
{"id":28045,"date":"2013-09-19T08:49:31","date_gmt":"2013-09-19T07:49:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=28045"},"modified":"2013-09-19T09:19:07","modified_gmt":"2013-09-19T08:19:07","slug":"il-parere-della-commissione-lavoro-del-senato-sul-decreto-stabilizzazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=28045","title":{"rendered":"IL PARERE DELLA COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO SUL DECRETO STABILIZZAZIONI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">CON IL VOTO DI TUTTI I PARTITI DELLA MAGGIORANZA E L\u2019ASTENSIONE DEL M5S VENGONO RILEVATI I GRAVI DIFETTI DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO, CHE IN DIVERSI PASSAGGI CONTRADDICE I IPRINCIPI DELLA MOBILIT\u00c0 (ANCHE NON VOLONTARIA, DOVE NECESSARIO) NEL\u00a0SETTORE\u00a0PUBBLICO E DELLA <em>SPENDING REVIEW<\/em><\/span><\/p>\n<p><em>Parere approvato dalla Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato il 19 settembre 2013 \u2013 In argomento v. anche la <a title=\"Relazione 11 settembre 2013\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27957\" target=\"_blank\">relazione alla Commissione<\/a>, da me svolta l&#8217;11 settembre, e la <a title=\"Lettera Monti 4 settembre 2013\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=27917\" target=\"_blank\">lettera di Mario Monti al ministro della Funzione pubblica Gianpiero D\u2019Alia<\/a> del 4 settembre<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>PARERE DELLA 11\u00aa COMMISSIONE PERMANENTE<\/strong><br \/>\n<strong>(Lavoro, previdenza sociale)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Estensore: senatore Pietro ICHINO<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Roma, 19 settembre 2013<\/p>\n<p><strong>(AS 1015) <em>Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La Commissione lavoro, previdenza sociale,<br \/>\nesaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo,<br \/>\nrileva preliminarmente che il provvedimento si giustifica con esigenze di razionalizzazione dell\u2019organizzazione e della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, e in particolare di superamento delle situazioni improprie di lavoro temporaneo in posizioni che dovrebbero essere coperte con personale di ruolo, nonch\u00e9 con esigenze di prevenzione del ripetersi di comportamenti indebiti da parte dei dirigenti pubblici in materia di gestione degli organici; esigenze, queste, tutte ampiamente condivisibili.<br \/>\nLa Commissione fa notare tuttavia il rischio che alcune disposizioni possano condurre a interpretazioni e\/o effetti pratici contraddittori rispetto agli intendimenti dello stesso Governo-legislatore. La Commissione ritiene necessario pertanto che la formulazione del testo legislativo venga corretta in modo da evitare che le nuove norme possano avere l\u2019effetto di:<br \/>\na)\u00a0\u00a0\u00a0 favorire il ripetersi o protrarsi di comportamenti scorretti da parte del vertici politici o amministrativi e del <em>management<\/em> pubblico nella gestione del personale e in particolare dei reclutamenti con contratto a termine;<br \/>\nb)\u00a0\u00a0\u00a0 un affievolimento del principio costituzionale dell\u2019accesso alla funzione pubblica mediante concorso aperto a tutte le persone dotate dei requisiti necessari e potenzialmente interessate;<br \/>\nc)\u00a0\u00a0\u00a0 un depotenziamento della norma in materia di mobilit\u00e0 del personale, in seno al settore pubblico, tra uffici in situazione di <em>overstaffing<\/em> a uffici in situazione di carenza di organici (articolo 33 del T.U. in materia di impiego pubblico, decreto legislativo n. 165\/2001);<br \/>\nd)\u00a0\u00a0\u00a0 una deroga al principio programmatico della <em>spending review<\/em> e in particolare alla regola della eliminazione di qualsiasi voce di spesa corrente che non sia strettamente e congruamente correlata con una esigenza pubblica essenziale, nei casi in cui l\u2019immissione in ruolo di nuovo personale avvenga su posizioni che potrebbero essere altrimenti coperte mediante trasferimento da altri uffici della stessa amministrazione, oppure mediante trasferimento a norma dell\u2019art. 33 T.U. da altre amministrazioni.<br \/>\nA proposito del punto a), la Commissione rileva una contraddizione tra l\u2019aggravamento delle sanzioni per i dirigenti che ricorrono indebitamente alle assunzioni a termine e la disposizione che prevede la rinnovabilit\u00e0 dei contratti a termine attualmente in corso fino al 2015.<br \/>\nCon riferimento al punto b), la Commissione ritiene che, tra le due opzioni &#8211; previste dal comma 3-<em>bis<\/em> inserito nell\u2019articolo 35 del T.U. in materia di impiego pubblico ad opera del comma\u00a0 401 dell\u2019articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2013 -, vale a dire l&#8217;attivazione di concorsi riservati a coloro che abbiano prestato lavoro a termine per l\u2019amministrazione, entro un limite percentuale massimo riferito alle nuove assunzioni, e l&#8217;attribuzione a coloro che abbiano prestato lavoro a termine per l\u2019amministrazione di un punteggio aggiuntivo per la valutazione della professionalit\u00e0 specifica acquisita, debba essere preferita la seconda, in quanto pi\u00f9 conforme al dettato costituzionale, soprattutto in questo momento di particolare difficolt\u00e0 per le nuove coorti di giovani che ogni anno si affacciano sul mercato del lavoro. In relazione alla scadenza di molti contratti nella data prossima del 31 dicembre, si deve adottare comunque la modalit\u00e0 concorsuale pi\u00f9 veloce, e quindi coerente con questa stessa scadenza.<br \/>\nA proposito del punto c), la Commissione rileva come l\u2019obbligo imposto dall\u2019articolo 33 del citato Testo Unico ai dirigenti pubblici, di rilevare le eccedenze di organico e provvedere senza ritardo al loro superamento mediante la procedura di mobilit\u00e0 ivi definita, nell\u2019arco dei dodici anni in cui \u00e8 stato in vigore abbia visto inasprire per ben tre volte le sanzioni per i trasgressori (l\u2019ultimo inasprimento \u00e8 del 2011), ma come al contrario quelle sanzioni siano rimaste totalmente disapplicate, al centro e in periferia. Da ci\u00f2 la necessit\u00e0 di correggere le disposizioni contenute in questo decreto, che rischiano di depotenziare, direttamente o indirettamente, l\u2019obbligo posto dall\u2019articolo 33 del citato Testo Unico, finendo coll\u2019operare di fatto come sanatorie surrettizie per le omissioni passate da parte del <em>management<\/em> pubblico. Vanno altres\u00ec corrette le disposizioni \u2013 in particolare quelle sulla stabilizzazione dei titolari di contratti a termine \u2013 che sostanzialmente derogano alla regola posta dal citato articolo 33, consentendo che si proceda a immissioni in ruolo in situazioni nelle quali una scopertura di organico potrebbe essere invece risolta con la mobilit\u00e0 di personale gi\u00e0 in ruolo, proveniente da uffici dove si registrano eccedenze. In generale, si suggerisce di inserire nel testo legislativo la previsione che l\u2019autorizzazione a nuove assunzioni in ruolo con procedure concorsuali sia preceduta, oltre che dalla verifica circa la possibilit\u00e0 di coprire le carenze di organico mediante la procedura di cui all\u2019articolo 33 T.U., anche dall\u2019espletamento di bandi per la copertura delle carenze stesse mediante mobilit\u00e0 volontaria, come previsto dall\u2019articolo 30, comma 2-<em>bis<\/em>, T.U. Ancora a questo proposito la Commissione osserva, in particolare, che l\u2019istituenda Agenzia per la Coesione Territoriale dovrebbe, in coerenza con quanto sopra esposto, verificare in via preliminare la possibilit\u00e0 di coprire il proprio organico per mezzo di processi di mobilit\u00e0.<br \/>\nQuanto al punto d), la Commissione valuta positivamente il fatto che il decreto pone alcuni requisiti destinati a condizionare la possibilit\u00e0 di nuove immissioni in ruolo di lavoratori precari al requisito della sussistenza effettiva di una scopertura di organico e di disponibilit\u00e0 finanziarie adeguate. Fa notare per\u00f2 come l\u2019applicazione di queste due regole induca a prevedere che le immissioni in ruolo effettive saranno in numero assai limitato rispetto alla platea attuale dei lavoratori assunti a termine o impegnati in lavori socialmente utili. Donde la preoccupazione che le nuove misure, senza produrre l\u2019effetto voluto della riduzione del lavoro precario indebito, n\u00e9 quello di alleviare in misura apprezzabile la disoccupazione giovanile, producano invece l\u2019effetto di alimentare l\u2019idea fuorviante secondo cui ogni prospettiva di assorbimento dei lavoratori non di ruolo, o dei fruitori delle misure di<em> job creation<\/em> fuori mercato, o di chi sia stato inserito in una graduatoria concorsuale, si collochi esclusivamente nell\u2019area pubblica, anzich\u00e9 nel tessuto produttivo generale.<br \/>\nIn riferimento a quest\u2019ultimo punto, la Commissione investita del presente parere invita la Commissione competente per l\u2019esame del provvedimento in sede referente a considerare l\u2019incompatibilit\u00e0 della proroga della validit\u00e0 triennale delle graduatorie con la necessit\u00e0 di apertura dell\u2019accesso al ruolo nelle amministrazioni pubbliche a tutti coloro \u2013 e in particolare i pi\u00f9 giovani \u2013 che intendono concorrervi. E sottolinea che per il futuro deve essere preferita una maggiore frequenza di concorsi, ciascuno con un minor numero (di partecipanti e) di vincitori, senza formazione di graduatorie di \u201cidonei\u201d.<br \/>\nIn relazione alla parte del decreto relativa alle eccedenze di personale che si registrano in imprese controllate da un\u2019amministrazione pubblica, la Commissione rileva che la prassi di avvalersi di societ\u00e0 per azioni di diritto privato per lo svolgimento di funzioni di interesse pubblico si \u00e8 affermata nei decenni passati come un modo per conseguire una maggiore flessibilit\u00e0 nell\u2019utilizzazione delle risorse umane (oltre che di quelle finanziarie e materiali): pi\u00f9 precisamente, per sostituire il controllo di legittimit\u00e0 sui singoli atti con un controllo circa l\u2019economicit\u00e0 complessiva della gestione e il raggiungimento dei risultati voluti. Se, per\u00f2, anche in riferimento alle societ\u00e0 controllate operanti in regime di diritto privato si introducono nozioni, regole e vincoli propri dell\u2019amministrazione pubblica, quali quelli relativi all\u2019\u201corganico\u201d, questo significa che anche in riferimento a queste imprese si ritorna a un controllo (peraltro meno intenso e rigoroso rispetto a quello cui \u00e8 soggetta l\u2019amministrazione pubblica intesa in senso stretto) sul rispetto di regole predeterminate piuttosto che sull\u2019economicit\u00e0 complessiva della gestione. Sul <em>processo<\/em> invece che sul <em>prodotto<\/em>. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere riviste alla luce di questa considerazione le disposizioni contenute nell\u2019articolo 3 del decreto che vincolano le imprese controllate (operanti in regime privatistico) ad applicare, per la soluzione delle proprie eccedenze di organico, procedure speciali di trasferimento di personale da societ\u00e0 a societ\u00e0, tenendosi conto, in particolare, del fatto che<br \/>\n&#8211; a queste imprese, proprio per la loro natura privatistica, non pu\u00f2 essere imposta dall\u2019amministrazione la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro;<br \/>\n&#8211; nelle imprese stesse il consenso del lavoratore \u00e8 comunque sempre indispensabile per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro;<br \/>\n&#8211; se il consenso del lavoratore c\u2019\u00e8, il trasferimento da un\u2019impresa a un\u2019altra \u00e8 gi\u00e0 oggi pacificamente possibile senza ostacolo alcuno, e senza necessit\u00e0 di una norma legislativa che specificamente lo preveda.<br \/>\nAncora in relazione alla parte del decreto relativa alle eccedenze di personale che si registrano in imprese a partecipazione pubblica, la Commissione ritiene altres\u00ec che debba essere chiarito che le disposizioni stesse si applicano comunque soltanto alle societ\u00e0 <em>controllate<\/em> (e non soltanto <em>partecipate<\/em>) dall\u2019amministrazione pubblica. Reputa inoltre che vada specificato che, allorch\u00e9 le societ\u00e0 controllate registrino uno squilibrio di bilancio, i loro amministratori debbano segnalare gli eventuali esuberi occupazionali, sotto pena di adeguate sanzioni. In relazione a queste societ\u00e0 la Commissione ritiene infine che si debba considerare attentamente la prospettiva del loro inserimento pieno nel sistema assicurativo obbligatorio degli ammortizzatori sociali.<\/p>\n<p>La Commissione rileva la criticit\u00e0 del disallineamento dell\u2019impiego pubblico rispetto al settore privato per ci\u00f2 che riguarda la data terminale (31 dicembre 2015 invece che 31 dicembre 2014) entro la quale vengono \u201csalvaguardati\u201d i lavoratori prossimi al pensionamento, garantendo loro l\u2019applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2011. Essa chiede pertanto che venga valutata la diversa opzione di estensione anche al settore dell\u2019impiego pubblico del campo di applicazione del comma 15-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 24 del d.-l. n. 201\/2011.<\/p>\n<p>La Commissione sottolinea infine la necessit\u00e0 che vengano promossi e favoriti \u2013 compatibilmente con il primario interesse organizzativo e funzionale delle amministrazioni &#8211; i bandi per assunzione a tempo (indeterminato e) parziale, anche possibilmente al fine dell\u2019aumento del numero delle nuove assunzioni.<\/p>\n<p>Conclusivamente, la Commissione<br \/>\n&#8211; esprime parere favorevole al provvedimento, quando esso sia modificato secondo le osservazioni e indicazioni sopra esposte in relazione alla materia dei concorsi pubblici, delle immissioni in ruolo e della mobilit\u00e0 degli organici;<br \/>\n&#8211; raccomanda che venga valutata l\u2019opzione alternativa indicata in relazione alla materia pensionistica;<br \/>\n&#8211; raccomanda che vengano prese attentamente in considerazione le indicazioni espresse in materia di promozione nelle amministrazioni del lavoro a tempo parziale.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CON IL VOTO DI TUTTI I PARTITI DELLA MAGGIORANZA E L\u2019ASTENSIONE DEL M5S VENGONO RILEVATI I GRAVI DIFETTI DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO, CHE IN DIVERSI PASSAGGI CONTRADDICE I IPRINCIPI DELLA MOBILIT\u00c0 (ANCHE NON VOLONTARIA, DOVE NECESSARIO) NEL\u00a0SETTORE\u00a0PUBBLICO E DELLA SPENDING REVIEW Parere approvato dalla Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato il 19 settembre 2013 \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-28045","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22-lavoro-pubblico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28045","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28045"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28045\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28045"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28045"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28045"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}