
{"id":27957,"date":"2013-09-11T17:04:37","date_gmt":"2013-09-11T16:04:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27957"},"modified":"2013-09-12T11:26:08","modified_gmt":"2013-09-12T10:26:08","slug":"i-rischi-del-decreto-per-le-stabilizzazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27957","title":{"rendered":"I RISCHI DEL DECRETO PER LE \u201cSTABILIZZAZIONI\u201d"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">OCCORRE EVITARE CHE IL TESTO LEGISLATIVO PRODUCA EFFETTI OPPOSTI AGLI INTENDIMENTI DEL GOVERNO, CON UNA SANATORIA PER LA GESTIONE SCORRETTA DEGLI ORGANICI DA PARTE DEL <em>MANAGEMENT<\/em> PUBBLICO E UN DEPOTENZIAMENTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA MOBILIT\u00c0 INTERNA ED ESTERNA DEL PERSONALE<\/span><\/p>\n<p><em>Relazione svolta l\u201911 settembre 2013 alla Commissione Lavoro del Senato sul decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 \u2013 In argomento v. anche la <a title=\"Lettera Monti 4 settembre 2013\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27917\" target=\"_blank\">lettera inviata da Mario Monti al ministro della Funzione pubblica Gianpiero D\u2019Alia il 4 settembre 2013<\/a><\/em><\/p>\n<p><!--more--><strong><\/strong><\/p>\n<h4><strong>RELAZIONE DI PIETRO ICHINO ALL&#8217;UNDICESIMA COMMISSIONE SUL D.L. N. 101\/2013, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (A.S. N. 1015)<\/strong><\/h4>\n<h4><strong>Premessa e sintesi dei contenuti essenziali della relazione<\/strong><\/h4>\n<p>Il decreto-legge in esame reca numerose norme che interessano l\u2019area di competenza della nostra Commissione, e ancor pi\u00f9 l\u2019area destinata a rientrare nella competenza della nostra Commissione quando il relativo perimetro sar\u00e0 allineato rispetto a quello della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, con l\u2019allargamento alla materia dell\u2019impiego pubblico.<br \/>\nIl provvedimento legislativo urgente si giustifica con esigenze di razionalizzazione dell\u2019organizzazione e della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche e in particolare di superamento delle situazioni improprie di lavoro temporaneo in posizioni che dovrebbero essere coperte con personale di ruolo, nonch\u00e9 di prevenzione del ripetersi di comportamenti indebiti da parte dei dirigenti pubblici in materia di gestione degli organici. Esigenze, queste, tutte ampiamente condivisibili. Vi \u00e8 tuttavia il rischio che alcune disposizioni possano condurre a interpretazioni e\/o effetti pratici contraddittori rispetto agli intendimenti dello stesso Governo-legislatore. Nella parte di questa relazione non consistente nella mera esposizione del contenuto delle norme rientranti nella competenza della nostra Commissione, mi propongo di sottolineare essenzialmente questo: occorre evitare che le nuove norme possano avere l\u2019effetto, o anche soltanto l\u2019immagine, di<br \/>\na)\u00a0\u00a0\u00a0 una sanatoria di comportamenti e scelte scorrette da parte del <em>management<\/em> pubblico nella gestione del personale e in particolare dei reclutamenti con contratto a termine;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0\u00a0 un aggiramento del principio costituzionale dell\u2019accesso alla funzione pubblica mediante concorso aperto a tutte le persone dotate dei requisiti necessari e potenzialmente interessate;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0\u00a0 un depotenziamento della norma in materia di mobilit\u00e0 del personale, in seno al settore pubblico, tra uffici in situazione di <em>overstaffing<\/em> a uffici in situazione di carenza di organici (art. 33 del T.U. in materia di impiego pubblico, d.lgs. n. 165\/2001);<br \/>\nd)\u00a0\u00a0\u00a0 una deroga al principio programmatico della <em>spending review<\/em> e in particolare alla regola della eliminazione di qualsiasi voce di spesa corrente che non sia strettamente e congruamente correlata con una esigenza pubblica essenziale.<\/p>\n<p><strong>La necessit\u00e0 di non depotenziare la norma sulla mobilit\u00e0 del personale pubblico<\/strong><br \/>\nA proposito del punto c), osservo fin d\u2019ora che l\u2019obbligo imposto dall\u2019art. 33 T.U. ai dirigenti pubblici, di rilevare le eccedenze di organico e provvedere senza ritardo al loro superamento mediante la procedura di mobilit\u00e0 ivi definita, nell\u2019arco dei dodici anni in cui \u00e8 stato in vigore ha visto inasprire per ben tre volte le sanzioni per i trasgressori (l\u2019ultimo inasprimento \u00e8 del 2011), ma ha anche visto rimanere quelle sanzioni totalmente disapplicate, al centro e in periferia; pi\u00f9 precisamente, &#8211; come \u00e8 confermato dai <a title=\"Dati Aran, settembre 2012\" href=\"https:\/\/www.aranagenzia.it\/araninforma\/index.php\/settembre-2012\/129-focus\/432-le-caratteristiche-della-mobilita-nei-comparti-del-pubblico-impiego\" target=\"_blank\">dati forniti dall&#8217;ARAN<\/a> e da altre rilevazioni\u00a0&#8211;\u00a0<a title=\"Il sovrano la legge non la applica: la cambia - 2012\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=21687\" target=\"_blank\">quell\u2019obbligo \u00e8 rimasto sostanzialmente inattuato<\/a>. Ora, come vedremo, alcune disposizioni contenute in questo decreto rischiano di depotenziare questo obbligo, direttamente o indirettamente, finendo coll\u2019operare di fatto come sanatorie surrettizie per le omissioni passate da parte del<em> management<\/em> pubblico; altre disposizioni \u2013 in particolare quelle sulla stabilizzazione dei titolari di contratti a termine \u2013 appaiono sostanzialmente derogarvi, consentendo che si proceda a immissioni in ruolo in situazioni nelle quali una scopertura di organico potrebbe essere invece risolta con la mobilit\u00e0 di personale gi\u00e0 in ruolo, proveniente da uffici dove si registrano eccedenze.<\/p>\n<p><strong>La necessit\u00e0 di non alimentare aspettative occupazionali indebite nei confronti delle p.a.<\/strong><br \/>\nQuanto al punto d), va osservato (e, dal punto di vista degli equilibri di bilancio, riconosciuto come cosa dovuta) che il decreto pone alcuni requisiti destinati a limitare notevolmente la possibilit\u00e0 di nuove immissioni in ruolo di lavoratori precari, in attuazione delle misure in esso contenute: in particolare il requisito della sussistenza effettiva di una scopertura di organico e quello della sussistenza delle disponibilit\u00e0 finanziarie necessarie. Ora. l\u2019applicazione di queste due regole induce a prevedere che le immissioni in ruolo effettive saranno in numero assai limitato, rispetto alla platea attuale dei lavoratori assunti a termine o impegnati in lavori socialmente utili. Se questo \u00e8 vero, a maggior ragione occorre evitare il rischio che le nuove misure, senza produrre l\u2019effetto voluto della riduzione del lavoro precario indebito, n\u00e9 quello di alleviare in misura apprezzabile la disoccupazione giovanile, producano invece l\u2019effetto di alimentare tre idee profondamente sbagliate:<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 quella secondo cui il fatto di avere svolto per un certo tempo una prestazione lavorativa a termine in una amministrazione pubblica, o anche soltanto un lavoro di pubblica utilit\u00e0, conferisca un diritto soggettivo all\u2019immissione in ruolo; come se fosse sufficiente \u201centrare nel giro\u201d del settore pubblico per acquisire il diritto a restarvi per sempre;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019idea, inoltre, che ogni prospettiva di assorbimento dei fruitori delle misure di <em>job creation<\/em> fuori mercato si collochi nell\u2019area pubblica, invece che nel tessuto produttivo generale;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019idea, infine, secondo cui un diritto all\u2019immissione in ruolo nasca dal fatto di essere stati inseriti in una graduatoria di \u201cidonei\u201d in un concorso, ancorch\u00e9 questo sia stato celebrato molti anni prima (convinzione che pu\u00f2 generare comportamenti dei giovani interessati gravemente inopportuni anche dal punto di vista del loro stesso interesse professionale e occupazionale).<br \/>\n<strong><br \/>\nI rischi connessi alla proroga di validit\u00e0 delle graduatorie concorsuali<\/strong><br \/>\nIn tema di graduatorie che ipotecano il futuro delle amministrazioni e delle persone interessate, ricordo il caso-limite dei conservatori musicali, dove l\u2019ultimo concorso si \u00e8 svolto nel 1990: da allora nessuna immissione in ruolo di insegnanti \u00e8 avvenuta se non per trasferimento da un conservatorio all\u2019altro, o per chiamata dalla graduatoria degli \u201cidonei\u201d formata all\u2019esito di quel concorso. Poich\u00e9 per partecipare a quel concorso occorreva essere nati prima del 1967, si pu\u00f2 affermare che dal 1967 l\u2019ipotetico Paganini o Verdi che fosse nato in Italia non avrebbe avuto e non avrebbe alcuna possibilit\u00e0 di accedere ai nostri conservatori: gli verrebbe immancabilmente preferito un \u201cidoneo\u201d del concorso del 1990, che magari non ha messo le mani sullo strumento per dieci o anche vent\u2019anni. Questo, certo, \u00e8 un caso limite: nel decreto-legge al nostro esame si parla soltanto di proroga di tre anni del vincolo di attingere da graduatorie vecchie al massimo di sei anni. Ma anche (sei pi\u00f9 tre =) nove anni sono tanti. Comunque, lo schema tende a essere sempre lo stesso; e, come mi propongo di mostrare tra breve (in riferimento ai commi 3 e 4 dell\u2019articolo 4), \u00e8 uno schema sbagliato.<\/p>\n<p><strong>Il difetto di chiarezza del testo legislativo<\/strong><br \/>\nUn altro rilievo di carattere generale riguarda la forma in cui questo decreto \u00e8 scritto: un linguaggio per iniziati, quasi esclusivamente intessuto di riferimenti a date e numeri di norme legislative in vigore, delle quali viene modificato il contenuto con formule comprensibili per lo pi\u00f9 soltanto da parte di un numero ristretto di addetti ai sacri misteri. Queste norme sono illeggibili non soltanto per i milioni di persone chiamate ad applicarle, ma anche per la maggior parte dei giuslavoristi e consulenti del lavoro, i quali hanno bisogno di pubblicazioni che le \u201ctraducano in italiano\u201d e della frequenza a corsi assai costosi in tempo e denaro; sono illeggibili per i funzionari dell\u2019Unione Europea, i quali considerano la nostra legislazione sostanzialmente non utilmente traducibile. E sono illeggibili per i ministri stessi che hanno sottoscritto il decreto e per noi parlamentari; con la conseguenza di un grave rischio che passino \u2013 a nostra insaputa \u2013 disposizioni di notevole rilievo, la cui portata, nel corso dell\u2019<em>iter<\/em> parlamentare, \u00e8 nota soltanto ai loro ignoti estensori.<br \/>\nQuesto carattere del testo legislativo al nostro esame ha ovviamente reso difficile la sua lettura anche a me, nonostante il pregevolissimo lavoro di assistenza svolto dagli uffici della Commissione, ai quali va il mio pi\u00f9 vivo ringraziamento. Per quanto impegno io abbia messo nella decifrazione della parte del decreto che in qualche modo rientra nella nostra competenza, non escludo affatto \u2013 anche per la ristrettezza del tempo che mi \u00e8 stato dato \u2013 la possibilit\u00e0 di qualche errore di lettura e\/o di interpretazione: ne chiedo preventivamente scusa ai Colleghi, pronto a correggere e rivedere mie affermazioni o valutazioni che da quell\u2019eventuale errore siano derivate.<\/p>\n<h4><strong>Contenuti specifici del decreto-legge rilevanti in riferimento alle competenze della Commissione<\/strong><\/h4>\n<p><strong>Articolo 2 \u2013 Trattamento delle eccedenze di personale<\/strong><\/p>\n<p>Questo articolo ha per oggetto l&#8217;accesso alle amministrazioni pubbliche, l&#8217;assorbimento delle eccedenze e la revisione della spesa in materia di personale.<br \/>\nIn particolare, i <strong>commi da 1 a 3<\/strong> recano disposizioni in tema di organico eccedentario delle amministrazioni pubbliche e di accesso al pensionamento dei lavoratori in soprannumero, prevedendo, tra l&#8217;altro, la proroga o il differimento di alcuni termini temporali in materia. Pi\u00f9 precisamente:<br \/>\n&#8211; in base alla novella di cui al <strong>comma 1, lettera <em>a<\/em>, numero 4<\/strong>, l&#8217;individuazione dei lavoratori eccedentari \u00e8 operata con riferimento a quelli non riassorbibili \u2013 con il pensionamento, la mobilit\u00e0 o il ricorso a forme contrattuali a tempo parziale \u2013 entro il termine del 1\u00b0 gennaio 2016, anzich\u00e9 entro il termine del 1\u00b0 gennaio 2015; in questo modo potrebbe profilarsi il rischio di una sovrapposizione di personale neo-assunto in posizioni fungibili con quelle di personale eccedentario, e ci\u00f2 per la durata di tre anni invece che di due (occorrer\u00e0 che la discussione parlamentare chiarisca la <em>ratio<\/em> e e consenta di delimitare gli effetti di questa nuova norma);<br \/>\n&#8211; la novella di cui al successivo <strong>numero 5<\/strong> sposta dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale, qualora il personale non sia riassorbibile entro il suddetto nuovo termine del 1\u00b0 gennaio 2016, l&#8217;amministrazione ne dichiara l&#8217;esubero: la disposizione appare finalizzata a sanare omissioni e ritardi registratisi nell\u2019attuazione della normativa in materia di mobilit\u00e0 del personale eccedentario.<\/p>\n<p>Riguardo ai profili pensionistici, la novella di cui al <strong>comma 1, lettera <em>a<\/em>, numero 2)<\/strong>, prevede che, per i dipendenti pubblici in soprannumero, trovi applicazione la disciplina pensionistica (relativa ai requisiti per il trattamento e ai termini di decorrenza del medesimo) previgente rispetto alla riforma introdotta dall&#8217;articolo 24 del <a title=\"decreto-legge 201\/2011\" href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201!vig=\" target=\"_blank\">decreto-legge n. 201\/2011<\/a>, e successive modificazioni, qualora, in base a tale disciplina previgente, essi possano conseguire la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2015 \u2013 anzich\u00e9 entro il 31 dicembre 2014, come previsto dalle norme di \u201csalvaguardia\u201d fin qui emanate. Occorrer\u00e0 valutare l\u2019opportunit\u00e0 dello scostamento che in questo modo si determina tra i criteri applicati nel settore privato e quelli che vengono introdotti nel settore pubblico.<\/p>\n<p>Il successivo <strong>comma 6<\/strong> dell\u2019articolo 2, con norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo), stabilisce \u2013 incidendo, se ben comprendo, su quanto disposto dall\u2019articolo 33 del T.U. sull\u2019impiego pubblico, d.lgs. n. 165\/2001 \u2013 che l&#8217;amministrazione, nel caso di personale in soprannumero, deve procedere al recesso unilaterale dal rapporto di lavoro nei confronti dei soli dipendenti che possano godere del pensionamento secondo la normativa previgente.<br \/>\nNella relazione introduttiva al disegno di legge di conversione, questa disposizione viene spiegata con \u201cl\u2019esigenza di gestire il processo di assorbimento degli esuberi in maniera ordinata e senza costi di contenzioso per le amministrazioni\u201d: spiegazione che non appare congrua rispetto alla portata effettiva della disposizione. Sar\u00e0 necessario introdurre nella norma un chiarimento inequivoco.<br \/>\nIn particolare, i rischi che devono essere evitati sono:<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 che la nuova norma possa essere letta come una sanatoria generale per tutte le omissioni di attivazione della procedura di mobilit\u00e0 verificatesi in passato;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0 che, per il futuro, la norma possa essere letta come una riduzione della portata della disposizione originaria contenuta nell\u2019articolo 33 del T.U.<\/p>\n<p>I <strong>commi 4 e 5 dello stesso articolo 2<\/strong> recano due ulteriori norme di interpretazione autentica, relative ai limiti di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici.<br \/>\nIn particolare, il <strong>comma 4<\/strong> chiarisce che il conseguimento, da parte di un dipendente pubblico, di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l&#8217;applicazione del regime di accesso e dei termini di decorrenza previgenti rispetto all&#8217;entrata in vigore del predetto articolo 24 del decreto-legge n. 201\/2011.<br \/>\nIl <strong>comma 5<\/strong> chiarisce che, per i dipendenti pubblici, il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d&#8217;ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201\/2011, non \u00e8 modificato dall&#8217;elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all&#8217;interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione (ove essa non sia immediata); al raggiungimento del suddetto limite, l&#8217;amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego (sempre che il lavoratore abbia conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione).<\/p>\n<p><strong>Articolo 3 \u2013 Mobilit\u00e0 interna ed esterna del personale<\/strong><\/p>\n<p>Il <strong>comma 1<\/strong> di questo articolo prevede esplicitamente che il passaggio da amministrazioni diverse a quella della giustizia, per coprire le note carenze di organico delle cancellerie degli uffici giudiziari, possa avvenire \u201ca domanda dell\u2019interessato\u201d. Vedo il rischio che questa norma possa essere letta come un accantonamento formale e sostanziale della procedura di mobilit\u00e0 del personale tra amministrazioni diverse, di cui all\u2019articolo 33 del T.U.: quest\u2019ultima norma prevede infatti che, laddove si determini una situazione di <em>overstaffing<\/em>, il dirigente abbia l\u2019obbligo di esperire quella procedura, suscettibile di concludersi anche con il trasferimento unilaterale del lavoratore da una qualsiasi amministrazione a un\u2019altra, o con lo scioglimento del rapporto in caso di rifiuto da parte del lavoratore stesso.<\/p>\n<p>Di questo articolo si segnalano i <strong>commi da 2 a 7<\/strong>, in materia di mobilit\u00e0 del personale delle <em>societ\u00e0 partecipate<\/em> da un medesimo soggetto pubblico.<\/p>\n<p>In particolare, il comma 2 autorizza la stipulazione di accordi tra le societ\u00e0 suddette, per realizzare \u2013 senza necessit\u00e0 del consenso del lavoratore \u2013 processi di mobilit\u00e0 tra le stesse. Tali processi (a norma del comma 3) assumono carattere prioritario, rispetto a nuove assunzioni: il che parrebbe doversi interpretare nel senso che nessuna societ\u00e0 partecipata possa d\u2019ora in poi assumere nuovo personale senza che sia stata preventivamente verificata l\u2019inesistenza di eccedenze di personale in altre societ\u00e0 partecipate dallo stesso soggetto pubblico. Si vuole applicare qui la regola che dovrebbe operare (a norma dell\u2019art. 33 T.U.) in tutto il settore pubblico (e alla quale per\u00f2 il decreto parrebbe derogare con la stabilizzazione dei titolari di contratti a termine, non condizionata all\u2019impossibilit\u00e0 di copertura del posto mediante mobilit\u00e0 interna o tra amministrazioni). Se questa \u00e8 la lettura corretta della nuova disposizione, occorrerebbe forse che venisse stabilita la necessit\u00e0 di rilascio di un nullaosta per le nuove assunzioni da parte del soggetto pubblico azionista.<\/p>\n<p>Il <strong>comma 4<\/strong> regola la procedura di consultazione sindacale che deve essere esperita ai fini del trasferimento di cui sopra. Stabilisce inoltre che le posizioni di lavoro \u201cdichiarate eccedentarie\u201d all\u2019esito di tale procedura \u201cnon possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni\u201d: in altri termini, \u00e8 fatto divieto alle societ\u00e0 controllate di sostituire il personale trasferito.<br \/>\nA questo proposito rilevo che la prassi di avvalersi di societ\u00e0 per azioni di diritto privato per lo svolgimento di funzioni di interesse pubblico si \u00e8 affermata nei decenni passati come un modo per conseguire una maggiore flessibilit\u00e0 nell\u2019utilizzazione delle risorse umane (oltre che di quelle finanziarie e materiali): pi\u00f9 precisamente, per sostituire il controllo di legittimit\u00e0 sui singoli atti con un controllo circa l\u2019economicit\u00e0 complessiva della gestione e il raggiungimento dei risultati voluti. Se, per\u00f2, anche in riferimento alle societ\u00e0 controllate si introducono nozioni, regole e vincoli propri dell\u2019amministrazione pubblica, quali quelli relativi all\u2019\u201corganico\u201d, questo significa che anche in riferimento alle societ\u00e0 controllate si ritorna a un controllo (peraltro meno intenso e rigoroso rispetto a quello cui \u00e8 soggetta l\u2019amministrazione pubblica intesa in senso stretto) sul rispetto di regole predeterminate piuttosto che sull\u2019economicit\u00e0 complessiva della gestione; <em>sul processo<\/em> invece che<em> sul prodotto<\/em>.<\/p>\n<p>Va anche rilevato come il <strong>comma 7<\/strong> autorizzi le societ\u00e0 partecipate a farsi carico, per non pi\u00f9 di tre anni, di una quota (non superiore al 30%) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilit\u00e0, da esse ceduto ad altre societ\u00e0 partecipate. Disposizione, questa, che rischia di essere letta come una certificazione legislativa implicita dell\u2019anti-economicit\u00e0 della gestione presente di alcune almeno delle societ\u00e0 a partecipazione pubblica, in netto contrasto con il principio della <em>spending review<\/em> (se \u00e8 vero che gli extra-costi operativi delle societ\u00e0 partecipate da amministrazioni pubbliche finiscono coll\u2019essere coperti dalle amministrazioni stesse che fruiscono dei servizi forniti da quelle societ\u00e0 e ne pagano il corrispettivo).<\/p>\n<p>A norma del<strong> comma 5<\/strong>, l&#8217;ente controllante provvede in tempi stretti a promuovere le misure necessarie per la riallocazione del personale in eccedenza, nell&#8217;ambito della stessa societ\u00e0, mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, oppure presso altre societ\u00e0 controllate. La riallocazione pu\u00f2 avvenire anche presso societ\u00e0 controllate da enti diversi, purch\u00e9 (in quest&#8217;ultimo caso) nell&#8217;ambito regionale. Con specifici accordi, peraltro, si pu\u00f2 procedere anche (<strong>comma 6<\/strong>) a trasferimenti al di fuori del territorio regionale.<br \/>\nLa norma non chiarisce se il trasferimento da una societ\u00e0 a un\u2019altra richieda il consenso della persona interessata. Nel caso in cui il consenso sia richiesto, non \u00e8 chiaro il contenuto pratico della nuova disposizione (poich\u00e9 con il consento del lavoratore \u00e8 ovvio che il trasferimento possa avvenire, anche a legislazione invariata: per esempio sotto forma di cessione del contratto di lavoro da una all\u2019altra societ\u00e0 controllata); nel caso in cui, invece, la norma andasse letta nel senso che il consenso non sia richiesto, si porrebbe una delicata questione di costituzionalit\u00e0 circa l\u2019ammissibilit\u00e0 della costituzione autoritativa del nuovo contratto di lavoro tra una societ\u00e0 di diritto privato e una persona non consenziente.<\/p>\n<p><strong>Articolo 4 \u2013 Stabilizzazione dei lavoratori precari e \u201cidonei\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Questo articolo contiene numerose disposizioni, tese, tra l\u2019altro, ad affrontare il problema del precariato nel pubblico impiego, con misure dirette a favorire l&#8217;immissione in servizio dei vincitori e degli idonei dei concorsi con graduatorie vigenti e a bandire nuovi concorsi per l&#8217;assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, riservati a soggetti che, in virt\u00f9 di contratti a termine, abbiano maturato un certo numero di anni di servizio alle dipendenze di una amministrazione pubblica.<\/p>\n<p>Il <strong>comma 1<\/strong> si propone di rafforzare il divieto di ovviare alle scoperture di organico con le assunzioni a termine. Il problema, qui, \u00e8 che questo divieto \u00e8 gi\u00e0 in vigore da lungo tempo ed \u00e8 gi\u00e0 corredato da sanzioni assai rigorose; ciononostante, proprio questo divieto \u00e8 stato diffusamente disatteso, con la costituzione delle posizioni di lavoro a termine a cui si riferiscono le misure contenute nei commi seguenti, volte a disporne la stabilizzazione. Queste ultime rischiano dunque fortemente di configurarsi, sostanzialmente, come una sanatoria per quegli abusi. \u00c8 difficilmente superabile l\u2019obiezione secondo cui non ha senso rafforzare sanzioni che non sono mai state applicate: se non sono state applicate quelle precedentemente previste, ancor meno ancor meno verranno applicate queste pi\u00f9 severe.<\/p>\n<p>I <strong>commi da 3 a 10<\/strong> si propongono il duplice obiettivo di favorire, entro il 31 dicembre 2015,<br \/>\na)\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;avvio di nuove procedure concorsuali per l&#8217;<em>assunzione a tempo indeterminato<\/em>, anche con contratti a tempo parziale, di personale non dirigenziale che abbia gi\u00e0 svolto servizio con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell\u2019amministrazione banditrice;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0l&#8217;assunzione prioritaria nelle amministrazioni pubbliche di coloro che sono collocati in posizione utile nelle <em>graduatorie approvate dal 1\u00b0 gennaio 2008<\/em> (i cui termini di validit\u00e0 vengono prorogati al 31 dicembre 2015).<br \/>\nTali obiettivi \u2013 precisa la norma \u2013 devono essere conseguiti tenendosi conto dell&#8217;effettivo fabbisogno di personale delle amministrazioni interessate.<\/p>\n<p>In riferimento al punto a) si pone un problema di notevole rilievo. Il sistema dell\u2019assunzione in ruolo in una amministrazione pubblica mediante concorso riservato a chi sia (o sia stato) titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con la stessa amministrazione \u2013 come previsto dal <strong>comma 6<\/strong> \u2013 fa s\u00ec che la selezione avvenga non tra tutti i potenziali candidati, ma soltanto tra coloro che sono riusciti ad avere l\u2019assunzione a termine e poi hanno avuto la pazienza di attendere, di rinnovo in rinnovo, la legge di sanatoria. Su questo modo di procedere, che pure \u00e8 gi\u00e0 stato ripetutamente segu\u00ecto nel recente passato, pu\u00f2 profilarsi una censura di incostituzionalit\u00e0 (art. 97 Cost.), oltre che di inopportunit\u00e0 sul piano politico-sociale. Il problema del superamento del precariato nelle amministrazioni pubbliche dovrebbe invece essere affrontato e risolto \u2013 nei limiti delle esigenze di organico effettive \u2013 mediante concorsi aperti a tutti, senza alcuna riserva, salva la possibilit\u00e0 di riconoscere a chi abbia svolto servizi con contratti flessibili nelle amministrazioni medesime maggiori punteggi in sede di valutazione dei titoli (opzione gi\u00e0 esplicitamente prevista, del resto, dal comma\u00a03-<em>bis<\/em> inserito nell&#8217;art. 35 del T.U. ad opera\u00a0del\u00a0comma\u00a0 401 dell&#8217;art. 1 della\u00a0\u00a0legge 24 dicembre 2012, n. 228, con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2013).<\/p>\n<p>Nella relazione introduttiva al disegno di legge di conversione la misura in questione viene giustificata con l\u2019esigenza di superare situazioni di scopertura di organico nelle amministrazioni statali. Pu\u00f2, per\u00f2, obiettarsi che dove ci siano davvero situazioni di carenza di organico occorrerebbe prioritariamente provvedere al trasferimento di personale nell\u2019ambito delle amministrazioni (cosa che potrebbe essere disposta dal dirigente d\u2019autorit\u00e0, nell\u2019esercizio delle sue prerogative), oppure da un\u2019amministrazione a un\u2019altra, con la gi\u00e0 menzionata procedura prevista dall\u2019articolo 33 del T.U. dell\u2019impiego pubblico, d.lgs. n. 165\/2001. Questa norma \u2013 se si esclude un caso particolare dovuto a circostanze molto singolari \u2013 non \u00e8 mai stata applicata nei dodici anni in cui \u00e8 stata in vigore. Il principio della <em>spending review<\/em> dovrebbe escludere la possibilit\u00e0 che si proceda alla stabilizzazione in una determinata posizione di lavoro a termine prima che si sia verificata la possibilit\u00e0 di coprire il posto con un impiegato che risulti in soprannumero altrove.<\/p>\n<p>Quanto al punto sopra evidenziato sub b, i <strong>commi 3 e 4<\/strong> dispongono la proroga di tre anni dell\u2019obbligo di attingere per le nuove assunzioni dalle graduatorie di concorsi celebrati negli anni passati. In alcuni casi questa disposizione pu\u00f2 recare danno all\u2019amministrazione, che viene costretta ad assumere persone che sono risultate anni fa in posizione non di eccellenza nella graduatoria concorsuale. In ogni caso questa disposizione rischia di pregiudicare l\u2019interesse di tutte le coorti di giovani che in questo modo si vedono precludere per molti anni la possibilit\u00e0 di concorrere ai posti di ruolo nelle amministrazioni.<br \/>\nSi obietta che i concorsi pubblici costano e che la disposizione consente un risparmio di questi costi. Senonch\u00e9 il costo dei concorsi pubblici dipende in larga parte dal numero dei candidati che devono essere esaminati e selezionati: celebrare un maxi-concorso ogni sei anni per la selezione di sessanta impiegati non costa molto meno che celebrare sei concorsi, uno ogni anno, ciascuno per la selezione di dieci impiegati. Viceversa, l\u2019amministrazione ha interesse a poter selezionare oggi i dieci migliori candidati in una platea di cui facciano parte anche le ultime coorti di giovani: ci\u00f2 che evidentemente le viene impedito se le si impone di attingere da chi ha ottenuto un risultato sub-ottimale sei anni fa.<\/p>\n<p>A un apposito D.P.C.M., previsto dal <strong>comma 5<\/strong>, \u00e8 affidata la definizione dei criteri di distribuzione delle risorse finanziarie destinate all\u2019attuazione delle misure contenute nei commi precedenti.<br \/>\nInoltre, agli enti territoriali \u00e8 consentito, nel rispetto dei predetti vincoli, di assumere a tempo indeterminato i soggetti compresi in un elenco regionale dei soggetti impiegati in <em>lavori socialmente utili o di pubblica utilit\u00e0<\/em> (elenco redatto secondo criteri intesi a privilegiare l&#8217;anzianit\u00e0 anagrafica). Mi sembrano pertinenti, a questo proposito, le stesse osservazioni critiche svolte a proposito della previsione di concorsi riservati per i lavoratori che abbiano lavorato a termine per un\u2019amministrazione per pi\u00f9 di tre anni.<\/p>\n<p>Sempre fino al 31 dicembre 2015 le amministrazioni che prevedono di svolgere procedure di reclutamento nel prossimo triennio possono prorogare i contratti a termine stipulati con lavoratori che abbiano almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze (disposizione, questa, che appare contraddittoria rispetto all\u2019aggravio delle sanzioni per l\u2019abuso dei contratti a termine, di cui al comma 1 dello stesso articolo 4). Il <strong>comma 10<\/strong> detta disposizioni per l&#8217;attuazione delle predette misure da parte delle regioni, delle province autonome e degli enti locali; un apposito D.P.C.M. \u00e8 previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale.<\/p>\n<p>Il successivo <strong>comma 16<\/strong> introduce un regime semplificato per l&#8217;avvio delle procedure concorsuali relative al personale degli enti di ricerca. Occorrer\u00e0 chiarire la portata effettiva di questa disposizione, che a me non \u00e8 immediatamente evidente.<\/p>\n<p><strong>Articolo 7 \u2013 Assunzioni obbligatorie di appartenenti alle categorie protette<\/strong><\/p>\n<p>Questo articolo contiene alcune disposizioni concernenti l&#8217;applicazione, per le amministrazioni pubbliche, della disciplina generale in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie protette posta dalla <a title=\"legge 68\/1999\" href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68\" target=\"_blank\">legge 12 marzo 1999, n. 68<\/a>, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al <a title=\"D.P.R. 333\/2000\" href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-10;333\" target=\"_blank\">D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333<\/a>.<br \/>\nI <strong>commi 6 e 7<\/strong> riguardano, in primo luogo, la definizione della base di computo ai fini della determinazione del numero di soggetti da assumere nell&#8217;\u00e0mbito delle categorie protette. In merito, si dispone che, per i datori di lavoro pubblici, la base di computo sia costituita \u2013 anzich\u00e9 dal numero effettivo dei dipendenti \u2013 dalla dotazione organica, qualora quest&#8217;ultima, come rideterminata secondo la legislazione vigente, contempli un organico inferiore rispetto al numero effettivo. Tuttavia, sempre in base alle nuove disposizioni in esame, ogni amministrazione, eseguito il ricalcolo suddetto, \u00e8 obbligata ad assumere un numero di appartenenti alle categorie protette pari all&#8217;eventuale differenza tra il numero come ricalcolato dalla medesima amministrazione e quello allo stato esistente. Tali assunzioni devono essere operate in deroga ai divieti di nuove assunzioni posti dalla legislazione vigente, anche qualora l&#8217;amministrazione interessata sia in situazione di <em>overstaffing<\/em>.<br \/>\nIl dipartimento della Funzione pubblica e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali devono controllare l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo suddetto.<\/p>\n<p>Il <strong>comma 8<\/strong> corregge alcuni errori materiali nella recente disciplina in materia di credito di imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per lo svolgimento di attivit\u00e0 formative nei loro confronti, disciplina posta dalla novella di cui all&#8217;art. <a title=\"art. 3-bis, comma 2\" href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-07-01;78~art3bis\" target=\"_blank\">3-<em>bis<\/em>, comma 2<\/a>, del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94. Questa disposizione ha concesso, in favore delle imprese, un credito di imposta mensile, nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore, per le assunzioni sopra menzionate, relative ad un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, o per lo svolgimento di effettive attivit\u00e0 formative nei confronti dei soggetti in esame. La suddetta novella di cui all&#8217;art. <a title=\"art. 3-bis, comma 2\" href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-07-01;78~art3bis\" target=\"_blank\">3-<em>bis<\/em><\/a>, comma 2, del D.L. n. 78 reca inoltre misure specifiche per i detenuti semiliberi.<br \/>\nIl credito di imposta si applica (sempre che, tempo per tempo, prosegua il rapporto di lavoro o l&#8217;attivit\u00e0 formativa) anche per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione, oppure di diciotto mesi, qualora il detenuto o l&#8217;internato abbia beneficiato di misure alternative alla detenzione ovvero del lavoro all&#8217;esterno, disciplinato dall&#8217;<a title=\"art. 21 L. 354\/1975\" href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354!vig=2013-09-03~art21\" target=\"_blank\">art. 21<\/a> della L. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.<\/p>\n<p>La riformulazione di cui al comma 8 chiarisce che i lavoratori in questione sono i soggetti &#8220;detenuti o internati&#8221; \u2013 anzich\u00e9 &#8220;detenuti e internati&#8221;, come nella versione letterale finora vigente \u2013 e che il credito di imposta non riguarda esclusivamente i casi di lavoro all&#8217;esterno (come poteva indurre a ritenere il capoverso 1 della novella di cui al citato art. 3-<em>bis<\/em>, in contrasto, peraltro, con il successivo capoverso 3).<\/p>\n<p><strong>Altre disposizioni rilevanti per la competenza della nostra Commissione<\/strong><\/p>\n<p>I <strong>commi 5 e seguenti<\/strong> dell&#8217;articolo 1 concernono la spesa per studi e incarichi di consulenza da parte di pubbliche amministrazioni.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 10<\/strong> contiene misure in materia di politiche di coesione. In particolare, si istituisce l&#8217;Agenzia per la coesione territoriale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e si definisce la ripartizione delle funzioni, relative alle politiche di coesione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l&#8217;Agenzia medesima.<\/p>\n<h4><strong>Conclusione<\/strong><\/h4>\n<p>La mia proposta alla Commissione \u00e8 dunque nel senso della elaborazione di un parere condizionato all\u2019introduzione, in questo decreto, di tutte le correzioni necessarie per evitare i rischi che mi sono proposto di evidenziare.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OCCORRE EVITARE CHE IL TESTO LEGISLATIVO PRODUCA EFFETTI OPPOSTI AGLI INTENDIMENTI DEL GOVERNO, CON UNA SANATORIA PER LA GESTIONE SCORRETTA DEGLI ORGANICI DA PARTE DEL MANAGEMENT PUBBLICO E UN DEPOTENZIAMENTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA MOBILIT\u00c0 INTERNA ED ESTERNA DEL PERSONALE Relazione svolta l\u201911 settembre 2013 alla Commissione Lavoro del Senato sul decreto-legge 31 agosto 2013 n. 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