
{"id":28144,"date":"2013-09-26T18:59:34","date_gmt":"2013-09-26T17:59:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=28144"},"modified":"2013-10-13T21:30:12","modified_gmt":"2013-10-13T20:30:12","slug":"lemendamento-per-la-sperimentazione-regionale-del-contratto-di-ricollocazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=28144","title":{"rendered":"L\u2019EMENDAMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE REGIONALE DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UN EMENDAMENTO SC-PD PER OFFRIRE AI PRECARI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AGLI \u201cIDONEI\u201d IN VANA ATTESA E AI \u201cLAVORTATORI SOCIALMENTE UTILI\u201d UNA PROSPETTIVA OCCUPAZIONALE SERIA, INVECE CHE UNA PROMESSA DESTINATA A RIMANERE INADEMPIUTA<\/span><\/p>\n<p><em>Emendamento aggiuntivo al d.-l. 31 agosto 2013 n. 101, in materia di stabilizzazioni nelle amministrazioni, presentato il 25 settembre 2013 alla Presidenza del Senato dai senatori (per met\u00e0 appartenenti al Gruppo di Scelta Civica, per l&#8217;altra met\u00e0 appartenenti a quello del Partito Democratico) <strong>Ichino, Berger, Cociancich, Della Vedova, Di Giorgi, Lanzillotta, Lepri, Maran, Puppato, Susta, Tonini<\/strong> \u2013 L&#8217;adesione \u00e8 stata\u00a0proposta anche ai\u00a0senatori del Gruppo PdL, che per\u00f2 non hanno ancora risposto positivamente &#8211; L&#8217;esame del decreto-legge in Aula avr\u00e0 inizio marted\u00ec 1\u00b0 ottobre &#8211; In argomento v. anche le <\/em><a title=\"Slides\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=28065\" target=\"_blank\">slides<\/a><em><a title=\"Slides\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=28065\" target=\"_blank\"> della relazione<\/a> svolta al convegno promosso a Milano il 23 settembre 2013 dal Gruppo consiliare regionale di Patto Civico &#8211; Nel corso della discussione in Aula di questo emendamento, il 10 ottobre 2013 il Governo ha chiesto il ritiro dell&#8217;emendamento dietro accoglimento di questo <a title=\"Ordine del giorno 10.10.13\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=28335\" target=\"_blank\">ordine del giorno preciso e dettagliato<\/a>,\u00a0che\u00a0lo vincola a ripresentare la norma in una prossima occasione ritenuta pi\u00f9 appropriata<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>As 1015<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0\u00a0\u00a0 Dopo l&#8217;articolo 3 aggiungere il seguente:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>&#8220;Art. 3-<em>bis<\/em><\/strong><br \/>\n<em><strong>(Sperimentazione regionale)<\/strong><\/em><\/p>\n<p>1. Ciascuna Regione ha la facolt\u00e0 di attivare, mediante delibera della Giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilit\u00e0 con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono. Sono fatte salve le potest\u00e0 attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione a norma\u00a0degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.<br \/>\n2. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce l\u2019ambito territoriale, esteso o no all\u2019intera Regione, e l\u2019eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avr\u00e0 luogo. Alle persone disoccupate titolari di trattamento di disoccupazione o di mobilit\u00e0, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, \u00e8 data la facolt\u00e0 di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.<br \/>\n3. Il contratto di ricollocazione \u00e8 stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accreditate dalla Regione. Esso prevede:<br \/>\na) l\u2019attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il pi\u00f9 possibile corrispondente alle capacit\u00e0 professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il pi\u00f9 possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;<br \/>\nb) la disponibilit\u00e0 della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all\u2019eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantit\u00e0 di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;<br \/>\nc) la disponibilit\u00e0 della persona interessata per l\u2019attivit\u00e0 lavorativa meglio corrispondente alle sue capacit\u00e0 ed esigenze, compatibilmente con le possibilit\u00e0 che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;<br \/>\nd) l\u2019affidamento della persona interessata a un tutor designato dall\u2019agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell\u2019adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b e c;<br \/>\ne) la sostanziale gratuit\u00e0 del servizio per la persona interessata, in virt\u00f9 di quanto disposto dal comma 6;<br \/>\nf) l\u2019obbligo per il tutor di comunicare alla Direzione Provinciale per l\u2019Impiego l\u2019eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b e c, ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;<br \/>\ng) la facolt\u00e0 della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 5;<br \/>\nh) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f, l\u2019agenzia ha facolt\u00e0 di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.<br \/>\n4. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f, la Direzione provinciale per l\u2019Impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l\u2019impugnazione di cui al comma 5 la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all\u2019Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.<br \/>\n5. In ogni sede individuata dalla delibera di Giunta di cui all\u2019articolo 1 \u00e8 costituito un ufficio arbitrale monocratico, per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g del comma 3. La funzione \u00e8 svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per l\u2019impiego accreditate dalla Regione, secondo le regole che seguono:<br \/>\na) le controversie circa la disponibilit\u00e0 richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equit\u00e0, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuit\u00e0 di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;<br \/>\nb) ciascuna controversia \u00e8 risolta con un lodo scritto e comunicato all\u2019agenzia e alla persona interessate, nonch\u00e9 alla Direzione Provinciale per l\u2019Impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera f del comma 3;<br \/>\nc) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la corretta costituzione del contraddittorio e l\u2019audizione dell\u2019agenzia e della persona interessate da parte dell\u2019arbitro;<br \/>\nd) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell\u2019effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilit\u00e0, pu\u00f2 essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del Lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l\u2019altra parte interessata.<br \/>\n6. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, \u00e8 coperto mediante voucher regionale, di entit\u00e0 commisurata alla difficolt\u00e0 di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 1.<br \/>\n7. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 pu\u00f2 partecipare l\u2019impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l\u2019agenzia fornitrice del servizio e l\u2019impresa possono concordare, mediante pattuizione a s\u00e9 stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest\u2019ultima. Il contratto di ricollocazione pu\u00f2 prevedere l\u2019erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell\u2019impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalit\u00e0 cui \u00e8 soggetto quello principale, a norma.<br \/>\n8. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 pu\u00f2 partecipare anche l\u2019amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al comma 9 art.4 della presente legge, il contratto di ricollocazione pu\u00f2 prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l\u2019erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall\u2019Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilit\u00e0, dietro versamento da parte dell\u2019amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalit\u00e0 determinate mediante apposito regolamento emanato con decreto del ministro della Funzione pubblica.<br \/>\n9. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 pu\u00f2 disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata<br \/>\na) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l\u2019impiego, commisurato all\u2019efficacia dell\u2019azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;<br \/>\nb) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.&#8221;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UN EMENDAMENTO SC-PD PER OFFRIRE AI PRECARI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AGLI \u201cIDONEI\u201d IN VANA ATTESA E AI \u201cLAVORTATORI SOCIALMENTE UTILI\u201d UNA PROSPETTIVA OCCUPAZIONALE SERIA, INVECE CHE UNA PROMESSA DESTINATA A RIMANERE INADEMPIUTA Emendamento aggiuntivo al d.-l. 31 agosto 2013 n. 101, in materia di stabilizzazioni nelle amministrazioni, presentato il 25 settembre 2013 alla Presidenza del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-28144","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28144"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28144\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}