>\nLa sentenza della Consulta ha dunque un unico effetto pratico apprezzabile: quello di indirizzare al Parlamento un segnale forte nel senso della necessit\u00e0 urgente di una riforma legislativa della materia. \u00c8 quanto sostengo dall\u2019inizio della XVI legislatura; ed \u00e8 il motivo per cui proprio oggi ho <a title=\"D.d.l. per un nuovo codice del diritto sindacale - luglio 2013\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27686\" target=\"_blank\">ripresentato il disegno di legge<\/a> gi\u00e0 presentato nel 2009, mirato a garantire alla coalizione sindacale maggioritaria il diritto di negoziare con efficacia vincolante per tutti, nell\u2019ambito di applicazione del contratto, e al sindacato minoritario il diritto di rifiutare la propria firma sull\u2019accordo, ma anche il dovere di rispettare il contenuto del contratto stipulato dalla maggioranza.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA SENTENZA COSTITUZIONALE DETTA UNA NUOVA REGOLA SOLO APPARENTEMENTE INNOVATIVA: GLI EFFETTI PRATICI SONO PRESSOCH\u00c9 NULLI &#8211; \u00c8 COMUNQUE NECESSARIO UN INTERVENTO\u00a0LEGISLATIVO\u00a0 Commento alla sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2013 n. 231, pubblicato su Linkiesta il giorno successivo\u00a0&#8211; In argomento v. anche la mia intervista del 4 luglio scorso pubblicata su la Repubblica<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-27631","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/27631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=27631"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/27631\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=27631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=27631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=27631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}