
{"id":281,"date":"2008-07-17T08:51:36","date_gmt":"2008-07-17T07:51:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=281"},"modified":"2008-10-20T22:14:55","modified_gmt":"2008-10-20T21:14:55","slug":"dimissioni-in-bianco-luovo-di-colombo-di-giuliano-cazzola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=281","title":{"rendered":"DIMISSIONI IN BIANCO: LA PROPOSTA DI GIULIANO CAZZOLA"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoBodyText\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span lang=\"IT\"><span style=\"color: #993300;\">IL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA RIAPRE IL DIALOGO SULLA QUESTIONE, PROPONENDO UN&#8217;ALTRA SOLUZIONE, DOPO L&#8217;ABROGAZIONE DELLA LEGGE N. 188\/2007<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span lang=\"IT\"><em>L&#8217;articolo pubblicato dal <\/em>Sole 24 Ore <em>il 15 luglio 2008, in risposta alla presentazione del <a title=\"Il Ddl del Pd sulle dimissioni del lavoratore\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?cat=18\" target=\"_blank\">disegno di legge presentato da Ichino, Treu e altri il 9 luglio 2008<\/a>. Segue una breve replica.<\/em><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span lang=\"IT\">Facendosi largo tra una valanga di emendamenti (compresi quelli aggiuntivi presentati dal Governo), il decreto n.112\/2008<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>procede a grandi passi verso la conversione in legge. Il provvedimento ha introdotto alcune importanti innovazioni anche in materia di lavoro, in un\u2019ottica di liberalizzazione e di deregolazione.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span lang=\"IT\"><!--more--><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span lang=\"IT\">\u00a0Ricordiamo, tra le tante misure, le modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e dei contratti occasionali di tipo accessorio e dell\u2019apprendistato, nonch\u00e9 alla normativa sull\u2019orario lavorativo. Altrettanto importanti risulteranno essere, alla prova dei fatti, le semplificazioni in materia di adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro, quale l\u2019istituzione del libro unico del lavoro e l\u2019abrogazione di numerose prescrizioni<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>burocratiche. Tali misure &#8211; proprio perch\u00e9 non riducono la tutela dei diritti dei lavoratori, ma liberano da vincoli inutili i rapporti di lavoro e la gestione delle imprese &#8211; potranno promuovere e diffondere auspicabili forme di collaborazione e di partecipazione, con ricadute positive sull\u2019occupazione. Si tratta di un pacchetto di interventi (si pu\u00f2 parlare di &#8220;lenzuolata&#8221; del ministro Sacconi ?) apprezzabili<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>nella loro ispirazione prima ancora che nel merito. Il Governo, infatti, ha inteso prendere le distanze da politiche del lavoro che finivano per costringere tutte le aziende a sottoporsi a procedure<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>pensate apposta per colpire i casi patologici. In sostanza, \u00e8 vero che ci sono esempi, purtroppo frequenti, di datori di lavoro che violano i diritti fondamentali dei loro dipendenti. Ma \u00e8 assurdo colpirne cento per educarne uno. Per sanzionare e rimuovere le anomalie<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>\u00e8 sbagliato imporre anche agli imprenditori onesti (che sono la grande maggioranza) e ai loro dipendenti comportamenti inquisitori fondati sul pregiudizio della violazione di legge. Ecco perch\u00e9 le norme di deregolazione e di semplificazione, contenute nel decreto,<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>non costituiscono &#8220;un regalo ai padroni&#8221;<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>ma costituiscono il tentativo di rendere meno gravosa la vita delle imprese e dei lavoratori, nella convinzione che, in generale, i rapporti nei luoghi di lavoro<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>sono sostanzialmente corretti, collaborativi e non solo fisiologicamente conflittuali. Queste considerazioni si misurano, emblematicamente, con l\u2019abrogazione <em>tout court<\/em> della legge \u2013 approvata nella trascorsa legislatura da un\u2019ampia maggioranza <em>bipartisan<\/em> \u2013 che imponeva l\u2019obbligo di &#8220;certificare&#8221; le dimissioni volontarie su moduli, numerati e a scadenza, rilasciati dal Ministero del Lavoro, allo scopo \u2013 si \u00e8 detto \u2013 di \u2018stroncare la prassi delle lettere firmate in bianco dai lavoratori e segnatamente dalle lavoratrici, sotto la pressione del ricatto padronale\u2019. Anche gli esponenti pi\u00f9 ragionevoli del centro sinistra si sono resi conto dell\u2019esigenza di abbandonare una procedura siffatta, pur continuando a segnalare l\u2019esigenza di una tutela specifica. La soluzione a cui stanno lavorando (trasformare le dimissioni volontarie in un atto giuridico per la cui efficacia \u00e8 necessaria una conferma dell\u2019interessato dopo alcuni giorni dal rilascio) presenta i medesimi difetti delle dimissioni rassegnate su moduli ufficiali: sottopone, cio\u00e8, tutti i lavoratori dimissionari a procedure che riguardano pochi casi limite, peraltro ampiamente tutelati, in sede civile e penale, dall\u2019ordinamento vigente. Volendo, si potrebbe trovare una soluzione molto semplice, che non ha bisogno di nuove leggi, ma che pu\u00f2 essere affrontata in via amministrativa. Con una<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>Circolare (di per s\u00e9 dotata di effettuo dissuasivo) il ministro del welfare dovrebbe autorizzare le Direzioni provinciali del lavoro (Dpl) ad istituire un apposito protocollo a cui i lavoratori potrebbero eventualmente autocertificare, con raccomandata,<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>di essere stati costretti a sottoscrivere lettere di dimissioni volontarie in bianco. Le Dpl \u2013 se sar\u00e0 necessario e a tempo debito \u2013 rilasceranno, ai fini di prova processuale, la documentazione attestante l\u2019avvenuto ricevimento della dichiarazione. Non sarebbe il classico &#8220;uovo di Colombo&#8221; ? <\/span><\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span lang=\"IT\"><em>Il <a title=\"Il Ddl del Pd sulle dimissioni del lavoratore\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?cat=18\" target=\"_blank\">nostro disegno di legge<\/a> non prevede affatto che per l&#8217;efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto sia necessaria &#8220;una conferma dell\u2019interessato dopo alcuni giorni dal rilascio&#8221;: l&#8217;atto di recesso produce immediatamente il proprio effetto interruttivo. E&#8217; fatta salva soltanto la facolt\u00e0 di revoca dell&#8217;atto stesso entro un tempo brevissimo (tre giorni), nel quale \u00e8 data all&#8217;interessato\/a la possibilit\u00e0 di riconsiderare le conseguenze del proprio atto. Nella stragrande maggioranza dei casi l&#8217;interessato\/a non si avvarr\u00e0 di questa facolt\u00e0; nessuna delle parti soffrir\u00e0 dunque aggravi procedurali di alcun genere. Nei rari casi in cui invece la facolt\u00e0 di revoca verr\u00e0 esercitata, questo significher\u00e0 che quell&#8217;atto non sar\u00e0 stato compiuto con la necessaria ponderazione, o, peggio, sar\u00e0 stato compiuto sotto la pressione di minacce indebite; oppure ancora, nel caso delle dimissioni pre-firmate in bianco, non sar\u00e0 stato compiuto affatto, trattandosi di una simulazione fraudolenta.<\/em><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span lang=\"IT\"><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Detto questo, va detto anche che la nostra proposta non si pone affatto in alternativa rispetto a quella ora avanzata da Giuliano Cazzola: le due misure ben possono coniugarsi utilmente tra loro. (p.i.)<\/em><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA RIAPRE IL DIALOGO SULLA QUESTIONE, PROPONENDO UN&#8217;ALTRA SOLUZIONE, DOPO L&#8217;ABROGAZIONE DELLA LEGGE N. 188\/2007 L&#8217;articolo pubblicato dal Sole 24 Ore il 15 luglio 2008, in risposta alla presentazione del disegno di legge presentato da Ichino, Treu e altri il 9 luglio 2008. Segue una breve replica. 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