
{"id":27910,"date":"2013-09-08T15:51:51","date_gmt":"2013-09-08T14:51:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27910"},"modified":"2013-09-08T15:51:51","modified_gmt":"2013-09-08T14:51:51","slug":"perche-una-legge-sulle-rappresentanze-sindacali-e-necessaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27910","title":{"rendered":"PERCH\u00c9 UNA LEGGE SULLE RAPPRESENTANZE SINDACALI \u00c8 NECESSARIA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">\u00a0L&#8217;AUTONOMIA DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI \u00c8 UN PRINCIPIO DA DIFENDERE, MA LA MATERIA DELLA RAPPRESENTANZA IN AZIENDA \u00c8 GI\u00c0 ORA REGOLATA DA UNA NORMA LEGISLATIVA, PI\u00d9 VOLTE MANIPOLATA, CHE GENERA NON POCHE INCERTEZZE E CONFLITTUALIT\u00c0 GIUDIZIALE<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo pubblicato su <\/em>lavoce.info<em> il 7 settembre 2013, in risposta all&#8217;<a title=\"Articolo di R. Del Conte su lavoce.info, 6.9.13\" href=\"http:\/\/www.lavoce.info\/perche-non-serve-una-legge-sulla-rappresentanza\/\" target=\"_blank\">intervento di\u00a0Maurizio\u00a0Del Conte<\/a> &#8211; In argomento v. anche il <a title=\"ddl 993\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27766\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 993<\/a> presentato il 5 agosto 2013<\/em><\/p>\n<p><!--more-->Ha sempre ragione chi, come Maurizio Del Conte, raccomanda al legislatore la massima cautela nel campo dei rapporti sindacali, dove il principio aureo dovrebbe essere quello dell\u2019autonomia del sistema delle relazioni industriali. Non si deve, per\u00f2, dimenticare che la materia della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e quella della contrattazione collettiva aziendale sono gi\u00e0 oggi regolate da almeno due norme legislative statuali molto intrusive: rispettivamente l\u2019articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, modificato da un referendum nel 1995 e ora ulteriormente \u201ccorretto\u201d dalla sentenza n. 231\/2013 della Corte costituzionale, e l\u2019articolo 8 del decreto-legge n. 138\/2011, che stabilisce condizioni e limiti entro cui un contratto aziendale pu\u00f2 derogare alla disciplina legislativa dei rapporti di lavoro. Il sistema italiano delle relazioni industriali ha dunque gi\u00e0 perso da molto tempo la virginea esenzione da regole di fonte legislativa lodata da Del Conte; ed \u00e8 difficile ipotizzare che esso possa mai recuperarla. Anche perch\u00e9, come numerosi casi analoghi a quello della Fiat mostrano con evidenza, sia sul versante dei sindacati sia su quello delle associazioni imprenditoriali questo sistema \u00e8 ben lungi dal presentare i caratteri di compattezza che sarebbero indispensabili affinch\u00e9 esso potesse fare del tutto a meno di qualsiasi regolazione di fonte statuale.<br \/>\nSe tutto questo \u00e8 vero, la questione non \u00e8 \u201clegge s\u00ec o legge no\u201d, ma \u00e8 se la disciplina legislativa attuale delle rappresentanze sindacali e della contrattazione aziendale richieda o no una sistemazione. La lunga e articolata <em>querelle<\/em> giudiziaria che ha visto impegnate la Fiat e la Fiom-Cgil non sembra deporre a favore della risposta negativa. Essa non pu\u00f2 certo considerarsi risolta dalla sentenza della Corte costituzionale: l\u2019accordo stipulato dalla stessa Fiat con Cisl, Uil e Fismic il 3 settembre scorso \u2013 mirato a confermare in l\u2019assetto delle relazioni sindacali aziendali avversato dalla Fiom \u2013 mostra come la correzione dell\u2019articolo 19 dello Statuto disposta provvisoriamente dalla Corte non abbia portato affatto al superamento del conflitto che ha dato origine al procedimento giudiziario.<br \/>\nLa verit\u00e0 \u00e8 che gli accordi interconfederali del giugno 2011 e del maggio 2013 non hanno la virt\u00f9 di applicarsi all\u2019impresa non associata a Confindustria e che non ritenga di recepirne spontaneamente i contenuti. E poich\u00e9 \u2013 come \u00e8 ormai evidente a tutti dopo la sentenza della Corte costituzionale \u2013 l\u2019articolo 19 dello Statuto detta una disciplina della materia insufficiente e difettosa, la necessit\u00e0 di un nuovo intervento legislativo \u00e8 difficilmente eludibile.<br \/>\nLa nuova norma, oltre essere leggera nel contenuto, dovr\u00e0 avere innanzitutto carattere sussidiario (cio\u00e8 applicarsi soltanto l\u00e0 dove gli accordi interconfederali che disciplinano la materia non arrivino ad applicarsi); inoltre carattere recessivo (cio\u00e8 prevedere che la disciplina legislativa ceda di fronte all\u2019eventuale futuro accordo sindacale sulla materia che si applichi tra le parti). Sono questi i caratteri del <a title=\"ddl 993\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27766\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 993<\/a>, che con altri senatori ho presentato al Senato il 5 agosto scorso (tratto da una proposta di contenuto analogo presentata nel 2009). Tre brevi articoli in tutto, applicabili soltanto per <em>default<\/em> nel caso in cui manchi una disciplina collettiva cui le parti siano soggette nel caso specifico, destinati a recedere di fronte all\u2019eventuale nuovo accordo collettivo, e di contenuto semplicissimo: anche il sindacato minoritario ha diritto a costituire la propria rappresentanza in azienda se rappresenta pi\u00f9 del cinque per cento dei dipendenti, la coalizione sindacale maggioritaria ha il potere di negoziare in azienda con effetti vincolanti per tutti.<br \/>\nVedo un solo motivo serio per rifiutare questa soluzione: il timore che nel dibattito parlamentare il contenuto del provvedimento venga stravolto. Ma questo rischio potrebbe essere evitato, se le confederazioni sindacali e imprenditoriali maggiori esprimessero un \u201cavviso comune\u201d molto preciso circa il contenuto dell\u2019intervento legislativo, e il Governo assumesse l\u2019impegno ad attenervisi rigorosamente. Cos\u00ec \u201cblindato\u201d, il disegno di legge potrebbe essere varato dal Parlamento in due o tre mesi, senza possibilit\u00e0 di colpi di mano che ne alterino il contenuto rigorosamente rispettoso dell\u2019autonomia del sistema delle relazioni industriali.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0L&#8217;AUTONOMIA DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI \u00c8 UN PRINCIPIO DA DIFENDERE, MA LA MATERIA DELLA RAPPRESENTANZA IN AZIENDA \u00c8 GI\u00c0 ORA REGOLATA DA UNA NORMA LEGISLATIVA, PI\u00d9 VOLTE MANIPOLATA, CHE GENERA NON POCHE INCERTEZZE E CONFLITTUALIT\u00c0 GIUDIZIALE Articolo pubblicato su lavoce.info il 7 settembre 2013, in risposta all&#8217;intervento di\u00a0Maurizio\u00a0Del Conte &#8211; In argomento v. anche [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,11],"tags":[],"class_list":["post-27910","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/27910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=27910"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/27910\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=27910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=27910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=27910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}